Eureka Previdenza

Rivalutazione delle pensioni - Rinnovi annuali

Anno 2024

(circ.1/2024)

Tabelle di rinnovo

 


1. Rivalutazione dei trattamenti previdenziali. Criteri di carattere generale

Nella Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 2023 è stato pubblicato il decreto 20 novembre 2023, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante “Perequazione automatica delle pensioni con decorrenza dal 1° gennaio 2024. Valore della percentuale di variazione - anno 2023. Valore definitivo della percentuale di variazione - anno 2022” (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate sia dall’INPS che dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate:

- le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata. Tale informazione è memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE);

- le prestazioni erogate dall’INPS, a esclusione delle seguenti:

prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del Fondo clero ed ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
· pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano state liquidate le quote relative ad Enti e Casse per mancato perfezionamento del requisito anagrafico-contributivo più elevato (articolo 1, comma 239, dellalegge 24 dicembre 2012, n. 228, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge 11 dicembre 2016, n. 232).
L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito in misura proporzionale su ciascuna pensione, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Si rammenta che le pensioni vengono rivalutate al lordo delle eventuali trattenute applicate.

Per le pensioni in totalizzazione e in cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.


2. Indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023

L’articolo 1 del citato decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha stabilito in via definitiva che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2022 è determinata in misura pari a +8,1 dal 1° gennaio 2023.

L’articolo 1 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, ha previsto che: “Al fine di contrastare gli effetti negativi dell'inflazione per l'anno 2023 e sostenere il potere di acquisto delle prestazioni pensionistiche, in via eccezionale il conguaglio per il calcolo della perequazione delle pensioni, di cui all'articolo 24, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, per l'anno 2022 è anticipato al 1° dicembre 2023”.

Tale disposizione ha comportato l’anticipo del conguaglio in argomento sulla mensilità di dicembre 2023 (cfr. il messaggio n. 4050 del 15 novembre 2023).

Si riportano di seguito i valori definitivi per l'anno 2023 e si rammenta che l'importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l'individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2023.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2023

567,94 €

323,75 €

IMPORTI ANNUI

7.383,22 €

4.208,75 €

 


3. Indice di rivalutazione provvisorio per l’anno 2024

L’articolo 2 del decreto interministeriale del 20 novembre 2023 ha previsto che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2023 è determinata in misura pari a +5,4 dal 1° gennaio 2024, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2024, e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito per il medesimo anno 2024.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2024

598,61 €

341,24 €

IMPORTI ANNUI

7.781,93 €

4.436,12 €

  

3.1 Modalità di attribuzione della rivalutazione provvisoria per l’anno 2024 per la generalità delle pensioni

L’articolo 1, comma 135, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, Supplemento Ordinario n. 40/L, dispone che: “Nell’anno 2024 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a) per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento;

b) per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

1) nella misura dell’85 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS [...];

2) nella misura del 53 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. [...];

3) nella misura del 47 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. [...];

4) nella misura del 37 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a dieci volte il trattamento minimo INPS. [...];

5) nella misura del 22 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a dieci volte il trattamento minimo INPS”.

Si riporta di seguito la tabella delle fasce di importo dei trattamenti e le relative modalità di rivalutazione per l’anno 2024.

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo di garanzia

Fino a 4 volte il TM

100

5,400%

-

2.271,76

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

2.271,76

2.289,36

2.394,44

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

85

4,590%

2.271,77

2.839,70

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.839,70

2.887,40

2.970,04

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

53

2,862%

2.839,71

3.407,64

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

3.407,64

3.418,41

3.505,17

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47

2,538%

3.407,65

4.543,52

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.543,52

4.567,57

4.658,83

Oltre 8 e fino a 10 volte il TM

37

1,998%

4.543,53

5.679,40

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

5.679,40

5.724,86

5.792,87

Oltre 10 volte il TM

22

1,188%

5.679,41

-

* Le fasce di garanzia sono applicate quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite della fascia.


3.2 Incremento per l’anno 2024 delle pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS (art. 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197)

L’articolo 1, comma 310, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, stabilisce che “per le pensioni di importo pari o inferiore al trattamento minimo INPS, in via eccezionale con decorrenza 1° gennaio 2023, con riferimento al trattamento pensionistico lordo complessivo in pagamento per ciascuna delle mensilità da gennaio 2023 a dicembre 2024, ivi compresa la tredicesima mensilità spettante, è riconosciuto in via transitoria un incremento, limitatamente alle predette mensilità e rispetto al trattamento mensile determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, di 1,5 punti percentuali per l'anno 2023, elevati a 6,4 punti percentuali per i soggetti di età pari o superiore a settantacinque anni, e di 2,7 punti percentuali per l'anno 2024".

Pertanto, contestualmente alle operazioni di rivalutazione delle pensioni, si è provveduto a riconoscere l’incremento di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 197/2022, ove spettante, nella percentuale prevista per il 2024, come indicato nella tabella seguente

INCREMENTO MASSIMO MENSILE (art. 1, comma 310, della legge n. 197/2022)

Trattamento Minimo

% incremento

Incremento

massimo riconosciuto

Importo massimo riconosciuto

598,61 €

2,7%

16,16 €

614,77 €

Come illustrato al paragrafo 3 del messaggio n. 2329 del 22 giugno 2023, si rammenta che:

l’incremento viene applicato sul trattamento mensile in pagamento determinato sulla base della normativa vigente prima della data di entrata in vigore della legge n. 197/2022;
per la corresponsione dell’incremento non rilevano i redditi posseduti dal soggetto;
nel caso di pensione integrata al trattamento minimo, l’incremento è calcolato con riferimento all’importo integrato al trattamento minimo;
nel caso di pensioni non integrate al trattamento minimo, il cui importo a calcolo sia pari inferiore al trattamento minimo INPS, l’incremento viene calcolato sull’importo lordo in pagamento;
per le pensioni in convenzione internazionale, l’incremento è calcolato sull’importo complessivo lordo in pagamento e pertanto sul pro-rata italiano.

3.3 Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004, e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a) in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

o, in alternativa,

b) un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono, pertanto, rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l’indice di perequazione ordinario per il 2024 è risultato superiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera a) sull’intero importo.


4. Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

4.1 Pensioni sociali e assegni sociali

L’indice di rivalutazione definitivo per l’anno 2023 e quello provvisorio per l’anno 2024, di cui, rispettivamente, ai precedenti paragrafi 2 e 3, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nella tabella allegata alla presente circolare (Allegato n. 2).

4.2 Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione definitiva per l’anno 2023 e previsionale per l’anno 2024 è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’8,6% rispetto all’anno 2023.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

Gli importi e i limiti reddituali sono inseriti nelle tabelle di cui all’Allegato n. 2 alla presente circolare.

4.3 Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni familiari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge 3 giugno 1975, n. 160) tra il periodo agosto 2022 - luglio 2023 e il periodo precedente agosto 2021 – luglio 2022 è risultata del +2,01%.

Pertanto, la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 2,01%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice del 2,01% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.


5. Tabelle

Nell’Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo degli anni 2023 e 2024.

Nel medesimo allegato è riportata, inoltre, la tabella utile al calcolo della “trattenuta teorica massima” applicabile sui trattamenti pensionistici in caso di recupero per indebiti “propri”.


6. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l’anno 2024 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.


7. Gestione fiscale

Ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene, quindi, determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2024 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2023.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3607 del 16 ottobre 2023. Le relative procedure sono disponibili on line, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul portale www.inps.it.

Inoltre, anche la dichiarazione dei pensionati residenti all’estero che intendono fruire delle detrazioni spettanti per carichi di famiglia (art. 12 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, c.d. TUIR), in base alla normativa vigente, deve essere presentata annualmente; la dichiarazione contenente anche l’atto sostitutivo notorio relativo alla sussistenza dei requisiti previsti per poter fruire delle suddette detrazioni può essere resa direttamente dai pensionati accedendo al servizio on line dedicato presente nel Fascicolo previdenziale del cittadino, denominato “Detr. Fiscale pens residenti estero”, disponibile sul portale www.inps.it, oppure, in alternativa, per il tramite degli Istituti di Patronato (che offrono assistenza gratuita) o le Strutture territoriali dell’Istituto.

Per i soggetti per i quali nel 2023 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) o tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2024, è stata applicata anche da gennaio 2024 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2024, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

7.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all’anno 2023 (IRPEF) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio 2024 e febbraio 2024.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2024 (art. 38, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2024.

7.2 Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

addizionale regionale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
addizionale comunale a saldo 2023: da gennaio 2024 a novembre 2024;
addizionale comunale in acconto 2024: da marzo 2024 a novembre 2024.

L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli Enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2024.

7.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del D.P.R. n. 917/1986, per l’importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo 2024.


8. Sistemi integrati

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni gestite nei sistemi integrati contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

In considerazione di quanto riportato nel paragrafo 3, è stato attribuito un tasso di rivalutazione pari a +5,4% anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
M5 Assegno alimentare per figli;
M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 - Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2024

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”.

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario Centrale delle Pensioni dell’anno in corso.

8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2024 (GP3CK02Z < 202402), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali ed ex ENPALS.

8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 10-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2019, il pagamento viene sospeso da gennaio 2024.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2023 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 907.

8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO, dei Fondi Speciali Telefonici, Elettrici, Autoferrotranvieri ed ex ENPALS con data revisione sanitaria nel corso del 2024 (GP1AF06), nonché con scadenza del triennio nel 2024, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per il Fondo volo (categoria 045), il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2024.

8.5 Impostazione del codice delle ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2024 sono state poste in pagamento per l’anno 2024 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2023 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Per i Fondi Speciali, le posizioni con GP1AF05R = 4/5/7 saranno elencate in apposita lista pensioni da verificare (PENS0052) per la gestione da parte delle Strutture territoriali.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2023 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in “GP1AF05R” viene riportata anche nel campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2024 con importo pari a “zero” è disponibile nella intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Processi” > “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Procedure di gestione della pensione” > “Reporting Operativo - Liste Parametriche”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali devono disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.


9. Sistemi proprietari della Gestione pubblica

9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2024 è pari a 916,70 euro; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in 896,70 euro.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa INPDAP n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2023 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “E3”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “B8”, “B9”, “B0”, “B2”, “B3”, “B4”, “B5”, “B6”, “C7”, “C8”, “C9”, “C0”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D6”, “D7”, “D8”, “D9”, “E1” e “E2”.

Si conferma che anche per l’anno 2023, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione pubblica, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione pubblica, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2024, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite e al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Pubblica.

9.3 Cessazione dei contitolari orfani al compimento del 26° anno di età

Il pagamento della pensione ai contitolari di pensione ai superstiti qualificati come orfani viene cancellato dal mese successivo a quello del compimento del 26° anno di età.

9.4 Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per le vittime del dovere da applicare nell’anno 2024 si rinvia al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024.

Per quanto riguarda, invece, il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2023:

nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2023 (entro la rata dicembre 2023), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a marzo 2024;
nel caso in cui la pensione venga, invece, classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2024, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale, come una rettifica CU.

9.5 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2024.

Per le modalità operative di gestione si rinvia ai messaggi n. 2205 del 29 maggio 2017, n. 3830 del 5 ottobre 2017 e n. 580 del 14 febbraio 2020.


10. Prestazioni assistenziali

10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato nelle more della visita di revisione calendarizzata dall’Istituto.

