Eureka Previdenza

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

Variazioni del reddito posseduto

(circ.49/2001)

Ai sensi del comma 5 dell’articolo 1 della legge in esame, "L’importo erogato a titolo di integrazione al trattamento minimo ai sensi dei commi 1 e 2 è rideterminato ovvero sospeso in relazione alle variazioni dell’ammontare del reddito cumulato che dovessero intervenire successivamente alla data di decorrenza della pensione".
Per tali pensioni non è pertanto prevista la cristallizzazione dell’integrazione già corrisposta (prevista invece dal comma 7 dell’articolo 6 della legge n.638) qualora la variazione del reddito cumulato posseduto comporti la perdita del diritto all’integrazione ovvero la diminuzione dell’importo di integrazione spettante.
In caso di variazione del reddito cumulato l’integrazione deve pertanto essere rideterminata nella misura derivante dall’ammontare del reddito stesso ovvero sospesa in caso di reddito superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del FPLD.
Al riguardo occorre peraltro tenere presente che l’importo di integrazione spettante a seguito della variazione del reddito non può essere comunque inferiore a quello eventualmente dovuto, anche se cristallizzato, a norma del predetto articolo 6 della legge 638/83.

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

Pensioni con decorrenza nell'anno 1994

(circ.49/2001)

Per le pensioni con decorrenza compresa nell’anno 1994, a norma dell’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, il limite di reddito cumulato che esclude dal diritto all’integrazione è pari a 5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.
Ai sensi del comma 4 dell’articolo 1 della legge 385/2000, per le pensioni con decorrenza nell’anno 1994 è fatta salva, se più favorevole, la disciplina del minimo prevista dall’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

In proposito possono delinearsi tre tipologie di situazioni.

  1. Qualora il reddito cumulato posseduto consenta, in applicazione del predetto articolo 6, la totale integrabilità della pensione, trova applicazione tale norma in quanto
    sempre più favorevole.
  2. Qualora invece il reddito cumulato posseduto sia superiore a quattro volte e non ecceda cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a 13 volte l’importo mensile in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, ed ai sensi del citato articolo 6 consenta la parziale integrabilità della pensione, ove sussistano le condizioni di cui al punto 3, occorre calcolare:
    1. l’importo di integrazione spettante in base alla disciplina prevista dall’articolo 6 della legge n.638 del 1983 e successive modificazioni e integrazioni;
    2. l’importo di integrazione spettante ai sensi della deroga prevista dalla legge n.385 del 2000 (70 per cento fino a concorrenza del limite massimo di tale fascia più i 40/70 dell’eventuale eccedenza).

L’integrazione spetta nella più alta delle due misure così determinate.

  1. Se il reddito cumulato è pari o superiore a cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra, e non eccede sei volte tale ammontare, trova applicazione, in presenza delle condizioni di cui al punto 3, la deroga prevista dalla legge in esame (l’integrazione è attribuibile nell’aliquota del 40 per cento fino a concorrenza del limite massimo di tale fascia).

Tutto ciò sempre fermo restando, ovviamente, il confronto con l’integrazione spettante in relazione al reddito personale.
Vedi esempi di calcolo dell’integrazione spettante per pensioni con decorrenza nell’anno 1994
Gli assicurati che hanno ottenuto la pensione con decorrenza 1° gennaio 1994 a seguito di domanda presentata entro il 31 dicembre 1993, ai fini del diritto all’integrazione al minimo ai sensi dell’articolo 6 della legge n.638, e successive modificazioni e integrazioni, devono essere valutati i soli redditi personali (v. circolare n.116 del 19 giugno 2000). I titolari delle predette pensioni non sono pertanto interessati dalla deroga in esame.

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

(circ.49/2001)

Misura dell’integrazione e fasce di reddito cumulato previste

L’articolo 1, comma 1, prevede che, nei confronti dei soggetti che si trovino nelle condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione richieste, l’integrazione al trattamento minimo, fermo restando il limite di reddito proprio, è attribuita, a decorrere dal 1º gennaio 2000, "nella misura del 70 per cento in presenza di reddito cumulato con quello del coniuge di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l’importo mensile in vigore al 1º gennaio di ciascun anno e nella misura del 40 per cento in presenza di reddito cumulato non eccedente sei volte l’ammontare del trattamento minimo medesimo".
Il comma 3 stabilisce che "L’integrazione è attribuita nell’aliquota prevista per la fascia in cui il reddito si colloca in misura tale da non comportare il superamento del limite massimo di reddito previsto per tale fascia e la parte di integrazione eventualmente eccedente è ridotta in ragione del rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella prevista per la fascia in cui il reddito si colloca".
Dall’applicazione della deroga prevista dalla legge n.385 discende che

in caso di pensionato coniugato e non effettivamente e legalmente separato, ferma restando la valutazione del reddito del titolare della prestazione ai fini del diritto e della misura dell’integrazione al minimo, l’integrazione annua (differenza tra il trattamento minimo e l’importo della pensione a calcolo) deve essere attribuita:

  • nella misura del 70 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a quattro volte e non eccedente cinque volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a tredici volte l’importo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno;
  • nella misura del 40 per cento in caso di reddito cumulato di importo superiore a cinque volte e non eccedente sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato come sopra.

