Eureka Previdenza

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Modalità di versamento dell’onere

(circ.69/2024)

L’onere di riscatto, determinato come precisato al precedente paragrafo 2.4, può essere versato in unica soluzione o in un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi per la rateizzazione.

Alla data del saldo dell’onere si provvede all’accredito del periodo riscattato e si produrranno i relativi effetti di legge.


In caso di interruzione del versamento dell’onere viene comunque riconosciuto l’accredito di un periodo contributivo di durata corrispondente all’importo versato.


La rateizzazione dell’onere non può essere concessa nei casi in cui i contributi da riscatto debbano essere utilizzati per la immediata liquidazione di una pensione diretta o indiretta o nel caso in cui gli stessi siano determinanti per l’accoglimento di una domanda di autorizzazione ai versamenti volontari; qualora ciò avvenga nel corso della dilazione già concessa, la somma ancora dovuta deve essere versata in unica soluzione.


Per quanto riguarda gli aspetti non espressamente disciplinati dalla legge (termini di versamento dell’onere, modalità di accettazione, modalità e gestione dei ritardi nei pagamenti) si rinvia alla normativa di settore, che disciplina la generalità dei riscatti in ciascuna Gestione previdenziale. Nell’ambito della Gestione pubblica, nel caso in cui la facoltà di riscatto in argomento sia esercitata dal superstite, dal datore di lavoro o da parenti o affini entro il secondo grado, le modalità di versamento dell’onere, da effettuarsi con il modello F24, sono riportate nel relativo provvedimento.


Anche nell’ipotesi in cui la domanda sia stata presentata da un soggetto diverso dal diretto interessato, resta esclusa la possibilità di richiedere la restituzione dell’onere regolarmente versato (salva l’ipotesi di annullamento per acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996, descritta al precedente paragrafo 2.1).

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Presentazione della domanda di riscatto

(circ.69/2024)

La presentazione della domanda di riscatto è limitata al biennio 2024–2025. Pertanto, può essere presentata dalla data di entrata in vigore della legge n. 213/2023 (1° gennaio 2024) e fino al 31 dicembre 2025 (termine ultimo per l’esercizio della facoltà di riscatto).


Ai sensi del comma 128 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2024, la domanda può essere presentata dal diretto interessato o dai suoi superstiti o, entro il secondo grado, dai suoi parenti e affini.


A differenza di quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019, il citato comma 128 non prevede che l’onere versato sia detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento.

Ne consegue che per le domande di riscatto in esame presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo.


Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro dell’assicurato, che, ai sensi del comma 129 dell’articolo 1 in commento, può sostenere il relativo onere destinando, a tale fine, i premi di produzione spettanti al lavoratore. In tale caso, l'onere versato è deducibile dal reddito di impresa e da lavoro autonomo e, ai fini della determinazione dei redditi da lavoro dipendente, rientra nell’ipotesi di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Ai fini dell’applicazione del citato comma 129 rileva la natura giuridica privata del rapporto di lavoro oltre allo status di lavoratore in attività. La domanda di riscatto può essere presentata dal datore di lavoro nel corso del rapporto lavorativo.


Nei casi in cui la domanda sia presentata dal parente o affine o dal datore di lavoro, in fase di presentazione della stessa è necessario che sia acquisito il consenso del soggetto interessato. Senza tale consenso, la relativa domanda è irricevibile.


La domanda deve essere presentata, esclusivamente in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

  • web, tramite i servizi online dedicati, accessibili dal cittadino munito di SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi), CIE (Carta di identità elettronica) 3.0, PIN dispositivo rilasciato dall’Istituto solo per i residenti all’estero non in possesso di un documento di riconoscimento italiano e, pertanto, impossibilitati a richiedere le credenziali SPID o di eIDAS (electronic IDentification Authentication and Signature) dal sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it attraverso il seguente percorso: “Pensione e Previdenza” > “Ricongiunzioni e riscatti” > Area tematica “Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa” > “Riscatti”;
  • Contact center multicanale, chiamando da telefono fisso il numero verde gratuito 803 164 o da telefono cellulare il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico;
  • Istituti di Patronato e intermediari dell’Istituto, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi.

Nel caso di presentazione della domanda da parte del datore di lavoro, le domande devono essere presentate utilizzando l’apposito modulo “AP135” disponibile online.

