Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Prestazioni legate al reddito Invalidità civile
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
L'invalidità civile
Semplificazione delle modalità di presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni. Modalità unica di trasmissione delle domande
(msg.1275/2020)
Con il messaggio n. 4601 del 10 dicembre 2019 è stata comunicata l’introduzione, in via sperimentale, del procedimento di semplificazione della presentazione delle domande di invalidità civile, cecità e sordità per i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.
Tale semplificazione, in analogia con quanto già fatto per gli ultrasessantasettenni richiedenti l’indennità di accompagnamento, ha previsto la possibilità per i cittadini di età compresa tra i 18 e i 67 anni di anticipare al momento della presentazione della domanda di invalidità civile le informazioni di natura socio-economica contenute nel modello “AP70”, di norma comunicate solo al termine dell’esito positivo della fase sanitaria.
Si tratta, in particolare, della comunicazione di eventuali ricoveri, dello svolgimento di attività lavorativa, dei dati reddituali, dell’indicazione delle modalità di pagamento e della delega alla riscossione di un terzo (Quadro G) o in favore delle associazioni (Quadro H).
Grazie all’acquisizione anticipata di tali informazioni è stato possibile, una volta definito positivamente l’iter di accertamento sanitario, avviare in tempi brevi il processo di liquidazione della prestazione economica riconosciuta.
Tanto rappresentato, con il presente messaggio si comunica che, terminata con esito positivo la fase sperimentale, a partire dal 1° aprile 2020 tale modalità di presentazione della domanda di invalidità civile, cecità e sordità entrerà a regime, divenendo obbligatoria per tutti i soggetti di età compresa tra i 18 e i 67 anni.
In alcune casistiche (soggetto ricoverato al momento della presentazione della domanda o titolare di altre prestazioni di invalidità incompatibili) sarà tuttavia necessario completare comunque il modello “AP/70” dopo la definizione dell’iter sanitario utilizzando l’attuale procedura della fase concessoria.
L'invalidità civile
Verifica dei requisiti di legge al fine del pagamento delle prestazioni economiche per invalidità civile, cecità civile, sordità civile
(msg.968/2019)
La Corte di Cassazione ha precisato che “il decreto di omologa del requisito sanitario non incide sulle situazioni giuridiche soggettive perché non conferisce né nega alcun diritto, dal momento che non statuisce sulla spettanza della prestazione richiesta e sul conseguente obbligo dell'INPS di erogarla” (cfr. Corte di Cassazione n. 12731/2015).
I funzionari preposti alla liquidazione della prestazione a seguito di decreto di omologa, nell’ambito dei controlli indicati nella circolare n. 100/2016, paragrafo 4, verificheranno la presenza dei requisiti amministrativi.
Come già precisato nel messaggio n. 4818/2015, pur in presenza del presupposto sanitario, non si procederà alla liquidazione della prestazione economica ove non sia stata presentata la domanda amministrativa oppure ove manchino gli altri requisiti di legge, sopra elencati, con riferimento ai quali, come già precisato, deve essere presentata eccezione nel giudizio per ATPO, nonché il successivo dissenso.
In conclusione, i competenti uffici liquidatori dovranno astenersi dal mettere in pagamento la prestazione ove rilevino la mancanza della domanda o degli ulteriori requisiti di legge, anche nel caso in cui non sia stata sollevata la relativa eccezione o proposto il dissenso.
L'invalidità civile
Accertamento sanitario di revisione
(circ.10/2015)
La Legge n. 114/2014, in sede di conversione del D.L. 90/2014, con il comma 6 bis dell’art. 25 ha introdotto importanti modifiche in materia di accertamento sanitario di revisione, stabilendo che “nelle more dell’effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità conservano tutti i diritti acquisti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura” e che “la convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilità, è di competenza dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”.
La norma, novellando il previgente sistema, ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare, anche alla luce della prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione), l’attuale sistema dell’eventuale doppia visita.
La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso.
Ciò, peraltro, in piena coerenza con quanto stabilito dal comma 2 del citato art. 20 della legge 102/2009, laddove si prevede che “l’Inps accerta altresì la permanenza dei requisiti sanitari nei confronti dei titolari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità”.
