Eureka Previdenza

Cumulo ex dlgs 184/1997

Ricorsi

(circ.103/2017)

I  ricorsi avverso i provvedimenti in materia di trattamenti pensionistici in cumulo di cui al d.lgs. n. 184/97, sia per motivi amministrativi che sanitari, devono essere esaminati e decisi in base alla disciplina ed alle modalità previste nella gestione che ha istruito la domanda.

 

Cumulo ex dlgs 184/1997

Valorizzazione dei periodi assicurativi successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo

(circ.103/2017)

 


Supplemento di pensione

I contributi versati e/o accreditati, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo, presso una delle gestioni interessate dal cumulo stesso,  danno luogo, a domanda, alla liquidazione del supplemento di pensione, sempreché la suddetta gestione preveda tale trattamento.

In tal caso il supplemento dovrà essere liquidato secondo le regole della gestione dove risultano versati e/o accreditati i contributi successivi alla decorrenza della pensione in regime di cumulo.


Pensione supplementare

I contributi versati e/o accreditati, successivamente alla decorrenza del trattamento pensionistico in cumulo, presso una gestione diversa da quelle interessate dal cumulo stesso,  danno luogo, a domanda, alla liquidazione di una pensione supplementare, sempreché la suddetta gestione preveda tale trattamento e secondo quanto previsto dalla legge che disciplina la pensione supplementare nella predetta gestione.

A titolo esemplificativo:

  • i titolari di pensione in cumulo che, successivamente al conseguimento della pensione, si iscrivano per la prima volta ad una gestione dell’AGO FPLD o gestioni speciali dei lavoratori autonomi  possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la liquidazione della pensione supplementare a carico delle predette gestioni ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 1338 del 1962 a condizione che la pensione cumulata sia composta da almeno una quota a carico di un fondo sostitutivo e/o esclusivo dell’assicurazione generale obbligatoria;
  • i titolari di pensione in cumulo che, successivamente al conseguimento della pensione, si iscrivano per prima volta alla gestione separata, possono chiedere, sussistendo gli ulteriori requisiti di legge, la liquidazione della pensione  supplementare a carico della predetta gestione, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del D.M. n. 282 del 1996 a condizione che la pensione cumulata sia composta da almeno una quota a carico dell’AGO o di un fondo sostitutivo o esclusivo o di una Cassa professionale (v. circolare n. 112 del 1996).

Cumulo ex dlgs 184/1997

Valutazione dei periodi assicurativi esteri e titolarità di pensione estera

(circ.103/2017)

In merito alla valutazione dei periodi assicurativi esteri ai fini del diritto alle pensioni di vecchiaia, anticipata, inabilità e indiretta ai superstiti  in cumulo ai sensi del d.lgs. n. 184/1997, come modificato dall’art.1, comma 76, lettera b), della legge n. 247/2007,  nonché alla titolarità da parte del richiedente o del de cuius di una pensione estera, trovano applicazione  le istruzioni contenute nel messaggio n. 1094/2016 per i trattamenti in cumulo  ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

In particolare, ai fini del conseguimento delle citate prestazioni pensionistiche in cumulo, è utile anche la contribuzione estera maturata in Paesi a cui si applicano i Regolamenti comunitari di sicurezza sociale ovvero in Paesi extracomunitari legati all’Italia da Convenzioni bilaterali di sicurezza sociale che prevedono la totalizzazione internazionale. In tali casi, ovviamente, il cumulo sarà possibile solo se risulti perfezionato in Italia il minimale di contribuzione per l’accesso alla totalizzazione previsto dalla normativa comunitaria (52 settimane) o dalla singole Convenzioni bilaterali.

La contribuzione estera deve essere considerata, ai fini del diritto alle sopracitate prestazioni in cumulo, anche nelle ipotesi in cui abbia già dato luogo alla liquidazione di una pensione estera.

Si evidenzia, altresì, che la titolarità di un trattamento pensionistico estero non preclude la possibilità di avvalersi del cumulo.

Infine, per quanto concerne la determinazione del cd. “importo soglia” previsto quale requisito per l’accesso alle pensioni di vecchiaia e anticipata, deve essere considerato anche l’importo della pensione estera, come già precisato dalle circolari n. 95 del 12.07.2012 e n. 126 del 25.10.2012.

