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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Indennità di disoccupazione NASpI a favore dei giornalisti
(circ.91/2022) (msg.4579/2023)
La legge 30 dicembre 2021, n. 234 (di seguito, anche legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 103, ha disposto il trasferimento della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), limitatamente alla Gestione sostitutiva.
Il successivo comma 108 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 prevede che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni siano riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. Si precisa che la richiamata disciplina regolamentare trova applicazione per tutti gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023.
La disposizione sopra richiamata prevede, altresì, che i predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
Infine, il medesimo comma 108 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti si applicherà la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI. Al riguardo si precisa, pertanto, che per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno a far data dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applicheranno le disposizioni in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli 1-14 del D.lgs 4 marzo 2015, n. 22, e di cui alle relative circolari pubblicate dall’INPS attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94/2015, n. 142/2015, n. 194/2015 e n. 2/2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85/2010 e n. 105/2015).
In ragione del trasferimento dall’INPGI all’Istituto della funzione previdenziale della gestione sostitutiva, l’INPS gestirà - con decorrenza 1° luglio 2022 – l’indennità di disoccupazione dei giornalisti secondo la disciplina di cui agli articoli 22-25 del vigente Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO dell’INPGI (di seguito Regolamento).
L’Istituto garantirà altresì, in presenza dei requisiti di legge, il riconoscimento dell’indennità di mobilità.
Con la presente circolare, si riepiloga la sopra menzionata disciplina e si forniscono le istruzioni operative in materia.
2. Destinatari dell’indennità di disoccupazione (articolo 22 del Regolamento)
L’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento INPGI è rivolta ai giornalisti che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro. Sono, pertanto, esclusi dalla tutela in argomento i giornalisti che cessano il rapporto di lavoro a seguito di dimissioni e risoluzione consensuale.
Si chiarisce che l’indennità di disoccupazione è tuttavia riconosciuta in caso di dimissioni per giusta causa le cui ipotesi sono di seguito riportate:
- dal mancato pagamento della retribuzione;
- dall'aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
- dalle modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
- dal c.d. mobbing;
- dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell’azienda (art. 2112, comma 4, del codice civile);
- dallo spostamento del lavoratore da una sede ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” previste dall’articolo 2103 codice civile;
- dal comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipendente.
Per quanto attiene alla risoluzione consensuale del rapporto di lavoro si precisa che essa non è ostativa al riconoscimento della prestazione di disoccupazione qualora sia intervenuta nell’ambito della procedura di conciliazione da tenersi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro (ex Direzione territoriale del lavoro) secondo le modalità previste all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Nelle ipotesi di dimissioni per giusta causa e di risoluzione consensuale, l’assicurato è tenuto a produrre, al momento della presentazione della domanda, la documentazione di cui al paragrafo 8 della presente circolare.
L’accesso all’indennità di disoccupazione è altresì ammesso in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità.
3. Indennità di disoccupazione ordinaria e sussidio straordinario (articoli 22 e 23 del Regolamento)
Il Regolamento dell’INPGI agli articoli 22 e 23 pone la disciplina dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario di disoccupazione.
Ai fini dell’accesso al trattamento disoccupazione, l’assicurato – oltre ad avere cessato involontariamente il rapporto di lavoro – deve risultare iscritto all’INPGI da almeno un biennio.
Il trattamento di disoccupazione ordinario “ridotto” è riconosciuto al giornalista che, in presenza del predetto requisito di anzianità di iscrizione all’INPGI, può fare valere almeno 13 settimane e fino a 51 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro. In detta ipotesi, il giornalista ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario c.d. ridotto per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione.
Qualora, invece, l’assicurato possa fare valere almeno 52 settimane di contribuzione contro la disoccupazione nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro, lo stesso ha diritto al trattamento di disoccupazione ordinario per un numero di giorni pari ai giorni di effettiva durata del/i rapporto/i di lavoro presenti nel biennio di osservazione, per un numero massimo di giorni indennizzabili pari a 360, nonché al c.d. sussidio straordinario di disoccupazione della durata massima di ulteriori 360 giorni. Detto sussidio straordinario compete qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e decorre dal giorno successivo alla data in cui termina la fruizione del predetto trattamento ordinario.
Sono utili ai fini del diritto alla prestazione anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria e i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro.
Ai sensi dell’articolo 22, comma 4, del Regolamento, per il periodo di fruizione dell’indennità di disoccupazione ordinaria è riconosciuta la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento dell’indennità di disoccupazione ordinaria medesima.
Il successivo articolo 23 del Regolamento – avente a oggetto la disciplina del sussidio straordinario - prevede che per il periodo di fruizione dello stesso non compete la contribuzione figurativa.
4. Misura giornaliera dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
La base di calcolo per la determinazione della misura dell’indennità di disoccupazione è data dalla retribuzione media contributiva relativa alle ultime 12 mensilità di contribuzione. Nel caso in cui il rapporto di lavoro abbia una durata inferiore a 12 mesi, la base di calcolo è data dal minor numero di mensilità coperte da contribuzione negli ultimi 12 mesi.
L’indennità mensile è pari al 60 per cento della predetta retribuzione media, entro il limite del massimale dell’indennità corrispondente al 60 per cento della retribuzione mensile minima, maggiorato dell’indennità di contingenza, prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore ordinario. Per l’anno 2022, l’indennità mensile di disoccupazione non può superare l’importo massimo pari a € 1.745,30 (importo massimo giornaliero pari a € 56,30).
A decorrere dal 1° gennaio di ogni anno, l’indennità di disoccupazione, anche in corso di fruizione, è adeguata in misura pari alla variazione percentuale della retribuzione minima del redattore ordinario verificatasi nell’anno precedente.
La prestazione di disoccupazione si riduce del 5 per cento ogni trenta giorni a decorrere dal primo giorno del settimo mese di fruizione (181° giorno della prestazione), fino ad una riduzione massima del 50 per cento, come indicato nella tabella di seguito riportata.