10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (c.d. morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talasso drepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2023 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo 18, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, modificando l’articolo 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita.

Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordi che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2024 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge n. 448/1998 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.


11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e dell’articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92; 200-ESPA, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta, inoltre, che il pagamento delle suddette prestazioni viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene, invece, effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2024

Le prestazioni con scadenza nel 2024 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.


12. Periodicità e date di pagamento

12.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i pagamenti dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché delle rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati, ordinariamente, il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento,fatta eccezione per il mese di gennaio, nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 302, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, come sostituito, dall’art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2024.

Mese

Giorno disponibilità valuta

 

Poste

Banche

gennaio

3

febbraio

1

marzo

1

aprile

2

maggio

2

giugno

1

3

luglio

1

agosto

1

settembre

2

ottobre

1

novembre

2

4

dicembre

2

12.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano, pertanto, di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2024:

Importo mensile lordo

Mensilità

Data pagamento

Da 0,01 € a 10,00 €

Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)

3 gennaio

Da 10,01 € a 85 €

Da gennaio a giugno

3 gennaio

Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)

1° luglio


13. Certificato di pensione per l’anno 2024

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2024 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Rivalutazione delle pensioni - Rinnovi annuali

Anno 2020

(circ.147/2019)

Tabelle di rinnovo 2020

 


Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

Sulla G.U. n. 278 del 27.11.2019 è stato pubblicato, il decreto 15 novembre 2019, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, , recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2019, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019” (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene attribuita sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale (art. 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448).

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate da Enti diversi dall’INPS e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS ad esclusione delle seguenti:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206/2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129–VESO29; 143–APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata;
  • pensioni di vecchiaia in cumulo a formazione progressiva, per le quali non siano stati utilizzati tutti i periodi assicurativi accreditati presso le gestioni di cui all’articolo 1, comma 239, dellalegge n. 228/2012, come modificata dall’articolo 1, comma 195, della legge n. 232/2016.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale delle Pensioni, nel campo “GP1AV35N” di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale, con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita sulle singole quote nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.


1.1    Indice di rivalutazione definitivo per il 2019

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio - dicembre 2017 ed il periodo gennaio – dicembre 2018, nella misura di + 1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura dell’1,1 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2019.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2019.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

 

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2019

513,01 €

292,43 €

IMPORTI ANNUI

6.669,13 €

3.801,59 €

 


1.2    Indice di rivalutazione provvisorio per il 2020

L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a +0,4 dal 1° gennaio 2020, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2020 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2020

515,07 €

293,60 €

IMPORTI ANNUI

6.695,91 €

3.816,60 €

 


1.3    Modalità di attribuzione della rivalutazione

Le modalità di rivalutazione per il 2020 sono disciplinate dall’articolo 1, comma 260, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”.

Per il periodo 2019-2021 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

a)   per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100%;

b)   per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi:

  • nella misura del 97%per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla lettera a), l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 77%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 52%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 47% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a otto volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a otto volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 45% per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a otto volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a nove volte il trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a nove volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dal presente numero, l’aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  • nella misura del 40%per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a nove volte il trattamento minimo INPS.

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento percentuale

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo garanzia

1° gennaio 2020

Fino a 3 volte il TM

100

0,400 %

-

1.539,03€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

1.539,04€

1.539,21€

1.545,19€

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

97

0,388 %

1.539,04€

2.052,04€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

2.052,05€

2.053,68€

2.060,00€

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

77

0,308 %

2.052,05€

2.565,05€

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.565,06€

2.567,61€

2.572,95€

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

52

0,208 %

2.565,06€

3.078,06€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

3.078,07€

3.078,67€

3.084,46€

Oltre 6 e fino a 8 volte il TM

47

0,188 %

3.078,07€

4.104,08€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.104,09€

4.104,41€

4.111,80€

Oltre 8 e fino a 9 volte il TM

45

0,180%

4.104,09€

4.617,09€

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

4.617,10€

4.618,01€

4.625,40€

Oltre 9 volte il TM

40

0,160%

4.617,10€

-

 

 


1.4    Importi dell’indennità integrativa speciale

L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa, e sulla pensione.

IMPORTI INDENNITA' INTEGRATIVA SPECIALE
Decorrenza Indennità integrativa speciale Indennità integrativa speciale 13^
01.01.2020 788,77 768,7

 


2.    Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto–legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206/2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

a)   in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero, in alternativa

b)   un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

Poiché l’indice ordinario per il 2020 è risultato inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura indicata alla lettera b), come di seguito indicato:

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

1° gennaio 2020:

Fino a 3 volte il TM

100

1,2500 %

-

1.539,03€

Oltre 3 e fino a 5 volte il TM

90

1,1250 %

1.539,04€

2.565,05€

Oltre 5 volte il TM

75

0,9375 %

2.565,06€

qualsiasi

 


3.  Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio

 
3.1   Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, riportati al precedente paragrafo 1, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori definitivo per il 2019 e provvisorio per il 2020, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

 

Pensione sociale

Assegno sociale

Decorrenza

Importi

mensile

annuo

mensile

annuo

1° gennaio 2019

377,44 €

4.906,72 €

457,99 €

5.953,87 €

1° gennaio 2020

378,95 €

4.926,35 €

459,83 €

5.977,79 €

 

Limiti reddituali massimi *

personale

coniugale

personale

coniugale

1° gennaio 2019

4.906,72 €

16.905,90 €

5.953,87 €

11.907,74 €

1° gennaio 2020

4.926,35 €

16.973,53 €

5.977,79 €

11.955,58 €

*Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto.

 
3.2   Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2019 e previsionale per l’anno 2020, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dell’1,0%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

dal

limite di reddito annuo personale

importo mensile

Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti

Invalidi parziali, minori

Invalidi, sordomuti

Ciechi parziali

Ciechi assoluti

1.1.2019

16.814,34 €

4.906,72 €

285,66 €

212,01 €

308,93 €

1.1.2020

16.982,49 €

4.926,35 €

286,81 €

212,86 €

310,17 €

 
3.3   Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. n. 160/75) tra il periodo agosto 2018 - luglio 2019 e il periodo precedente agosto 2017 – luglio 2018 è risultata del + 1,07.

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dell’1,07%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice dell’1,07% si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche. Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.

 


4. Tabelle

Nell’ Allegato n. 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2020.

 


5. Requisiti anagrafici

Si rammenta che per l’anno 2020 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.

 


6. Gestione fiscale

Come noto, la tassazione opera con riferimento al “soggetto”. La ritenuta IRPEF viene quindi determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale delle Pensioni e assoggettate alla tassazione ordinaria, e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2020 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2019.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno, come rammentato con il messaggio n. 3853/2019 pubblicato sul sito istituzionale. Le relative procedure sono disponibili online, a partire dal 15 ottobre scorso, accedendo al servizio dedicato “Detrazioni fiscali – domanda e gestione”, disponibile sul sito www.inps.it.

Per i soggetti per i quali nel 2019 era applicata la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale:

  • se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata applicata anche da gennaio 2020 la tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale;
  • se alla data di lavorazione della pensione per le operazioni di rinnovo non era stata effettuata la richiesta per l’anno 2020, è stata, invece, impostata la tassazione ordinaria, con applicazione della detrazione personale.

6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali relative all’anno 2019 (IRPEF e addizionale regionale e comunale a saldo) siano state effettuate in misura inferiore rispetto a quanto dovuto su base annua, le differenze a debito saranno recuperate, come di consueto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2020.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti pensionistici fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2020.

 
6.2 Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

    addizionale regionale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
    addizionale comunale a saldo 2019: da gennaio a novembre 2020;
    addizionale comunale in acconto 2020: da marzo a novembre 2020.

L’importo delle addizionali è determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2020.

 
6.3 Esenzione di 1.000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto dalla mensilità di marzo.


7. Riduzione delle pensioni di importo elevato

 
7.1    Verifica a consuntivo per l’anno 2019

Contestualmente alle operazioni di consuntivazione fiscale è stata effettuata la verifica della congruità degli importi trattenuti nel corso del 2019 a titolo di riduzione delle pensioni di importo elevato di cui all’articolo 1, commi 261 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Si è tenuto conto sia delle pensioni eventualmente liquidate al titolare nel corso del 2019 sia della eventuale variazione di importo delle pensioni da assoggettare alla riduzione.

I conguagli a debito o a credito saranno effettuati dalla mensilità di febbraio 2020.

 
7.2    Importi e fasce di applicazione della riduzione per l’anno 2020

Il comma 262 dell’articolo 1 della citata legge n. 145/2018 stabilisce che gli importi di pensione da considerare ai fini della riduzione siano annualmente rivalutati secondo il meccanismo di cui all'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

Si fornisce di seguito la tabella di riduzione valida per l’anno 2020.

Anno 2020

Da

A

% riduzione

 0

100.160,00 €

zero

100.160,01 €

130.208,00 €

15%

130.208,01 €

200.320,00 €

25%

200.320,01 €

350.560,00 €

30%

350.560,01 €

500.800,00 €

35%

500.800,01 €

 

40%

 


8. Pensioni delle Gestioni private

Si illustrano le ulteriori attività effettuate per le pensioni delle gestioni private contestualmente alle operazioni di rivalutazione.

 
8.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dello 0,4% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

    M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
    M5 Assegno alimentare per figli;
    M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

 
8.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

 
8.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2020

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento della sola quota del contitolare in essere.

Come noto, dal momento in cui resta in essere un solo contitolare, è necessario disporre dei redditi per verificare la spettanza delle prestazioni collegate al reddito.

Nel caso in cui tali redditi non risultino dichiarati, la posizione viene evidenziata con il valore 997 nel campo “CIDEMIN”.

È stato comunque considerato, ai fini della concessione delle eventuali prestazioni collegate al reddito sulla pensione, l’eventuale reddito da Casellario delle Pensioni dell’anno in corso.

 
8.2.2 Pensioni con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2020 (GP3CK02Z < 202002), il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei Fondi speciali e ex ENPALS.

 
8.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009. Per evitare il pagamento di trattamenti non dovuti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio 2020.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2019 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo “GP2KF11” e il campo “CIDEMIN” è stato valorizzato con il codice 905.

 
8.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità delle Gestioni AGO ed ex ENPALS con data revisione sanitaria (GP1AF06) nel 2020, nonché con scadenza del triennio nel 2020, sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Per i Fondi Speciali l’azzeramento opera per i soli assegni ordinari di invalidità del Fondo telefonici (categoria 054).

Per le altre categorie dei Fondi Speciali, il pagamento è stato localizzato presso la Cassa Sede da gennaio 2020.

 
8.5 Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2020 sono state poste in pagamento per l’anno 2020 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2019 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo “GP1AF05R”.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2019 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo “GP1AF05R” e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo “CPRD” della riga di movimentazione relativa al rinnovo.

 
8.6 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2020 con importo pari a “zero” è disponibile nella Intranet fra le liste parametriche, dal percorso: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting operativo” > “Liste parametriche web”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.


9. Pensioni della Gestione pubblica

 
9.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.539,03, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione, mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2019. Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “β” nel campo “PQ” della maschera 020.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2020 è pari a € 788,77; l’importo della stessa indennità sulla tredicesima mensilità è determinato in € 768,77.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2019 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D9”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5”, “D7” e “D8”.

