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Prescrizione dei ratei di pensione
Esempi
(msg.220/2013)
Al fine di una migliore comprensione dell’applicazione del nuovo regime di prescrizione in materia di pensioni, si forniscono, a mero titolo esemplificativo, i seguenti casi.
- Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2009, a luglio 2011 residuano 8 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2009 si prescrive a luglio 2016.
- Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni, del previgente termine decennale di prescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2005 si prescrive a luglio 2015.
- Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l'interessato presenta domanda a luglio 2009, a luglio 2011 residuano 8 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2000 si prescrive a luglio 2016.
- Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2000 e l'interessato presenta domanda a luglio 2011, i ratei da luglio 2000 a luglio 2001 sono prescritti essendo trascorso il termine decennale di prescrizione; il rateo di luglio 2001 si prescrive a luglio 2016, ovvero, trascorsi 5 anni da luglio 2011.
- Se in favore del titolare di pensione avente decorrenza luglio 2000 sorge il diritto alla ricostituzione della pensione a luglio 2005, a luglio 2011 residuano 4 anni del previgente termine decennale di prescrizione da computare a decorrere da luglio 2011, pertanto, la differenza del rateo di luglio 2000 si prescrive a luglio 2015.
- Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2007 e l’interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio 2011 residuano 6 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2007 si è prescritto a luglio 2016.
- Se il diritto al rateo è sorto a luglio 2008 e l’interessato presenta domanda a luglio 2017, a luglio 2011 residuano 7 anni del previgente termine decennale di prescrizione, che devono essere ridotti a 5 anni a decorrere da luglio 2011, pertanto, il rateo sorto a luglio 2008 si è prescritto a luglio 2016.
Prescrizione dei ratei di pensione
Recupero degli indebiti pensionistici
(msg.220/2013)
Si rileva, infine, che la su descritta disciplina della prescrizione non trova applicazione in materia di recupero di indebiti pensionistici, per i quali il diritto dell’Istituto alla relativa ripetizione si prescrive nell’usuale termine di dieci anni a decorrere dal momento in cui è stata effettuata l’indebita erogazione.
E’ possibile che a seguito di una ricostituzione effettuata per un’unica causale su medesimo trattamento pensionistico risultano sia ratei o quote di ratei indebitamente corrisposte, sia ratei o maggiori somme spettanti al pensionato.
In tal caso il diritto dell’Istituto alla ripetizione delle somme indebitamente corrisposte si prescrive nel termine di dieci anni dalla data di corresponsione dell’indebito, mentre il diritto ai ratei o alle maggiori somme spettanti al pensionato si prescrive nel nuovo termine come sopra individuato (cinque o dieci anni dalla maturazione del relativo diritto).
Ne consegue che eventuali compensazioni tra crediti reciproci possono essere effettuate solo dopo che l’ammontare complessivo degli stessi sia stato determinato secondo le modalità sopra illustrate.
Ulteriori indicazioni per gli operatori delle Sedi sono fornite in allegato.
Prescrizione dei ratei di pensione
Fondo Ferrovieri e ex-IPOST
(msg.220/2013)
Nulla è mutato per gli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A. ed al Fondo di quiescenza Poste, ai quali, in base all’art. 2 del R.D.L. 19 gennaio 1939, n. 295, come modificato dalla legge 7 agosto 1985, n. 428, il diritto alle rate o quote di rate, anche arretrate, di pensione si prescrive con il decorso di cinque anni. Rimangono, pertanto, invariate le istruzioni fornite con il messaggio n. 19508 del 3 settembre 2008 relativamente agli iscritti al Fondo speciale dipendenti della Ferrovie dello Stato S.p.A..
Prescrizione dei ratei di pensione
Ratei dei crediti per invalidità civile
(msg.220/2013)
In assenza di esplicito richiamo, nell’ambito del disposto di cui all’art. 47 bis, alle prestazioni di tipo assistenziale, i ratei per crediti a titolo di provvidenze di invalidità civile continuano ad essere assoggettati alla disciplina generale prevista dal codice civile, come segue:
- i ratei già liquidati e non riscossi dal beneficiario sono assoggettati alla prescrizione quinquennale di cui all’art. 2948, n. 4, del codice civile.
- i ratei non ancora liquidati sono assoggettati alla prescrizione decennale ordinaria di cui all’art. 2946 del codice civile.
Prescrizione dei ratei di pensione
Ricostituzioni d'ufficio
(msg.220/2013)
Le regole sopra illustrate si applicano anche ai casi di ricostituzione d’ufficio.
Si ricorda che, in tali casi, il termine di prescrizione del diritto alla ricostituzione decorre dal momento in cui lo stesso può essere fatto valere dall’interessato.