Periodo |
Percentuale di riduzione dell’indennità giornaliera |
|
Dal |
Al |
|
1° giorno |
180° giorno |
--- |
181° giorno |
210° giorno |
5% |
211° giorno |
240° giorno |
10% |
241° giorno |
270° giorno |
15% |
271° giorno |
300° giorno |
20% |
301° giorno |
330° giorno |
25% |
331° giorno |
360° giorno |
30% |
361° giorno |
390° giorno |
35% |
391° giorno |
420° giorno |
40% |
421° giorno |
450° giorno |
45% |
451° giorno |
720° giorno |
50% |
5. Sospensione dell’indennità di disoccupazione (articolo 24 del Regolamento)
In caso di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato, anche di natura non giornalistica, di durata pari o inferiore a sei mesi da parte del percettore della prestazione, questa è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. Al termine del periodo di sospensione l'indennità riprende a essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa è stata sospesa e l’assicurato non può presentare una nuova domanda.
Ai fini della sospensione, il beneficiario dell’indennità di disoccupazione è tenuto a effettuare all’INPS – attraverso l’invio telematico del modello “DIS3” - la comunicazione relativa alla intervenuta rioccupazione, con l’indicazione della durata del rapporto di lavoro. L’invio telematico del modello “DIS3” dovrà avvenire accedendo al sistema con le medesime modalità previste per la presentazione della domanda e attivando l’apposita funzione.
Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate.
Si precisa che in caso di sospensione della prestazione per rioccupazione con rapporto di lavoro di durata pari o inferiore a sei mesi, qualora il rapporto di lavoro cessi anticipatamente rispetto alla durata originaria, anche per dimissioni, l’erogazione dell’indennità di disoccupazione riprende a decorrere dalla data di effettiva cessazione intervenuta anticipatamente.
Si precisa, infine, che la sospensione dell’indennità e la sua ripresa avvengono anche nel caso di un lavoro a tempo determinato della durata massima di sei mesi intrapreso in uno stato estero, sia che si tratti di Stati appartenenti all’UE sia che si tratti di Stati extracomunitari.
Nel caso in cui l’assicurato si rioccupi con contratto di lavoro subordinato di natura non giornalistica di durata superiore a sei mesi, la prestazione non si sospende e non si decade dal diritto alla stessa; tuttavia, dalla durata residua della prestazione spettante si sottraggono tutti i giorni effettivi di durata del contratto e si indennizzano i soli giorni residui eventualmente ancora spettanti.
In caso di rioccupazione con rapporto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi di natura giornalistica, viene meno il diritto all’indennità; al termine di detto rapporto di lavoro l’assicurato può presentare una nuova domanda, qualora ne ricorrano i requisiti illustrati nei precedenti paragrafi previsti dal Regolamento.
Qualora il rapporto di lavoro sia inizialmente di durata superiore a sei mesi ma cessi anticipatamente, quindi prima dei sei mesi, anche per dimissioni, la prestazione può essere comunque ripristinata.
Le disposizioni in materia di sospensione della prestazione trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
6. Cumulo dell’indennità con redditi da lavoro autonomo (articolo 24 del Regolamento)
In caso di svolgimento di attività lavorativa in forma autonoma, subordinata preesistente alla cessazione del rapporto di lavoro che ha dato luogo all’indennità di disoccupazione o parasubordinata, l’istituto del cumulo della prestazione con i redditi da lavoro si applica come di seguito riportato:
il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro non è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione dal cui importo verrà, pertanto, decurtato il 50 per cento del/i reddito/i da lavoro;
il rimanente 50 per cento del/i reddito/i è compatibile e cumulabile con l’indennità di disoccupazione fino al limite di un terzo dell’indennità medesima. Nel caso in cui detto 50 per cento del complessivo reddito da lavoro (autonomo e/o subordinato preesistente e/o parasubordinato) dovesse superare il limite di un terzo, si decurta dall’indennità di disoccupazione l’intero ammontare della somma eccedente il predetto limite.
Il soggetto beneficiario della prestazione di disoccupazione che svolge attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione è tenuto a comunicare ogni mese all'INPS, attraverso l’invio telematico del modello “DIS3”, il reddito – riferito al/i mese/i precedente/i rispetto a quello in cui si invia la comunicazione – derivante dallo svolgimento dall’attività lavorativa autonoma o subordinata.
La comunicazione del reddito tramite l’invio telematico del modello “DIS3” deve essere effettuata inderogabilmente entro il terzo mese successivo alla mensilità indennizzabile; qualora il predetto modello “DIS3” venga inviato oltre il termine di cui sopra, l’assicurato perde il diritto alla fruizione della prestazione per la mensilità di riferimento.
Si riportano di seguito alcuni esempi relativi alla modalità di calcolo della prestazione di disoccupazione in caso di svolgimento di attività lavorativa in corso di fruizione della prestazione.
Esempi di cumulo con l'indennità di disoccupazione |
|
- luglio: mese di 31 giorni |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
|
reddito da lavoro autonomo = euro 619,74 |
Il 50% del reddito da lavoro autonomo |
reddito da lavoro autonomo = euro 1.200,00 |
[1] Indennità massima erogabile nel mese di luglio.
[2] 50% del reddito da lavoro autonomo non cumulabile.
[3] Parte del 50% del reddito da lavoro autonomo eccedente il tetto di un terzo dell’indennità.
Le disposizioni in materia di cumulo della prestazione con i redditi da lavoro trovano applicazione sia per l’indennità di disoccupazione ordinaria che per il sussidio straordinario.
7. Domanda e decorrenza dell’indennità di disoccupazione (articolo 25 del Regolamento)
Per fruire dell'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti aventi diritto devono presentare apposita domanda all’INPS esclusivamente in via telematica accedendo al sito INPS e selezionando la voce “Disoccupazione ordinaria per i giornalisti” disponibile seguendo il percorso “Prestazioni e servizi” > “Servizi”.
Le credenziali di accesso al servizio per la presentazione della domanda per l'indennità di disoccupazione ordinaria i giornalisti sono attualmente le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
La domanda deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro o dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il suddetto termine di sessanta giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la prestazione decorre dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda di indennità di disoccupazione è presentata entro il termine di sessanta giorni dalla fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso, la prestazione decorre dal giorno successivo alla fine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso.
