Eureka Previdenza

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Soggetti beneficiari

(circ.69/2024)

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti:

  • all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Riscatto dei periodi non coperti da contribuzione - Domanda fino al 31 dicembre 2025

Soggetti beneficiari

(circ.69/2024)

La facoltà di riscatto di cui all’articolo 1, commi da 126 a 130, della legge di Bilancio 2024 è riconosciuta in favore degli iscritti:

  • all’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS) dei lavoratori dipendenti e
  • alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché
  • alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e
  • alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non già titolari di pensione.

Condizione di iscritto

Condizione per l’esercizio della facoltà di riscatto in argomento è, quindi, l’iscrizione dell’interessato in uno dei regimi previdenziali richiamati dalla norma stessa. Tale condizione si intende verificata in presenza di almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda medesima.

Assenza di contribuzione ante 1° gennaio 1996

È richiesto, inoltre, che l’interessato non sia titolare di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995. Possono, quindi, beneficiare del riscatto in argomento i soli lavoratori privi di anzianità contributiva alla predetta data, iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dal 1° gennaio 1996. A tale fine, si avrà riguardo a qualsiasi tipologia di contribuzione (obbligatoria, figurativa, da riscatto) accreditata anteriormente alla predetta data del 1° gennaio 1996 in qualsiasi gestione pensionistica obbligatoria (comprese le Casse per i liberi professionisti) o acquisita nel regime previdenziale dell’Unione europea o nei singoli regimi previdenziali dei vari Stati membri o dei Paesi convenzionati con l’Italia in materia di sicurezza sociale. Ai sensi del comma 127 dell’articolo 1 in esame, l’eventuale acquisizione di anzianità assicurativa anteriore al 1° gennaio 1996 determina l’annullamento d’ufficio del riscatto già effettuato, con restituzione dell’onere al soggetto che lo ha versato senza riconoscimento di maggiorazioni a titolo di interessi.

Non titolarità di pensione diretta

Ulteriore condizione per l’accesso alla facoltà di riscatto in esame è la non titolarità, in capo al beneficiario, di un trattamento pensionistico diretto, in qualsiasi Gestione pensionistica obbligatoria.

La liquidazione della pensione è, quindi, da considerarsi preclusiva all’esercizio della facoltà di riscatto in argomento. Inoltre, considerato che la disposizione normativa preclude espressamente l’esercizio della facoltà di riscatto al soggetto pensionato, la decorrenza della pensione, da liquidarsi anche con l’apporto dei periodi assicurativi riscattati ancorché non determinanti per il conseguimento del diritto alla pensione stessa, non può essere anteriore alla data di presentazione della domanda di riscatto.

Domanda presentata dai superstiti

Nel caso di istanza presentata in qualità di superstite, per incrementare la posizione assicurativa del dante causa e quindi ottenere la liquidazione della pensione indiretta, le condizioni prescritte per l’accesso al riscatto in esame devono essere verificate in relazione alla situazione del dante causa

 

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