Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Settima salvaguardia - 26.300
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Altre categorie di lavoratori
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Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
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Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
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Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
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Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
Settima salvaguardia - 26.300
Monitoraggio delle domande di pensione
(circ.50/2016)
L’articolo 1, comma 268, della legge n. 208 del 2015 prevede che l'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori che intendono avvalersi del beneficio della salvaguardia, sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro.
Per la sola categoria di cui all’art. 1, comma 265, lettera d) (genitori in congedo) continua a trovare applicazione il criterio adottato in occasione delle precedenti salvaguardie della prossimità al raggiungimento dei requisiti per il perfezionamento del diritto al primo trattamento pensionistico utile di vecchiaia o anzianità (cfr. messaggio n. 13343 del 2012, punto 2.6.1, messaggio n. 522 del 2014 punto 1.2.2 e messaggio n. 8881 del 2014, punto 2.4).
Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione e dei limiti di spesa determinati ai sensi dei commi 265 e 270, primo periodo, del medesimo art. 1, l’INPS non prende in esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire del beneficio in argomento.
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Lettera E - Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro
(circ.50/2016)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 3.000 unità (art. 1, comma 265, lett. e).
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato e i lavoratori in somministrazione con contratto a tempo determinato, cessati dal lavoro tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
L’art. 1, comma 265, lett. e, esclude espressamente dalla categoria in argomento i lavoratori del settore agricolo e dei lavoratori con qualifica di stagionali.
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Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
(circ.50/2016)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità (art. 1, comma 265, lett. c).
Come disposto dall’art. 1, comma 265, lett. c, della legge n. 208 del 2015, i lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) della legge n. 147 del 2013 possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettera b) c) d) della legge n. 147 del 2013, di seguito indicati.
Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013
Lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
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Lettera D - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
(circ.50/2016)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 2.000 unità (art. 1, comma 265, lett. d).
Come disposto dall’art. 1, comma 265, lett. d, della legge in esame, i lavoratori in parola possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori di cui all’articolo 24, comma 14, lettera e-ter), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, limitatamente ai lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
Ciò posto, la disposizione in argomento, a differenza di quanto statuito per tale categoria di lavoratori nelle precedenti salvaguardie (legge n. 124 del 2013 e legge n. 147 del 2014), limita l’accesso al beneficio ai genitori che, nel corso dell'anno 2011, risultano essere in congedo ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (congedo, continuativo o frazionato, non superiore a due anni) per assistere figli con disabilità grave. Restano pertanto esclusi i soggetti che hanno fruito, nel corso del medesimo anno, di permessi ai sensi dell'articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, i quali erano menzionati tra i beneficiari delle precedenti salvaguardie.
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Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
(circ.50/2016)
Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 9.000 unità (art. 1, comma 265, lettera b).
Come disposto dall’art. 1, comma 265, lettera b, della legge n. 208 del 2015, i lavoratori di cui alle predette lettere a) e f) possono accedere al beneficio a condizione che perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione di cui all’articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, di seguito indicati.
Articolo 1, comma 194, lettere a) della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
Articolo 1, comma 194, lettere f), della legge 27 dicembre 2013, n. 147
Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorché al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
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