Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione APE Sociale Norme Messaggi ME 2002 Messaggio 272 del 22 novembre 2002
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Adeguamento all'aumento dell'aspettativa di vita
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APE Sociale
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Cause di decadenza dall’indennità di APE sociale e rapporti con lo svolgimento di attività lavorativa
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Criteri di monitoraggio e gestione della clausola di salvaguardia
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Cumulabilità tra APE sociale, beneficio “precoci” e accesso alla pensione in salvaguardia
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Documentazione da allegare alla domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio
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Domanda di accesso al beneficio. Decorrenza, importo e modalità di erogazione del trattamento
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Domanda di riconoscimento delle condizioni per l’accesso all’APE sociale. Requisiti da verificare da parte delle sedi
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Domande di verifica delle condizioni e di accesso al beneficio APE sociale presentate dai lavoratori agricoli in qualità di disoccupati
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FAQ su APE Sociale
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Istruttoria della domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso al beneficio - scambio dati con altri enti – richiesta verifiche ispettive
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Modalità di trasmissione delle domande
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Nuovi modelli di domanda di accesso al beneficio e moduli per le attestazioni dei datori di lavoro. Istruzioni applicative. Termini per il monitoraggio. Decorrenza e chiarimenti sulla scadenza dei trattamenti
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Possibilità di presentare domanda di accesso al beneficio dopo la scadenza del termine della sperimentazione per i soggetti già in possesso della relativa “certificazione”
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Soggetti beneficiari - Requisiti e condizioni
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Messaggio 272 del 22 novembre 2002
Oggetto:
Trasformazione titolo. Trattamento più favorevole. Chiarimenti.
Da parte di alcune strutture periferiche è stata prospettata l'ipotesi in cui l'importo a calcolo della pensione risulta più favorevole dopo la trasformazione ma, essendo la medesima integrata al trattamento minimo, non aumenta nell'importo materialmente in pagamento.
E' stato quindi chiesto se le domande di trasformazione del titolo in tale fattispecie siano suscettibili di accoglimento.
Al riguardo si forniscono i seguenti chiarimenti.
La condizione "ove più favorevole" richiamata al punto 3 della circolare n. 91 del 15 maggio 2002 è finalizzata alla tutela del pensionato.
Ne consegue che le domande di trasformazione del titolo vanno accolte anche nel caso in cui l'importo, ancorché maggiore, rimanga assorbito nel trattamento minimo.
Resta inteso che la posizione del richiedente deve essere valutata globalmente con particolare riferimento alle situazioni di trasferimento dei trattamenti minimi nel caso di titolari di più pensioni.
Ove la liquidazione della nuova pensione comporti un trasferimento del trattamento minimo ed un trattamento complessivo di importo meno elevato, la Sede dovrà prendere contatto con l'interessato al fine di fornire tutti gli opportuni chiarimenti ed acquisire espressa manifestazione di volontà in ordine alla conferma o alla rinuncia della domanda di trasformazione.
IL DIRETTORE CENTRALE
DE STEFANIS