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Messaggio 3380 del 18 marzo 2014
Oggetto: Applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011 – personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo speciale per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.
Come è noto, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo speciale per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A., in virtù di quanto precisato dal comma 18, ultimo periodo, dell’art. 24 della legge n. 214/2011, sono divenute immediatamente applicabili le disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dal medesimo art. 24.
Conseguentemente, i precedenti limiti di età previsti per l’accesso alla pensione di vecchiaia per il personale viaggiante e di macchina, pari a 58, 60 o 62 anni, e per il restante personale, pari a 65 o 66 anni, sono stati sostituiti, con decorrenza 1/1/2012, dal requisito anagrafico unico di 66 anni, da adeguare alla speranza di vita ai sensi dell’art. 12 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010.
Tutto ciò premesso, si fa presente che dalla predetta decorrenza i benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011, come modificato dalla legge n. 214/2011, relativo all’accesso al trattamento pensionistico per i lavoratori adibiti allo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, trovano applicazione anche nei confronti del personale viaggiante e di macchina, per il quale l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Si precisa, infine, che tali benefici sono cumulabili con gli aumenti di valutazione di cui all’art. 217 del T.U. n. 1092/1973 – maturati dal personale in questione fino alla data del 31/12/2011 – ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.
Il Direttore generale
Nori