L’integrazione al minimo non spetta in caso di reddito cumulato superiore a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo così determinato.
L’integrazione, determinata in base all’aliquota prevista per la fascia in cui si colloca il reddito cumulato posseduto, è attribuita in misura intera a condizione che non venga superato il limite massimo di reddito previsto per tale fascia.
Qualora la corresponsione dell’integrazione in tale misura comporti il superamento di detto limite, l’integrazione spetta in misura tale da non far superare il limite stesso; della parte di integrazione eccedente deve essere attribuita una quota determinata moltiplicando l’eccedenza stessa per il rapporto tra l’aliquota prevista per la fascia successiva e quella relativa alla fascia in cui si colloca il reddito cumulato.
Pertanto, qualora il reddito cumulato si collochi, ad esempio, nella fascia in cui l’integrazione deve essere attribuita nella misura del 70 per cento, e l’integrazione determinata in tale misura, aggiunta al reddito cumulato posseduto, comporti il superamento del limite massimo di tale fascia, l’integrazione deve essere corrisposta in misura pari alla differenza tra il predetto limite e il reddito cumulato posseduto, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 40/70.
Ovviamente, in caso di reddito cumulato compreso tra cinque volte e sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo, qualora l’attribuzione dell’integrazione – calcolata nell’aliquota del 40 per cento – comporti il superamento del limite massimo previsto (pari a sei volte l’ammontare annuo del trattamento minimo) l’integrazione deve essere corrisposta fino a concorrenza del predetto limite, e nulla deve essere corrisposto della parte eccedente.
Dal coordinamento delle disposizioni dell’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, con quelle contenute nella legge n.385 del 2000 consegue che per le pensioni con decorrenza dal 1995 in poi, per le quali il limite di reddito cumulato previsto dal predetto articolo 6 è pari a 4 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo calcolato in misura pari a 13 volte l’importo in vigore al 1° gennaio di ciascun anno, se il reddito cumulato posseduto, sebbene inferiore al predetto limite, non consente l’integrazione totale della pensione, l’integrazione deve essere corrisposta nella misura parziale spettante ai sensi del citato articolo 6, e della parte eccedente devono essere corrisposti i 70/100.
Come esplicitamente previsto dalle disposizioni in esame, resta fermo il limite di reddito personale; la misura dell’integrazione annua spettante in relazione al reddito cumulato deve pertanto essere posta a confronto con la misura dell’integrazione annua attribuibile in relazione al reddito personale.
L’integrazione annua deve essere corrisposta nella minore delle due misure.


Tabelle

Vedi fasce di reddito e la percentuale di integrazione attribuibile.

Vedi esempi di calcolo dell’integrazione spettante per le pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 1995 in poi.

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000 

Decorrenza dei benefici

(circ.49/2001)

Ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, la deroga prevista dalla legge in esame è operante, in presenza delle condizioni di reddito, assicurazione e di contribuzione richieste, a far tempo dal 1° gennaio 2000 nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di due anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.
Il successivo comma 2 prevede che, sempre fermo restando il limite di reddito proprio, le disposizioni di cui al comma 1 siano applicabili, alle stesse condizioni ma con decorrenza dal 1° gennaio 2001 o 2002, a seconda che la data di nascita cada nel primo oppure nel secondo semestre dello stesso anno di nascita anche "nei confronti di coloro ai quali, alla data del 31 dicembre 1992, mancavano non più di tre anni al raggiungimento dell’età pensionabile prevista dalla normativa vigente alla predetta data.

Integrazione al trattamento minimo

Disciplina particolare prevista dalla legge 385/2000

Pensioni rientranti nel campo di applicazione della norma

(circ.49/2001)

La norma, pur richiedendo, ai fini dell’applicabilità della deroga all’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni, in essa contenuta, che il titolare della pensione si trovi in determinate condizioni di età, di assicurazione e di contribuzione riferite alla pensione di vecchiaia, non fa esplicito riferimento a tale prestazione.
Si ritiene pertanto che la deroga in questione sia applicabile, ferme restando le condizioni di cui al punto 3, anche agli altri trattamenti pensionistici diretti integrabili al minimo a norma dell’articolo 6 della legge n.638 del 1983, e successive modificazioni e integrazioni.

Sono quindi esclusi gli assegni di invalidità integrabili al minimo a norma dell’articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n.222.

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