Situazioni particolari di applicazione dell'art.6 della legge 638/83 (circolare 50/84)
A) Nel caso di soggetto che, alla data di entrata in vigore della legge n. 638/1983, benefìci di due o più pensioni e superi i limiti di reddito, si cristallizza comunque il trattamento minimo già attribuito sulla base della normativa precedentemente in vigore, in quanto non si applicano in tale situazione i criteri stabiliti dal 3° comma dell'art 6 della legge n. 638/1983. Analogamente, nel caso di titolare di pensione cristallizzata al quale, con decorrenza successiva, venga liquidata altra pensione, diretta o ai superstiti, sulla quale spetterebbe il trattamento minimo, l'integrazione resta attribuita sulla pensione cristallizzata non essendo dovuta, per superamento dei limiti di reddito, sull'altra pensione. Tale situazione potrà variare solo a seguito della diminuzione dei redditi al di sotto dei limiti previsti.
Esempi:
- titolare di So con decorrenza 1° ottobre 1988, cristallizzata, e con un reddito per l'anno 1991 di L. 20.000.000, viene liquidata una pensione di vecchiaia con decorrenza 1° marzo 1991 su cui spetterebbe, in base al 3° comma, l'integrazione al trattamento minimo: la So conserva il trattamento minimo nell'importo cristallizzato mentre la Vo viene liquidata a calcolo. Nell'anno 1992 il reddito si riduce a L. 3.000.000. Essendo un reddito ininfluente, viene meno la cristallizzazione sulla So, che viene ricondotta nell'importo a calcolo, e l'integrazione spetta, a decorrere dal gennaio 1992, sulla Vo in base all'art. 6, comma 3, della legge n. 638/1983;
- ipotesi analoga alla precedente ma con reddito per lo stesso anno 1991 di L. 3.000.000: l'integrazione al trattamento minimo viene trasferita sulla Vo e la So viene ridotta all'importo a calcolo. Peraltro, nell'ipotesi di due o più pensioni integrate al trattamento minimo alla data del 30 settembre 1983 per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 314/1985 e successive, rimangono validi, anche se una delle due pensioni è cristallizzata, i criteri stabiliti dal 3° comma, per cui la pensione avente titolo all'integrazione in base ai predetti criteri deve essere corrisposta nell'importo del trattamento minimo o in quello «cristallizzato», mentre l'altra deve essere ricondotta nell'importo a calcolo (1).
B) In ipotesi di soggetto titolare di assegno ordinario di invalidità e di pensione di reversibilità (circolare 85/1988), l'attribuzione dell'integrazione al trattamento minimo va effettuata tenendo conto dell'importo dell'assegno ordinario di invalidità concretamente erogabile. L'assegno ordinario d'invalidità può essere infatti integrato ad un importo pari a quello della pensione sociale, entro il limite del trattamento minimo della gestione nella quale l'assegno è stato liquidato. Ne deriva perciò che ove l'assegno, integrato in base al suddetto criterio, risulti di importo inferiore a quello del trattamento minimo, l'integrazione verrà attribuita sulla pensione di reversibilità. Ove invece risulti di importo uguale, l'attribuzione deve essere effettuata sulla base dei criteri stabiliti dal comma 3 dell'articolo 6.
C) Nell'ipotesi di titolarità di pensione di vecchiaia, liquidata con più' di 780 contributi settimanali senza diritto alla maggiorazione prevista dall'art. 14 quater della legge n. 33/1980, e di pensione di reversibilità anch'essa liquidata con oltre 780 contributi, che beneficia di tale maggiorazione, l'integrazione va attribuita sulla pensione di reversibilità in quanto quest'ultima,pur conservando la natura di pensione al trattamento minimo, risulta di importo più elevato. (Msg 43198 12/02/92)