Eureka Previdenza

Una tantum ai superstiti

Destinatari della norma

(circ.104/2003)

L'articolo 1 del decreto 13 gennaio 2003 dispone che l'indennità una tantum spetta ai superstiti di assicurato il cui trattamento pensionistico sarebbe stato liquidato esclusivamente secondo il sistema contributivo.

I superstiti di assicurato, come individuati dall'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, richiamato dal decreto del 13 gennaio 2003, aventi titolo all'indennità sono:

Si ricorda che a norma dell'articolo 9, comma 2, della legge 1° marzo 1970, n. 898, nel testo sostituito dall'articolo 13 della legge 6 marzo 1987, n. 74, ha diritto alla pensione ai superstiti  il coniuge divorziato alle condizioni previste dal medesimo articolo. Pertanto il predetto coniuge deve intendersi avente diritto all'indennità una tantum, anche in concorso con il coniuge superstite (v. circolare n. 132 del 27 giugno 2001).

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