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"Quota 103" Pensione anticipata flessibile
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Assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, prestazione di accompagnamento alla pensione anticipata
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Calcolo della pensione anticipata flessibile con i requisiti maturati nell’anno 2024 e importo da porre in pagamento
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Cumulo dei periodi assicurativi e determinazione dell'importo per chi ha perfezionato nel 2023
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Decorrenza della pensione anticipata flessibile
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Importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento
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Incentivo al posticipo del pensionamento
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Incumulabilità della pensione anticipata flessibile con redditi da lavoro
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Individuazione dei termini di pagamento dei TFS/TFR
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Requisiti per il diritto alla pensione anticipata flessibile
APE Sociale
Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati
(msg.3365/2024)
Stanno pervenendo numerose richieste di chiarimento sulle modalità da seguire per l’istruttoria delle domande di certificazione e di accesso al beneficio Ape sociale presentate da lavoratori agricoli in qualità di disoccupati. Il beneficio dell’APE sociale, come noto, non può essere riconosciuto ai soggetti semplicemente inoccupati, in quanto l’articolo 1, comma 179, lettera a) della legge n. 232 del 2016 e s.m. richiede che il soggetto abbia integralmente fruito di una prestazione di disoccupazione.
Ciò posto, per i lavoratori agricoli il riconoscimento della prestazione di disoccupazione si caratterizza per uno sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità.
In particolare, l’indennità di disoccupazione agricola è richiesta ed erogata nel corso dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e il pagamento avviene in un’unica soluzione. Pertanto, il diritto all’indennità di disoccupazione in argomento - in presenza di tutti i requisiti prescritti - prescinde dall’accertamento dello stato di disoccupazione del richiedente sia al momento della presentazione della relativa domanda che successivamente.
Considerato il regime che regola l’istituto della disoccupazione agricola l’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni di accesso per l’APE sociale deve tenere conto delle peculiarità proprie dell’ammortizzatore riconosciuto ai lavoratori agricoli.
Di seguito di forniscono nuove istruzioni ad integrazione e superamento di quelle fornite, da ultimo, nella circolare n. 62 del 25.05.2022, p. 2 e 8.
1. Individuazione della data “fine prestazione di disoccupazione”
Tenuto conto che il lavoratore agricolo può richiedere la disoccupazione agricola solo a partire da gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e che il pagamento avviene in un’unica soluzione, non è necessario verificare, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti, che la domanda di certificazione sia presentata al termine dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
Al fine di stabilire se la domanda di certificazione sia accoglibile, è inoltre necessario “anticipare”, con la consulenza dei colleghi di sede che si occupano di prestazioni a sostegno del reddito per gli operai agricoli, la valutazione in merito alla sussistenza, in capo all’istante, dei requisiti per richiedere la disoccupazione agricola l’anno successivo.
Nel caso in cui, sulla base di tale valutazione effettuata in astratto, non risultino i requisiti per ottenere la disoccupazione agricola l’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento cessazione, non è possibile procedere all’accoglimento della domanda di verifica. Ove, invece, le suddette condizioni sussistano, la domanda di certificazione può essere accolta. Resta fermo che l’indennità APE sociale non potrà essere liquidata, anche laddove il soggetto, abbia già presentato domanda di anticipo pensionistico finché non si è realizzata la condizione, indispensabile per l’accesso al beneficio, dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.
Le sedi dovranno pertanto attendere che, l’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, sia accolta la domanda di disoccupazione agricola la cui data di fine percezione, come sopra chiarito, è convenzionalmente fissata al 31 dicembre dell’anno di competenza.
Si precisa, in proposito, che, al fine di considerare “integralmente fruita” la prestazione di disoccupazione è irrilevante che, in base alle particolari disposizioni vigenti per i lavoratori agricoli, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola non abbia determinato l’accreditamento di contribuzione figurativa a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.
In proposito, giova, infatti, ricordare che la misura della contribuzione figurativa accreditabile per disoccupazione agricola si calcola detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate di lavoro e le giornate indennizzate ad altro titolo.
Pertanto, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina l’accreditamento di contribuzione figurativa nei soli casi in cui la somma delle giornate di lavoro e delle giornate indennizzate ad altro titolo sia inferiore al parametro 270.
