Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997

(msg.2212/2019)

Su alcune tematiche connesse alla gestione delle misure in favore dei lavoratori di pubblica utilità, di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280, nel corso degli ultimi anni si è sviluppato un notevole contenzioso, che è giunto sino al terzo grado di giudizio, a conclusione del quale la Suprema Corte, a più riprese, si è pronunciata in senso contrario all’orientamento dell’Istituto, che recepiva consolidati indirizzi ministeriali.

I profili di maggiore criticità hanno riguardato la rivalutazione dell’assegno ASU e il riconoscimento della contribuzione figurativa per i lavoratori di pubblica utilità di cui al citato D.lgs n. 280/1997.

È stato pertanto interessato al riguardo il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, il cui Ufficio Legislativo, con nota prot. n. 4235 del 10 aprile 2019, ha recepito il principio enunciato dalla Corte di Cassazione circa il riconoscimento della portata generale della definizione di lavori socialmente utili contenuta nell’articolo 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997, n. 468. In base a tale definizione, i lavori socialmente utili comprendono tutte le attività che hanno per oggetto la realizzazione di opere e la fornitura di servizi di utilità collettiva descritti al citato articolo 1, tra cui rientrano i lavori di pubblica utilità di cui al comma 2, lettera a), del medesimo articolo.

I lavori di pubblica utilità sono, dunque, riconducibili alla medesima tipologia di attività e alla medesima finalità dei lavori socialmente utili di cui costituiscono una specifica.

Applicando il consolidato orientamento dalla Suprema Corte, il Ministero ha convenuto circa l’opportunità che sia l’incremento dell’assegno - nella misura e nei termini stabiliti dall’articolo 45, comma 9, della legge 17 maggio 1999, n. 144 - sia la rivalutazione dello stesso, prevista dall’articolo 8, comma 8, del D.lgs n. 468/1997, trovino applicazione anche per i lavori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997 in quanto “lavori socialmente utili” secondo la definizione fissata dal legislatore (cfr. sent. Cass. civ. 19468/2015).

In base al medesimo principio, la contribuzione figurativa di cui all’articolo 8, comma 19, del D.lgs n. 468/1997 deve essere riconosciuta anche per i lavori di pubblica utilità di cui al D.lgs n. 280/1997. Si precisa tuttavia che, in sede di prima applicazione, la contribuzione in parola deve essere riconosciuta limitatamente ai mesi (massimo 12) per i quali l’Istituto ha corrisposto il relativo assegno.

In merito alla possibilità di riconoscere la contribuzione figurativa anche per i periodi di prolungamento delle attività oltre i 12 mesi, svolti con oneri a carico degli Enti utilizzatori, si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

In relazione a quanto precede, le Strutture territoriali avranno cura, già in via amministrativa, di provvedere sia all’adeguamento dell’importo dell’assegno LPU sia al riconoscimento della contribuzione figurativa per i mesi (massimo 12) di svolgimento delle attività in parola.

Con successivo messaggio saranno fornite indicazioni riguardo alle modalità procedurali da seguire per l’accredito di detta contribuzione.

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Rilascio della procedura telematica per la presentazione delle domande di accredito

(msg.3012/2018)

Con la circolare n. 188 del 7 ottobre 2016 l’Istituto ha recepito le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, secondo le quali la contribuzione figurativa derivante dallo svolgimento di attività socialmente utile, accreditabile ai soli fini del diritto a pensione, deve essere riconosciuta anche in favore dei lavoratori che siano stati avviati in progetti autofinanziati da parte degli Enti utilizzatori (Regioni, Province, Comuni, ecc.).

I progetti, istituiti ai sensi dell’articolo 11, commi 4 e 6, del D.Lgs. n. 468/1997 (abrogato dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 81/2000), devono essere stati regolarmente approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego (di seguito, C.R.I.)anteriormente alla data di entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 81/2000 (cfr. la circolare n. 106 del 2 giugno 2000). Gli stessi progetti possono essere stati successivamente oggetto di proroga e gli Enti utilizzatori devono aver provveduto direttamente alla corresponsione dell’assegno spettante ai lavoratori socialmente utili.