Oltre alla semplificazione dell’iter sanitario-amministrativo, tale gestione unitaria delle revisioni consentirà anche sinergie e controlli più rapidi ed efficienti, in grado di rendere tempestivamente disponibili i dati e le informazioni necessarie alle funzioni amministrative, sanitarie e legali dell’Istituto, garantendo altresì una maggiore omogeneità del giudizio medico legale su tutto il territorio nazionale e la tracciabilità del complessivo processo sanitario-amministrativo, in linea con le esigenze di modernizzazione telematica e di semplificazione nell’erogazione del servizio da sempre perseguite dall’Istituto.
Considerato che le nuove disposizioni non intervengono a modificare le modalità dell’accertamento, le Commissioni mediche dell’Istituto, in sede di espletamento di tali revisioni, non sono vincolate al disposto dell’art. 2, comma 3, del Decreto Ministro Tesoro del 20.09.1989, n. 293 che, limitatamente alle verifiche straordinarie, non permette di riconoscere una percentuale d’invalidità superiore a quella in precedenza determinata.
Saranno pertanto chiamate ad esprimersi non soltanto sulla permanenza o meno del grado d’invalidità precedentemente accertato, ma anche sul suo eventuale sopravvenuto aggravamento.
Lo svolgimento da parte dell’Istituto di tutte le attività sanitarie di revisione, una volta completati la fase di ricognizione di tutte le posizioni (invalidità civile, cecità, sordità, handicap, disabilità) ed il necessario processo di allineamento delle procedure, prefigura anche un riassorbimento del piano di verifiche straordinarie programmato per l’anno 2015 nell’ambito di tale attività, ferma restando la funzione di verifica straordinaria legata alle strategie di contrasto degli illeciti.
Si fa riserva di fornire con successivo messaggio le istruzioni operative per la gestione delle diverse attività amministrative e sanitarie nonché quelle relative alle implementazioni del sistema informatico dell’invalidità civile.
L'invalidità civile
Valutazione degli arretrati – criterio competenza
(msg.3098/2017)
In materia di verifica dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito, la normativa vigente (art. 35, comma 8, del decreto legge 30 dicembre 2008 n. 207, convertito in legge 27 febbraio 2009, n. 14, come modificata dal decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122) prevede che: “ai fini della liquidazione o della ricostituzione delle prestazioni previdenziali e assistenziali collegate al reddito, il reddito di riferimento è quello conseguito dal beneficiario e dal proprio coniuge nell’anno solare precedente. Per le prestazioni collegate al reddito rilevano i redditi conseguiti nello stesso anno per prestazioni per le quali sussiste l’obbligo di comunicazione al Casellario centrale dei pensionati di cui al Decreto del Presente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388 e successive modificazioni e integrazioni”.
La circolare 126/2010, al punto 5.3.1, nel fornire le necessarie istruzioni in materia, opera una distinzione tra assegno sociale e prestazioni di invalidità civile.
Per la prima tipologia di prestazione la circolare, in coerenza con l’art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, precisa che, nel computo dei redditi ai fini del riconoscimento dell’assegno, si applica il criterio di competenza.
Per le prestazioni di invalidità civile, invece, stabilisce, in mancanza di diversa previsione di legge, che, per la determinazione del limite reddituale, si debbano computare tutti i pagamenti arretrati soggetti a tassazione separata conseguiti, a prescindere dall’anno di competenza (criterio di cassa).
Sulla questione da ultimo illustrata è sorto un contenzioso giudiziario, nel quale l’Istituto è risultato soccombente, che si fonda su una pronuncia della Cassazione a sezioni unite (sentenza n. 12796/2005).
Tale sentenza, in tema di erogazione dei benefici previdenziali e assistenziali collegati al reddito, statuisce che, per la determinazione del limite reddituale, “devono essere considerati anche gli arretrati - purché non esclusi del tutto da specifiche norme di legge (ad esempio, l'art. 3, comma 6, della L. 8 agosto 1995, n. 335, relativa all'assegno sociale) - non nel loro importo complessivo, ma nelle quote maturate per ciascun anno di competenza”.
In relazione a quanto sopra ed acquisito il parere favorevole del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’Istituto dispone che, dalla pubblicazione del presente messaggio, nel computo dei redditi in tema di liquidazione delle prestazioni di invalidità civile gli arretrati siano calcolati non nel loro importo complessivo, ma sulla base dei ratei maturati in ciascun anno di competenza.
Di conseguenza le sedi, al fine di dare applicazione alla suddetta disposizione, in fase di acquisizione dei redditi dovranno ripartire manualmente gli importi arretrati per anno di competenza.