Diversamente, il pagamento dell’indennità in parola non determina accredito di contribuzione figurativa. Si rappresenta, a titolo di esempio, il caso del lavoratore agricolo iscritto negli elenchi OTD per un numero di giorni di lavoro pari a 200 al quale nell’anno di competenza della prestazione siano stati indennizzati anche 100 giorni di malattia. In tal caso, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola per un totale di 65 giorni (365 - 200 - 100 = 65) non determinerà accredito di contribuzione figurativa (270 - 200 - 100 = -30).
Per ulteriori approfondimenti sulla materia si rimanda al pacchetto formativo pubblicato in procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola alla voce “GUIDE E MESSAGGI” (file denominato “Normativa DSAgricola”).
Si chiarisce, infine, che la decorrenza dell’APE sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, anche nei casi in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata prima di tale data.
Nelle ipotesi di domanda di anticipo presentata nell'anno successivo a quello dell'integrale fruizione della disoccupazione agricola, l’indennità di APE sociale, nel rispetto delle diposizioni normative, decorrerà, invece, dal primo giorno del mese successivo all’istanza, e a condizione che il soggetto, dal termine della disoccupazione agricola, sia rimasto inoccupato (vedi punto 5 della Circolare n. 100/2017).
2. Valutazione dello stato di disoccupazione
Come noto, ai fini del riconoscimento dell’APE sociale è necessario che il soggetto, che ha cessato il rapporto di lavoro ed ha fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione, risulti in stato di disoccupazione.
Anche con riferimento alla verifica del suddetto status, per i lavoratori agricoli, vanno seguite regole compatibili con la particolare disciplina del riconoscimento della disoccupazione agricola.
In particolare, atteso che l’indennità di disoccupazione agricola può essere richiesta solo l’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che il riconoscimento dell’indennità stessa non presuppone lo stato di disoccupazione del richiedente al momento della presentazione della domanda, la relativa domanda non equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
Tenuto conto di tale particolarità, ne deriva che, per i lavoratori agricoli non va verificato presso il centro per l’impiego che l’interessato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il quale chiede l’ape sociale, abbia presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).
È tuttavia necessario che, dal termine della disoccupazione agricola (convenzionalmente fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro) il richiedente l’APE sociale rimanga inoccupato.
3. Criteri per valutare l’esistenza di 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente negli ultimi 36 precedenti la cessazione del rapporto di lavoro agricolo per scadenza del termine.
L’articolo 1, comma 162, lettera b), della Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto tra le causali di cessazione del rapporto di lavoro che danno titolo al riconoscimento dell’APE sociale, anche la scadenza del contratto a termine. Il legislatore, in tali casi, ha tuttavia subordinato il riconoscimento dell’APE sociale alla condizione che il soggetto abbia, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi.
Nella circolare n. 34 del 2018 è stato chiarito che Ai fini del computo degli stessi, si tiene conto della durata del/i rapporto/i di lavoro dipendente - presenti nell’arco di tempo sopra individuato - singolarmente considerati o cumulati, come risultanti dagli archivi UNILAV.
In presenza di contribuzione da agricolo dipendente, il richiamo alle risultanze UNILAV presente nella circolare n. 34 del 2018 deve essere contemperato con i principi che regolano gli aspetti previdenziali degli operai agricoli. Com’è noto, diversamente da quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, la disoccupazione agricola si accredita su base annuale nel limite delle giornate indennizzabili nell’anno di competenza e non successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, nel caso di lavoratori agricoli, ai fini della valutazione dei 18 mesi occorre considerare, nell’arco temporale di riferimento dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine (come indicato su UNILAV), le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro. Non vanno invece computati i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.
4. Definizione su Unicarpe-Felpe delle domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio Ape sociale.
Per la definizione delle domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati si forniranno successive indicazioni per la trattazione con la procedura UNICARPE.
In attesa dell'aggiornamento, le domande saranno definite centralmente previa segnalazione delle sedi
APE Sociale
Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
(circ.35/2024)
Il comma 136 – secondo periodo - dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovano nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2024”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, i soggetti interessati all’APE sociale potranno presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza del 31 marzo 2024, 15 luglio 2024 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2024.
I modelli di domanda, da utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio ai sensi della legge di Bilancio 2024, sono reperibili sul sito www.inps.it, nella sezione relativa ai servizi on line.
Le domande presentate oltre i termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2024, saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 136, terzo periodo, della legge di Bilancio 2024 (cfr. il successivo paragrafo 4).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2024;
- 15 ottobre 2024,per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2024;
- 31 dicembre 2024, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2024, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100 del 2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2024.
Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste, devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
APE Sociale
Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
(circ.62/2022)
I modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso al beneficio sono reperibili sul sito www.inps.it al seguente percorso: “Prestazioni e Servizi” > ”Prestazioni” > “Ape Sociale-Anticipo pensionistico” > “Accedi al servizio”; i suddetti modelli recepiscono le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2022 in merito alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell’articolo 1, comma 179, della legge n. 232/2016.
Per la categoria dei lavoratori gravosi che intendono accedere all’APE sociale, dal 1° gennaio 2022, sono altresì reperibili sul sito, nella sezione “Prestazioni e servizi” > “Moduli”, i nuovi modelli di attestazione:
- AP148, denominato " Attestazione datore di lavoro per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234";
- AP149, denominato "Attestazione datore di lavoro domestico per la richiesta dell’APE Sociale in relazione alle attività lavorative di cui all'allegato 3 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
Salvo quanto indicato nella presente circolare, in merito alle istruzioni per la valutazione dei requisiti e delle condizioni di accesso al beneficio, per la documentazione da allegare e eventuali integrazioni, per il calcolo dell’importo del trattamento, nonché per le istruzioni inerenti alle cause di incompatibilità, di decadenza dal beneficio e di recupero di eventuali indebiti, rimangono ferme le indicazioni già fornite dall’Istituto con le circolari e i messaggi pubblicati in materia e, in particolare, con la circolare n. 34/2018.
L’articolo 1, comma 93, ultimo periodo, della legge in parola stabilisce che: “Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022”.
In virtù del richiamo al comma 165 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 è stata comunicata la riapertura delle relative domande e i soggetti interessati all’APE sociale, come sopra individuati in base alle nuove disposizioni, possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale entro i termini di scadenza previsti (31 marzo 2022, 15 luglio 2022 e, comunque, non oltre il 30 novembre 2022).
Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all'esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie, come integrate dall’articolo 1, comma 93, primo periodo, della legge di Bilancio 2022 (cfr. il successivo paragrafo 6).
I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:
- 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
- 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
- 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.
Per quanto concerne il monitoraggio, le domande di verifica saranno valutate, come di consueto, in base ai criteri di priorità illustrati al paragrafo 5.4 della circolare n. 100/2017.
L’APE sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.
Indipendentemente dalla data di maturazione dei requisiti e del verificarsi delle condizioni richieste, per tutti i soggetti indicati nel presente paragrafo, la decorrenza del trattamento non potrà essere, comunque, anteriore al 1° febbraio 2022 e dipenderà, oltre che dall’avvenuto perfezionamento dei requisiti richiesti, dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio.
Si ribadisce in proposito che, al fine di non perdere ratei di trattamento, i soggetti che al momento della domanda di verifica delle condizioni di accesso al beneficio in argomento siano già in possesso di tutti i requisiti e delle condizioni previste devono presentare contestualmente anche la domanda di APE sociale.
Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017, l’APE sociale “cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia di cui all’articolo 24, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (art. 1, comma 179, della legge di Bilancio 2017)”.
Si rammenta in proposito che, in fase di liquidazione dell’APE sociale, la scadenza viene determinata, prospetticamente, sulla base delle tabelle relative alle età pensionabili vigenti in quel momento.
Si può verificare che, a causa di modifiche intervenute in corso di godimento del trattamento, la data di scadenza dell’APE sociale indicata in fase di liquidazione non coincida con quella in vigore nell’anno di decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia.
Conseguentemente, la prestazione di APE sociale può cessare in anticipo rispetto alla scadenza inizialmente prevista.
In particolare, sia per il biennio 2021-2022 che per il biennio 2023-2024, la prestazione di APE sociale è dovuta fino alla maturazione del requisito anagrafico di 67 anni.