A tale riguardo si rammenta che le attività socialmente utili per le quali si richiede l’accredito della contribuzione figurativa devono essere state svolte da ciascun lavoratore senza soluzione di continuità.

Tanto premesso, con il presente messaggio si comunica il rilascio della procedura telematica per l’invio delle domande di accredito della contribuzione figurativa e si illustrano i principali aspetti inerenti alle modalità di presentazione delle relative domande.


Funzionalità della procedura di richiesta di accredito per periodi di attività socialmente utile

La procedura telematica, predisposta dall’Istituto e rivolta agli Enti utilizzatori e/o finanziatori, è finalizzata alla trasmissione dei file contenenti le singole domande di accredito della contribuzione figurativa per lo svolgimento di attività socialmente utile autofinanziata.

La procedura, denominata “Accredito contribuzione figurativa LSU autofinanziati”, è disponibile sul portale Inps e accessibile accedere tramite PIN, SPID o CNS. In caso di accesso tramite PIN ogni Ente dovrà richiedere alla Struttura Inps territorialmente competente un PIN identificativo per ciascun delegato. L’Ente dovrà richiedere, inoltre, l’abilitazione al servizio “Accredito contribuzione figurativa LSU autofinanziati”, utilizzando il modulo “RA012” disponibile sul portale Inps.

La procedura si compone di 4 sezioni, così denominate:

1) “Introduzione”;

2) “Download”;

3) “Gestione e Invio domande”;

4) “Visualizza esito”.

La sezione “Introduzione”rappresenta l’home page della procedura, in cui sono indicati i principali riferimenti normativi e le news sulla materia.

Nella sezione “Download” sono disponibili il manuale utente (allegato n. 1), le specifiche tecniche per l’utilizzo del servizio (allegato n. 2), il foglio Excel da compilare con le informazioni richieste per l’acquisizione in procedura, previa trasformazione in formato XML, nonché i modelli di dichiarazione sostitutiva della C.R.I. (allegato n. 3) e di dichiarazione sostitutiva per periodi di sospensione dall’attività (allegato n. 4).

La sezione “Gestione e Invio domande” prevedele seguenti cinque funzionalità:

­   “Delibere C.R.I.”, per l’inserimento dei dati relativi alla delibera di approvazione del Progetto (o eventuale atto autorizzativo equipollente). I campi previsti devono essere compilati anche in caso di maturazione del silenzio assenso con le informazioni relative alla dichiarazione sostitutiva della C.R.I.. Come previsto dall’articolo 5, comma 1, del D.Lgs. n. 468/1997, laddove la C.R.I. abbia approvato espressamente il progetto dovrà essere fornita copia del relativo atto; in caso, invece, di silenzio assenso (che si perfeziona trascorsi 60 giorni dall’invio della documentazione relativa al Progetto da approvare), l’Ente utilizzatore dovrà sottoscrivere apposita dichiarazione di responsabilità, utilizzando il modello “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELLA C.R.I (Commissione Regionale Impiego)” presente nella sezione “download”  della procedura telematica;

­   “Delibere ENTE”, per l’inserimento dei dati della delibera di istituzione del Progetto e delle eventuali delibere di proroga delle attività socialmente utili;

­   “Acquisizione file”, per la selezione del file XML contenente una o più domande. I dati in esso contenuti devono essere coerenti con quelli delle relative delibere (C.R.I. e di ENTE) precedentemente acquisiti;

-      “Inserimento allegati lavoratori”, per l’acquisizione della documentazione obbligatoria per ogni domanda e necessaria per la relativa istruttoria: delibera CRI/dichiarazione sostitutiva e delibere ENTE, ove non acquisite nelle maschere precedenti; CUD/CU o altra certificazione utile a comprova dell’avvenuto pagamento dell’assegno ASU da parte dell’Ente utilizzatore (in alternativa al CUD/CU, possono essere prodotte le buste paga o altra attestazione fiscale); dichiarazione sostitutiva per eventuali periodi di sospensione dall’attività lavorativa attraverso la compilazione del modello “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA PER I PERIODI DI SOSPENSIONE LSU” presente nella sezione “download”. A tale riguardo si ricorda che nei periodi di lavoro effettivo sono da ricomprendere anche le assenze previste dai commi 10-18 dell’articolo 4 del D.Lgs. n. 468/1987 che non hanno comportato la sospensione dell’assegno. È possibile, inoltre, allegare ulteriore documentazione ritenuta utile all’istruttoria della domanda nel pannello “allegati aggiuntivi”. Il limite massimo di ogni allegato è di 4 MB;