Con riferimento al periodo antecedente alla pubblicazione del presente messaggio e con particolare riguardo alle istanze di prestazione di invalidità civile respinte per applicazione del criterio di cassa, per le quali, applicando l’orientamento accolto, risulti invece spettante il diritto alla prestazione, in caso di ricorso o domanda di riesame saranno adottati i seguenti provvedimenti:
- domanda respinta per la quale è pendente istanza di autotutela (domanda di riesame): la Sede dovrà accogliere l’istanza;
- domanda respinta per la quale è pendente ricorso amministrativo al Comitato provinciale prima della seduta: la Sede dovrà riconoscere la prestazione in autotutela;
- domanda respinta per la quale, a seguito di ricorso al Comitato provinciale e di accoglimento dello stesso, il Direttore di Sede abbia sospeso la delibera di esecuzione: dopo la trasmissione della sospensiva alla Direzione centrale sostegno alla non autosufficienza, invalidità civile e altre prestazioni, la medesima Direzione trasmetterà alla Sede competente formale invito di accogliere l’istanza in autotutela.
L'invalidità civile
Decorrenza degli interessi legali
(msg.6119/2014)
L’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991, come modificato all’art. 1, comma 783 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, stabilisce che “gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, già in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda”.
Tale disciplina è estesa per analogia anche alle provvidenze economiche in materia assistenziale.
Nell’ambito dell’invalidità civile la giurisprudenza, facendo leva sull’art. 7 della legge 533/1973, ha chiarito che la “data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento” è collocata al 120° giorno dalla data di presentazione della domanda (Cassazione SS.UU., sent. 10955/2002).
Pertanto:
- l’Istituto è automaticamente costituito in mora e gli interessi legali sono dovuti a partire dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda;
- la “data di presentazione” va intesa come quella corrispondente al momento in cui la domanda risulta completa di tutta la documentazione necessaria alla liquidazione.
Poiché soltanto dopo la fase di riconoscimento dello status e del grado di invalidità è possibile stabilire quale è l’informazione amministrativa necessaria per la concessione della prestazione dovuta (si pensi, ad esempio, al ricovero per l’indennità di accompagnamento), la domanda potrà considerarsi completa “quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza economica collegata al riconoscimento dello stato invalidante” (msg.2093/2008).
L’attuale iter procedurale prevede che la comunicazione di tali elementi e notizie avvenga con la trasmissione telematica del modello “AP70”.
Ne consegue che:
- la data di trasmissione del modello AP70, completo di tutti gli elementi summenzionati, costituisce il termine iniziale da cui decorrono i 120 giorni;
- gli interessi legali per ritardata erogazione della prestazione cominciano a maturare qualora sia trascorso tale periodo di tempo senza che si addivenga alla liquidazione.
Decorrenza interessi legali e inserimento della “Data completezza” nei casi di: prima istanza; accoglimento di ricorso amministrativo/autotutela su requisiti socio-economici; autotutela per motivi sanitari.
La Linea di Prodotto “Prestazioni collegate a requisiti socio-sanitari” o “Assicurato - Pensionato”, in fase di prima liquidazione attraverso la procedura LIPE, deve inserire come “Data completezza” la data di trasmissione del modello AP70 completo di tutti gli elementi necessari alla liquidazione. Essa deve essere rilevata dall’applicativo “Fase Concessoria”. A partire da tale data comincia a decorrere il termine di 120 giorni, superato il quale decorrono gli interessi legali se frattanto non è intervenuta la liquidazione.
Qualora il modello AP70 risulti incompleto, la “Data completezza” corrisponderà alla data di comunicazione dei dati mancanti.
Poiché la procedura LIPE non è attualmente collegata alla procedura Fase Concessoria la “Data completezza” deve essere inserita manualmente dall’operatore.
Si sottolinea che questo adempimento va effettuato con la massima attenzione, in quanto l’erronea indicazione di una data anteriore a quella prevista dalla norma può gravare l’Istituto di interessi passivi non dovuti.
Si precisa che nei casi di autotutela per motivi sanitari, in attesa dell’implementazione delle procedure, la data completezza deve essere prelevata dall’AP70 cartaceo trasmesso in esito al provvedimento.
Decorrenza in caso di ricostituzione. Inserimento della “Data decorrenza interessi”.
La fattispecie ricorre soltanto qualora siano trascorsi più di 120 giorni tra la data in cui la Linea di Prodotto ha ricevuto tutti i dati/informazioni necessarie alla ricostituzione e la data in cui l’operatore attiva la ricostituzione.
