Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione APE Sociale Norme Messaggi ME 2007 Messaggio 29193 del 4 dicembre 2007
-
Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
-
APE Sociale
-
Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Cause di esclusione e di incompatibilità
-
Cessazione e revoca del beneficio
-
Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
-
Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
-
Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
-
Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
-
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
-
Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
-
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
-
Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati
-
FAQ su APE Sociale
-
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
-
Modalità di trasmissione delle domande
-
Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
-
Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
-
Recupero di crediti sull'APE Sociale
-
Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
-
Regime fiscale
-
Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
-
Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
-
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
-
Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
-
Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
- Dettagli
- Visite: 26656
Messaggio 29193 del 4 dicembre 2007
Oggetto: C.I.S.O.A.: anticipazione delle prestazioni a sostegno del reddito da parte dei datori di lavoro.
Articolo 1 comma 10 del decreto legge n. 2 del 10 gennaio 2006, convertito con modificazioni dalla legge n.
81 dell'11 marzo 2006.
Le circolari n. 81 del 4 maggio e n. 118 del 5 ottobre 2007, hanno recepito le direttive dell’ art. 1 del D.L. 10 gennaio 2006, n.2, convertito con modificazioni dalla Legge 11 marzo 2006 n.81, che impone ai datori di lavoro l’ erogazione, a titolo di anticipo, delle prestazioni spettanti ai propri lavoratori, con possibilità di compensazione in fase di versamento dei contributi.
Tra le prestazioni di cui è stata resa obbligatoria l’ anticipazione risulta presente l’ Integrazione Salariale per gli Operai dell’ Agricoltura (C.I.S.O.A.), la cui procedura automatizzata di pagamento diretto è stata modificata in ottemperanza di quanto stabilito dalla nuova normativa.
In particolare la procedura prevede:
All’interdizione del pagamento diretto della prestazione, da parte delle Sedi Inps, di periodi di sospensione dell’ attività lavorativa richiesti con domande presentate successivamente al 30/09/2007 (v. msg. n. 20373 del 7.8.2007). Il flusso che consente l’ emissione di pagamenti diretti resta attivo per la sola gestione dell’ arretrato e per soddisfare eventuali richieste in tal senso da parte di aziende che si trovino nelle condizioni descritte nelle circolari di attuazione.
All’emissione della lettera di comunicazione all’ azienda dell’ esito dell’ esame da parte della Commissione Provinciale, che viene ad assumere il valore di autorizzazione a conguagliare quanto precedentemente anticipato.
L’ emissione di tale comunicazione (v. allegato facsimile) conclude l’ iter della domanda C.I.S.O.A. e dalla ricezione della stessa le aziende potranno richiedere il rimborso delle somme anticipate.
La compensazione di quanto anticipato con i contributi dovuti, sarà effettuata al momento della tariffazione del trimestre di competenza.
Si precisa che qualsiasi richiesta inerente l’utilizzo della procedura automatizzata (es. sblocco dei pagamenti diretti nei casi previsti dalle circolari citate, sblocco delle domande inviate dal primo ottobre con periodi anteriori a tale data, ecc.) deve essere inviata con e-mail all’indirizzo di posta elettronica dei sigg. Giancarlo Bodrati, della direzione provinciale di Alessandria e Carlo Dante, della direzione provinciale di Cuneo.
Nulla è cambiato per quanto riguarda le domande e il relativo iter amministrativo.
Il Direttore Centrale Prestazioni a sostegno del reddito
Ruggero Golino