APE Sociale
Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
(circ.62/2022)
Le disposizioni attuative in materia di APE sociale (articolo 2, comma 1, e articolo 8, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2017, n. 88) prevedono l’incompatibilità di detta indennità con i trattamenti pensionistici diretti, nonché con i trattamenti a sostegno del reddito connessi allo stato di disoccupazione involontaria, con il trattamento di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 (c.d. ASDI), abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2018, e, infine, con l’indennizzo previsto dall’articolo 1 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207 (c.d. indennizzo per la cessazione dell’attività commerciale).
Non sono stati espressamente disciplinati dal legislatore, invece, i rapporti con le seguenti prestazioni introdotte successivamente all’APE sociale: il Reddito di cittadinanza (RdC) di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, il Reddito di emergenza (Rem) di cui al decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO) di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
Al riguardo, si forniscono i seguenti chiarimenti, formulati tenendo conto della disciplina delle incompatibilità prevista per ciascuna delle misure sopra elencate e della funzione assistenziale svolta dall’APE sociale.
7.1 Rapporti con il Reddito di cittadinanza
Il decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza, non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’APE sociale.
Riguardo al regime delle incompatibilità applicabile al Reddito di cittadinanza, la norma di riferimento è il comma 8 dell’articolo 2 del citato decreto-legge che statuisce: “Il Rdc è compatibile con il godimento della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) e dell'indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL), di cui rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, e di altro strumento di sostegno al reddito per la disoccupazione involontaria ove ricorrano le condizioni di cui al presente articolo. Ai fini del diritto al beneficio e della definizione dell'ammontare del medesimo, gli emolumenti percepiti rilevano secondo quanto previsto dalla disciplina dell'ISEE”.
La percezione dell’APE sociale, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Conseguentemente, in mancanza di un’espressa previsione normativa che vieti la contemporanea erogazione delle due prestazioni e in considerazione della natura dell’APE sociale quale prestazione a sostegno di particolari categorie di soggetti, le due prestazioni devono ritenersi compatibili. L’importo dell’APE sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo.
Specularmente e, in mancanza di disposizioni legislative che dispongano diversamente, anche la percezione di Reddito di cittadinanza non è ostativa alla concessione dell’APE sociale.
7.2 Rapporti con il Reddito di emergenza
Il Rem è una misura emergenziale introdotta a sostegno dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; l’indennità, rifinanziata con plurimi interventi normativi e, da ultimo, con l’articolo 36 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, non è stata più rinnovata, tuttavia alcune mensilità sono ancora in corso di erogazione.
il Reddito di emergenza non può essere riconosciuto al titolare di APE sociale in quanto la percezione di tale ultima indennità fa venire meno il presupposto stesso del Reddito di emergenza, ossia la situazione di difficoltà economica e la necessità di mezzi di sostentamento per sé e per il proprio nucleo familiare; l’APE sociale, infatti, si configura come una indennità di accompagnamento alla pensione di vecchiaia, riconosciuta in favore di particolari categorie di lavoratori ritenuti meritevoli di peculiari tutele e parametrata, nel limite dei 1.500 euro lordi, alla contribuzione di almeno 30 anni versata nel corso della vita lavorativa.
Nelle ipotesi in cui sussista il diritto all’APE sociale, quest’ultima prevale e il Rem in godimento o già erogato, la cui percezione si sovrapponga o si è sovrapposta a quella dell’APE sociale, è considerato come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperato dall’Istituto.
7.3 Rapporti con l’ISCRO
Come chiarito nella circolare n. 94 del 30 giugno 2021, ai paragrafi 2.2.1 e 6, l’ISCRO di cui all’articolo 1, commi da 386 a 400, della legge n. 178/2020 e l’APE sociale sono incompatibili. Ove sia riconosciuta l’APE sociale, l’ISCRO in godimento, la cui percezione si sovrapponga a quella dell’APE sociale, è considerata come prestazione indebita e, in quanto tale, è recuperata dall’Istituto.
APE Sociale
Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
(circ.35/2020)
Analogamente a quanto indicato nel paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019 in recepimento delle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’APE sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, come introdotto dalla legge n. 160/2019.