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Bonus quarto figlio
DSU e valore ISEE
(circ.70/2016)
L’articolo 2, comma 3 del D.P.C.M. prevede che in caso di ingresso del quarto figlio successivamente alla presentazione della domanda di assegno ex articolo 65, della legge n. 448 del 1998, il genitore richiedente l’assegno sia tenuto a presentare una nuova DSU entro il 31 gennaio 2016 per ottenere il riconoscimento della prestazione per le mensilità spettanti.
Considerato però che la pubblicazione del citato D.P.C.M. è avvenuta il 12 febbraio 2016 e che, a tale data, il termine suddetto risultava già scaduto, per consentire la presentazione della DSU aggiornata con l’indicazione del quarto figlio minore nel nucleo, tale termine è prorogato al 31 maggio 2016.
Ovviamente non è necessario presentare una nuova DSU di aggiornamento se, successivamente alla domanda di assegno per il nucleo familiare con almeno tre figli minori, è stata già presentata una DSU nell’anno 2015 o 2016 in cui siano presenti almeno quattro figli minori. Si precisa che per effetto di tale aggiornamento, al fine della spettanza del beneficio, dalla nuova DSU dovrà risultare la presenza di almeno quattro componenti minorenni.
Per ingresso deve intendersi o la nascita del quarto figlio, l’adozione o l’affidamento preadottivo o temporaneo di cui alla L. n. 184 del 1983.
L’ISEE di riferimento per la verifica della soglia di legge è quello del terzo componente minorenne perché è sulla base di questo che è stato concesso l’assegno per il nucleo familiare e individuato quindi il nucleo potenziale beneficiario della prestazione in oggetto.
Tale criterio generale per individuare l’ISEE a cui deve essere riferita la soglia di 8.500 euro è derogato nel caso in cui il genitore del quarto figlio minore sia non coniugato e non convivente con l’altro genitore e questi abbia riconosciuto il figlio.
In tale ipotesi infatti l’articolo 2, comma 4 del D.P.C.M. prevede che per l’accertamento del requisito dell’ISEE si debba prendere a riferimento l’ISEE del quarto figlio, calcolato secondo le modalità di cui all’articolo 7 del D.P.C.M. n. 159 del 2013 (ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi).