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APE Sociale
Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
(msg.1481/2018)
In ordine alla cumulabilità tra i benefici in oggetto e l’accesso alla pensione in salvaguardia, il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota del 13.10.2017 n. 7214 ha chiarito che “i soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per l’accesso alla pensione in salvaguardia, hanno la facoltà di optare tra le due prestazioni”.
Pertanto, nei casi di domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale/beneficio “precoci” presentate da soggetti che abbiano già ottenuto la certificazione per la salvaguardia, è necessario che la Struttura territoriale convochi i richiedenti al fine di invitarli ad effettuare, per iscritto, una scelta.
Al riguardo, le Strutture territoriali informeranno gli utenti della circostanza che l’accoglimento della domanda di verifica delle condizioni per l’APE sociale/beneficio “precoci” non assicura l’accesso al beneficio se il soggetto perde lo status prima della decorrenza dell’indennità o non perfeziona i requisiti valutati in “via prospettica” in sede di istruttoria.
Se il soggetto sceglie di accedere alla pensione usufruendo della certificazione per la salvaguardia, la domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio già presentata deve essere respinta sulla base della suddetta opzione.
Viceversa, se il soggetto opta per la domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio, le Strutture territoriali devono preliminarmente annullare la certificazione in salvaguardia al fine di consentire alla procedura “UNICARPE” di lavorare la certificazione per i detti benefici APE sociale/beneficio ”precoci”.
Eventuali domande di verifica delle condizioni, che siano state respinte perché il soggetto risultava già certificato per l’accesso alla pensione in salvaguardia, dovranno essere riesaminate alla luce dei suesposti criteri.