Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione APE Sociale Norme Messaggi ME 2021 Messaggio 217 del 19 gennaio 2021
-
Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
-
APE Sociale
-
Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Cause di esclusione e di incompatibilità
-
Cessazione e revoca del beneficio
-
Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
-
Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
-
Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
-
Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
-
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
-
Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
-
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
-
Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati
-
FAQ su APE Sociale
-
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
-
Modalità di trasmissione delle domande
-
Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
-
Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
-
Recupero di crediti sull'APE Sociale
-
Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
-
Regime fiscale
-
Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
-
Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
-
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
-
Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
-
Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
- Dettagli
- Visite: 10298
Messaggio 217 del 19 gennaio 2021
Articolo 1, comma 336, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Proroga dei termini per la maturazione dei requisiti richiesti per l’accesso alla pensione anticipata c.d. opzione donna di cui all’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26
Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020, Supplemento Ordinario n. 46/L, è stata pubblicata la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
L’articolo 1, comma 336, della legge in argomento prevede che: “All’articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: «31 dicembre 2019» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2020» e, al comma 3, le parole: «entro il 29 febbraio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 28 febbraio 2021»”.
La disposizione normativa estende la possibilità di accedere al trattamento pensionistico anticipato c.d. opzione donna, di cui all’articolo 16 del decreto-legge n. 4 del 2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2019, alle lavoratrici che abbiano perfezionato i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020.
In particolare, possono conseguire il trattamento pensionistico in esame, secondo le regole di calcolo del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180, le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2020, abbiano maturato un’anzianità contributiva minima di 35 anni e un’età anagrafica minima di 58 anni se lavoratrici dipendenti e di 59 anni se lavoratrici autonome.
Con riferimento al requisito anagrafico richiesto, non si applicano gli adeguamenti alla speranza di vita di cui all’articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
Ai fini della decorrenza del trattamento pensionistico in argomento, trovano applicazione le disposizioni in materia di decorrenza previste dal menzionato articolo 12, comma 2, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (c.d. finestre mobili).
Tenuto conto della data del 1° gennaio 2021, di entrata in vigore della legge n. 178 del 2020, la decorrenza del trattamento pensionistico non può essere comunque anteriore al 1° febbraio 2021, per le lavoratrici dipendenti e autonome la cui pensione è liquidata a carico dell’assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive della medesima, e al 2 gennaio 2021, per le lavoratrici dipendenti la cui pensione è liquidata a carico delle forme esclusive della predetta assicurazione generale obbligatoria.
Con riferimento alla decorrenza del trattamento pensionistico per le lavoratrici del comparto scuola e AFAM trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 59, comma 9, della legge 27 dicembre 1997, n. 449. Pertanto, al ricorrere dei prescritti requisiti, le stesse possono conseguire il trattamento pensionistico rispettivamente a decorrere dal 1° settembre 2021 e dal 1° novembre 2021.
Il trattamento pensionistico in esame, relativamente alle lavoratrici che hanno perfezionano i prescritti requisiti entro il 31 dicembre 2020, può essere conseguito anche successivamente alla prima decorrenza utile.
Per quanto non diversamente previsto dalla presente circolare, si fa rinvio alle istruzioni diramate con le circolari n. 11 del 2019 e n. 18 del 2020.
Le domande di pensione sono state aggiornate e devono essere presentate con le consuete modalità.
Il Direttore Generale
Gabriella Di Michele