Si conferma che anche per l’anno 2020, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla Gestione Dipendenti Pubblici, la procedura informatica sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria” attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95 di cui sopra), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della Gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2020, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

 
9.2 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - Gestione Dipendenti Pubblici.

 
9.3    Esenzione fiscale per le vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2020 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27 aprile 2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2020.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2019:

    nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2019 (entro rata dicembre 2019), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2020;
    nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2020, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

 
9.4 Detassazione in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2020.

Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.

 


10. Prestazioni assistenziali

 
10.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato confermato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

 
10.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2020 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

 
10.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010.

Il requisito anagrafico per il diritto all’assegno sociale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 30 novembre 2020 e per le quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

 


11. Prestazioni di accompagnamento a pensione

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127–CRED27; 128–COOP28; 129 – VESO29; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

 
11.1 Azzeramento delle prestazioni in scadenza nel 2020

Le prestazioni con scadenza nel 2020 sono stati azzerate al mese indicato nel campo dedicato (“GP1AF06”).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

 


12. Periodicità e date di pagamento

 
12.1 Calendario di pagamento

Si rammenta che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, e le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese, o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale il pagamento viene eseguito il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2020.

mensilità

Poste italiane

Istituti di credito

Data pagamento in base

alla localizzazione del pagamento

Gennaio

venerdì 3

Febbraio

sabato 1°

Lunedi 3

Marzo

Lunedi 2

Aprile

mercoledì 1°

Maggio

sabato 2

lunedì 4

Giugno

lunedì 1°

Luglio

mercoledì 1°

Agosto

sabato 1°

lunedì 3

Settembre

martedì 1°

Ottobre

giovedì 1°

Novembre

lunedì 2

Dicembre e tredicesima

martedì 1°

 
12.2 Pagamenti annuali e semestrali

Come stabilito dal D.M. 25 marzo 1998 in materia di periodicità mensile di pagamento delle pensioni, i pagamenti di importo mensile fino al 2% del trattamento minimo sono effettuati in rate annuali anticipate. I pagamenti di importo mensile eccedente il 2% e fino al 15% del trattamento minimo sono effettuati in rate semestrali anticipate.

I limiti sono arrotondati a 5 euro per difetto.

Si riportano pertanto di seguito i limiti e le scadenze dei pagamenti annuali e semestrali per l’anno 2020:

Importo mensile lordo

mensilità

Data pagamento

Da 0,01 € a 10,00 €

Da gennaio a dicembre (compresa la tredicesima)

venerdì 3 gennaio

 

Da 10,01 € a 75 €

Da gennaio a giugno

venerdì 3 gennaio

Da luglio a dicembre (compresa la tredicesima)

mercoledì 1° luglio


13. Certificato di pensione per l’anno 2020

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali il certificato di pensione per il 2020 sarà pubblicato tra i servizi on line disponibili sul sito istituzionale www.inps.it.

Rivalutazione delle pensioni - Rinnovi annuali

Anno 2018

(circ.186/2017)

 


Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

E’ stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30 novembre 2017, emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Decreto del 20 novembre 2017 recante il “ Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2016, con decorrenza dal 1° gennaio 2017” (allegato 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario Centrale delle Pensioni.

Pertanto, per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione, vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni erogate da Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, e le prestazioni erogate dall’INPS, ad esclusione:

  • delle prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), delle pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • delle prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e delle pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • delle prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n.102 del 6 luglio 2004.

Indice di rivalutazione definitivo per il 2017

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva tra il periodo gennaio - dicembre 2015 ed il periodo gennaio – dicembre 2016 nella misura di - 0,1, l’articolo 1 del decreto 20 novembre 2017 ha confermato in via definitiva nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2017.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2017.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2017 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2017

501,89

286,09

IMPORTI ANNUI

6.524,57

3.719,17

Indice di rivalutazione provvisorio per il 2018

L’articolo 2 del medesimo decreto stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2018 è determinata in misura pari a 1,1 dal 1° gennaio 2018, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori dell’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2018

507,42

289,24

IMPORTI ANNUI

6.596,46

3.760,12

Modalità di attribuzione della rivalutazione

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016),ha procrastinato al 2018 l’articolo 1, comma 483, della legge n. 147/2013.

Resta pertanto in vigore il modulo perequativo utilizzato dal 2014:

“Per il periodo 2014-2018 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, è riconosciuta:

  1. nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente pari o inferiori a tre volte il  trattamento minimo INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  2. nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro  volte  il  trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  3. nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  4. nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione è comunque attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
  5. nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non è riconosciuta con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il trattamento minimo INPS.

Le fasce di garanzia operano quando, calcolando la perequazione con la percentuale della fascia, il risultato ottenuto è inferiore al limite perequato della fascia precedente.

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

Importo garanzia

1° gennaio 2018:

Fino a 3 volte il TM

100

1,100 %

-

1.505,67

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

1.505,68

1.506,49

1.522,23

Oltre 3 e fino a 4 volte il TM

95

1,045 %

1.505,68

2.007,56

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

2.007,57

2.011,94

2.028,54

Oltre 4 e fino a 5 volte il TM

75

0,825 %

2.007,57

2.509,45

 

Fascia di Garanzia*

Importo garantito

 

2.509,46

2.516,31

2.530,15

Oltre 5 e fino a 6 volte il TM

50

0,550 %

2.509,46

3.011,34

 

Fascia di Garanzia *

Importo garantito

 

3.011,35

3.012,99

3.027,90

Oltre 6 volte il TM

45

0,495%

3.011,35

-

 

    


Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo)

Quadro normativo

L’articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ha stabilito che, dal 1º gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica:

  1. in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati

ovvero

  1. un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25 per cento calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Scelta dell’indice di rivalutazione

L’incremento illustrato al punto b) è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore a 1,25%:

Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni è minore, uguale o maggiore di 1,25.

Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento.

Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, quindi come di seguito illustrato:

FASCIA DI IMPORTO

MISURA

INDICE

Fino a 3 volte il TM

100

1,25%

tra 3 e 5 volte il TM

90

1,13%

oltre 5 volte il TM

75

0,94%

Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale.

Sotto il profilo applicativo:

    viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25 per fasce;
    viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario;
    viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.

Rivalutazione per l’anno 2018

Per il 2018, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore a 1,25, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25 in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:

FASCIA DI IMPORTO

LIMITE FASCIA

MISURA

INDICE

IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE

PER FASCIA

Fino a 3 volte il TM

1.505,67

100

1,25%

18,80963

tra 3 e 5 volte il TM

2.509,45

90

1,13%

11,28578

oltre 5 volte il TM

-

75

0,94%

VARIABILE

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.


Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018, riportati rispettivamente ai precedente paragrafi 1.1 e 1.2, si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito gli importi definitivo per l’anno 2017 e provvisorio per l’anno 2018 e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.

FASCIA DI IMPORTO

LIMITE FASCIA

MISURA

INDICE

IMPORTO MASSIMO DI RIVALUTAZIONE

PER FASCIA

Fino a 3 volte il TM

1.505,67

100

1,25%

18,80963

tra 3 e 5 volte il TM

2.509,45

90

1,13%

11,28578

oltre 5 volte il TM

-

75

0,94%

VARIABILE

* se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene proporzionalmente ridotto

Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2017 e previsionale per l’anno 2018, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,8%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

 

limite di reddito annuo personale

importo mensile

Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti

Invalidi parziali, minori

1.1.2017

16.532,10

4.800,38

279,47

1.1.2018

16.664,36

4.853,29

282,55

Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2016 - luglio 2017 e il periodo precedente agosto 2015 – luglio 2016 è risultata del + 0,40.

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,40 per cento. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice dello 0,40 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.

Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tabelle

In allegato 2 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2018.


Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015

Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.

Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.

Considerato l’indice di rivalutazione provvisoria fissato in misura pari a zero per l’anno 2016, la legge di stabilità 2016 ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento (art. 1, c. 288, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).

Per la stessa motivazione, la legge n. 19/2017 ha ulteriormente differito al 1°gennaio 2018 il recupero del debito di perequazione riferito all’anno 2015 (art. 3, c. 3-sexies).

Per l’anno 2018, dato l’indice di rivalutazione provvisoria pari all’1,1% il differenziale di perequazione viene recuperato in sede di conguaglio per l’anno precedente, con le seguenti modalità:

  • in unica soluzione sulla mensilità di gennaio per gli importi fino a 6 euro;
  • in due rate di pari importo sulle mensilità di gennaio e febbraio per i conguagli di importo superiore a 6 euro.

Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto sono consultabili nell’applicazione dedicata disponibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:

“Assicurato pensionato”>” Servizi al pensionato>“ Procedure di gestione delle pensioni”>“Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi”.


Cessazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21 della legge n. 214/2011

Si rammenta che dal 2018 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 24, comma 21, della legge n. 214/2011.

Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2017 ai trattamenti di importo superiore a 5 volte il trattamento minimo corrisposti ai pensionati delle gestione previdenziali confluite nel FPLD:

  • fondo elettrici
  • fondo telefonici
  • fondo autoferrotranvieri
  • fondo volo
  • fondo dirigenti aziende industriali (INPDAI)

Nuovi requisiti anagrafici

Com’è noto, dal 2018, l’età per la pensione di vecchiaia e per l’assegno sociale vengono equiparate e allineate a 66 anni e 7 mesi.

La variazione interessa:

  • le lavoratrici dipendenti del settore privato (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi);
  • le lavoratrici autonome (da 66 anni e 1 mese a 66 anni e 7 mesi);
  • l’accesso all’assegno sociale (da 65 anni e 7 mesi a 66 anni e 7 mesi)

Gestione fiscale

Si rammenta che la tassazione opera con riferimento al “soggetto”.

La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, e delle altre prestazioni corrisposte dall’INPS al soggetto

Parimenti, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2018 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2017.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.

Pertanto per tutti i soggetti per il quali nell’anno 2017 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale, è stata impostata la notizia della tassazione ordinaria con applicazione della detrazione personale.

La tassazione ad aliquota fissa o la richiesta di non usufruire delle detrazioni fiscali, è stata applicata solo se richiesta per l’anno 2018 tramite il sistema UNIDETRA.

Certificazione fiscale a consuntivo 2017 (CU2018)

Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2018, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, c. 7, legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2018.

Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

    addizionale regionale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
    addizionale comunale a saldo 2017: da gennaio a novembre 2018;
    addizionale comunale in acconto 2018: da marzo a novembre 2018.

L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2018.

Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017), ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del TUIR, per l’importo eccedente euro 1.000.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante agli interessati sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio e febbraio.


Pensioni delle gestioni private

Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.

Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

  • M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
  • M5 Assegno alimentare per figli
  • M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Strutture territoriali per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.

Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito per l’anno 2014

Con il messaggio n. 4472 del 10 novembre 2017, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito dell’anno 2014 (campagna 2015), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata impostata anche per gli anni successivi.

Per evitare di porre in pagamento, da gennaio 2018, importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2017.

Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti

  • Scadenza del penultimo contitolare nel 2018
    Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.
    Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.
    E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
    Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2018 e ancora non ricostituite dalle Strutture territoriali con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN.
  • Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti
    Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2018 (GP3CK02Z < 201802):
    > per le pensioni dell’AGO con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.
    > Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.
  • Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia
    I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2013, il pagamento viene sospeso da gennaio 2018.
    Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2017 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 903.
  • Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria
    Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2018 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
  • Gestione fiscale a consuntivo 2017. Casistiche particolari
    Le certificazioni fiscali non corrette dalle Strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.
    In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2017, l’imponibile annuo del 2017 è stato azzerato.

Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede

CAB

Descrizione

3300012

MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità

3300013

RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983

3300014

INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma

3300015

99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita

3300016

INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles

3300017

EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

  • Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio
    Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2018 sono state poste in pagamento per l’anno 2018 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
    Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.
    Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2017 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.
    Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2017 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.
    L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
  • Pensioni rinnovate con importo pari a zero.
    L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2018 con importo pari a “zero” è reperibile sul sito intranet dell’Istituto al seguente percorso:
    “Assicurato Pensionato”>”Servizi al Pensionato”>“Reporting Operativo”>“Liste Parametriche WEB”.
    Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
  • Aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.
    Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare n. 84 del 12 aprile 1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2018 con le modalità di seguito illustrate.

Residenti in Venezuela

A seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n. 3.068 del 07 09 2017, l’importo del pro-rata venezuelano a gennaio 2018 corrisponde a Bolivares 136.544,18.

I residenti in Venezuela sono  individuati in base alla compilazione dei campi d’archivio di seguito indicati:

GP1AZ03=1 (residenza estera)

GP2BS02= YV (Stato di residenza Venezuela)

GP1AXBA=I (cittadinanza italiana)

Gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1°novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure- Utilità.

Non residenti in Venezuela

Per tutte le pensioni in convenzione italo-venezuelana che invece non posseggono le caratteristiche sopra specificate, il pro- rata del 2017 (22.576,73) non è stato aggiornato.

Come di consueto si dovrà applicare il nuovo cambio (media di ottobre) utilizzando il tasso CENCOEX legato al Dollaro statunitense.


Gestione pubblica

Modalità di attribuzione della rivalutazione

Qualora il trattamento pensionistico complessivo risulti superiore a tre volte il trattamento minimo, pari a € 1.505,67, è stato incrementato soltanto l’importo mensile della voce pensione mentre la misura dell’indennità integrativa speciale resterà invariata rispetto a quella spettante al 31 dicembre 2017.

Tale situazione sarà individuata mediante l’apposizione del codice “£” nel campo “PQ” della maschera 020.

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2018 è pari a € 777,07; l’importo della stessa indennità sulla 13^ mensilità è determinato in € 757,07.

Nei casi di cumulo di due o più pensioni corrisposte dall’INPS e da altri Enti previdenziali, si fa rinvio alle disposizioni impartite con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2017 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D7”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge n. 214 del 22 dicembre 2011, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 147 del 27 dicembre 2013, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4” e “D5”.

Si conferma che anche per l’anno 2018, in presenza di due o più pensioni corrisposte dalla gestione dipendenti pubblici, la procedura informatica, sulla base dei dati relativi al codice fiscale del titolare delle prestazioni, ha provveduto con modalità automatica all’abbinamento dei codici che identificano la pensione c.d. “principale” e “secondaria”, attribuendo l’incremento della perequazione in misura proporzionale.

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, c. 41, della legge n. 335/95), si precisa che per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2018 considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data, a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato, dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Strutture territoriali - Gestione Dipendenti Pubblici.

Gestione dei conguagli

Il recupero del conguaglio perequazione di cui al paragrafo 6, è registrato nella sezione ritenute con codice DP e viene portata a scomputo imponibile anno corrente.

Gestione fiscale

Certificazione fiscale a consuntivo 2017

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti superiore a 18.000 euro e conguaglio a debito, si procede al recupero sulle rate di gennaio e febbraio 2018 fino al totale azzeramento della cedola di pensione.

Esenzioni fiscali anno 2017 – vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2018 si rimanda al messaggio 1768 del 27/04/2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2017:

  • nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2017 (entro rata dicembre 2017), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
  • nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2018, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale.

Gestione delle istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2018.

Per le modalità operative si rimanda al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.

Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2017, si rammenta che:

    se entro la rata di dicembre 2017 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2017, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2018;
    se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata nella piattaforma fiscale non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.


Prestazioni assistenziali

Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n.114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2018 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo18, comma 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. 78/2010, convertito dalla legge n. 122 del 30 luglio 2010.

Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 è pari a 66 anni e 7 mesi.

Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasei anni e sette mesi di età entro il 31 dicembre 2018 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasei anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.


Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199-VESO92)

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED; 028-VOCOOP; 029-VOESO; 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33; 199- VESO92, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuato con le generali regole del cumulo fiscale.

Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2018

Le prestazioni con scadenza nel 2018 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.


Certificato di pensione per l’anno 2018

Per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione il certificato di pensione per il 2018, fruibile fra i servizi on line sul sito istituzionale www.inps.it

Il certificato non viene predisposto per le prestazioni di accompagnamento a pensione che, come richiamato al precedente paragrafo 12, non avendo natura di trattamento pensionistico, non vengono annualmente rivalutate e continuano a essere corrisposte nella stessa misura per tutta la loro durata, ad eccezione dell’indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale, che viene corrisposto annualmente in misura pari al trattamento minimo e viene conseguentemente rivalutato.

Rivalutazione delle pensioni - Rinnovi annuali

Anno 2019

(circ.122/2018)

 


Rivalutazione dei trattamenti previdenziali

È stato pubblicato sulla G.U. n. 275 del 26 novembre 2018, il decreto 16 novembre 2018, emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, recante il “Valore della variazione percentuale, salvo conguaglio, per il calcolo dell'aumento di perequazione delle pensioni spettante per l'anno 2018, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, nonché valore definitivo della variazione percentuale da considerarsi per l'anno 2017, con decorrenza dal 1° gennaio 2018” (Allegato n. 1).

Si rammenta che la rivalutazione viene effettuata con i criteri di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sulla base del cosiddetto cumulo perequativo, considerando come un unico trattamento tutte le pensioni di cui il soggetto è titolare, erogate dall’INPS e dagli altri Enti, presenti nel Casellario centrale.

Per la determinazione dell’importo complessivo da prendere a base della perequazione vengono considerate le prestazioni memorizzate nel Casellario Centrale delle Pensioni, erogate sia dagli Enti diversi dall’INPS, e per le quali è indicata l’assoggettabilità al regime della perequazione cumulata, sia dall’INPS ad esclusione delle seguenti:

  • prestazioni a carico delle assicurazioni facoltative (VOBIS, IOBIS, VMP, IMP), pensioni a carico del fondo clero e ex ENPAO (CL, VOST), indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale (INDCOM), che vengono perequate singolarmente;
  • prestazioni a carattere assistenziale (AS, PS, INVCIV) e pensioni che usufruiscono dei benefici previsti per le vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, di cui alla legge n. 206 del 2004, che vengono rivalutate singolarmente e con criteri propri;
  • prestazioni di accompagnamento a pensione (VOCRED, VOCOOP, VOESO, CRED27, COOP28, VESO92, VESO33, APESOCIAL), che non vengono rivalutate per tutta la loro durata.

Per i trattamenti degli Enti diversi dall’INPS, l’informazione relativa al cumulo della pensione ai fini della perequazione viene memorizzata nel Casellario Centrale Pensioni, nel campo GP1AV35N di ciascuna prestazione, e assume valore 2 (SI PEREQUAZIONE) ovvero 1 (NO PEREQUAZIONE).

L’importo di perequazione eventualmente spettante sul trattamento complessivo viene ripartito sulle pensioni in misura proporzionale con le modalità illustrate nella circolare n. 102 del 6 luglio 2004 e con la nota operativa Inpdap n. 49 del 23 dicembre 2008.

Per le pensioni in totalizzazione e cumulo la perequazione viene ripartita nella misura percentuale di apporto di ciascuna quota all’intera pensione.


1.1  Indice di rivalutazione definitivo per il 2018

A fronte della variazione percentuale verificata in via definitiva nel periodo gennaio 2016 - dicembre 2016 ed il periodo gennaio 2017 – dicembre 2017, nella misura di +1,1%, l’articolo 1 del decreto citato ha confermato in via definitiva nella misura di + 1,1% l'aumento di perequazione automatica già attribuito alle pensioni, in via provvisoria, per l'anno 2018.

Conseguentemente, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto a quanto corrisposto nell’anno 2018.

Si riportano di seguito i valori definitivi per l’anno 2018 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2018

507,42 €

289,24 €

IMPORTI ANNUI

6.596,46 €

3.760,12 €


Indice di rivalutazione provvisorio per il 2019

L’articolo 2 del decreto citato stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2019 è determinata in misura pari a + 1,1%, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Si riportano di seguito i valori provvisori del 2019 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2019

513,01 €

292,43 €

IMPORTI ANNUI

6.669,13 €

3.801,59 €

 


Modalità di attribuzione della rivalutazione per l’anno 2019

La legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato” (legge finanziaria 2001), dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2001 la percentuale di aumento per variazione del costo della vita si applica per intero sull’importo di pensione non eccedente il triplo del minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti; per le fasce di importo comprese tra il triplo ed il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 90%; per le fasce d’importo eccedenti il quintuplo del minimo la percentuale di aumento è ridotta al 75%.

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

1° gennaio 2019:

Fino a 3 volte il TM

100

1,100 %

-

1.522,26 €

Oltre 3 e fino a 5 volte il TM

90

0,990 %

1.522,27 €

2.537,10 €

Oltre 5 volte il TM

75

0,825 %

2.537,11 €

qualsiasi

 


Importi dell’indennità integrativa speciale

L’articolo 3 del decreto stabilisce che gli indici di rivalutazione provvisorio e definitivo si applicano separatamente sull’indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni e integrazioni, ove competa sulla pensione.
 

IMPORTI INDENNITA INTEGRATIVA SPECIALE

Decorrenza

Indennità integrativa speciale

Indennità integrativa speciale 13^

01.01.2018

777,07 €

757,07 €

01.01.2019

785,62

765,62

 


Rivalutazione delle pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di cui alla legge n. 206/2004 e successive modificazioni (vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice)

Quadro normativo

L’articolo 3, comma 4, della legge 21 giugno 2017, n. 96, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ha stabilito che, dal 1° gennaio 2018, ai trattamenti diretti dei pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice, dei loro superstiti, nonché dei familiari di cui all’articolo 3 della citata legge n. 206 del 2004è assicurata, ogni anno, la rivalutazione automatica come di seguito indicato:

a)   in misura pari alla variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati;

ovvero

b)   un incremento annuale in misura pari, nel massimo, all’1,25% calcolato sull’ammontare dello stesso trattamento per l’anno precedente, secondo l’articolazione indicata dall’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, da riferire alla misura dell’incremento medesimo.

Si rammenta che le pensioni sulle quali sono attribuiti i benefici di vittima del terrorismo non sono assoggettate alla disciplina del cumulo perequativo e vengono pertanto rivalutate sempre singolarmente.

2.2  Scelta dell’indice di rivalutazione

L’incremento illustrato al punto b) del precedente paragrafo è alternativo a quello descritto alla lettera a) e viene applicato nel caso in cui l’indice di rivalutazione risulti inferiore all’1,25%.

Occorre pertanto verificare annualmente se l’indice di rivalutazione applicato alla generalità delle pensioni sia minore, uguale o maggiore di 1,25.