In questo caso dovrà inserire come “data decorrenza interessi” quella corrispondente al 121° giorno successivo alla ricezione dei dati suddetti.
Decorrenza nel caso di accertamento tecnico preventivo obbligatorio. Inserimento della “Data completezza”.
Ai sensi dell’art. 445 bis, comma 5, del codice di procedura civile, il decreto di omologa della Consulenza tecnica d’ufficio è notificato agli enti competenti che, in caso di accertamento sanitario favorevole all’interessato e subordinatamente alla verifica di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente, provvedono al pagamento delle relative prestazioni, entro 120 giorni dalla notifica.
Ne consegue che gli interessi sono dovuti trascorsi 120 giorni dalla data di notifica del decreto di omologa all’Istituto. Di conseguenza, l’operatore deve inserire nel campo “Data completezza” la data della notifica risultante in procedura SISCO.
Una volta ricevuta la comunicazione del decreto, sarà cura dell’operatore della Linea di Prodotto provvedere ad inviare all'interessato la richiesta di presentazione del modello relativo ai requisiti socio-economici (mod. AP70).
Decorrenza in caso di contenzioso ordinario in materia sanitaria (successivo al procedimento di accertamento tecnico preventivo - ATPO) e/o sui requisiti socio-economici.
In caso di accoglimento della domanda giudiziaria, l’operatore deve inserire la data di decorrenza degli interessi legali stabilita dal Giudice nella sentenza.
Pertanto, qualora l’operatore debba operare in LIPE, affinché inserisca la decorrenza corretta, digiterà nel campo “Data completezza” il 120° giorno anteriore rispetto a quello stabilito dalla sentenza
E’ noto che la Legge 27 dicembre 2006 n. 296, all’art. 1, comma 783, ha introdotto una significativa innovazione in tema di decorrenza degli interessi legali, modificando il “dies a quo” computabile per il decorso dei 120 giorni per la corresponsione degli oneri accessori sulle competenze liquidate dall’Istituto a titolo di prestazioni previdenziali.
Con la norma citata e’ stato dunque modificata la storica disciplina in materia, regolata dall’art. 16, comma 6, della Legge n. 412/1991 che, nel nuovo testo coordinato e riformato, risulta cosi’ formulato:
“ Gli enti gestori di forme di previdenza obbligatoria sono tenuti a corrispondere gli interessi legali, sulle prestazioni dovute, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per l’adozione del provvedimento sulla domanda laddove quest’ultima risulti completa di tutti gli atti, documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, gia’ in possesso della pubblica amministrazione procedente o di altre pubbliche amministrazioni acquisibili d’ufficio ai sensi e per gli effetti dell’art. 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nel caso in cui la domanda risulti incompleta, gli interessi legali ed altri oneri accessori decorrono dalla data del suo perfezionamento. Gli enti indicano preventivamente attraverso idonei strumenti di pubblicità l’elenco completo della documentazione necessaria al fine dell’esame della domanda.”
La disciplina strettamente attinente alle competenze liquidate a titolo di prestazioni previdenziali, si estende, in via analogica, anche alle altre competenze erogate dall’Istituto ad altro titolo, quindi, anche alle provvidenze economiche in materia di invalidità civile.
Relativamente agli interessi legali afferenti i trattamenti economici di invalidità civile appare opportuno un breve “excursus” sulla storia normativa e regolamentare che li ha disciplinati nel tempo.
In origine l’INPS, nella fase di erogazione delle provvidenze economiche - di cui, nella maggior parte del territorio, ha curato mediante stipula di apposite Convenzioni, anche l’attività di concessione e liquidazione - ha applicato in tema di oneri accessori, la normativa in vigore presso il Ministero dell’Interno (art. 4, punto 1 e art. 5 punto 2, del DPR 21 settembre 1994, n.698) che fissava come “dies a quo” per il computo degli interessi, il 181° giorno dalla data di ricezione della copia dell’istanza, corredata dal verbale di accertamento sanitario da parte della Commissione medica competente; detto termine veniva sospeso per un massimo di 60 giorni nel caso di richiesta all’interessato di produrre ulteriore documentazione sanitaria.
Nel corso degli anni, trasferita all’INPS la gestione della materia e in gran parte del territorio, anche l’affidamento dell’esercizio del potere concessorio, la richiesta dei cittadini di equiparare - in tema di interessi legali - i 180 giorni contemplati dalla citata specifica normativa in materia, ai tradizionali 120 giorni previsti dal legislatore per le prestazioni previdenziali, e’ divenuta sempre più pressante, anche attraverso lo strumento del ricorso giudiziario: di fronte a questa mole di ricorsi “seriali”, l’Istituto e’ stato sistematicamente soccombente.
