Eureka Previdenza

Messaggio 3365 dell’11 ottobre 2024

Oggetto: Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati ai sensi dell’articolo 1, comma 179, lettera a), della legge n. 232 del 2016. Indicazioni per l’istruttoria.

Stanno pervenendo numerose richieste di chiarimento sulle modalità da seguire per l’istruttoria delle domande di certificazione e di accesso al beneficio Ape sociale presentate da lavoratori agricoli in qualità di disoccupati. Il beneficio dell’APE sociale, come noto, non può essere riconosciuto ai soggetti semplicemente inoccupati, in quanto l’articolo 1, comma 179, lettera a) della legge n. 232 del 2016 e s.m. richiede che il soggetto abbia integralmente fruito di una prestazione di disoccupazione.
Ciò posto, per i lavoratori agricoli il riconoscimento della prestazione di disoccupazione si caratterizza per uno sfasamento temporale tra il periodo di disoccupazione ed il momento in cui viene corrisposta la relativa indennità. In particolare, l’indennità di disoccupazione agricola è richiesta ed erogata nel corso dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e il pagamento avviene in un’unica soluzione. Pertanto, il diritto all’indennità di disoccupazione in argomento - in presenza di tutti i requisiti prescritti - prescinde dall’accertamento dello stato di disoccupazione del richiedente sia al momento della presentazione della relativa domanda che successivamente.
Considerato il regime che regola l’istituto della disoccupazione agricola l’istruttoria della domanda di verifica delle condizioni di accesso per l’APE sociale deve tenere conto delle peculiarità proprie dell’ammortizzatore riconosciuto ai lavoratori agricoli. 

Di seguito di forniscono nuove istruzioni ad integrazione e superamento di quelle fornite, da ultimo, nella circolare n. 62 del 25.05.2022, p. 2 e 8.

1. Individuazione della data “fine prestazione di disoccupazione” 

Tenuto conto che il lavoratore agricolo può richiedere la disoccupazione agricola solo a partire da gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro e che il pagamento avviene in un’unica soluzione, non è necessario verificare, a differenza di quanto avviene per gli altri lavoratori dipendenti, che la domanda di certificazione sia presentata al termine dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione. 

Al fine di stabilire se la domanda di certificazione sia accoglibile, è inoltre necessario “anticipare”, con la consulenza dei colleghi di sede che si occupano di prestazioni a sostegno del reddito per gli operai agricoli, la valutazione in merito alla sussistenza, in capo all’istante, dei requisiti per richiedere la disoccupazione agricola l’anno successivo. 

Nel caso in cui, sulla base di tale valutazione effettuata in astratto, non risultino i requisiti per ottenere la disoccupazione agricola l’anno successivo a quello in cui si è verificato l’evento cessazione, non è possibile procedere all’accoglimento della domanda di verifica. Ove, invece, le suddette condizioni sussistano, la domanda di certificazione può essere accolta. Resta fermo che l’indennità APE sociale non potrà essere liquidata, anche laddove il soggetto, abbia già presentato

domanda di anticipo pensionistico finché non si è realizzata la condizione, indispensabile per l’accesso al beneficio, dell’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione.

Le sedi dovranno pertanto attendere che, l’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, sia accolta la domanda di disoccupazione agricola la cui data di fine percezione, come sopra chiarito, è convenzionalmente fissata al 31 dicembre dell’anno di competenza.
Si precisa, in proposito, che, al fine di considerare “integralmente fruita” la prestazione di disoccupazione è irrilevante che, in base alle particolari disposizioni vigenti per i lavoratori agricoli, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola non abbia determinato l’accreditamento di contribuzione figurativa a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo. 

In proposito, giova, infatti, ricordare che la misura della contribuzione figurativa accreditabile per disoccupazione agricola si calcola detraendo dal parametro 270 (anno intero ai fini pensionistici) le giornate di lavoro e le giornate indennizzate ad altro titolo. 

Pertanto, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola determina l’accreditamento di contribuzione figurativa nei soli casi in cui la somma delle giornate di lavoro e delle giornate indennizzate ad altro titolo sia inferiore al parametro 270.
Diversamente, il pagamento dell’indennità in parola non determina accredito di contribuzione figurativa. Si rappresenta, a titolo di esempio, il caso del lavoratore agricolo iscritto negli elenchi OTD per un numero di giorni di lavoro pari a 200 al quale nell’anno di competenza della prestazione siano stati indennizzati anche 100 giorni di malattia. In tal caso, il pagamento dell’indennità di disoccupazione agricola per un totale di 65 giorni (365 - 200 - 100 = 65) non determinerà accredito di contribuzione figurativa (270 - 200 - 100 = -30).
Per ulteriori approfondimenti sulla materia si rimanda al pacchetto formativo pubblicato in procedura di liquidazione dell’indennità di disoccupazione agricola alla voce “GUIDE E MESSAGGI” (file denominato “Normativa DSAgricola”). 