In ogni caso, nella ipotesi di fruizione dell’indennità sostituiva del preavviso, il giornalista – in sede di presentazione della domanda di indennità - può scegliere, attraverso apposita dichiarazione, se percepire l’indennità di disoccupazione al termine del periodo di fruizione dell’indennità di mancato preavviso o dal giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Se la domanda è presentata oltre il sessantesimo giorno dalla data di cessazione o dalla data di fine dell’indennità sostitutiva del preavviso ma, comunque, entro il limite della durata teorica di prestazione spettante, l’indennità decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda e spetta per il solo periodo residuo ancora spettante; in detta ipotesi, pertanto, il giornalista perde il diritto alla fruizione dell’indennità per il periodo compreso tra il giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro o alla data di fine dell’indennità di mancato preavviso e la data di presentazione della domanda.
8. Documentazione da produrre al momento della domanda
Al momento della presentazione della domanda l’assicurato è tenuto a produrre la seguente documentazione necessaria per l’istruttoria e la definizione della domanda:
documentazione attestante la risoluzione del rapporto di lavoro: lettera di licenziamento o modello “DIS 2” - certificazione del datore di lavoro attestante l'ammontare della retribuzione spettante negli ultimi dodici mesi del rapporto di lavoro;
ultime buste paga;
copia dei relativi contratti nel caso in cui il giornalista abbia avuto più contratti di lavoro nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
compilazione modello “DIS 3” mensile attestante la continuità dello stato di disoccupazione;
dichiarazione relativa alle coordinate bancarie;
modulo domanda per gli assegni al nucleo familiare (ANF) sulla prestazione di disoccupazione.
Nelle ipotesi in cui la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta per risoluzione consensuale ai sensi dell’articolo 7 della legge n. 604/1966, come sostituito dall’articolo 1, comma 40, della legge n. 92/2012 è necessario, ai fini dell’istruttoria della domanda, produrre il verbale di conciliazione o accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro.
Infine, nel caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di dimissioni per giusta causa, l’assicurato è tenuto ad allegare alla domanda una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) da cui risulti la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ai sensi dell’articolo 700 c.p.c., sentenze ecc., contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale. Laddove l’esito della lite dovesse escludere la ricorrenza della giusta causa di dimissioni, si procederà al recupero di quanto erogato a titolo di indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario, così come avviene nel caso di reintegra del lavoratore nel posto di lavoro successiva a un licenziamento illegittimo che ha dato luogo al pagamento dell’indennità di disoccupazione e di sussidio straordinario.
9. Decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione
Il beneficiario dell’indennità di disoccupazione decade dal diritto alla prestazione nei seguenti casi:
- titolarità di trattamento pensionistico diretto;
- titolarità dell'assegno ordinario di invalidità, sempre che il lavoratore non opti per l’indennità di disoccupazione ordinaria;
- rioccupazione con rapporto di lavoro di natura giornalistica di durata superiore a sei mesi.
Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti la decadenza dal diritto all’indennità di disoccupazione ordinaria si realizza:
- dalla data di decorrenza del trattamento pensionistico;
- dalla data di decorrenza dell’assegno ordinario di invalidità, in assenza di opzione per l’indennità di disoccupazione;
- dalla data della rioccupazione con rapporto di lavoro di tipo giornalistico superiore a sei mesi.
10. Prestazioni accessorie
Per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno fino alla data del 31 dicembre 2023, i periodi di fruizione dell’indennità di disoccupazione di cui all’articolo 22 del Regolamento vedranno riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa, rapportata ai giorni di effettivo godimento della prestazione e accreditata secondo le modalità e i criteri in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria (AGO).
La media retributiva da prendere a base per la valorizzazione dell’accredito non può essere superiore alla retribuzione prevista dal Contratto nazionale di lavoro giornalistico per la qualifica di redattore capo, con l’aggiunta delle maggiorazioni per scatti biennali.
La contribuzione figurativa non compete per il periodo di fruizione del sussidio straordinario di disoccupazione.
Sull’indennità di disoccupazione ordinaria competono, ove spettanti, gli assegni per il nucleo familiare la cui domanda deve essere tuttavia presentata contestualmente alla domanda di disoccupazione, allegando lo specifico modulo per richiesta ANF, o successivamente trasmettendo il modulo compilato attraverso il servizio dedicato.
Si precisa che, con l’introduzione dell’Assegno Unico e Universale, tale prestazione (ANF) non è più riconosciuta ai nuclei familiari con figli e orfanili (circolare n. 34/2022).
11. Regime delle incompatibilità e delle incumulabilità
L’indennità di disoccupazione e il sussidio straordinario sono incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive, sostitutive, esonerative e integrative della stessa, delle forme previdenziali compatibili con l’AGO, della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, degli enti di previdenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, nonché con l’indennità di cui all’articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e successive modificazioni (c.d. APE sociale).
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono altresì incompatibili con le prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria riconosciute dall’INPS, quali la NASpI, la DIS-COLL, l’indennità ALAS e l’ISCRO.
L’indennità di disoccupazione ordinaria e il sussidio straordinario sono incumulabili con le indennità di malattia e maternità. In caso di evento di malattia e/o maternità insorto durante la percezione dell’indennità di disoccupazione ordinaria e del sussidio straordinario, queste vengono sospese per tutta la durata dell’indennità di malattia/maternità per poi essere ripristinate per la parte residua dal momento della ripresa della capacità lavorativa o della fine del periodo di maternità indennizzato.
12. Ricorsi
Competente a decidere i ricorsi amministrativi presentati avverso i provvedimenti adottati in materia di indennità di disoccupazione ordinaria è il Comitato Provinciale della Struttura territoriale che ha emesso il provvedimento.
In caso di mancata adozione del provvedimento da parte della Struttura territoriale, i termini per la proposizione del ricorso amministrativo decorrono dal 121° giorno successivo a quello di presentazione della relativa domanda.
Il ricorso va presentato entro il termine di 90 giorni dal ricevimento del provvedimento amministrativo:
direttamente dal cittadino online, utilizzando la procedura disponibile sul sito www.inps.it, al seguente percorso: “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Ricorsi amministrativi”, cui si accede tramite le seguenti credenziali:
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS);
tramite gli Istituti di Patronato e gli intermediari autorizzati dall’Istituto, attraverso i servizi offerti agli stessi.
