Eureka Previdenza

Settima salvaguardia - 26.300

Modalità e termine di presentazione delle istanze

(circ.1/2016)

Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

Settima salvaguardia - 26.300

Modalità e termine di presentazione delle istanze

(circ.1/2016)

Il citato art. 1, al comma 268, dispone che i lavoratori interessati alla salvaguardia in argomento devono presentare istanza di accesso al beneficio entro il termine di decadenza di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 2016), vale a dire entro il 1° marzo 2016.

Il medesimo comma dispone altresì che, ai fini della presentazione delle istanze, si applicano per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati le specifiche procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia, da ultimo stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 14 febbraio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 16 aprile 2014.

Ciò posto, in applicazione di quanto previsto nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia per le categorie di lavoratori succitate, si precisa quanto segue.

Soggetti che devono presentare istanza all’Inps

Soggetti che devono presentare istanza all’Inps.

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere a) e b) (soggetti in mobilità o trattamento speciale edile e prosecutori volontari), iscritti alle gestioni private, pubbliche e dei lavoratori di sport e spettacolo, devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola all’INPS entro e non oltre il 1° marzo 2016.

Al riguardo, si precisa che la presentazione delle istanze potrà avvenire on line dal sito www.inps.it, sia da parte dei patronati che dei cittadini in possesso di PIN.

A tal fine è stata introdotta una specifica tipologia di domanda da utilizzare per tutte le categorie di lavoratori pubblici, privati e di spettacolo e sport con le seguenti specifiche:

  • “Verifica del diritto a pensione da Salvaguardia legge 208/2015”
  • Gruppo: Certificazione
  • Sottogruppo: Diritto a pensione
  • Tipo: Salvaguardia legge 208/2015

E’ prevista anche un’ ulteriore suddivisione in base alla tipologia di lavoratore:

  • Lavoratori in Mobilità o in trattamento speciale edile;
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti Volontari;
  • Lavoratori autorizzati ai versamenti volontari senza versamenti (accreditati o accreditabili) al 6/12/2011;

Per tutte le tipologie è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto.

Avverso il provvedimento di diniego di accesso al beneficio in argomento, gli interessati potranno presentare istanza di riesame, presso la Sede competente, entro 30 gg. dalla data di ricevimento del predetto provvedimento.

Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro

Soggetti che devono presentare istanza alle Direzioni territoriali del lavoro.

I lavoratori di cui all’art. 1, comma 265, lettere c), d) ed e) (soggetti cessati per accordi e risoluzione unilaterale, in congedo ai sensi dell’art. 42, c. 5, del D.lgs, n. 151 del 2001, con contratto a tempo determinato) devono presentare istanza di accesso al beneficio previsto dalla salvaguardia in parola alle Direzioni territoriali del lavoro competenti per territorio entro il 1° marzo 2016, secondo le modalità definite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con circolare n. 36 del 31 dicembre 2015 cui si rimanda integralmente.

Anche per tali lavoratori è prevista la possibilità di anticipare la trattazione del conto presentando istanza, oltre che alle Direzioni territoriali del lavoro, anche all’INPS online, direttamente o per il tramite del patronato.

Pertanto, la nuova categoria di domanda on line prevede anche le categorie relative a:

  • Lavoratori cessati entro il 30/06/2012;
  • Lavoratori cessati dopo il 30/06/2012;
  • Lavoratori cessati per risoluzione unilaterale;
  • Lavoratori in Congedo per figli con disabilità;
  • Lavoratori a tempo determinato e lavoratori in somministrazione cessati tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011

Anche per queste tipologie di lavoratori è prevista la modalità di trattazione della domanda sia automatica che manuale e deve essere sempre effettuata la scelta in modalità automatica. La trattazione con modalità manuale viene valutata ed eventualmente scelta esclusivamente dalla sede in fase istruttoria a fronte di anomalie presenti sul conto assicurativo che non consentono di gestire il flusso in via integralmente automatizzata.

Devono essere inoltre selezionati, fra quelli elencati, la gestione ed il fondo previdenziale al quale il lavoratore è iscritto

Si sottolinea che la presentazione dell’istanza all’INPS è in aggiunta e non in alternativa, a quella da presentare, comunque, alla Direzione Territoriale del lavoro competente.

Twitter Facebook