Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione APE Sociale Norme Decreti DE 2003 Decreto 13 gennaio 2003
-
Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
-
APE Sociale
-
Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
-
Cause di esclusione e di incompatibilità
-
Cessazione e revoca del beneficio
-
Compatibilità dell’APE sociale con il Reddito di cittadinanza (Rdc), il Reddito di emergenza (Rem) e l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO)
-
Comunicazioni dell’Inps all’esito dell’istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’APE sociale
-
Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
-
Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
-
Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
-
Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
-
Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
-
Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati
-
FAQ su APE Sociale
-
Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
-
Modalità di trasmissione delle domande
-
Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
-
Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
-
Recupero di crediti sull'APE Sociale
-
Recupero indebiti. Applicazione disciplina art. 2033 c.c.
-
Regime fiscale
-
Riesame dei provvedimenti di annullamento, di rigetto e revoca
-
Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
-
Termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio e di fine rapporto dei dipendenti pubblici che abbiano richiesto l’indennità
-
Termini per il monitoraggio per le domande presentate nel 2024
-
Termini per la presentazione delle domande di accesso al beneficio per i soggetti “certificati” nel 2017
- Dettagli
- Visite: 25446
Decreto 13 gennaio 2003
Modalita' relative alla misura della riduzione dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o comunita' con retta a carico di enti pubblici.
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 3, commi 6 e 7 della legge 8 agosto 1995, n. 335;
Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni
ed integrazioni;
Considerato che per quanto riguarda modalita' e termini di
presentazione delle domande e obblighi di comunicazione
dell'interessato circa le proprie condizioni familiari e reddituali
continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di pensione
sociale di cui alla citata legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive
modificazioni ed integrazioni;
Ritenuto di dover disciplinare la misura della riduzione
dell'assegno sociale per i titolari ricoverati in istituti o
comunita' con retta a carico di enti pubblici;
Decreta:
Art. 1.
1. Il titolare di assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6,
della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel caso in cui sia ricoverato in
istituti o comunita' con retta a totale carico di enti pubblici,
percepisce il predetto assegno sociale, in misura ridotta del 50%.
2. Nel caso in cui la retta presso i predetti istituti o comunita'
sia parzialmente a carico dell'interessato o dei suoi familiari:
in misura pari o superiore al 50% dell'assegno sociale,
quest'ultimo viene corrisposto nella misura intera;
in misura inferiore al 50% dell'assegno sociale, quest'ultimo
viene corrisposto in misura ridotta del 25%.
Art. 2.
1. Al fine della corresponsione dell'assegno sociale nella misura
di cui al precedente art. 1, l'interessato dovra' produrre idonea
documentazione, rilasciata dall'istituto o comunita' presso cui e'
ricoverato che attesti l'esistenza e l'entita' del contributo a
carico di enti pubblici e di quello eventualmente a carico
dell'interessato o dei suoi familiari.
Il presente decreto verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
Roma, 13 gennaio 2003
Il Ministro del lavoro
e delle politiche sociali
Maroni
Il Ministro
dell'economia e delle finanze
Tremonti