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Messaggio 3816 del 03 aprile 20144
Oggetto
Applicazione dei benefici previsti dal D.lgs. n. 67 del 2011 – personale viaggiante e di macchina iscritto al Fondo speciale per il personale dipendente della Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. – ulteriori precisazioni –
Testo
In relazione alle richieste di chiarimenti pervenute a questa Direzione, si conferma che, come già precisato al punto 1 del messaggio n. 16762 del 25/8/2011 con riguardo ai conducenti di veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto (art. 1, comma 1, lettera d) del D.lgs. n. 67/2011), si intendono per veicoli, ai sensi dell’art. 46 del D.lgs. n. 285/1992 – Codice della Strada - “tutte le macchine, di qualsiasi specie, che, guidate dall’uomo, circolano sulle strade“.
Conseguentemente i conducenti dei treni non possono essere ricompresi tra i soggetti di cui all’art. 1, comma 1, lettera d) del citato D.lgs. n. 67/2011.
Si ribadisce, pertanto, che gli iscritti al Fondo speciale FS possono esercitare a domanda il diritto di accesso al trattamento pensionistico anticipato di cui al D.lgs. n. 67/2011 soltanto per lo svolgimento del lavoro notturno di cui all’art. 1, comma 1, lettera b) di detto decreto.
Tutto ciò premesso, si puntualizza che con il messaggio n. 3380 del 18/3/2014 si è voluto esclusivamente precisare che, a seguito dell’innalzamento del limite di età a 66 anni a decorrere dal 1/1/2012, data di entrata in vigore della legge n. 214/2011, anche il personale viaggiante e di macchina, se adibito a lavoro notturno alle condizioni sopra citate, ha la facoltà di accedere ai benefici previsti dal decreto in oggetto, che in precedenza non trovavano applicazione, in quanto l’ordinamento pensionistico prevedeva norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento (58, 60 o 62 anni).
Il Direttore generale
Nori