-      “Trasmissione file”, per l’invio del file contenente le domande, previa attestazione ai sensi degli articoli 38, 46, 47, 48, 71, 73, 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000.

La sezione “Visualizza esito”consente, infine, di verificare l’avvenuta trasmissione del file XML e lo stato delle singole domande.

In particolare, le domande trasmesse all’Istituto potranno presentare lo stato “in istruttoria”o, una volta definite, gli stati“accoglimento”, “accoglimento parziale” o “reiezione”.

In caso di accoglimento, i periodi saranno accreditati nell’estratto contributivo del lavoratore e saranno utili ai soli fini del diritto a pensione.

In caso di accoglimento parziale saranno accreditati soltanto i periodi validati dall’Istituto.

In caso, infine, di reiezione, non verrà accreditato alcun periodo.

Per i periodi esclusi sarà evidenziata la motivazione del negato accredito figurativo.

La Struttura Inps competente in base alla residenza del lavoratore comunicherà a quest’ultimo, e per conoscenza all’Ente utilizzatore che ha trasmesso le domande, l’esito della domanda di accredito della contribuzione figurativa.


Avvertenze sulla compilazione del file Excel e della trasmissione in formato XML

Il limite massimo di un file XML trasmissibile è di 4 MB, come previsto anche per gli “allegati lavoratori”. Nel caso di superamento di tale limite, l’Ente deve produrre più file, ciascuno di dimensione massima di 4 MB.

Ai fini del buon esito della trasmissione del file contenente le domande di accredito della contribuzione figurativa, è necessario che lo stesso sia compilato seguendo le istruzioni operative indicate nel manuale e nel tracciato record.

Le informazioni richieste sono i dati anagrafici del lavoratore, il codice fiscale/partita IVA e la denominazione dell’Ente utilizzatore e/o finanziatore, la data della delibera dell’Ente, la data di inizio e di fine del periodo di attività autorizzato dall’Ente, nonché la data di inizio e di fine del periodo di lavoro svolto dall’interessato. Le informazioni relative alla delibera C.R.I. di approvazione del Progetto (o dell’eventuale documentazione equipollente) non sono richieste nella fase di compilazione del file, ma vanno inserite solo nella fase di “Gestione e invio domande” della procedura.

Si precisa che la domanda riferita al singolo lavoratore è relativa alla richiesta di accredito dei periodi di attività socialmente utile riferiti ad una stessa delibera dell’Ente utilizzatore. In presenza di più delibere dell’Ente associate allo stesso lavoratore – e, quindi, in presenza di più domande – i dati del lavoratore dovranno essere ripetuti per ogni delibera.

I suddetti dati vanno ripetuti anche qualora, rispetto ad una stessa delibera, sia presente una sospensione del lavoratore dall’attività. I periodi interessati saranno, in questo caso, oggetto di un’unica domanda.

Un’eventuale incongruenza che riguardi parte del singolo periodo può determinare la reiezione della domanda di accredito per l’intero medesimo periodo, come meglio chiarito nel paragrafo 4 del manuale riguardante gli esiti.

L’acquisizione in procedura del file in formato XML è possibile solo se le informazioni in esso contenute superano i previsti controlli formali di congruenza. I controlli riguardano anche i codici fiscali dei lavoratori. In presenza di codici fiscali errati o non validati al Fisco, si consiglia di espungere dal file le relative domande e di inserirle, a seguito delle necessarie verifiche, in un nuovo file.

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Documentazione utile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa

(circ.188/2016)

L’accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori che provvedono, per singoli periodi annuali o infrannuali, nei quali l’attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, ad inviare una specifica richiesta di accredito all’Istituto, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio.