Si chiarisce, infine, che la decorrenza dell’APE sociale, in presenza di tutte le condizioni, non può essere anteriore al 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui è avvenuta la cessazione del rapporto di lavoro, anche nei casi in cui la domanda di accesso al beneficio sia stata presentata prima di tale data. 

Nelle ipotesi di domanda di anticipo presentata nell'anno successivo a quello dell'integrale fruizione della disoccupazione agricola, l’indennità di APE sociale, nel rispetto delle diposizioni normative, decorrerà, invece, dal primo giorno del mese successivo all’istanza, e a condizione che il soggetto, dal termine della disoccupazione agricola, sia rimasto inoccupato (vedi punto 5 della Circolare n. 100/2017).

1. Valutazione dello stato di disoccupazione

Come noto, ai fini del riconoscimento dell’APE sociale è necessario che il soggetto, che ha cessato il rapporto di lavoro ed ha fruito integralmente di una prestazione di disoccupazione, risulti in stato di disoccupazione. 

Anche con riferimento alla verifica del suddetto status, per i lavoratori agricoli, vanno seguite regole compatibili con la particolare disciplina del riconoscimento della disoccupazione agricola. 

In particolare, atteso che l’indennità di disoccupazione agricola può essere richiesta solo l’anno successivo a quello in cui si è verificata la cessazione involontaria del rapporto di lavoro e che il riconoscimento dell’indennità stessa non presuppone lo stato di disoccupazione del richiedente al momento della presentazione della domanda, la relativa domanda non equivale a dichiarazione di immediata disponibilità (DID). 

Tenuto conto di tale particolarità, ne deriva che, per i lavoratori agricoli non va verificato presso il centro per l’impiego che l’interessato, dopo la cessazione del rapporto di lavoro per il quale chiede l’ape sociale, abbia presentato la dichiarazione di immediata disponibilità (DID).

È tuttavia necessario che, dal termine della disoccupazione agricola (convenzionalmente fissato al 31 dicembre dell’anno in cui si è verificata la cessazione del rapporto di lavoro) il richiedente l’APE sociale rimanga inoccupato.

1. Criteri per valutare l’esistenza di 18 mesi di rapporto di lavoro dipendente negli ultimi 36 precedenti la cessazione del rapporto di lavoro agricolo per scadenza del termine. 

L’articolo 1, comma 162, lettera b), della Legge di Bilancio 2018, ha aggiunto tra le causali di cessazione del rapporto di lavoro che danno titolo al riconoscimento dell’APE sociale, anche la scadenza del contratto a termine. Il legislatore, in tali casi, ha tuttavia subordinato il riconoscimento dell’APE sociale alla condizione che il soggetto abbia, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi.

Nella circolare n. 34 del 2018 è stato chiarito che Ai fini del computo degli stessi, si tiene conto della durata del/i rapporto/i di lavoro dipendente - presenti nell’arco di tempo sopra individuato - singolarmente considerati o cumulati, come risultanti dagli archivi UNILAV.
In presenza di contribuzione da agricolo dipendente, il richiamo alle risultanze UNILAV presente nella circolare n. 34 del 2018 deve essere contemperato con i principi che regolano gli aspetti previdenziali degli operai agricoli. Com’è noto, diversamente da quanto previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, la disoccupazione agricola si accredita su base annuale nel limite delle giornate indennizzabili nell’anno di competenza e non successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.
Pertanto, nel caso di lavoratori agricoli, ai fini della valutazione dei 18 mesi occorre considerare, nell’arco temporale di riferimento dei 36 mesi antecedenti la scadenza del contratto a termine (come indicato su UNILAV), le giornate lavorate coperte da contribuzione obbligatoria e gli eventi figurativi che presuppongono l’esistenza del rapporto di lavoro. Non vanno invece computati i periodi di contribuzione figurativa eventualmente accreditati a titolo di disoccupazione agricola/trattamento speciale agricolo.
4. Definizione su Unicarpe-Felpe delle domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio Ape sociale.
Per la definizione delle domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati si forniranno successive indicazioni per la trattazione con la procedura UNICARPE.

In attesa dell'aggiornamento, le domande saranno definite centralmente previa segnalazione delle sedi 

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