Nel caso in cui l’indice sia uguale o maggiore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura stabilita all’intero trattamento.

Nel caso in cui l’indice sia minore di 1,25, la rivalutazione deve essere attribuita nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come di seguito illustrato:

FASCIA DI IMPORTO DEL TRATTAMENTO

%

INDICE

Fino a 3 volte il TM

100

1,25

tra 3 e 5 volte il TM

90

1,13

oltre 5 volte il TM

75

0,94

Deve essere comunque salvaguardato l’aumento complessivo che verrebbe erogato in applicazione dell’indice di rivalutazione generale.

Conseguentemente, sotto il profilo applicativo, si procede nel seguente modo:

    viene calcolato l’importo complessivo della rivalutazione all’1,25% per fasce;
    viene calcolato l’importo complessivo dell’aumento spettante applicando all’intero trattamento l’indice ordinario;
    viene attribuita la rivalutazione nella misura più favorevole.

2.3  Rivalutazione per l’anno 2019

Per il 2019, poiché l’indice ordinario di perequazione è inferiore all’1,25%, la rivalutazione è stata riconosciuta nella misura dell’1,25% in base alle fasce di cui all’articolo 69 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come riportato nella seguente tabella:

dal

Fasce trattamenti complessivi

% indice perequazione da attribuire

Aumento del

Importo trattamenti complessivi

da

a

1° gennaio 2019:

Fino a 3 volte il TM

100

1,2500 %

-

1.522,26 €

Oltre 3 e fino a 5 volte il TM

90

1,1250 %

1.522,27 €

2.537,10 €

Oltre 5 volte il TM

75

0,9375 %

2.537,11 €

qualsiasi

 


Rivalutazione delle prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
3.1  Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito i valori, definitivo per il 2018 e provvisorio per il 2019, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali.
    

* Se il titolare e/o il coniuge possiedono redditi, l’importo della prestazione viene corrispondentemente ridotto

 

 

Pensione sociale

Assegno sociale

Decorrenza

Importi

mensile

annuo

mensile

annuo

1° gennaio 2018

373,33 €

4.853,29 €

453,00 €

5.889,00 €

1° gennaio 2019

377,44 €

4.906,72 €

457,99 €

5.953,87 €

 

Limiti reddituali massimi *

personale

coniugale

personale

coniugale

1° gennaio 2018

4.853,29 €

16.721,19 €

5.889,00 €

11.778,00 €

1° gennaio 2019

4.906,72 €

16.905,90 €

5.953,87 €

11.907,74 €

 
3.2  Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La misura della perequazione, definitiva per l’anno 2018 e previsionale per l’anno 2019, è stata applicata anche alle pensioni e agli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti.

I limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili totali, ciechi civili e sordomuti, sono aumentati dello 0,9%.

Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 della legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile.

LIMITE DI REDDITO ANNUO PERSONALE

Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti

Invalidi parziali, minori

1.1.2018

16.664,36 €

4.853,29 €

1.1.2019

16.814,34 €

4.906,72 €

Si ricorda che, nelle ipotesi di assegno mensile di invalidità civile che si trasforma in assegno sociale sostitutivo dell’invalidità civile, nell’anno della trasformazione il limite reddituale è quello riportato in tabella fino al mese precedente la trasformazione mentre, nel mese della trasformazione, deve essere soddisfatto il limite reddituale previsto dall’articolo 67 della legge n. 448/1998 e dall’articolo 52 della legge n. 448/1999.

(*) Dall’importo mensile della pensione sociale deve essere detratto il valore più elevato derivante dalle due operazioni di calcolo

ASSEGNO SOCIALE.   LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

2018

Zero

> 4.795,83

< 4.795,83

368,91

Zero

(4.795,83 – RP) / 13

Zero

> 10.684,83

< 10.684,83

368,91

Zero

(10.684,83 - RC) / 13

2019

Zero

> 4.848,74

< 4.848,74

372,98

Zero

(4.848,74 – RP) / 13

Zero

> 10.802,61

< 10.802,61

372,98

Zero

(10.802,61 - RC) / 13

PENSIONI SOCIALI - LIMITI DI REDDITO E DETERMINAZIONE DELL’IMPORTO MENSILE

Senza aumenti art. 67 l. 448/1998 e art. 52 l. 488/1999

Anno

Reddito annuo del pensionato (RP)

Reddito annuo del pensionato cumulato con il reddito del coniuge (RT)

Importo mensile da detrarre dalla pensione sociale

Importo mensile pensione sociale

2018

ZERO

> 3.760,12

< 3.760,12

< 3.760,12

< 3.760,12

< 11.868,62

qualunque

> 15.628,74

< 11.868,62

11.868,62 e < 15.628,74

Zero

289,24

289,24

RP/13

RP / 13 (*) oppure

(RT - 11.868,62) / 13 (*)

289,24

zero

zero

2019

ZERO

> 3.801,59

< 3.801,59

< 3.801,59

< 3.801,59

< 11.999,18

qualunque

> 15.800,77

< 11.999,18

11.999,18 e < 15.800,77

Zero

292,43

292,43

RP/13

RP / 13 (*) oppure

(RT - 11.999,18) / 13 (*)

292,43

zero

zero

3.3  Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla legge n. 160/75) tra il periodo agosto 2017 - luglio 2018 e il periodo precedente agosto 2016 – luglio 2017 è risultata del + 0,65.

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata dello 0,65%. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’articolo 2, comma 1, della legge 21 novembre 1988, n. 508, e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice dello 0,65 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di prima categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.

Le relative tabelle saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze.


Tabelle

Nell’allegato n. 2 alla presente circolare sono riportate le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito, costruiti come multipli dell’importo del trattamento minimo dell’anno 2019.


Nuovi requisiti anagrafici

Si rammenta che dal 2019 l’età di accesso alla pensione di vecchiaia e all’assegno sociale è pari a 67 anni. Tale limite è stato applicato in sede di rinnovo alle fattispecie interessate.


Gestione fiscale

Si rammenta che la tassazione opera con riferimento alle somme imponibili erogate dall’INPS ad una stessa persona, a qualunque titolo.
6.1 Conguagli fiscali a consuntivo

Ove le ritenute erariali (IRPEF) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto a quanto dovuto, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2019, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro, è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre (art. 38, comma 7, della legge n. 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2019.
6.2 Tassazione per il 2019

La ritenuta IRPEF viene determinata sull’ammontare complessivo delle pensioni, erogate dall’INPS o da altri Enti, registrate nel Casellario Centrale Pensioni e di altre prestazioni eventualmente corrisposte dall’INPS al soggetto.

Analogamente, le detrazioni di imposta operano sull’imponibile complessivo e sono ripartite sulle diverse prestazioni con il criterio della proporzionalità.

Per l’anno 2019 sono state attribuite le stesse detrazioni per familiari a carico in essere nel mese di dicembre 2018.

La richiesta di tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa), così come quella di non usufruire delle detrazioni personali, deve essere rinnovata ogni anno.

Per i soggetti per il quali nel 2018 era presente una tassazione a maggiore aliquota (aliquota fissa) ovvero tassazione lorda senza alcuna detrazione personale è stato temporaneamente mantenuto lo stesso regime fiscale richiesto.

Se entro il termine del 16 gennaio 2019 la richiesta non viene rinnovata dall’interessato, sarà applicata la tassazione per scaglioni dalla prima rata di pensione utile.

 
6.3 Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate mensili del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

    addizionale regionale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
    addizionale comunale a saldo 2018: da gennaio a novembre 2019;
    addizionale comunale in acconto 2019: da marzo a novembre 2019.

L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data in cui è stata effettuata la lavorazione di rinnovo. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di aprile 2019.
6.4 Esenzione di 1000 euro per i superstiti orfani

L’articolo 1, comma 249, della legge n. 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha previsto che le pensioni corrisposte ai superstiti orfani di assicurato e pensionato, nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme esclusive o sostitutive di tale regime, nonché della Gestione separata, concorrono alla formazione del reddito complessivo di cui all’articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per l’importo eccedente 1.000 euro.

Il conguaglio fiscale a credito eventualmente spettante a consuntivo agli interessati per il 2018 sarà corrisposto sulle mensilità di gennaio 2019.


Trattazione delle pensioni delle gestioni private

Si illustrano di seguito le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.
7.1 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La rivalutazione nella misura dell’1,1% è stata attribuita anche alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, in presenza di un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

    M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite;
    M5 Assegno alimentare per figli;
    M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, è stato perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rinvia, in proposito, al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
7.2 Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
7.2.1 Scadenza del penultimo contitolare nel 2019

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.

Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.

È stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.
7.2.2 Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti, ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2019 (GP3CK02Z < 201802), con importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998 sia per le pensioni dell’AGO sia dei fondi speciali e ex Enpals.
7.2.3 Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’articolo 35, comma 12, della legge n. 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2015, il pagamento viene sospeso da gennaio 2019.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2018 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 904.
7.2.4 Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2019 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.

Il pagamento degli assegni ordinari di invalidità dei Fondi speciali per i quali non risulta presente la conferma triennale è stato localizzato a Cassa sede.
7.2.5 Gestione fiscale a consuntivo 2018. Casistiche particolari

Le certificazioni fiscali relative alle pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2018 sono state trasmesse a Piattaforma Fiscale con l’indicazione di non emettere nessun conguaglio.

Sulle stesse posizioni, con successiva elaborazione, sarà azzerato l’imponibile annuo del 2018.

Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede

CAB

Descrizione

3300012

MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità

3300013

RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983

3300014

INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma

3300015

99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita

3300016

INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles

3300017

EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

 
7.3 Impostazione del codice di ricostituzione d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali, in sede di rinnovo, le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2019 sono state poste in pagamento per l’anno 2019 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al paragrafo 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2018 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2018 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
7.4 Pensioni rinnovate con importo pari a zero

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2019 con importo pari a “zero” è reperibile al seguente percorso Intranet: “Assicurato pensionato” > “Servizi al pensionato” > “Reporting operativo” > “Liste parametriche web”.

Per queste posizioni, le Strutture territoriali avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.


Trattazione delle pensioni della gestione pubblica
8.1 Modalità di attribuzione dell’indennità integrativa speciale

Per effetto dell’applicazione delle percentuali di variazione della perequazione automatica, la misura mensile dell’indennità integrativa speciale dal 1° gennaio 2019 è pari a 785,62 €; l’importo della stessa indennità sulla 13° mensilità è determinato in 765,62 €.

In ogni caso per tutti i cumuli intervenuti dal 1° gennaio 2018 si è provveduto a bloccare l’importo dell’indennità integrativa speciale in pagamento alla suddetta data, attribuendo la percentuale di perequazione, calcolata sulla pensione annua lorda e sull’indennità integrativa speciale, sull’importo mensile della sola voce pensione.

Tali situazioni sono state contraddistinte con il codice “D8”.

