Home Pensioni Da contributi Pensione anticipata Lavoratori ai quali si applica la normativa previgente Argomenti di carattere generale Riduzione delle pensioni superiori a 100.000,00 € annui
-
Altre categorie di lavoratori
-
Lavoratori ai quali continua ad applicarsi la normativa previgente
-
Lavoratrici in regime sperimentale - "opzione donna"
-
Occupati in attività di scoibentazione e bonifica dall'amianto e lavoratori affetti da patologia asbesto – correlata
-
Soggetti che hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2011
Riduzione delle pensioni superiori a 100.000,00 € annui
Monitoraggio dei risparmi
(circ.62/2019)
I risparmi derivanti dall’applicazione dei commi da 261 a 263 sono accertati, sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a seguito di specifico monitoraggio da parte dell’Istituto.
Al Fondo istituito ai sensi del comma 265 della disposizione in commento possono confluire, quindi, esclusivamente le somme accertate a seguito di apposita conferenza di servizi.
Riduzione delle pensioni superiori a 100.000,00 € annui
Modalità di applicazione della riduzione dei trattamenti pensionistici
(circ.62/2019)
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come determinato in base al precedente paragrafo 1, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
A titolo esemplificativo si consideri il seguente caso.
1) Un soggetto è titolare di più trattamenti pensionistici di cui uno a carico del FPLD di importo pari a € 70.000, uno a carico della CTPS di importo pari a € 50.000 e uno a carico della Gestione separata di importo pari a € 20.000. Ai fini della determinazione dell’importo di riduzione dei trattamenti pensionistici si deve considerare la somma di tutti gli importi, pari a € 140.000.
2) Per la quota di importo compresa tra € 100.000,01 e € 130.000,00 si applica l’aliquota percentuale del 15%, per un importo pari a € 4.499,99, per la successiva quota di importo compresa tra € 130.000,001 e € 140.000 si applica l’aliquota percentuale del 25%, per un importo pari a € 2.499,99.
3) L’importo di riduzione è pari a € 6.999,98 e deve essere parametrato in relazione agli importi dei singoli trattamenti pensionistici e applicato ai soli trattamenti a carico del FPLD e della CTPS liquidati con una quota retributiva.
4) Pertanto il trattamento pensionistico a carico del FPLD sarà ridotto di € 3.499,99 ed il trattamento pensionistico a carico della CTPS di € 2.499,99. Sul trattamento pensionistico a carico della Gestione separata, liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo, non sarà applicata la relativa quota di riduzione, pari a € 1.000,00.
Il comma 267 dell’articolo 1 della legge n. 145/ 2018 stabilisce, infine, che per effetto dell’applicazione dei commi 261 e 263 del medesimo articolo, l’importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.
Riduzione delle pensioni superiori a 100.000,00 € annui
(circ.62/2019) (circ.116/2019)
L’articolo 1, commi da 261 a 268, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), pubblicata nel supplemento ordinario n. 62/L alla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2018, reca disposizioni in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro lordi su base annua, a decorrere dal 1° gennaio 2019 e fino al 31 dicembre 2023.
Con la presente circolare, acquisito il preventivo assenso del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, si forniscono le seguenti istruzioni applicative.
Riduzione delle pensioni superiori a 100.000,00 € annui
Determinazione della riduzione dei trattamenti pensionistici
(circ.62/2019) (circ.116/2019)
Il comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018 prevede che i trattamenti pensionistici diretti a carico:
- del Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
- delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi,
- delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e
- della Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335,
i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti in base alle seguenti aliquote percentuali:
Fasce e percentuali di riduzione
Anno | Da | A | % riduzione |
---|---|---|---|
Anno 2020 | 0 | 100.160,00 | zero |
100.160,01 | 130.208,00 | 15 % | |
130.208,01 | 200.320,00 | 25 % | |
200.320,01 | 350.560,00 | 30 % | |
350.560,01 | 500.800,00 | 35 % | |
500.800,01 | 40 % | ||
Anno 2019 | 0 | 100.000,00 | zero |
100.000,01 | 130.000,00 | 15 % | |
130.000,01 | 200.000,00 | 25 % | |
200.000,01 | 350.000,00 | 30 % | |
350.000,01 | 500.000,00 | 35 % | |
500.000,01 | 40 % |
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti, compresi quelli aventi decorrenza infra annuale, a carico delle forme pensionistiche indicate nell’articolo 1 omma 261, ivi compresi i supplementi di pensione e le pensioni supplementari, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la liquidazione degli stessi.