Cumulo ex dlgs 184/1997

Calcolo, misura e pagamento dei trattamenti pensionistici in cumulo

(circ.103/2017)

Il trattamento pensionistico conseguito con il cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 è calcolato interamente con il sistema contributivo.

Per il calcolo del trattamento pensionistico conseguito con il cumulo di cui al d.lgs. n. 184 del 1997 dai lavoratori di cui al punto 2.3 della presente circolare, trovano applicazione:

  1. le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.1 ed alla circolare n. 108 del 2002, punto 2, per il periodo di contribuzione accreditata per ciascuna gestione, ai fini della determinazione del montante contributivo maturato alla data del 31 dicembre 1995;
  2. le istruzioni di cui alla circolare n. 181 dell’11 ottobre 2001, punto 2.2 ai fini della determinazione del montante contributivo per i periodi successivi al 1995.

L’importo è determinato “pro rata”.  Pertanto, ciascuna gestione, per la parte di propria competenza, determina il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, alle rispettive aliquote  e sulla base delle rispettive retribuzioni e/o redditi di riferimento.

Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota, vengono considerati tutti i periodi assicurativi versati e/o accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.

Nel caso in cui tra le gestioni interessate dal cumulo vi sia anche una Cassa professionale l’importo della pensione conseguita dall’assicurato si baserà esclusivamente  sulle quote erogate dalle altre gestioni coinvolte nel cumulo (v. p. 2.1 ultimo capoverso circolare n. 116 del 2011).

Al pagamento della pensione in cumulo, comprensivo del pro-rata delle varie gestioni coinvolte nel cumulo,  provvederà la gestione Inps che ha istruito la domanda.

Cumulo ex dlgs 184/1997

Pensione di vecchiaia e pensione anticipata per i lavoratori che hanno optato per il sistema contributivo

(circ.103/2017)

Come precisato al punto 1.1 della circ.116/2011, i lavoratori di cui all’di cui all’art.1, comma 23, della legge 335/1995, che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, possono avvalersi del  cumulo ai sensi del d.lgs. n. 184 del 1997.

Come noto, con riferimento a detti lavoratori, l’articolo 24, comma 7, del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, nel modificare l’di cui all’art.1, comma 23, della legge 335/1995, ha abrogato la facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico sulla base dei requisiti previsti per gli assicurati i cui trattamenti pensionistici sono liquidati esclusivamente secondo il sistema contributivo.

Pertanto, visto quanto chiarito al punto 5 della circolare n. 35 del 2012 ed al punto 6 del messaggio n. 219 del 2013, i lavoratori che hanno optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo:

  1. se alla data del 31 dicembre 2011 non avevano perfezionato i requisiti, sia per l’esercizio della facoltà di opzione, sia per il diritto a pensione nel sistema contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ed alla pensione anticipata in cumulo sulla base dei requisiti previsti, dall’art. 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  2. se alla data del 31 dicembre 2011 avevano perfezionato i  requisiti sia per l’esercizio della facoltà di opzione, sia per il diritto a pensione nel sistema contributivo, possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo ed alla pensione anticipata in cumulo sulla base dei requisiti previsti, dall’art. 24 del d. l. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, per i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996.

Ne consegue che nei confronti dei soggetti di cui alla precedente lettera a) non deve essere accertata la sussistenza del requisito del c.d. importo soglia e che a tali soggetti è preclusa la possibilità di conseguire, anche avvalendosi del cumulo dei periodi assicurativi ai sensi della legge in oggetto, sia la pensione di vecchiaia con 70 anni di età ed almeno 5 anni di contribuzione effettiva, sia la pensione anticipata con 63 anni di età, almeno 20 anni di contribuzione effettiva ed un importo di pensione non inferiore a 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia).

Nelle ipotesi in cui i soggetti di cui alla precedente lettera a) siano in possesso di contribuzione in gestioni per le quali i rispettivi ordinamenti prevedano, anche alla luce delle modifiche introdotte dalla legge n. 214 del 2011,  una differente età di accesso alla pensione di vecchiaia, il requisito anagrafico cui far riferimento per verificare il raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia in cumulo è quello più elevato tra quelli previsti dalle gestioni cumulate.

Si chiarisce, inoltre, che, al fine di conseguire la pensione in cumulo, il soggetto deve aver optato per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo in tutte le gestioni interessate dal cumulo in cui risulti contribuzione versata e/o accreditata al 31 dicembre 1995.

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