Relativamente all’applicazione del regime decadenziale di un anno per la proposizione della vertenza giudiziaria avverso il provvedimento di concessione o diniego della prestazione, si ricorda che il medesimo decorre in alternativa:
- dal 181° giorno successivo a quello di comunicazione del provvedimento amministrativo di definizione della domanda di prestazione;
- dal 301° giorno successivo alla data di presentazione della domanda nel caso di mancata definizione;
- dalla data di comunicazione della decisione del ricorso intervenuta entro il termine di 90 giorni;
- dal 91° giorno successivo alla presentazione del ricorso amministrativo al Comitato Provinciale.
13. Istruzioni procedurali
L’istruttoria per le domande pervenute avverrà in modo parzialmente automatico e sarà finalizzata alla verifica del requisito come indicato nei paragrafi precedenti.
Ai richiedenti verrà notificato a mezzo posta l’esito dell’istruttoria con l’accoglimento o il respingimento della domanda. L’esito sarà altresì disponibile effettuando l’accesso allo stesso sistema impiegato per la presentazione della domanda con le medesime modalità di cui al paragrafo 7.
14. Regime fiscale
L’indennità di disoccupazione ex INPGI, percepita in sostituzione del reddito di lavoro dipendente, in forza di quanto disposto dall’articolo 6, comma 2, del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), costituisce reddito della stessa categoria di quello perduto o sostituito.
Pertanto, l’Istituto, in qualità di sostituto di imposta ai sensi dell’articolo 64 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sulle somme erogate a titolo di indennità di disoccupazione:
- applica le ritenute IRPEF, determinate ai sensi dell’articolo 11 del TUIR;
- riconosce, se richieste, le eventuali detrazioni fiscali per reddito (art. 13 del TUIR) e per carichi di famiglia (art. 12 del TUIR);
- effettua il conguaglio fiscale di fine anno tra le ritenute operate e l’imposta dovuta sul reddito complessivo (art. 23, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973);
- rilascia la Certificazione Unica (art. 4, comma 6-ter, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322).
15. Istruzioni contabili
La legge n. 234/2021, all’articolo 1, comma 108, prevede che a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
I predetti trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88/1989, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo.
A decorrere dal 1° gennaio 2024 ai giornalisti, come già sopra riportato, si applicherà la disciplina in materia di indennità di disoccupazione NASpI prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Con riferimento all’applicazione degli articoli 22 e 23 del Regolamento INPGI, il trattamento di disoccupazione ordinario è riconosciuto al giornalista cessato involontariamente dal rapporto di lavoro che abbia i requisiti e con i criteri illustrati nei paragrafi precedenti. Viene, inoltre, riconosciuta d’ufficio la contribuzione figurativa e gli assegni familiari ove spettanti.
Al giornalista compete il sussidio straordinario per ulteriori 360 gg. qualora permanga lo stato di disoccupazione dopo la fruizione dell’indennità ordinaria. Su questa prestazione non è riconosciuta la contribuzione figurativa.
Per quanto sopra esposto, ai fini della rilevazione contabile delle prestazioni, si comunica l’istituzione dei nuovi conti:
PTN30120 Indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN30121 Sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN10120 Debito verso i beneficiari dell’indennità ordinaria e straordinaria di disoccupazione riconosciute a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI – artt. 22 e 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
La liquidazione delle prestazioni sopra indicate verrà acquisita e rilevata contabilmente attraverso la registrazione di un biglietto contabile automatizzato, tipo operazione “PN” con la struttura di seguito specificata:
SEZIONE DARE
PTN30120 disoccupazione ordinaria
PTN30121 sussidio straordinario di disoccupazione
GAT30215 assegno unico
GAT30219 maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
PTN32120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
SEZIONE AVERE
PTN10120 debito vs beneficiari -evidenza flussi di cassa “20807”
GPA27009 ritenute erariali
PTN24120 recupero disoccupazione ordinaria
PTN24121 recupero sussidio straordinario di disoccupazione
PTN24150 recupero per incumulabilità
GAT24215 recupero assegno unico
GAT24219 recupero maggiorazione transitoria per tre annualità dell’assegno unico e universale
FPG22120 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPR22051 contribuzione figurativa su disoccupazione ordinaria
FPG52130 trattenute diverse operate su PSR
FPG52155 trattenute per rate di prestiti agli iscritti INPGI
GPA10291 trattenute diverse su PSR da riversare a terzi
In particolare, l’onere relativo alla contribuzione figurativa, commisurata al trattamento ordinario di disoccupazione, sarà sostenuto con rilevazione sul conto di nuova istituzione PTN32120, in sezione DARE, in contropartita dei conti FPG22120 dei fondi pensionistici dei giornalisti:
- FPG22120 per i giornalisti iscritti all’INPGI ante 30 giugno 2022
- FPR22051 per i giornalisti iscritti al FPLD.
Inoltre, le trattenute operate sulle prestazioni in argomento e relative alle rate di prestiti concessi agli iscritti INPGI, verranno rilevate, provvisoriamente, al nuovo conto FPG52155, a partitario contabile, in attesa della definitiva attribuzione.
L’acquisizione del mandato accentrato presso la Direzione generale consentirà, successivamente, la chiusura automatizzata del debito sulla sede che ha liquidato la prestazione.
Per la rilevazione contabile di eventuali riaccrediti, per pagamenti non andati a buon fine, rilevati sulla base di rendicontazione di Banca d’Italia, le somme verranno attribuite al conto esistente GPA10031, assistito da partitario contabile, con la valorizzazione del nuovo codice bilancio:
“03280 – Somme non riscosse dai beneficiari – disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI – PTN”
La rilevazione contabile di eventuali recuperi di prestazioni indebitamente erogate, verrà attribuita ai conti:
PTN24120 Entrate varie – Recupero e reintroito dell’indennità ordinaria di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 22 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24121 Entrate varie – Recupero e reintroito del sussidio straordinario di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI - art. 23 del Regolamento di previdenza della Gestione Sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017;
PTN24150 Entrate varie – Proventi derivanti dal divieto di cumulo mediante trattenute su prestazioni temporanee.