Qualora l’indennità integrativa speciale fosse già bloccata all’importo in pagamento al 31 dicembre 1997 per effetto dell’articolo 59, comma 13, della legge 23 dicembre 1997, n. 449, al 31 dicembre 2007 per effetto dell’articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247, al 31 dicembre 2011 per effetto dell’articolo 24, comma 25, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, o al 31 dicembre 2013 per effetto dell’articolo 1, comma 483, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, tali blocchi restano confermati. Le situazioni sopra individuate sono state contraddistinte rispettivamente dai codici “B7”, “C7”, “D1”, “D2”, “D3”, “D4”, “D5” e “D7”.
8.2 Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con il reddito del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95)

Ai fini del cumulo delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario (art. 1, comma 41, della legge n. 335/95) si precisa che, per i titolari di pensioni dirette e ai superstiti a carico della gestione Dipendenti Pubblici, si è provveduto ad adeguare l’importo della pensione indiretta/reversibile in pagamento al 1° gennaio 2019, considerando l’importo della pensione diretta in pagamento alla stessa data a condizione che la stessa sia di importo maggiore rispetto al reddito già memorizzato in banca dati.

Nell’effettuare le verifiche reddituali, la gestione Dipendenti Pubblici agisce aggiornando il reddito delle sole pensioni per cui la verifica accerta un’indebita prestazione. L’aggiornamento del reddito avviene quindi su un solo anno.

L’ultimo anno verificato è stato il 2016.

Ciò significa che per le posizioni citate il reddito memorizzato relativo agli anni 2017 e 2018 potrebbe essere inferiore.

Per tale ragione, con l’apertura dell’anno 2019 si è provveduto centralmente a trascinare il reddito 2016 sull’anno 2019, per le sole posizioni trattate dall’ultima verifica reddituale (CR16). Vengono escluse le pensioni che hanno avuto una lavorazione da parte delle Strutture territoriali con la procedura on-line.

 
8.3 Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

La corresponsione degli aumenti perequativi descritti trova applicazione anche nel caso di un unico trattamento pensionistico, indiretto o di reversibilità, attribuito in quota parte al coniuge superstite ed al coniuge divorziato, titolare di assegno divorzile.

Si ricorda che l’adeguamento annuale degli assegni di mantenimento riconosciuti all’ex coniuge superstite e/o ai figli di iscritto o pensionato dovrà essere disposto, secondo le modalità stabilite dal giudice nel provvedimento di assegnazione, direttamente dagli operatori delle Sedi - gestione Dipendenti Pubblici.

 
8.4 Esenzioni fiscali – vittime del dovere

Per la trattazione delle domande di esenzione fiscale per vittime del dovere da applicare nell’anno 2019 si rimanda al messaggio n. 1768 del 27/04/2017.

Si precisa che le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019.

Per quanto riguarda invece il rimborso delle somme già trattenute allo stesso titolo, di competenza dell’anno 2018, si evidenzia quanto segue:

    nel caso in cui la pensione sia già stata classificata come vittima del dovere (microqualifica T425) nel corso del 2018 (entro rata dicembre 2018), il conguaglio a credito verrà applicato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
    nel caso in cui la pensione venga invece classificata come vittima del dovere a partire da gennaio 2019, la rettifica fiscale dovrà essere effettuata nel sistema di piattaforma fiscale a cura delle Strutture territoriali.

 
8.5 Istanze di detassazione relative a pensioni della gestione previdenziale dei lavoratori pubblici in applicazione di Convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni fiscali

Le Strutture territoriali dovranno provvedere al rimborso dell’IRPEF e dell’eventuale acconto dell’addizionale comunale solo se di competenza dell’anno solare 2019.

Per le modalità operative si rinvia al messaggio n. 2205 del 29 maggio 2017.

Nel caso le Strutture territoriali debbano provvedere all’applicazione dell’esenzione in argomento anche per l’anno 2018, si rammenta quanto segue:

    se entro la rata dicembre 2018 è stata già impostata l’esenzione fiscale per il 2018, il conguaglio a credito verrà rimborsato centralmente sulle rate successive a gennaio 2019;
    se invece la detassazione non è stata indicata, la variazione dovrà essere effettuata a cura delle Strutture territoriali, nella piattaforma fiscale, non appena sarà disponibile la relativa procedura di rettifica.

 


Trattazione delle prestazioni assistenziali
9.1 Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’articolo 25, comma 6-bis, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali a decorrere dall’entrata in vigore della citata legge n. 114/2014 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

 
9.2 Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73, sono state rinnovate per l’anno 2019 adeguandone l’importo al trattamento minimo.

 
9.3 Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’articolo 18, comma 4, della legge 15 luglio 2011, n. 111, stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale, nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’articolo 12 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

Il requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2019 è pari a 67 anni.

Conseguentemente, in occasione del rinnovo sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti che compiono sessantasette anni di età entro il 31 dicembre 2019 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantasette anni è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 lire), e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 lire).

Le Strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.

 


Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 143 – APESOCIAL; 198-VESO33, 199-VESO92)

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi degli articoli 3 e 4 della legge n. 92/2012, di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 127 – CRED27; 128 – COOP28; 198-VESO33, 199- VESO92, e l’anticipo pensionistico di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della legge n. 232/2016, di categoria 143 – APESOCIAL, non avendo natura pensionistica, conservano per tutta la loro durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

La tassazione delle prestazioni assoggettate alla tassazione ordinaria viene invece effettuata con le generali regole del cumulo fiscale.

 
10.1 Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza nel 2019

Le prestazioni con scadenza nel 2019 sono state azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

 


Date di pagamento per l’anno 2019

I pagamenti dei trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, le rendite vitalizie dell'INAIL vengono effettuati il primo giorno bancabile di ciascun mese o il giorno successivo se si tratta di giornata festiva o non bancabile, con un unico mandato di pagamento, fatta eccezione per il mese di gennaio nel quale l’erogazione viene eseguita il secondo giorno bancabile (art. 1, comma 184, della legge 27 dicembre 2017, n. 205).

Si riporta di seguito il calendario mensile dei pagamenti per l’anno 2019.

MESE

LOCALIZZAZIONE PAGAMENTO

POSTE

BANCHE

GENNAIO

3

FEBBRAIO

1

MARZO

1

APRILE

1

MAGGIO

2

GIUGNO

1

3

LUGLIO

1

AGOSTO

1

SETTEMBRE

2

OTTOBRE

1

NOVEMBRE

2

4

DICEMBRE

2

 


Certificato di pensione per l’anno 2019

Come di consueto, per le prestazioni previdenziali e assistenziali viene messo a disposizione sul sito istituzionale www.inps.it il certificato di pensione. Il servizio è utilizzabile dal titolare della prestazione con le ordinarie credenziali di accesso.

Rivalutazione delle pensioni - Rinnovi annuali

Anno 2017

(circ.8/2017)

 


Rivalutazione dei trattamenti previdenziali
Indice definitivo per il 2016

Il decreto 17 novembre 2016 (allegato 1) emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2016, fissa nella misura dello 0,0 per cento l'aumento di perequazione automatica da attribuire alle pensioni, in via definitiva, per l'anno 2016.

A seguito di tale conferma, nessun conguaglio è stato effettuato rispetto alla rivalutazione attribuita in via previsionale per il 2016.

Si riportano di seguito i valori definitivi del 2016 e si rammenta che l’importo del trattamento minimo viene preso a base anche per l’individuazione dei limiti di riconoscimento delle prestazioni collegate al reddito.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi

1° gennaio 2016

501,89

286,09

IMPORTI ANNUI

6.524,57

3.719,17

Indice provvisorio per il 2017

L’art. 2 del citato decreto ministeriale di cui al paragrafo 1 stabilisce che la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle pensioni per l'anno 2016 è determinata in misura pari a 0,0 dal 1° gennaio 2017, salvo conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno successivo.

Pertanto, i valori provvisori dell’anno 2017 sono identici a quelli definitivi dell’anno 2016 riportati al precedente paragrafo 1.1.

Le pensioni, gli assegni vitalizi, gli assegni e le pensioni sociali sono stati quindi posti in pagamento nello stesso importo di dicembre 2016.

Decorrenza

Trattamenti minimi pensioni lavoratori dipendenti e autonomi

Assegni vitalizi 

1° gennaio 2017

501,89

286,09

IMPORTI ANNUI

6.524,57

3.719,17


Prestazioni assistenziali e a carattere risarcitorio
Pensioni sociali e assegni sociali

Gli indici di rivalutazione definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017 riportati al precedente paragrafo 1 si applicano anche alle prestazioni a carattere assistenziale.

Si riportano di seguito gli importi: definitivo per il 2016 e provvisorio per il 2017, e i relativi limiti di reddito personali e coniugali, al di sopra dei quali le prestazioni in discorso non spettano.

Per maggiori dettagli in ordine agli importi erogabili in base ai redditi dei beneficiari si rimanda alle tabelle all. 3

 

Pensione sociale

Assegno sociale

Decorrenza

Importi

mensileannuomensileannuo

1° gennaio 2016

369,26

4.800,38

448,07

5.824,91

1° gennaio 2017

369,26

4.800,38

448,07

5.824,91

 

Limiti reddituali

personale

coniugale

personale

coniugale

1° gennaio 2016

4.800,38

16.539,86

5.824,91

11.649,82

1° gennaio 2017

4.800,38

16.539,86

5.824,91

11.649,82

 
Prestazioni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti (categoria 044-INVCIV)

La determinazione della perequazione, definitiva per l’anno 2016 e previsionale per l’anno 2017, è stata applicata anche per le pensioni e gli assegni a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti. Pertanto l’importo mensile, pari a euro 279,47, rimane identico per entrambi gli anni.

Anche i limiti di reddito per il diritto alle pensioni in favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti, sono rimasti invariati. Il limite di reddito per il diritto all’assegno mensile degli invalidi parziali e delle indennità di frequenza è quello stabilito per la pensione sociale (art. 12 legge n. 412/1991).

Tali limiti si applicano anche agli assegni sociali sostitutivi dell’invalidità civile riconosciuta dopo il compimento di 65 anni e 7 mesi di età.

Decorrenza

Limite di reddito annuo personale

importo mensile

Invalidi totali, ciechi civili, sordomuti

Invalidi parziali, minori

1.1.2016

16.532,10

4.800,38

279,47

1.1.2017

16.532,10

4.800,38

279,47

 
Rivalutazione delle indennità e degli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche

La variazione percentuale dell’indice delle retribuzioni contrattuali degli operai dell’industria, esclusi gli assegni famigliari, calcolati al netto delle variazioni del volume di lavoro (come disposto dalla L. 160/75) tra il periodo agosto 2015 - luglio 2016 e il periodo precedente agosto 2014 – luglio 2015 è risultata del + 1,35 (allegato 2)

Pertanto la quota perequabile delle indennità a favore dei mutilati, invalidi civili, ciechi civili e sordomuti è stata aumentata del 1,35 per cento, corrispondente. Si rammenta che la rivalutazione delle indennità viene attribuita sulla sola quota individuata dall’art. 2, comma 1 della legge 21 novembre 1988, n. 508 e successive modificazioni e integrazioni.

L’indice del 1,35 si applica anche alle indennità e agli assegni accessori annessi alle pensioni privilegiate di 1a categoria concesse agli ex dipendenti civili e militari delle Amministrazioni Pubbliche.

Le relative tabelle verranno rese note non appena saranno pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.


Tabelle

In allegato 3 si forniscono le tabelle con gli importi del trattamento minimo, delle prestazioni assistenziali e i limiti di reddito per il diritto alle diverse prestazioni collegate al reddito.


Date di pagamento per il 2017

Il D.L. 244 del 30.12.2016 (“Millepropoghe”) all’art. 3 comma 3 (a modifica art. 1 comma 302 legge 190/2014, già sostituito dall’art. 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ) ha previsto che nell’anno 2017 che i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono effettuati il primo giorno bancabile.

