Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008
Pensioni liquidate nel FPLD - Decorrenza con requisiti perfezionati entro il 31/12/2010
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n.105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.
Pensione di vecchiaia nel sistema contributivo
Normativa in vigore dal 1° gennaio 2008
Pensioni liquidate nel FPLD - Decorrenza con requisiti perfezionati entro il 31/12/2010
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, tenuto conto del parere espresso sul punto dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha chiarito con la citata nota n. 112793/16/318/13 del 24 aprile 2008, che, in caso di pensione di vecchiaia contributiva da liquidare agli uomini di età inferiore a 65 anni e alle donne di età inferiore a 60 anni, restano in vigore le decorrenze previste dalla legge n.243 del 2004 (articolo 1, comma 6, lettera c)), illustrate al paragrafo 3.1.2. della circolare n.105 del 19 settembre 2005.
Pertanto, relativamente alle pensioni liquidate nel sistema contributivo, le nuove “finestre di accesso” previste dalla legge n. 247 del 2007 trovano applicazione solamente nei confronti dei lavoratori di età pari o superiore a 60 anni se donne e a 65 se uomini, mentre negli altri casi si applica la disciplina delle decorrenze introdotta dalla legge n. 243 del 2004.
Si illustrano di seguito, in maniera analitica, le decorrenze previste dalle predette disposizioni.
Lavoratori con almeno 60 anni di età se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 5, lettera b) della legge n.247 del 2007 i lavoratori in esame che risultino in possesso del requisito di età di 60 anni se donne e 65 se uomini previsto per l’accesso al pensionamento di vecchiaia nel sistema contributivo:
PERFEZIONAMENTO REQUISITO ANAGRAFICO E CONTRIBUTIVO
|
LAVORATORI DIPENDENTI
|
31 marzo
|
1° luglio
|
30 giugno
|
1° ottobre
|
30 settembre
|
1° gennaio dell’anno successivo
|
31 dicembre
|
1° aprile dell’anno successivo
|
Lavoratori di età inferiore a 60 anni se donne e 65 se uomini
Ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera c) della legge n.243 del 2004 i lavoratori in esame che accedono al pensionamento di vecchiaia non avendo raggiunto l’età di 60 anni se donne e 65 se uomini, se risultano in possesso dei requisiti richiesti, in alternativa, per tale prestazione:
DATA ENTRO LA QUALE E' PERFEZIONATO IL REQUISITO
|
LAVORATORI DIPENDENTI
|
30 giugno
|
1° gennaio dell' anno successivo se di età pari o superiore a 57 anni.
|
31 dicembre
|
1° luglio dell' anno successivo
|