Ai citati conti viene abbinato, nell’ambito della procedura “Recupero indebiti per prestazioni”, il nuovo codice bilancio:
“01213 – Recupero disoccupazione ordinaria e straordinaria – artt. 22 e 23 Regolamento INPGI - PTN”
Gli importi relativi alle partite di cui trattasi che, a fine esercizio, risultino ancora da definire, saranno imputati al conto esistente PTN00130, mediante la ripartizione del saldo del conto GPA00032, eseguita dalla procedura “Recupero indebiti per prestazioni”.
Il codice bilancio sopra menzionato evidenzierà anche eventuali crediti divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario contabile del conto GPA00069.
La rilevazione contabile delle ritenute fiscali avverrà ai conti già in uso per le imposizioni delle prestazioni a sostegno del reddito.
Nell’Allegato n. 1 è riportata la variazione intervenuta al piano dei conti.
Il comma 103 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), ha disposto il trasferimento all’INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani “Giovanni Amendola” (INPGI), in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, limitatamente alla gestione sostitutiva; il successivo comma 108 del medesmo articolo ha previsto che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022.
Con la circolare n. 91 del 27 luglio 2022 l’Istituto ha fornito le istruzioni amministrative in materia di indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti iscritti all’INPGI disciplinata dagli articoli da 22 a 25 del Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
Nella richiamata circolare n. 91/2022, in attuazione del citato articolo 1, comma 108, della legge di Bilancio 2022, è stato chiarito che, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2024, ai giornalisti con rapporto di lavoro subordinato si applica la disciplina prevista per la generalità dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e, conseguentemente, la disciplina prevista in materia di indennità di disoccupazione NASpI di cui agli articoli da 1 a 14 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, come illustrata nelle relative circolari pubblicate dall’Istituto in materia e attuative delle richiamate disposizioni (cfr. le circolari n. 94 del 12 maggio 2015, n. 142 del 29 luglio 2015, n. 194 del 27 novembre 2015 e n. 2 del 4 gennaio 2022, nonché - per le prestazioni in regime internazionale – le circolari n. 85 del 1° luglio 2010 e n. 105 del 22 maggio 2015).
In ragione della previsione normativa di cui sopra, i giornalisti in argomento potranno accedere alla prestazione NASpI per gli eventi di disoccupazione involontaria che interverranno a fare data dal 1° gennaio 2024, qualora soddisfino tutti i requisiti legislativamente previsti.
Con particolare riferimento alle modalità di presentazione della domanda di NASpI, si precisa che i potenziali beneficiari devono presentare domanda all'INPS esclusivamente in via telematica.
Per i cittadini il servizio è accessibile direttamente dal sito internet www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Sostegni, Sussidi e Indennità” > “Per disoccupati” > “NASpI: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “NASpI – invio domanda, comunicazioni e consultazione” > “Utilizza il servizio” > “Nuova Domanda”.
Le credenziali di accesso al servizio di presentazione della domanda NASpI sono le seguenti:
• SPID di livello 2 o superiore;
• Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
• Carta nazionale dei servizi (CNS).
Per coloro che non sono in possesso di nessuna delle anzidette credenziali, è possibile presentare domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
In alternativa, l’indennità di disoccupazione NASpI può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Si evidenzia che, in sede di presentazione della domanda di NASpI, i giornalisti devono indicare di appartenere a detta categoria di lavoratori al fine di consentire una corretta gestione della domanda medesima, selezionando l’apposita qualifica.
Si fa, infine, presente che la prestazione di disoccupazione NASpI a favore della categoria in argomento è gestita dal “Polo nazionale INPGI 1”, istituito presso la Filiale metropolitana di Roma Flaminio, che continuerà altresì a gestire anche le indennità di disoccupazione a favore dei giornalisti riconosciute per gli eventi di disoccupazione involontaria intervenuti fino alla data del 31 dicembre 2023 e disciplinate dal citato Regolamento di previdenza della Gestione sostitutiva dell’AGO del 21 febbraio 2017.
Con successiva circolare sarà illustrata la disciplina di dettaglio in ordine alla prestazione di disoccupazione NASpI in oggetto.
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Accesso alle indennità NASpI e Dis-coll. Stato di disoccupazione e limiti di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego
(msg.750/2024)
L’articolo 3, comma 1, lettera a), e l’articolo 15, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, individuano tra i requisiti di accesso, rispettivamente per le indennità NASpI e DIS-COLL, lo stato di disoccupazione ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni.
Al riguardo, l’articolo 19, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, prevede che i riferimenti normativi allo stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), del D.lgs n. 181/2000, si intendono riferiti alla definizione di cui al medesimo articolo 19 del D.lgs n. 150/2015.
In particolare, il citato articolo 19, comma 1, del D.lgs n. 150/2015 prevede che: “Sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l'impiego”.
L’articolo 21, comma 1, del medesimo D.lgs n. 150/2015 prevede, inoltre, che: “La domanda di Assicurazione Sociale per l'Impiego, di cui all'articolo 2 della legge n. 92 del 2012, di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui agli articoli 1 e 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, […] resa dall'interessato all'INPS, equivale a dichiarazione di immediata disponibilità, ed è trasmessa dall'INPS all'ANPAL, ai fini dell'inserimento nel sistema informativo unitario delle politiche del lavoro”, disciplinando, al successivo comma 7, le misure di condizionalità e sanzionatorie in caso di mancato rispetto, senza giustificato motivo, degli obblighi assunti con la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato conseguente alla profilazione presso il Centro per l’impiego ai sensi dell’articolo 20 dello stesso D.lgs n. 150/2015.
Tanto premesso, anche a seguito delle richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali in merito al possibile effetto sul requisito di accesso alle indennità NASpI e Dis-coll dei previsti limiti di età per l’iscrizione ai Centri per l’impiego, è stata formulata apposita richiesta di parere al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.
Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, nel parere reso all’Istituto, ha chiarito che l’esplicita previsione normativa, relativamente al limite massimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, è presente esclusivamente rispetto all’iscrizione negli elenchi del collocamento mirato ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333. Inoltre, nel medesimo parere è stato precisato che non è, invece, previsto alcun limite massimo di età per quanto riguarda l’iscrizione al collocamento ordinario, anche ai fini dell’accesso alle prestazioni di disoccupazione NASpI e Dis-coll. Pertanto, i lavoratori che perdono involontariamente la propria occupazione devono sempre rilasciare la dichiarazione di immediata disponibilità (DID), quale presupposto per il riconoscimento delle medesime prestazioni e per l’applicazione della relativa disciplina, anche di carattere sanzionatorio. Al riguardo si evidenzia, infatti, che ai sensi del richiamato articolo 21, comma 1, del D.lgs n. 150/2015, la medesima domanda di indennità di disoccupazione (NASpI e DIS-COLL) equivale al rilascio, da parte del richiedente la prestazione, della predetta dichiarazione.
Di contro, per quanto attiene il limite minimo di età per l’iscrizione al Centro per l’impiego, questo risulta stabilito dall’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che fissa la possibilità di iscrizione al collocamento ordinario al compimento dei 16 anni di età.
Detto limite, pertanto, rileva anche ai fini dell’accesso alla NASpI e alla DIS-COLL in relazione alla non possibilità di rilascio della DID per i soggetti di età inferiore ai 16 anni, con conseguente esclusione di accesso alle medesime prestazioni.
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Datori di lavoro tenuti all’obbligo contributivo e misura della contribuzione
(circ.2/2022)
Obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici
Il comma 222 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2022 ha integrato l’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, relativamente agli obblighi contributivi ai quali sono tenuti le cooperative e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici.
Pertanto, i datori di lavoro ai quali si applica la novella normativa sono le “cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240” (art. 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022).
In particolare, l’articolo 1 della legge n. 240 del 1984 ha disposto che: “Aifinidell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, chetrasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dallasilvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
Inoltre, l’articolo 2 della legge da ultimo richiamata ha così disposto: “Qualora non si verifichino le condizioni di cui all’articolo precedente, le imprese cooperative e loro consorzi, menzionati nell'articolo stesso, sono inquadrati, ai fini previdenziali, nel settore dell'agricoltura.” (cfr., da ultimo, il paragrafo 4 della circolare n. 94 del 2019).
È opportuno evidenziare che le imprese cooperative e i loro consorzi in argomento, che risultano inquadrati nel settore industria e/o terziario-commercio al ricorrere delle condizioni previste dall’articolo 1 della legge n. 240 del 1984, a tutt’oggi sono già tenuti al versamento anche della contribuzione di finanziamento NASpI secondo le regole previste dalla legge n. 92 del 2012, e successive modificazioni.
Invece, le imprese cooperative e i loro consorzi che risultano inquadrati nel settore agricoltura ai sensi del richiamato articolo 2 della legge n. 240 del 1984, attualmente sono tenuti, per i soli lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, al versamento della contribuzione di finanziamento della cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, della cassa unica assegni familiari e dell'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, secondo le regole e le aliquote che si applicano alle aziende inquadrate nel settore dell’industria, ai sensi dell’articolo 3 della legge n. 240 del 1984.
A tale fine, l’Istituto ha previsto nei confronti delle aziende in argomento (oltre alla matricola nel settore agricoltura con il C.S.C. 5.01.02 per i dirigenti e gli impiegati), l’apertura di un’apposita matricola contraddistinta dal C.S.C. 1.01.06 per la posizione degli operai a tempo indeterminato.
In virtù della modifica apportata all’articolo 3, primo comma, della legge n. 240 del 1984, dall’articolo 1, comma 222, della legge di Bilancio 2022[1], a decorrere dall’entrata in vigore della novella normativa anche le imprese cooperative e i loro consorzi - inquadrati nel settore agricoltura - sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento NASpI per i lavoratori assunti a tempo indeterminato con qualifica di operaio agricolo. L’obbligo contributivo in argomento sussiste sia per i lavoratori assunti a decorrere dal 1° gennaio 2022 sia per quelli assunti precedentemente al 1° gennaio 2022 e ancora in forza a tale data.
La misura dell’aliquota contributiva è pari all’1,61% dell’imponibile contributivo (1,31% in applicazione dell’articolo 2, comma 25, della legge n. 92 del 2012 e 0,30% a titolo di contributo integrativo per l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, destinabile al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua, introdotto dall’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845).
Inoltre, anche per le fattispecie da ultimo descritte trova applicazione l’obbligo di versamento del c.d. ticket di licenziamento, introdotto dall’articolo 2, commi da 31 a 35, della legge n. 92 del 2012 (sul punto si rinvia alle circolari n. 40/2020 e n. 137/2021).
Gli obblighi contributivi di cui sopra devono essere assolti sulle matricole aziendali già in uso, come individuate nel presente paragrafo, per il versamento delle contribuzioni di cui al menzionato articolo 3 della legge n. 240 del 1984.
Si ricorda che le agevolazioni previste dall’articolo 9, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come sostituito dall’articolo 11, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni (cfr. la circolare n. 54 del 2006) per le aziende operanti in zone montane e zone svantaggiate non comportano la riduzione dell’aliquota pari allo 0,30% dell’imponibile contributivo di cui al richiamato articolo 25, comma 4, della legge n. 845 del 1978.
Infine, si rammenta che ai sensi dell’articolo 37, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, gli obblighi contributivi in argomento – così come quelli descritti al successivo paragrafo 3.1. – sussistono anche in capo alle agenzie di somministrazione nelle ipotesi di somministrazione di lavoratori a imprese cooperative e ai loro consorzi inquadrati nel settore agricolo.
Lavoratori assunti con contratto di apprendistato
Tra i destinatari dell’indennità di disoccupazione NASpI (cfr. l’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 22 del 2015) rientrano anche i lavoratori assunti con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 41 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2015.
Pertanto, con decorrenza dal 1° gennaio 2022, gli obblighi contributivi descritti al precedente paragrafo 3, pari all’1,61% (1,31% + 0,30%) della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, si applicano anche in relazione ai lavoratori assunti a tempo indeterminato con contratto di apprendistato ai sensi degli articoli 43, 44 e 45 del decreto legislativo n. 81 del 2015 (cfr. la circolare n. 108 del 2018).
Si ricorda che alle interruzioni dei contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore (c.d. apprendistato di primo livello di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81 del 2015) non si applica il c.d. ticket di licenziamento per espressa previsione dell’articolo 32, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 150 del 2015, misura “stabilizzata” dall’articolo 1, comma 110, lettera d), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di Bilancio 2018), come sostituito dall’articolo 1, comma 290, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di Bilancio 2019). Si rinvia, al riguardo, alle circolari n. 108/2018 e n. 40/2020.
Inoltre, si evidenzia che anche alle assunzioni con contratto di apprendistato si applicano le agevolazioni di cui all’articolo 11, comma 27, della legge n. 537/1993, e successive modificazioni, secondo le modalità sopra precisate.
I datori di lavoro interessati sono tenuti ad assolvere gli obblighi contributivi in argomento sulle matricole aziendali caratterizzate dal C.S.C. 1.01.06, sopra descritto.
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni da parte del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità
(circ.32/2023)
Il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105 – recante disposizioni finalizzate a migliorare la conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza - ha apportato modificazioni, tra le altre, al Testo Unico in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità di cui decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (di seguito, anche Testo Unico), introducendo, in particolare, dopo l’articolo 27, l’articolo 27-bis, rubricato “Congedo di paternità obbligatorio - (legge 28 giugno 2012, n. 92, art. 4, comma 24, lett. a; legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1, comma 354; legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, commi 25 e 363)”, nonché modificando il comma 7 dell’articolo 54 in materia di divieto di licenziamento, estendendo il divieto medesimo al lavoratore padre che ha fruito del congedo di cui all’articolo 27-bis e all’articolo 28 del medesimo Testo Unico.
Le disposizioni in argomento sono entrate in vigore con decorrenza 13 agosto 2022 e sono state illustrate dall’Istituto, con la circolare n. 122 del 27 ottobre 2022, alla quale si rinvia, nello specifico al paragrafo 2.6, relativamente alle disposizioni transitorie per il congedo di paternità obbligatorio per i lavoratori dipendenti.
Tanto premesso, con la presente circolare, si forniscono le indicazioni amministrative in merito all’accesso all’indennità di disoccupazione NASpI in caso di dimissioni volontarie del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino.
2. Accesso alla prestazione di disoccupazione NASpI a seguito di dimissioni del lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino
L’articolo 27-bis del D.lgs n. 151 del 2001 introduce il congedo di paternità obbligatorio, prevedendo, al comma 1, che: “Il padre lavoratore, dai due mesi precedenti la data presunta del parto ed entro i cinque mesi successivi, si astiene dal lavoro per un periodo di dieci giorni lavorativi, non frazionabili ad ore, da utilizzare anche in via non continuativa. Il congedo è fruibile, entro lo stesso arco temporale, anche in caso di morte perinatale del figlio”.
Il successivo comma 2 dispone altresì che: “In caso di parto plurimo, la durata del congedo è aumentata a venti giorni lavorativi”. Ai sensi dei successivi commi 3 e 5 del medesimo articolo 27-bis, il congedo di cui al comma 1 è, inoltre, fruibile durante il congedo della madre lavoratrice ed è compatibile con il congedo di paternità alternativo di cui al successivo articolo 28 del medesimo decreto legislativo.
L’articolo 28 del D.lgs n. 151 del 2001 - non modificato a livello sostanziale dal D.lgs n. 105 del 2022 - disciplina il congedo di paternità alternativo fruito in sostituzione di quello della madre in presenza di situazioni particolarmente gravi, come la morte e la grave infermità della madre, l’abbandono del minore da parte della madre o l’affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per gli aspetti attuativi delle disposizioni sopra richiamate, si rinvia alla citata circolare n. 122 del 2022.
I successivi articoli 54 e 55 del D.lgs n. 151 del 2001 recano la disciplina in materia di divieto di licenziamento e di dimissioni della lavoratrice madre e del lavoratore padre durante il periodo di tutela della maternità e della paternità.
In particolare, l’articolo 54, al comma 1, prevede che: “Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal Capo III, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino”. Il successivo comma 7, nella sua formulazione integrata dal D.lgs n. 105 del 2022, testualmente dispone che: “In caso di fruizione del congedo di paternità, di cui agli articoli 27-bis e 28, il divieto di licenziamento si applica anche al padre lavoratore per la durata del congedo stesso e si estende fino al compimento di un anno di età del bambino”.
Tale ultima disposizione - che già nella sua formulazione originaria prevedeva la tutela del divieto di licenziamento a favore del padre lavoratore in caso di fruizione del congedo di paternità di cui all’articolo 28 del Testo Unico - per effetto della novella di cui al D.lgs n. 105 del 2022 ha esteso la tutela anche all’ipotesi di fruizione del congedo di paternità obbligatorio di cui al citato articolo 27-bis.
Il successivo articolo 55 del Testo Unico, al comma 1, dispone che: “In caso di dimissioni volontarie presentate durante il periodo per cui è previsto, a norma dell'articolo 54, il divieto di licenziamento, la lavoratrice ha diritto alle indennità previste da disposizioni di legge e contrattuali per il caso di licenziamento. La lavoratrice e il lavoratore che si dimettono nel predetto periodo non sono tenuti al preavviso”.
Il comma 2 dell’articolo in esame prevede che: “La disposizione di cui al comma 1 si applica al padre lavoratore che ha fruito del congedo di paternità”.
Tanto rappresentato, su concorde avviso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, in ragione del richiamo generico al “congedo di paternità”, in assenza di specifica qualificazione dello stesso, la tutela di cui al richiamato comma 1 è da intendersi rivolta al lavoratore padre sia nel caso di fruizione del congedo di paternità obbligatorio che nel caso di fruizione del congedo di paternità alternativo, disciplinati rispettivamente dai menzionati articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001.