Di seguito si dettagliano i requisiti relativamente al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe ed alla prova della corresponsione dell’assegno, evidenziando la necessaria documentazione di supporto alla richiesta di accredito contributivo.


Il Progetto di utilizzo del lavoratore socialmente utile.

Relativamente al progetto, è prioritariamente necessario conoscere la data di avvio dello stesso, tramite l’allegazione della delibera di istituzione dello stesso da parte dell’ente utilizzatore. In tale delibera dovrà risultare la caratteristica dell’autofinanziamento del progetto, così come prevista dall’art. 11, commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 468/1997.

Nella delibera, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 468/97, dovrà risultare l’invio della stessa alla Commissione  Regionale per L’Impiego competente.

Laddove quest’ultima abbia approvato esplicitamente il progetto,  dovrà essere fornita copia del relativo atto.

In caso, invece, di maturazione del silenzio assenso (dopo 60 giorni dall’invio della delibera contenente il progetto), l’Ente utilizzatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità attestante l’invio del progetto e lo spirare del termine dei 60 giorni.

Si ricorda che nel provvedimento dell’Ente utilizzatore devono essere indicate natura e contenuto delle attività dei lavoratori, il risultato da raggiugere, la durata dell’attività dei lavoratori, la durata e il luogo di realizzazione del progetto: ciò al fine di verificare la corrispondenza al contenuto del progetto  all’attività concreta di ogni singolo lavoratore, al fine di poter verificare che le eventuali proroghe si riferiscano al progetto originario.


I dati relativi ai lavoratori.

Ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, occorre che i lavoratori, a seguito dell’approvazione della delibera, siano stati avviati alle attività di lavoro socialmente utile prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000. E’ necessario conoscere, pertanto, per ogni singolo lavoratore, al fine di verificare la riconducibilità dello stesso al progetto, la data di avviamento all’attività.

In particolare, dalla documentazione dovrà emergere l’assenza di soluzione di continuità dell’attività del lavoratore rispetto all’attività svolte sotto il progetto originario. La continuità non è inficiata da eventuali assenze del lavoratore con conservazione dello status di LSU, per cui sarà necessario che sia documentata anche la natura di tali assenze.

A tal fine, l’ente utilizzatore è chiamato a dichiarare, sulla base degli atti d’ufficio  ( vedi dichiarazione allegato 3 alla presente circolare)  i periodi di assenza, con l’indicazione della natura della stessa, che non determinano la perdita dello status di LSU.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dal dirigente / funzionario all’uopo delegato o incaricato e la sede territoriale dell’Istituto effettuerà su di essa gli idonei controlli, anche a campione, previsti agli articoli 71 e 72 del D.P.R. n.445 del 2000. Al riguardo l’amministrazione dichiarante ha l’onere di conservare la documentazione sulla base della quale la dichiarazione è resa.

Resta inteso che il periodo di assenza, anche quando non determini la perdita dello status di LSU, deve essere escluso dall’accredito figurativo per LSU.

Il modulo di attestazione allegato sarà prodotto da apposita funzione; questo servizio verrà rilasciato con successivo messaggio.    


L’eventuale proroga del progetto.

Laddove il progetto originario sia stato prorogato, occorre allegare la delibera di proroga, con la conseguente  delibera di approvazione della proroga da parte della Commissione Regionale per l’impiego. È necessario, inoltre, conoscere per ogni singolo lavoratore l’attività e le relative mansioni, il luogo e la durata dell’attività, al fine di verificare la riconducibilità della proroga al progetto originario.

Verificata la validità della proroga, l’accredito della contribuzione figurativa avverrà nel rispetto delle regole descritte sub b).


Corresponsione dell’assegno.

Ulteriore condizione per l’accreditamento della contribuzione figurativa consiste nella allegazione della prova della previsione dell’assegno ( generalmente rinvenibile nella delibera dell’ente utilizzatore relativa alla approvazione del progetto), e dalla prova dei pagamenti mensili dell’assegno ai singoli lavoratori.