Si andava intanto delineando, da parte della magistratura di legittimità un orientamento contrario ai criteri seguiti dall’Istituto, nel senso di riconoscere il diritto agli oneri accessori, dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa anche per le provvidenze agli invalidi civili .
Tale orientamento veniva definitivamente confermato per effetto della sentenza n. 10955/2002 emanata dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, la quale stabiliva che “…il credito per rivalutazione e interessi legali dovuti su ratei di prestazione delle prestazioni assistenziali spettanti agli invalidi civili e loro corrisposti in ritardo, si prescrive in dieci anni a decorrere, per le somme calcolate sul primo rateo, dal centoventesimo giorno successivo alla domanda amministrativa di prestazione…”
Era dunque ormai pacifico che il diritto agli interessi e rivalutazione monetaria, ove dovuta, avesse origine dal 121° giorno successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa.
Alla luce del disposto legislativo della legge finanziaria 2007 illustrato in premessa, nel caso che la pratica amministrativa possa considerarsi completa di documentazione, il computo degli interessi legali sulle competenze spettanti a titolo di provvidenze di invalidità civile partirà quindi dalla data di ricezione protocollata della domanda presentata alla ASL.
Con la medesima istanza, l’interessato chiede anche (art. 1 D.P.R. n.698/94) se pure genericamente, la concessione delle provvidenze economiche spettanti in relazione allo stato di invalidità e alla minorazione che gli verrà riconosciuta
Relativamente alla compiutezza della domanda amministrativa, va rilevato che dal momento che il cittadino non conosce in premessa il grado di invalidità che gli verrà riconosciuto e la conseguente provvidenza economica cui avrà diritto, a differenza delle altre tipologie di prestazioni, dovrà attendere la regolare richiesta di documentazione afferente il tipo di prestazione concessogli, comprese le autocertificazioni relative ai vari “status” personali che l’Amministrazione non e’ in grado di conoscere ( situazioni reddituali, di ricovero in istituti, ecc.).
Pertanto la documentazione amministrativa potrà considerarsi perfezionata quando il cittadino avrà fornito all’Amministrazione tutti gli elementi e le notizie utili alla concessione e liquidazione di quel tipo di provvidenza collegato al riconoscimento dello stato invalidante e, quindi, alla data di ricezione (protocollata) dell’ultimo documento pervenuto a corredo della pratica. Da quella data che dovrà essere indicata in procedura, partirà il computo dei 120 giorni per la corresponsione degli interessi legali sulle competenze spettanti.
L’Istituto, in qualità di Ente erogatore delle provvidenze in materia di invalidità civile, dovrà monitorare sull’osservanza dei predetti criteri da parte degli altri Enti gestori del procedimento, segnalando la circostanza all’attenzione dei medesimi, specialmente in quelle zone del territorio dove l’esercizio del potere concessorio e’ affidato ad Enti diversi dall’INPS (ASL, Regioni, Comuni).
In tema di interessi legali un accenno, sia pure non direttamente collegato con le problematiche in esame, appare doveroso in merito alla liquidazione di provvidenze di invalidità civile derivanti da sentenze.
Il riconoscimento di prestazioni in esecuzione di sentenze emesse dalla magistratura dovrebbe essere destinato ad una “corsia preferenziale “ di produzione ma gli adempimenti di liquidazione subiscono costantemente ritardi che - presso alcune Sedi del territorio con rilevanti criticità in tema di contenzioso giudiziario in materia (Campania, Puglia, Sicilia, Lazio, Calabria ) - registrano punte massime che sfiorano anche i 24 mesi.
Le problematiche relative all’area del contenzioso giudiziario in materia di invalidità civile hanno formato oggetto di numerose relazioni agli Organi deliberanti e di specifiche disposizioni di natura organizzativa ed operativa impartite alle strutture periferiche al fine di arginare il proliferare di azioni esecutive a danno dell’Istituto e contenere i rilevanti oneri derivanti da esecuzioni passive.
Al riguardo si ribadiscono i criteri illustrati a suo tempo con circolare n. 37 dell’11 febbraio 2002 (resa nota con messaggio n. 000003 del 15/02/2002) e, successivamente, con messaggio n. 6297 del 23/02/2005 della Segreteria del Direttore Generale.