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Circolare 25 del 16 febbraio 2006
Oggetto:
Assegno per il nucleo per il nucleo familiare ai soggetti iscritti alla gestione separata dei lavoratori autonomi di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/1995. Articolo 5, comma 3 del D.M. 4.4.2002
Come è noto l’art. 5 del D.M. 4.4.2002 stabilisce che ai soggetti iscritti alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995, e tenuti al versamento della contribuzione dello 0,50 per cento di cui all’art. 59, comma 16, della legge n. 449/1997 “l’assegno non spetta se la somma dei redditi derivanti dalle attività indicate all’art. 2, comma 26, della legge 335/1995, è inferiore al 70 per cento del reddito complessivo del nucleo familiare. L’assegno spetta anche al nucleo a composizione mista che raggiunga il requisito del 70 per cento del reddito complessivo con la somma dei redditi da lavoro dipendente di cui all’art. 2, comma 10, della legge 153/1988 e da lavoro di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995”.
Le disposizioni applicative di detta norma sono state fornite nel senso che viene riconosciuto il diritto all’assegno ad un soggetto il cui nucleo faccia valere un reddito misto, derivante cioè da lavoro dipendente e da attività parasubordinata, ma il 70 per cento non sia raggiunto in nessuna delle due gestioni (circ. n.193/2003).
Il notevole contenzioso amministrativo determinatosi e le perplessità manifestate dal Comitato Amministratore della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei lavoratori autonomi di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 in merito a detta interpretazione, hanno condotto ad una rilettura della norma, sentiti anche il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero dell’Economia.
La norma in parola, infatti, nell’indicare che il requisito del 70 per cento del reddito complessivo può essere raggiunto con la somma dei redditi derivanti da lavoro dipendente e da lavoro parasubordinato, non specifica per il cumulo la misura delle rispettive percentuali dei due tipi di reddito.
Secondo il dettato della norma, quindi, il requisito può essere raggiunto indipendentemente dal valore degli addendi.
In conseguenza, il diritto all’assegno per il nucleo familiare è riconosciuto anche ad un lavoratore iscritto alla gestione separata, nel cui nucleo a composizione reddituale mista, nell’anno di riferimento, il 70 per cento del reddito complessivo derivi da lavoro dipendente ed il reddito derivante da attività di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995 sia uguale a zero.
Le strutture periferiche disporranno il riesame e l’eventuale riliquidazione d’ufficio delle domande già definite in base al criterio precedentemente in vigore.
I lavoratori interessati, altresì, potranno presentare le domande ex-novo per i periodi pregressi, e l’assegno verrà liquidato, in presenza dei requisiti richiesti, nei termini della prescrizione quinquennale previsti per la prestazione stessa.
La procedura automatizzata di liquidazione dell’assegno per il nucleo familiare ai lavoratori parasubordinati è stata aggiornata in tal senso.
Si rammenta infine che la circolare 1° marzo 1999 n. 47, al p.3, lett. D, ha stabilito che per quanto non espressamente previsto per la disciplina dei parasubordinati, si fa rinvio alla normativa dell’assegno per il nucleo familiare in vigore per i lavoratori dipendenti, e che, pertanto, restano operanti per i parasubordinati stessi le relative disposizioni, tra le quali quelle relative alla determinazione del reddito familiare.
In particolare la circolare 12 gennaio 1990, n. 12, riepilogativa della materia dell’ANF, stabilisce al p. 4.2, che il diritto alla prestazione viene riconosciuto qualora nell’anno di riferimento il reddito di qualsiasi natura, del nucleo del richiedente, sia uguale a zero ovvero risultino solo redditi negativi.
Ovviamente, per il rinvio di cui sopra, detta disposizione si applica anche ai lavoratori parasubordinati.
Il Direttore Generale
Crecco