Essendo prevista l’emissione del CUD per la certificazione dei compensi erogati per l’attività socialmente utile, l’accreditamento della contribuzione figurativa (soddisfatte le condizioni sub a), b) e c) ) avverrà esclusivamente per i periodi certificati nel CUD annuale.

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Modalità operative per l’accreditamento e prime indicazioni procedurali

(circ.188/2016)

Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicativo che permetterà, attraverso il sito web istituzionale dell’Istituto, la trasmissione delle istanze di accreditamento da parte degli enti utilizzatori.

Per ragioni di tutela della riservatezza dei dati assicurativi, l’applicativo contemplerà la funzione di mera comunicazione generica (accoglimento/reiezione/ parziale accoglimento) all’ente istante e la funzione di comunicazione con le specifiche motivazioni dell’accoglimento, reiezione o parziale accoglimento all’assicurato interessato.

A breve verrà rilasciata sul portale INPS una procedura attraverso la quale gli Enti Utilizzatori potranno inviare all’Istituto le informazioni sopra indicate relative ai progetti attivati ed ai lavoratori interessati, in maniera strutturata.

Per accedere a tale procedura gli Enti Utilizzatori, qualora già non lo fossero, dovranno accreditarsi sul portale INPS richiedendo la concessione di PIN presso le sedi INPS.

La procedura in oggetto permetterà la compilazione guidata di un file di formato excel contenente le informazioni richieste dalla normativa e sopra riportate. Compilato  il file in formato excel, una funzionalità permetterà all’Ente Utilizzatore di generare un equivalente file in formato XML e di trasmettere quest’ultimo ad INPS attraverso una operazione di upload.

L’esito dell’invio  del file così generato, e l’eventuale presenza di scarti dovuti ad errori verificati dal sistema nel file, saranno evidenziati in procedura, a disposizione dell’Ente Utilizzatore.

Successivamente i file inviati correttamente verranno processati e le rispettive domande inviate alle sedi competenti che procederanno, per i beneficiari, qualora ne sussistano i requisiti, all’accredito della contribuzione figurativa per i periodi riconosciuti come validi.

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto

(circ.188/2016)

La determina n. 154/2015 in parola ha, altresì, recepito le indicazioni ministeriali relativamente al riconoscimento della contribuzione figurativa per attività socialmente utili svolte presso Regioni/Enti locali non in regime di convenzione con l’Istituto.

Al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha stabilito che la contribuzione figurativa  - utile ai soli fini del diritto a pensione - derivante dallo svolgimento di attività socialmente utili cc.dd. autofinanziate,  deve essere riconosciuta anche in favore di quei LSU che siano stati avviati in progetti autofinanziati da parte di enti utilizzatori (Regioni, Province e Comuni), non convenzionati con l’Istituto, ovvero convenzionati solo per brevi periodi, comunque inferiori al periodo complessivo di svolgimento delle attività socialmente utili.

Tali progetti, stipulati ai sensi dell’art. 11, commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 468/1997,  devono essere stati regolarmente approvati dalle Commissioni Regionali per l’Impiego (C.R.I.), anteriormente alla data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000; gli stessi possono essere stati successivamente prorogati e gli Enti utilizzatori devono aver provveduto direttamente alla corresponsione dell’assegno.

E’ necessario, infine, che le relative attività siano state svolte da ciascun interessato senza soluzione di continuità e senza alcuna interruzione, fatti salvi i casi previsti dalla normativa vigente, che dovranno essere oggetto di specifica dichiarazione di responsabilità da parte dell’ente utilizzatore, da compilarsi utilizzando il modello allegato 3 alla presente circolare.

Relativamente all’individuazione dei lavoratori avviati in progetti di attività socialmente utile a cui riconoscere la contribuzione figurativa in parola, il Ministero vigilante ha stabilito che sarà cura delle Regioni fornire a questo Istituto i dati relativi agli LSU interessati dalle previsioni normative di cui al citato art. 11 del D. Lgs. n. 468/1997, nonché ogni altra indicazione questo Istituto ritenga utile.

Twitter Facebook