Stante quanto previsto dal comma 268, per la determinazione dell’importo pensionistico complessivo non si tiene conto delle seguenti prestazioni:
- pensioni di invalidità a carico della gestione esclusiva, quali le pensioni di privilegio dipendenti da causa di servizio e le pensioni di inabilità ordinaria riconosciute a seguito di cessazione dal servizio per:
- infermità non dipendente da causa di servizio di cui agli articoli 42, 52 e 219 del D.P.R. n. 1092/1973;
- inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro e inabilità alle mansioni ai sensi dell’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), della legge n. 379/1955;
- nabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa di cui all’articolo 2, comma 12, della legge n. 335/1995;
- trattamenti pensionistici per invalidità specifica riconosciuti a carico degli iscritti ai fondi sostitutivi;
- assegno ordinario di invalidità e pensione di inabilità riconosciuti ai sensi della legge n. 222/1984;
- pensioni indirette ai superstiti di assicurato e pensioni di reversibilità ai superstiti di pensionato;
- pensioni riconosciute a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206. Si precisa che per trattamenti pensionistici riconosciuti in favore delle vittime del dovere devono intendersi i trattamenti diretti su cui si applicano i benefici fiscali di cui all’articolo 1, comma 211, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (cfr. il messaggio n. 1412 del 29 marzo 2017).
Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 (cumulo) e dei decreti legislativi n. 42/2006 (totalizzazione) e n. 184/1997 (cumulo), stante la previsione del omma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.
Chiarimenti della circolare 116/2019
Con la circolare n. 62 del 7 maggio 2019 sono state fornite indicazioni in merito all’applicazione del comma 261 del citato articolo 1 della legge n. 145/2018, in materia di riduzione dei trattamenti pensionistici di importo complessivamente superiore a 100.000 euro su base annua.
In particolare, al penultimo capoverso del paragrafo 1 della citata circolare, è stato chiarito che “ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo non rilevano altresì i trattamenti pensionistici liquidati ai sensi della legge n. 228/2012 e dei decreti legislativi n. 42/2006 e n. 184/1997, stante la previsione del comma 261 dell’articolo 1 sopra citato, che circoscrive l’ambito applicativo della norma alle sole gestioni tassativamente indicate e non anche agli enti di previdenza obbligatori di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103” (c.d. Casse professionali).
Sul punto l’Istituto ha interessato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il quale ha fornito il suo avviso sull’interpretazione del disposto di cui all’articolo 1, comma 261, della legge n. 145 del 2018, precisando che le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi escluse dall’ambito applicativo della norma citata e non interessate dalla riduzione in parola.
Sono, invece, da ricomprendere nell’ambito di applicazione della norma tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Questo indirizzo si fonda sul dettato normativo, che fa riferimento, per la riduzione, esclusivamente ai trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata.
Pertanto, ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo dei periodi assicurativi, ai sensi dell’articolo 1, commi 239 e ss., della legge n. 228 del 2012 e dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997:
- non rilevano nei casi in cui sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, ancorché detta contribuzione sia stata valorizzata ai soli fini del diritto a pensione;
- rilevano nei casi in cui non sia presente contribuzione presso una o più Casse professionali, a prescindere dal sistema di calcolo adottato per la determinazione del pro quota di pensione a carico di ciascuna delle gestioni interessate al cumulo dei periodi assicurativi.
Coerentemente con questo indirizzo interpretativo, sono interessati dalla norma di riduzione anche i trattamenti erogati ai sensi dell’articolo 14, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019.
L’importo della riduzione dei trattamenti pensionistici, come chiarito al paragrafo 2 della menzionata circolare n. 62/2019, deve essere parametrato ai trattamenti pensionistici considerati al fine della determinazione dell’importo pensionistico complessivo e applicato solo nella misura relativa ai trattamenti pensionistici diretti liquidati con almeno una quota retributiva.
Ne consegue che, negli ambiti così definiti, la riduzione non sarà applicata nella misura relativa ai trattamenti pensionistici liquidati ai sensi dei decreti legislativi n. 42 del 2006 e n. 184 del 1997, con il sistema contributivo.
Gli importi di cui all’articolo 1 omma 261, della legge in esame sono soggetti alla rivalutazione sulla base del meccanismo stabilito dall’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Pertanto, i predetti importi dovranno essere rideterminati annualmente tenendo conto dell’indice provvisorio di rivalutazione e della variazione percentuale dello stesso verificata in via definitiva.