Prima delle modificazioni apportate agli articoli 54 e 55 del Testo Unico dal D.lgs n. 105 del 2022, l’accesso alla NASpI in caso di dimissioni nel periodo in cui vige il divieto di licenziamento e fino al compimento di un anno di età del bambino era riservata, oltre che alla lavoratrice madre, anche al lavoratore padre ma nelle sole ipotesi di fruizione del congedo di paternità alternativo, fruibile “in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre” (cfr. art. 28 del D.lgs n. 151 del 2001).
In ragione delle modifiche introdotte agli articoli 54 e 55 del Testo Unico – finalizzate a rafforzare le tutele per il lavoratore padre anche in caso di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino - il lavoratore padre che ha fruito del congedo di paternità obbligatorio e/o del congedo di paternità alternativo, di cui rispettivamente agli articoli 27-bis e 28 del D.lgs n. 151 del 2001, ha diritto all’indennità di disoccupazione NASpI qualora ricorrano tutti gli altri requisiti legislativamente previsti.
Le domande di indennità di disoccupazione NASpI presentate da lavoratori padri a seguito di dimissioni intervenute durante il periodo in cui vige il divieto di licenziamento, e respinte nelle more della pubblicazione della presente circolare, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte da trasmettere alla Sede INPS territorialmente competente, in attuazione delle indicazioni di cui alla presente circolare.
NASpI - Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego
Promozione del lavoro agricolo. Rioccupazione con contratti a temine con datori di lavoro nel settore agricolo da parte di percettori delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL
(circ.76/2020)
L’articolo 94 del decreto-legge n. 34 del 2020 prevede che, in relazione all’emergenza epidemiologica, i percettori di ammortizzatori sociali - limitatamente al periodo di sospensione a zero ore della prestazione lavorativa - nonché i percettori di indennità NASpI e DIS-COLL e di Reddito di cittadinanza possono stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, senza subire la perdita o la riduzione dei benefici previsti, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020.
Per quanto concerne la prestazione di disoccupazione NASpI si richiamano le disposizioni di cui all’articolo 9, commi 1, 2 e 3, del D.lgs n. 22 del 2015, che ammettono – per il percettore dell’indennità NASpI – la rioccupazione con contratto di lavoro subordinato in corso di erogazione dell’indennità di disoccupazione.
In particolare, il comma 1 del citato articolo 9 prevede che il percettore della prestazione, in caso rioccupazione con contratto di lavoro subordinato il cui reddito annuo sia superiore al limite legislativamente previsto di 8.145 euro, decade dalla prestazione, salvo che il contratto non sia di durata pari o inferiore a sei mesi; in tale caso la prestazione è sospesa d’ufficio per la durata del rapporto di lavoro e riprende a decorrere per la parte residua alla cessazione del predetto rapporto. I successivi commi 2 e 3 del medesimo articolo 9, invece, prevedono che in caso di rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a sei mesi o a tempo indeterminato, da cui derivi un reddito annuo inferiore al limite pari a 8.145 euro, la prestazione NASpI può essere cumulata con il reddito da lavoro e con abbattimento della prestazione nella misura percentuale prevista dall’articolo 10, comma 1, del citato D.lgs n. 22 del 2015 a condizione che, tra l’altro, il beneficiario della prestazione comunichi all’INPS, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dall’inizio del rapporto di lavoro, il reddito annuo presunto derivante dal predetto rapporto.
Per quanto concerne invece la prestazione DIS-COLL la disposizione di cui all’articolo 15, comma 11, prevede che in caso di rioccupazione da parte del beneficiario dell’indennità DIS-COLL con contratto di lavoro subordinato di durata pari o inferiore a 5 giorni, la prestazione è sospesa d’ufficio e la stessa riprende a decorrere per la parte residua alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
In ragione della previsione di cui all’articolo 94 del citato decreto-legge n. 34 del 2020, i percettori delle prestazioni NASpI e DIS-COLL possono, invece, in corso di erogazione delle stesse, stipulare con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, senza subire la sospensione/decadenza dal diritto alla prestazione o l’abbattimento della stessa.
Pertanto, qualora i beneficiari delle suddette indennità di disoccupazione stipulino con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni, nel limite di 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di cui sono titolari non verranno né sospese né abbattute ed inoltre i beneficiari non decadranno dal diritto alle stesse in quanto non troveranno applicazione i richiamati articoli 9, 10 e 15, comma 11, del D.lgs n. 22 del 2015.
Si precisa che i 30 giorni si computano prendendo in considerazione le giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto di lavoro. A tale ultimo riguardo, pertanto, sarà cura dell’interessato comunicare all’Istituto – attraverso le consuete modalità (trasmissione del modello NASpI-Com) – le giornate in cui, nell’ambito del contratto di lavoro, presta attività lavorativa.
Tuttavia, qualora i suddetti contratti stipulati con datori di lavoro del settore agricolo superino il limite di 30 giorni, rinnovabile di ulteriori 30 giorni, e/o superino il limite di reddito pari a 2.000 euro per l’anno 2020, le prestazioni di disoccupazione di cui i lavoratori sono beneficiari saranno nuovamente soggette agli istituti del cumulo e della sospensione dell’indennità di disoccupazione, nonché alla decadenza legislativamente prevista rispetto alle predette indennità di NASpI e DIS-COLL. Si precisa che i predetti istituti del cumulo, della sospensione e della decadenza troveranno applicazione esclusivamente per la parte di reddito eccedente la somma di 2.000 euro e per i periodi eccedenti l’arco temporale massimo di durata dei contratti (30 giorni, rinnovabili di ulteriori 30) stipulati con datori di lavoro del settore agricolo. A tale ultimo riguardo, con particolare riferimento agli obblighi posti in capo ai percettori delle indennità di disoccupazione in caso di rioccupazione in corso di fruizione delle indennità NASpI e DIS-COLL, si richiamano rispettivamente le circolari n. 94/2015 e n. 83/2015.
La contribuzione versata per lo svolgimento delle prestazioni lavorative presso datori di lavoro del settore agricolo sarà considerata utile ai fini di eventuali successive prestazioni di disoccupazione. La contribuzione versata durante il periodo di mantenimento della NASpI è utile tanto ai fini dei requisiti per l’accesso che ai fini della determinazione della durata di una nuova prestazione di disoccupazione.
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