Ciò premesso, si indica di seguito il quadro normativo di riferimento per la tutela dei lavoratori agricoli dipendenti a tempo determinato e indeterminato, limitatamente a quanto qui di interesse.
In primo luogo, si richiama l’art. 32, co.1, lett. a), della legge 29 aprile 1949, n. 264, come sostituito dall’art. 1 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, che estende l’obbligo dell’assicurazione contro la disoccupazione involontaria anche ai lavoratori agricoli. Tale disposizione stabilisce, infatti, che “L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso: a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, […] agli stessi spetta l’indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all’articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, […]”.
Per l’ipotesi, poi, in cui il lavoratore subordinato svolga attività lavorativa agricola e non agricola, l’art. 6 del D.P.R. 24 ottobre 1955, n. 1323, di approvazione del Regolamento per l’esecuzione delle norme del Titolo III (tra cui il predetto art. 32) della citata legge n. 264 del 1949, prevede, tra l’altro, che “l’indennità di disoccupazione è concessa in conformità alle particolari disposizioni per i lavoratori agricoli contenute nella legge 29 aprile 1949, n. 264 e nel presente regolamento, oppure alle norme comuni dell’assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria […] secondo che sia prevalente l’attività agricola o quella non agricola. La prevalenza è determinata dal numero dei contributi versati o dovuti nel biennio per ciascuna delle due attività”.
Anche l’art. 3 del D.P.R. 3 dicembre 1970, n. 1049, prevede ai commi 3 e 4 che “i lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola” [...] possono ottenere la prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni e integrazioni, qualora per il biennio anteriore all’inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola”.
Si ritiene opportuno richiamare anche l’art. 13 del D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375, relativamente alla cessazione dell’obbligo di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato. Detto articolo dispone che “A decorrere dal 1° gennaio 1994 cessa, per gli operai agricoli a tempo indeterminato, la compilazione degli elenchi nominativi di cui all’art. 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni ed integrazioni”. Sul punto si precisa che si è concretizzato un contenzioso amministrativo in cui i ricorrenti hanno sostenuto che, con la previsione del citato art.13 sulla cessazione dell’obbligo di compilazione degli elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato, il legislatore avrebbe inteso escludere detti lavoratori dalla normativa in materia di disoccupazione prevista per il settore agricolo di cui all’art. 32 legge n. 264 del 1949 equiparandoli alla generalità dei lavoratori dipendenti.
In realtà l’art. 13 è invece una disposizione normativa contenuta nel predetto D.Lgs. n.375 del 1993 il quale attua “la razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell’agricoltura e dei relativi contributi”. La cessazione della compilazione degli Elenchi nominativi per gli operai agricoli a tempo indeterminato va, perciò, inquadrata nell’ambito della modifica dei sistemi di accertamento. Del resto, gli Elenchi nominativi non costituivano più la posizione assicurativa per gli OTI, perché l’art. 4 del Decreto Interministeriale 2 giugno 1982 – come precisato, peraltro, dalla circolare INPS n. 303 del 31 dicembre 1993 illustrativa del D.Lgs. n.375 del 1993 – nel disciplinare la posizione dell’operaio a tempo indeterminato, ha indicato come atto costitutivo della posizione stessa la certificazione annuale inviata agli Enti Previdenziali dagli Uffici Provinciali dello SCAU attestante i dati occupazionali e retributivi dell’anno precedente. Per la liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola, pertanto, già a partire dalle prestazioni in competenza 1982, l’attestazione del numero di giornate di occupazione dei lavoratori agricoli a tempo indeterminato non è più fornita dagli elenchi nominativi ma direttamente dallo SCAU. Detta competenza, a seguito di soppressione dello SCAU, è stata successivamente attribuita all’INPS.
Si osserva peraltro che il D. lgs. n.375 del 1993, nell’insieme delle sue disposizioni, conferma l’appartenenza degli operai agricoli a tempo indeterminato al settore previdenziale agricolo.
I ricorsi amministrativi presentati in materia, pervenuti in secondo grado all’esame del competente Comitato Amministratore della Gestione per le Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti a seguito di sospensione della decisione di accoglimento assunta dai Comitati Provinciali, sono stati decisi in senso sfavorevole al ricorrente avendo ritenuto il Comitato GPT corretta l’interpretazione fornita dall’Istituto.
Si evidenzia, poi, che l’intento del legislatore di mantenere una disciplina differenziata emerge anche con la recente legge di Riforma del mercato del lavoro n. 92 del 2012 che, pur “favorendo l’instaurazione di rapporti di lavoro più stabili e ribadendo il rilievo prioritario del lavoro subordinato a tempo indeterminato […]” e “rendendo più efficiente, coerente ed equo l’assetto degli ammortizzatori sociali e delle politiche attive in una prospettiva di universalizzazione e di rafforzamento dell’occupabilità delle persone […]”, all’art. 2 “Ammortizzatori sociali”, il comma 3, dispone espressamente che “Le disposizioni di cui al presente articolo(Disposizioni relative all’Assicurazione Sociale per l’Impiego - ASpI) non si applicano nei confronti degli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato, per i quali trovano applicazione le norme di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e successive modificazioni, all'articolo 25 della legge 8 agosto 1972, n. 457, all'articolo 7 della legge 16 febbraio 1977, n. 37, e all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni.”
Si richiama, da ultimo, l’art. 2 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, il quale conferma l’esclusione dall’ambito di applicazione della indennità NASpI gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato disponendo che per gli stessi trovano applicazione le norme specifiche sopra richiamate nell’art. 2 co. 3 della legge n.92 del 2012.