Eureka Previdenza

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate nel FPLD  - Decorrenza con requisiti perfezionati entro il 31/12/2010

(circ.60/2008)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n.105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.

Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo

Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008

Pensioni liquidate nel FPLD  - Decorrenza con requisiti perfezionati entro il 31/12/2010

(circ.60/2008)

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n.105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.

Donne con 60 anni e uomini con 65 anni

Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini

Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:

PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO

LAVORATORI DIPENDENTI

31 marzo

1° luglio

30 giugno

1° ottobre

30 settembre

1° gennaio dell’anno successivo

31 dicembre

1° aprile dell’anno successivo

Donne con meno di 60 anni e uomini di 65

Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini

Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:

DATA ENTRO LA QUALE E' PERFEZIONATO IL REQUISITO

LAVORATORI DIPENDENTI

30 giugno

1° gennaio dell' anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni.

31 dicembre

1° luglio dell' anno successivo

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