 

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Efficacia del periodo riscattato ai fini pensionistici

(circ.69/2024)

L’anzianità contributiva acquisita per effetto del riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è utile ai fini del conseguimento del diritto a pensione e per la determinazione della relativa misura.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Determinazione dell’onere di riscatto

(circ.69/2024)

In considerazione delle condizioni richieste per l’esercizio della facoltà di riscatto in esame i periodi oggetto di riscatto saranno necessariamente valutati secondo il “sistema contributivo”.

L’onere relativo è, quindi, determinato con il meccanismo del calcolo a “percentuale” previsto dall’articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, applicando l’aliquota contributiva di finanziamento in vigore alla data di presentazione della domanda nella Gestione pensionistica ove opera il riscatto. La base di calcolo dell’onere è costituita dalla retribuzione assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Tale retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

La rivalutazione del montante individuale dei contributi disciplinato dalla legge n. 335/1995 ha effetto dalla data della domanda di riscatto.

Per quanto non espressamente specificato, si rinvia alle disposizioni di carattere generale dettate in materia di determinazione degli oneri di riscatto di periodi da valutare con il sistema contributivo ai sensi del citatoarticolo 2, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Durata del periodo riscattato e ulteriori requisiti richiesti per l’esercizio della facoltà di riscatto

(circ.69/2024)

Il periodo non coperto da contribuzione può essere ammesso a riscatto nella misura massima di cinque anni, anche non continuativi. Il periodo deve collocarsi in epoca successiva al 31 dicembre 1995 e precedente al 1° gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge n. 213/2023.

Il limite massimo dei cinque anni è determinato senza tenere conto degli eventuali periodi chiesti a riscatto ai sensi dell’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, in quanto l’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge n. 213/2023 non effettua nessun esplicito rinvio alla precedente normativa e non àncora il presente riscatto a quelli eventualmente già effettuati in precedenza.

Pertanto, coloro che non abbiano aderito alla precedente facoltà di riscatto, di cui all’articolo 20, commi da 1 a 5, del decreto-legge n. 4/2019, possono avvalersi della presente facoltà nei limiti dei cinque anni, mentre coloro che abbiano già effettuato il riscatto dei periodi contributivi in base ai citati commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del decreto-legge n. 4/2019 possono presentare un’ulteriore domanda di riscatto, nella misura massima di cinque anni, al ricorrere dei prescritti requisiti.


Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato (obbligatorio, figurativo, da riscatto) nelle forme assicurative richiamate dalla disposizione in esame.

Ne consegue che il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale e sempreché sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023.

Per individuare il primo e l’ultimo contributo di cui sopra si devono prendere a riferimento le sole Gestioni previdenziali indicate nella norma, ossia l’AGO e le forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi e la Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995. Sono escluse, pertanto, le Casse per i liberi professionisti, gli ordinamenti previdenziali di Stati esteri o i Fondi di previdenza dell’Unione europea

Non è richiesto che il primo e l’ultimo contributo, da prendere a riferimento per la collocazione del periodo da riscattare, siano versati o accreditati nella medesima Gestione in cui si intenda esercitare la facoltà di riscatto. Pertanto, qualora l’interessato, all'atto della presentazione della domanda, risulti titolare di posizione assicurativa in più regimi previdenziali, come sopra individuati, la facoltà di riscatto può essere esercitata in uno qualsiasi di essi, sempreché risultino soddisfatti gli ulteriori requisiti di legge[2].

Il periodo da ammettere a riscatto, come anticipato, non deve essere coperto da contribuzione obbligatoria, figurativa, volontaria o da riscatto, non solo presso il Fondo cui è presentata la domanda stessa, ma anche in qualsiasi forma di previdenza obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti e il regime previdenziale dell’Unione europea o i singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati).


Sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo. Ne consegue che la facoltà di riscatto non può essere esercitata per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo. Tale preclusione opera necessariamente anche nei casi in cui l’obbligo contributivo si sia già prescritto. Pertanto, per recuperare periodi di lavoro con obbligo contributivo possono essere attivati gli istituti già previsti dalla vigente normativa nelle singole Gestioni previdenziali, quali la regolarizzazione contributiva o, nei casi in cui sia intervenuta la prescrizione dei contributi, la costituzione di rendita vitalizia ai sensi dell’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338.


Infine, i periodi oggetto di riscatto sono parificati a periodi di lavoro.

Twitter Facebook