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Messaggio 9305 del 2 dicembre 2014
Oggetto: Operazioni di Salvaguardia pensionistica. Chiarimenti.
A seguito delle segnalazioni pervenute dalle Sedi territoriali, si precisa quanto segue.
1. L’INPS, verificata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalle singole norme di salvaguardia dall’applicazione del D.L. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011 e s.m.i., invia a ciascun soggetto beneficiario una lettera che certifica il diritto ad accedere al trattamento pensionistico secondo le regole vigenti prima dell’entrata in vigore del predetto decreto legge, specificando, sulla base delle norme che regolano le cd “finestre di accesso”, la prima decorrenza utile per ottenere la pensione.
Nella lettera di certificazione l’Istituto precisa, altresì, la data di apertura della cd “finestra di accesso” e, quindi, la prima data utile dalla quale l’assicurato può ottenere la pensione.
Pertanto i soggetti in possesso della lettera certificativa di cui sopra possono presentare la domanda di pensione in salvaguardia in qualsiasi momento successivo all’apertura della finestra al pari di tutti gli altri assicurati.
In tali casi, tuttavia, qualora alla data di presentazione della domanda di pensione in salvaguardia risulti raggiunta la copertura finanziaria prevista dalla legge per ciascuna categoria di lavoratori salvaguardati, la domanda stessa dovrà essere respinta.
2. In riferimento alla salvaguardia di cui alla legge n. 147 del 2014 (c.d. sesta salvaguardia), si ribadisce quanto comunicato con il messaggio n. 8881 del 2014 e confermato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali con nota 16169 del 25 novembre scorso, ovvero che ai soggetti che, avendo presentato alla competente DTL domanda di accesso alla salvaguardia di cui all’art 11 bis della legge n. 124 del 2013 (c.d. quarta salvaguardia), sono in possesso di un provvedimento di accoglimento della stessa DTL, ma non hanno ricevuto la certificazione del diritto alla salvaguardia – in quanto esclusi dal contingente numerico – viene concesso di non presentare una nuova domanda per la c.d. sesta salvaguardia.
Per tali soggetti l’Istituto provvederà d’ufficio al monitoraggio delle domande ed alla certificazione del diritto. I soggetti che non hanno presentato domanda di accesso alla cd quarta salvaguardia alla competente DTL ovvero che, pur avendo presentato domanda, non hanno ricevuto un provvedimento di accoglimento da parte della stessa DTL, devono presentare domanda di accesso alla c.d. sesta salvaguardia alla competente DTL entro il 5 gennaio 2015.
Il Direttore generale
Nori