Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione APE Sociale Norme Messaggi ME 2012 Messaggio 20028 del 5 dicembre 2012
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Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
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APE Sociale
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Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
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Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
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Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
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Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
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Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
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Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
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Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati
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FAQ su APE Sociale
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Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
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Modalità di trasmissione delle domande
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Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
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Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
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Recupero di crediti sull'APE Sociale
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Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
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Regime fiscale
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Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
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Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
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Messaggio 20028 del 5 dicembre 2012
OGGETTO:
Pensionati ex IPOST, ex INPDAP, ex ENPALS ultrasessantacinquenni iscritti presso le gestioni autonome degli artigiani e degli esercenti attività commerciali. Riduzione contributiva di cui all’art. 59, comma 15, L. 449/1997.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota n. 29/0005868/L del 15/11/2012, su conforme parere del Ministero dell’Economia e delle Finanze, ha ritenuto non applicabile il beneficio della riduzione contributiva al 50%, previsto dall’art. 59, comma 15 della legge n. 449/97, ai lavoratori autonomi già pensionati delle gestioni ex Ipost, ex Inpdap ed ex Enpals che abbiano compiuto l’età di 65 anni.
Pertanto, la contribuzione dovuta da tali soggetti deve essere riscossa nella sua interezza e le domande volte ad ottenere il beneficio in questione devono essere respinte, ivi comprese quelle già presentate e non ancora definite.
L’Istituto provvederà a comunicare agli interessati le modalità per il recupero di eventuali importi indebitamente fruiti.
Il Direttore Generale
Nori