Per la rata di gennaio 2017 il pagamento è rimasto stabilito al secondo giorno bancabile del mese.

Di seguito si riportano le date di pagamento delle prestazioni pensionistiche per l’anno 2107 per Poste, per le quali anche il sabato è considerato bancabile, e per le banche, così come risultano dal calendario 2017 pubblicato da ABI.

 

mese

giorno pagamenti

poste

banche

gennaio

3

3

febbraio

1

1

marzo

1

1

aprile

1

3

maggio

2

2

giugno

1

1

luglio

1

3

agosto

1

1

settembre

1

1

ottobre

2

2

novembre

2

2

dicembre

1

1

 


Recupero del conguaglio di perequazione dell’anno 2015

Com’è noto, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali per l'anno 2014 è stata determinata, dal 1° gennaio 2015, nella misura definitiva pari a +0,2%, a fronte della misura provvisoria dello 0,3%.

Pertanto, in sede di conguaglio di perequazione effettuato per il successivo anno 2016, il differenziale è risultato pari a -0,1.

L’art 1, comma 288 della legge 208/2015 (legge di stabilità) ha differito al 2017 il recupero del conguaglio in argomento e conseguentemente l’INPS ha provveduto a sospendere il recupero del differenziale, che era stato impostato per le mensilità di gennaio e febbraio 2016.

Poiché la disposizione citata era riferita esclusivamente al debito di perequazione e non anche ad altre maggiori somme eventualmente corrisposte al pensionato a diverso titolo nel corso del medesimo anno 2015, a gennaio 2016, è stata effettuata una lavorazione dedicata, a livello centrale, per scorporare su ogni posizione i debiti relativi alla perequazione dagli eventuali altri debiti accertati in occasione del rinnovo per l’anno 2016 e legati da altre motivazioni.

Le maggiori somme diverse da perequazione corrisposte nel 2015 sono state, quindi recuperate, per la generalità dei pensionati, sulle mensilità di maggio e giugno 2016.

Il recupero del differenziale negativo pari allo 0,1 per cento, relativamente ai ratei corrisposti nel 2015, viene effettuato in massimo 4 rate, dalla mensilità di aprile 2017, con il limite minimo di 1 euro per ciascuna rata.

Gli importi inferiori a 1 euro vengono recuperati in unica soluzione.

Gli importi posti a recupero per ciascun soggetto, così come quelli già recuperati per le diverse motivazioni sopra accennate, sono consultabili nella applicazione dedicata disponibile nella intranet con il seguente percorso:

Assicurato pensionato – Servizi al pensionato – Procedure di gestione delle pensioni – Consultazione conguagli per perequazione 2015 sospesi.


Contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 147/2013

Si rammenta che dal 2017 cessa l’applicazione del contributo di solidarietà di cui all’articolo 1, commi 486 e 487, della legge 27 dicembre 2013 n.147.

Il contributo è stato applicato dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2016, sui trattamenti pensionistici corrisposti esclusivamente da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie per i trattamenti complessivamente superiori a quattordici volte il trattamento minimo tempo per tempo vigente.

Ai fini del prelievo del contributo viene preso a riferimento il trattamento pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. Nel caso di più pensioni, il contributo annuo viene ripartito proporzionalmente sui trattamenti erogati.

Anno

2016

SCAGLIONI

Da

Fino a

CONTRIBUTO

fino a 14 volte il TM annuo

0

91.343,98

0%

da 14 a 20 volte il TM annuo

91.343,99

130.491,40

6%

da 20 a 30 volte il TM annuo

130.491,41

195.737,10

12%

oltre 30 volte il TM annuo 

195.737,10

 

18%

Con la mensilità di marzo 2017 saranno effettuati gli eventuali conguagli a debito o credito ove le trattenute non siano state effettuate in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte nell’anno.


Gestione fiscale
Tassazione 2017 delle prestazioni fiscalmente imponibili

L’art. 1, comma 210, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) ha previsto, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, un innalzamento dei limiti previsti per l’applicazione delle detrazioni sui redditi da pensione.

Le nuove misure delle detrazioni per redditi da pensione sono state pertanto applicate dal 1° gennaio 2017 alle pensioni in essere, con le modalità di seguito indicate:

DETRAZIONI PER REDDITI DA PENSIONE

Scaglioni reddito

Importo detrazioni

fino a 8.000,00

da un minimo garantito di 713 fino a 1.880

da  8.000,01

a 15.000,00

1.297 + 583 x ((15.000 - reddito) / 7.000)

da 15.001,00

a 55.000,00

1.297 x ((55.000 - reddito) / 40.000)

oltre 55.000,00

 

zero

 
Tassazione ad aliquota fissa

Si rammenta che la richiesta di applicazione di maggiore aliquota e di non restituzione del credito fiscale, deve essere presentata annualmente.

Pertanto la tassazione ad aliquota fissa viene applicata solo se inserita dalla sede con decorrenza dal 1° gennaio 2017.

Sulle pensioni sulle quali la tassazione a maggiore aliquota fissa era applicata fino a dicembre 2016, in assenza del rinnovo della richiesta è stato ripristinato il diritto alle detrazioni fiscali personali.

Certificazione fiscale a consuntivo 2016 (CU2017)

Ove le ritenute erariali (IRPEF e addizionali regionale e comunale a saldo) non siano state effettuate mese per mese in misura congrua rispetto alle somme effettivamente corrisposte, sulle rate di pensione di gennaio e febbraio 2017, come di consueto, saranno recuperate le differenze a debito.

Per i pensionati con importo annuo complessivo dei trattamenti fino a 18.000 euro e conguagli a debito di importo superiore a 100 euro è stata applicata la rateazione di legge fino a novembre 2017 (art. 38, c. 7, legge 122/2010).

Le somme conguagliate vengono certificate ai fini fiscali nella CU2017.
Addizionali all’IRPEF

Le addizionali all’IRPEF vengono trattenute in rate del medesimo importo, con le consuete modalità che si riepilogano di seguito:

    addizionale regionale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
    addizionale comunale a saldo 2016: da gennaio a novembre 2017;
    addizionale comunale in acconto 2017: da marzo a novembre 2017;

L’importo delle addizionali è stato determinato in funzione delle aliquote stabilite dalle Regioni e dai Comuni e comunicate entro la data di lavorazione. Qualora gli enti territoriali deliberino modifiche alle aliquote, gli importi delle addizionali a saldo saranno rideterminati a partire dal mese di marzo 2017.


Eliminazione delle pensioni e delle prestazioni assistenziali

Prima di procedere alla impostazione dei pagamenti per l’anno 2017 sono state eliminate le pensioni:

    le pensioni il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2015 ad uno dei seguenti uffici pagatori:
        99999 - 3300009 (ELI PENSIONE DA ELIMINARE);
        99999 - 3300010 (Z4E PENSIONE DA ELIMINARE IN PAGAMENTO ALL’ESTERO);
        99999 - 3300015 (99V-MANCATA PRESENTAZIONE CERTIFICATO ESISTENZA IN VITA).
    con importo mensile e cedole pari a zero:
        da data antecedente il 31 dicembre 2015, per i residenti in Italia;
        da data antecedente il 31 dicembre 2014, per i residenti all’estero;

Sono state inoltre eliminate le prestazioni assistenziali:

    il cui pagamento risultava localizzato in sede da data antecedente il 31 dicembre 2014 ad uno dei seguenti uffici pagatori:
        99999 - 3300018 (ICA-SOSPENSIONE SANITARIE PENSIONI INVCIV);
        99999 – 3300019 (ICB-SOSPENSIONE PER INCOLLOCABILITA' INVCIV)
        99999 - 3300020 (ICC-SOSPENSIONE PER REDDITO INVCIV);
        99999 - 3300021 (ICD-SOSPENSIONE PER RICOVERO INVCIV);
        99999 - 3300022 (ICE-SOSPENSIONE PER OPZIONE INVCIV);
        99999 - 3300023 (ICZ-SOSPENSIONE VARIE INVCIV).
    con importo mensile e cedole pari a zero:
        da data antecedente il 31 dicembre 2014, se pensioni sociali o assegni sociali;
        da data antecedente il 31 dicembre 2012, se invalidità civile.

 


Pensioni delle gestioni private

Si illustrano le ulteriori attività contestualmente effettuate per le pensioni delle gestioni private.

Rivalutazione delle quote di pensione dovute ad altro beneficiario

Stante l’indice di rivalutazione pari allo 0,0 per cento, la perequazione non è stata attribuita alle quote di pensione dovute al beneficiario diverso dal pensionato, se presente un piano di “Pagamenti ridotti o disgiunti” individuato da uno dei seguenti codici:

    M4 Assegno divorzile per ex coniuge superstite
    M5 Assegno alimentare per figli
    M6 Assegno alimentare per ex coniuge.

Analogamente, non è perequato l’importo “Altra pensione” memorizzato dalle Sedi per i piani di recupero N1 -Trattenuta Fondo Clero.

Si rimanda in proposito al messaggio n. 382 del 14 novembre 2003.
Pensioni interessate dalla revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014)

Con il messaggio n. 3446 del 30 agosto 2016, avente ad oggetto la revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014), era stato fra l’altro chiarito che, nei casi in cui per gli anni successivi a quelli omessi non risultasse presentata alcuna dichiarazione reddituale, l’informazione della sospensione, memorizzata per l’anno effettivamente non dichiarato, è stata proiettata anche per gli anni successivi.

Le sedi erano state pertanto invitate a provvedere alla verifica dei redditi relativi agli anni successivi a quello non dichiarato, e all’inserimento a sistema delle notizie mancanti.

Per evitare di porre in pagamento da gennaio 2017 importi ridotti in funzione del trascinamento della informazione della omissione reddituale, le pensioni interessate sono state sono state individuate con il valore 666 nel campo CIDEMIN e poste in pagamento provvisoriamente nello stesso importo di dicembre 2016.
Gestione delle pensioni ai superstiti con contitolari in scadenza o già scaduti
9.3.1  Scadenza del penultimo contitolare nel 2017

Dal mese di scadenza dell’ultimo contitolare è stato impostato il pagamento per la sola quota del contitolare in essere.

Nel caso di assenza dei redditi dell’ultimo contitolare, necessari per la quantificazione dell’importo spettante, la posizione è stata individuata con il valore 997 nel campo CIDEMIN.

E’ stato comunque considerato, se presente, il reddito da casellario dell’anno in corso.

Le stesse situazioni, se riferite ad anni precedenti al 2017 e ancora non ricostituite dalle sedi con l’inserimento dei redditi mancanti, sono individuabili con il valore 999 nel campo CIDEMIN.

 
9.3.2  Pensioni di reversibilità con tutti i contitolari scaduti

Per le pensioni ancora vigenti ma con tutti i contitolari scaduti in data anteriore al 2017 (GP3CK02Z < 201702):

    per le pensioni dell’AGO l’importo in pagamento, già azzerato dal rinnovo precedente, il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 998.
    Per le pensioni dei Fondi Speciali, la pensione è stata rinnovata per tutto l’anno e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con il codice 996.

