Eureka Previdenza

Costituzione della posizione assicurativa

Disciplina

(circ.120/2013)

L’articolo 12-undecies della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, disposizione legislativa che consentiva agli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, cessati senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto, tuttavia, effetti diversi nei confronti dei lavoratori assicurati presso le casse previdenziali gestite dall’ex INPDAP, cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010.

Costituzione della posizione assicurativa

Disciplina

(circ.120/2013)

L’articolo 12-undecies della legge 30 luglio 2010, n. 122 ha previsto, tra l’altro, l’abrogazione della legge 2 aprile 1958, n. 322, disposizione legislativa che consentiva agli iscritti alle casse gestite dall’ex Inpdap, cessati senza diritto a pensione, di costituire la posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
L’abrogazione delle norme che disciplinavano la costituzione della posizione assicurativa ha prodotto, tuttavia, effetti diversi nei confronti dei lavoratori assicurati presso le casse previdenziali gestite dall’ex INPDAP, cessati dal servizio in data anteriore al 31 luglio 2010.

Iscritti alla Cassa dipendenti dello stato cessati prima del 31 luglio 2010

Per quanto riguarda gli iscritti alla Cassa dei dipendenti dello Stato (CTPS), cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010senza aver maturato presso la medesima cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’assicurazione genale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/58, salvo che l’interessato non chieda l’applicazione di altri istituti come ad es. la prosecuzione volontaria, o non intenda attendere, essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta, la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto a pensione di vecchiaia.

(msg.2802/2024)

A parziale rettifica di quanto stabilito con la circolare 120/2013, si precisa che per quanto riguarda gli iscritti cessati dal servizio prima del 31 luglio 2010, senza avere maturato presso la medesima Cassa il diritto a pensione, continua a trovare applicazione la costituzione d’ufficio della posizione assicurativa presso il FPLD dell’AGO, salvo che l’interessato non intenda attendere - essendo già in possesso dell’anzianità contributiva minima prescritta - la maturazione del requisito anagrafico necessario per poter conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia. La costituzione della posizione assicurativa, mantenendo il suo carattere cogente e prevalente, preclude quindi la facoltà di presentare successive domande di riscatto, ricongiunzione, computo dei servizi, accredito figurativo e versamenti volontari. Restano salve le istanze presentate entro i termini indicati in premessa.

Iscritti alla Cassa dipendenti degli Enti locali, sanitari, insegnanti e ufficiali giudiziari cessati prima del 31 luglio 2010

Diversamente, nei confronti dei soggetti già iscritti alla cassa pensione per i dipendenti degli enti locali (CPDEL), alla cassa per le pensioni ai sanitari (CPS), alla Cassa per le pensioni agli insegnanti d'asilo e di scuole elementari parificate(CPI) e alla cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari (CPUG), ancorché cessati dal servizio senza diritto a pensione prima del 31 luglio 2010, tale possibilità era preclusa, per effetto di quanto previsto all’art. 38, comma 2, ultimo periodo, della legge 22 novembre 1962 n. 1646, ove non avessero presentato la relativa domanda prima dell’abrogazione della legge n. 322/58.
Con l’articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 il legislatore ha reintrodotto esclusivamente per gli iscritti alla CPDEL, CPS, CPI e CPUG per i quali sia venuta a cessare, entro il 30 luglio 2010, l’iscrizione alle predette casse senza il diritto a pensione, la possibilità di presentare istanza di costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
Il trasferimento della contribuzione afferente il periodo di iscrizione presso le predette casse avviene secondo le modalità disciplinate dagli articoli da 37 a 42 della legge 22 novembre 1962, n. 1646 e dall’articolo 19 della legge 8 agosto 1991, n. 274 già in precedenza applicabili alla costituzione della posizione assicurativa operata ai sensi della legge 2 aprile 1958, n. 322.
Si evidenzia che l’esercizio della facoltà prevista dal citato articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012 non dà comunque diritto alla corresponsione di ratei arretrati di pensione. 
Pertanto, sia in sede di prima liquidazione che di ricostituzione della pensione non potranno essere riconosciuti arretrati riferiti a periodi anteriori alla data della domanda per la costituzione della posizione assicurativa nel FPLD dell’assicurazione generale obbligatoria.
In caso di decesso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 238, della legge n. 228/2012, la facoltà – come sopra disciplinata - può essere esercitata dai superstiti ai fini del diritto e della misura della pensione di reversibilità o indiretta loro spettante.

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