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Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio
Lavori socialmente utili
Quantificazione degli oneri derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa da versare all’INPS
(circ.188/2016)
Successivamente il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, a seguito di specifiche richieste di chiarimenti provenienti anche dagli Enti utilizzatori, ha precisato che il riconoscimento dei periodi “ai soli fini dell’acquisizione dei requisiti assicurativi per il diritto a pensionamento” non comporta nessun onere, diversamente da quanto previsto per i periodi sussidiati fino al 31/07/1995, per i quali il riconoscimento d’ufficio è esplicitamente collegato al versamento dei contributi figurativi. Pertanto il Ministero ha chiesto all’Istituto di non calcolare, per i periodi di sussidio decorrenti dall’1/08/1995, la contribuzione figurativa quale onere accessorio.
Laddove, quindi, siano state stipulate le suddette convenzioni, L’Istituto ha dovuto conseguentemente ritenere che gli oneri a carico delle Regioni e degli Enti utilizzatori siano soltanto quelli connessi alla gestione, da parte dell’INPS, del servizio di pagamento degli assegni e degli eventuali ANF.
Alla luce delle suddette indicazioni ministeriali in data 9 dicembre 2015 è stata adottata la determina Presidenziale n. 154/2015 (allegato 1), avente ad oggetto: “Modifica dello schema di Convenzione approvato con deliberazione del C.d.A. n. 406 del 26 luglio 2000, per la corresponsione, da parte dell’INPS, dell’assegno ai lavoratori che svolgono le attività socialmente (LSU) finanziate con risorse diverse da quelle del Fondo Sociale per l’Occupazione e la Formazione”.
Lo schema in parola ha sostanzialmente recepito le indicazioni più volte ribadite dal Ministero vigilante relativamente all’attribuzione dei costi derivanti dall’accredito della contribuzione figurativa - utile ai soli fini del diritto a pensione - al Fondo previdenziale che erogherà il trattamento pensionistico.
Di conseguenza, gli oneri da porre a carico delle Regioni/Enti utilizzatori sono soltanto quelli a copertura degli assegni ASU e dei relativi eventuali assegni al nucleo familiare (ANF), nonché quelli relativi al costo del servizio di pagamento dei predetti assegni svolto dall’INPS (cfr. punto 6 e 7 dello schema di Convenzione allegato).
Si precisa, al riguardo, che attualmente l’Istituto procede esclusivamente al rinnovo delle Convenzioni già in essere con gli Enti utilizzatori in quanto, con nota n. 14/00124/2005, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che a partire dall’11 luglio 2005 non possono essere stipulate nuoveconvenzioni, con esclusione delle eventuali proroghe delle Convenzioni già in corso. Tali proroghe non potranno in ogni caso interessare nuovi lavoratori (cfr. msg. 25674/2005, allegato 2 ).