 
9.3.3  Sospensione del pagamento dei trattamenti di famiglia

I trattamenti di famiglia non rientrano nel campo di applicazione dell’art.35 comma 12 della legge 14/2009 e, pertanto, in assenza di dichiarazione tali prestazioni non sono state revocate. Per evitare il pagamento di trattamenti indebiti, qualora sulla pensione del richiedente siano assenti redditi successivi al 2012, il pagamento viene sospeso da gennaio 2017.

Per le posizioni in questione, il reddito presunto del 2016 è stato registrato con il valore 6 al quarto byte nel campo GP2KF11 e il campo CIDEMIN è stato valorizzato con i seguenti codici:

    900 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2014-2015-2016 con il valore 6 al quarto byte
    901 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2015-2016 con il valore 6 al quarto byte.
    902 in presenza di anno reddito (GP2KF01Z) 2016 con il valore 6 al quarto byte.

 
9.3.4  Azzeramento degli assegni ordinari di invalidità in scadenza per revisione sanitaria

Gli assegni ordinari di invalidità con data revisione sanitaria (GP1AF06Z) nel 2017 sono stati azzerati dal mese successivo alla data indicata.
9.3.5  Gestione fiscale a consuntivo 2016. Casistiche particolari

Le certificazioni fiscali non corrette dalle strutture territoriali sono state sanate, ove possibile, con elaborazione centrale.

In particolare, per le pensioni localizzate ad uno degli uffici pagatori di cassa sede (ABI 99999) sotto indicati da data anteriore al 1° gennaio 2016, l’imponibile annuo del 2016 è stato azzerato.

Localizzazione pagamento presso ABI 99999= sede

CAB

Descrizione

3300012

MOB - assegno di invalidità sospeso a seguito di opzione per indennità mobilità

3300013

RED – pensione di invalidità sospesa per art. 8 legge n. 638/1983

3300014

INV – assegno di invalidità sospeso in attesa conferma

3300015

99V - mancata presentazione del certificato di esistenza in vita

3300016

INE - pensione con accantonamento arretrati per INAMI di Bruxelles

3300017

EST - pensione anzianità con pagamento sospeso per lavoro all'estero

Impostazione del codice di ricostituzioni d'ufficio

Come di consueto, le pensioni per le quali in sede di rinnovo le procedure hanno individuato variazioni d’importo da data anteriore a gennaio 2017 sono state poste in pagamento per l’anno 2017 con l’importo aggiornato e sono state contraddistinte con il codice 4 (da ricostituire a credito) ovvero 7 (da ricostituire a debito) nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R.

Tali posizioni verranno trattate a livello centrale, come previsto al punto 1.2 del messaggio n. 870 del 14 gennaio 2011. Una volta effettuata, l’elaborazione sarà illustrata con apposita comunicazione.

Le pensioni non rivalutate poste in pagamento con lo stesso importo del 2016 sono state contraddistinte con il codice 5 nell'ultimo carattere del campo GP1AF05R se si tratta di pensioni che necessitano della sistemazione delle informazioni memorizzate in archivio.

Sono state altresì rinnovate con lo stesso importo del 2016 le pensioni contraddistinte con il codice 0 nell’ultimo carattere del campo GP1AF05R e il valore 004 in GP1CIDEMIN. Si tratta in particolare di pensioni per le quali i dati reddituali presenti in archivio non hanno consentito il calcolo ai sensi della normativa in materia.

L’informazione relativa al tipo rinnovo presente in GP1AF05R viene riportata anche nel campo CPRD della riga di movimentazione relativa al rinnovo.
Pensioni rinnovate con importo pari a zero.

L’elenco delle pensioni rinnovate per l’anno 2017 con importo pari a “zero” è ricavabile dal seguente percorso: INTRANET – ASSICURATO PENSIONATO – SERVIZI AL PENSIONATO – REPORTING OPERATIVO - LISTE PARAMETRICHE WEB.

Per queste posizioni, le Sedi avranno cura di disporre le necessarie verifiche e provvedere alla ricostituzione, se del caso, o alla eliminazione.
Pensioni in regime internazionale: aggiornamento degli importi delle pensioni in convenzione italo-venezuelana.

Nel richiamare le istruzioni impartite con la circolare 84 del 12.04.1996 si comunica che in fase di rinnovo delle pensioni sono stati aggiornati gli importi delle pensioni venezuelane riferiti a gennaio 2017

Pertanto, in seguito all’incremento del salario minimo stabilito con decreto n.2429 pubblicato sulla “Gaceta Oficial de la Republica Bolivariana de Venezuela” n. 40.965 del 12.08.2016, gli importi del pro-rata venezuelano al 01 2017 corrispondono a Bolivares 22.576,73.

Inoltre si fa presente che gli importi mensili con le variazioni intervenute dal 1° novembre 1991 in poi e gli importi al 1° gennaio di ciascun anno sono consultabili nella Intranet-Direzione Pensioni-Area procedure - Utilità.


Pensioni delle gestioni dello spettacolo e degli sportivi professionisti

In sede di rinnovo si è provveduto a ricostituire l’importo di pensione di ulteriori residuali posizioni, sia singole sia abbinate ad altra prestazione registrata nel Casellario dei pensionati, in applicazione dei benefici perequativi derivanti dalla sentenza n. 70/2015 della Corte Costituzionale, regolamentati dal D.L. 65/2015, convertito nella legge n. 109/2015.

La procedura di rinnovo delle pensioni ha determinato conguagli a credito e a debito relativi agli anni 2012/2016 che sono stati memorizzati in archivio denominato “crediti e debiti” – maschera PNCTA1 - con il codice debito DC05 e con il codice credito CS05.

 I crediti sono stati posti in pagamento con la rata di gennaio 2017, i debiti sono stati impostati a livello centrale e rateizzati con le consuete modalità, sempre a partire dalla medesima rata di gennaio 2017.

Dalle suddette somme è stato escluso il recupero del differenziale negativo relativo al conguaglio di perequazione dell’anno 2015.


Prestazioni assistenziali
Indennità di frequenza

Le indennità di frequenza sono state rinnovate con modalità differenti in relazione alla fascia memorizzata e tenuto conto delle modifiche introdotte dalla legge n. 106/2011 e dall’art 25, comma 5 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114.

Il pagamento è stato disposto con le seguenti regole:

    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 49, il pagamento dell’indennità viene disposto per i mesi da gennaio a giugno, interrotta automaticamente da luglio a settembre e nuovamente disposta da ottobre in poi;
    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 47 ovvero 50, il pagamento dell’indennità viene impostato per l’intero anno;
    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 97, la prestazione è stata rinnovata con importo pari a zero;
    se l’ultima fascia memorizzata è la fascia 52, il pagamento viene impostato per l’intero anno.
Prestazioni di invalidità civile soggette a revisione sanitaria

L’art. 25, comma 6 bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella legge 11 agosto 2014, n.114 stabilisce che nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap, in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilità, conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura.

Pertanto, per le prestazioni a favore di invalidi civili per le quali nell’anno 2017 risulti memorizzata nel database una data di revisione sanitaria, il pagamento è stato impostato anche per le mensilità successive alla data di scadenza della revisione.

Il pagamento è stato mantenuto anche nei confronti dei titolari di prestazione di invalidità civile che, nel corso del 2016, compiano i 65 anni e sette mesi di età e che diventeranno quindi titolari del solo assegno sociale sostitutivo di invalidità civile.
Indennità a favore dei lavoratori affetti da particolari patologie

Le indennità previste dall’articolo 39, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, a favore dei lavoratori affetti da talassemia major (morbo di Cooley) e drepanocitosi, dall’articolo 3, comma 131, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 a favore dei lavoratori affetti da talassodrepanocitosi e a favore dei lavoratori affetti da talassemia intermedia in trattamento trasfusionale o con idrossiurea, liquidate come prestazioni di categoria INVCIV con fascia 70, 71, 72 e 73 sono state rinnovate per l’anno 2016 adeguandone l’importo al trattamento minimo.
Trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

L’art.18, c. 4, della legge n. 111 del 15 luglio 2011 stabilisce che il requisito anagrafico minimo per il conseguimento dell’assegno sociale nonché dell’assegno sociale sostitutivo della pensione di inabilità civile, dell’assegno mensile di assistenza agli invalidi parziali e della pensione non reversibile ai sordi, deve essere adeguato all’incremento della speranza di vita, in attuazione dell’art. 12 del D.L. 78/2010 convertito nella legge 122 del 30 luglio 2010.

L’adeguamento in questione, illustrato con il messaggio n. 16587 del 12 ottobre 2012, fissa a 65 anni e 7 mesi tale requisito anagrafico per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente, in occasione delle operazioni di rinnovo delle pensioni e delle prestazioni sociali per l’anno 2017, le prestazioni spettanti ad invalidi civili e sordomuti, che compiono sessantacinque anni e sette mesi di età entro il 30 novembre 2017 e per i quali risultano memorizzati negli archivi i dati reddituali necessari all’accertamento del diritto e della misura all’assegno sociale, sono state ricalcolate, attribuendo l’importo dell’assegno sociale a decorrere dal mese successivo al compimento dell’età prevista.

In assenza di informazioni aggiornate, a partire dal mese successivo al compimento di sessantacinque anni e sette mesi è stato attribuito l’importo dell’assegno sociale senza gli aumenti di cui all’articolo 67 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 (già 100.000 Lire) e all’articolo 52 della legge 27 dicembre 1999, n. 488 (già 18.000 Lire).

Le strutture territoriali dovranno provvedere alla ricostituzione delle pensioni per le quali non sono presenti le informazioni reddituali, segnalando i dati aggiornati del titolare e, per i soggetti coniugati, anche del coniuge.
Data di trasformazione delle pensioni di invalidità civile in assegno sociale

Com’è noto, dal mese successivo a quello di compimento dell’età prevista per l’assegno sociale le prestazioni di categoria 044-INVCIV corrisposte agli invalidi civili e ai sordomuti vengono automaticamente rideterminate per adeguare l’importo in pagamento a quello dell’assegno sociale, senza che venga modificata la categoria della prestazione. Con il messaggio n. 5036 del 12 dicembre 2016 è stata comunicata l’implementazione della procedura di prima liquidazione LIPE, dalla competenza 2017 per registrare la data di decorrenza dell’assegno sociale, pari al mese successivo a quello di compimento del requisito anagrafico tempo per tempo previsto per l’assegno sociale.

In occasione delle operazioni di rinnovo l’informazione è stata memorizzata nel campo GP1AF01Z, per le prestazioni vigenti corrisposte a soggetti che compiono l’età entro l’anno 2021.


Prestazioni di accompagnamento a pensione (027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199-VESO92)

Si rammenta che le prestazioni di accompagnamento alla pensione corrisposte ai sensi dell’art. 3 e 4 della legge 92/2012 di categoria 027-VOCRED, 028-VOCOOP, 029-VOESO, 198-VESO33, 199- VESO92 conservano per tutta la durata l’importo stabilito alla decorrenza.

Si rammenta inoltre che il pagamento viene sempre effettuato con separata disposizione anche nei confronti dei titolari di altra prestazione previdenziale o assistenziale, per consentire la quantificazione della provvista a carico delle aziende esodanti.

Azzeramento delle prestazioni di esodo in scadenza

Le prestazioni con scadenza nel 2017 sono stati azzerate al mese indicato nel campo dedicato (GP1AF06).

Il pagamento dell’eventuale rateo di tredicesima è stato impostato unitamente all’ultima mensilità.

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