Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del credito e del credito cooperativo

Calcolo dell'importo

(circ.55/2001)

Ai sensi dell’art. 10, comma 9, dei Regolamenti n. 157 e n. 158, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima della pensione di vecchiaia, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  • importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità;
  • importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione di anzianità, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  • importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • importo delle ritenute di legge.

Il calcolo degli assegni è effettuato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria e cioè:

  • con il sistema retributivo, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni (936 settimane) di anzianità contributiva;
  • con il sistema misto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Fino al 31 dicembre del 2011 il numero di settimane ad incremento dell’anzianità contributiva deve essere attribuito sulla quota B anche nel caso di liquidazione da effettuarsi con sistema misto (msg.11559/2005).

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti del credito e del credito cooperativo

Calcolo dell'importo

(circ.55/2001)

Ai sensi dell’art. 10, comma 9, dei Regolamenti n. 157 e n. 158, per i lavoratori che possono conseguire la pensione di anzianità prima della pensione di vecchiaia, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  • importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di anzianità;
  • importo delle ritenute di legge sull’assegno straordinario.

Per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia prima della pensione di anzianità, la misura dell’assegno è pari alla somma dei seguenti importi:

  • importo, al netto dell’IRPEF calcolata secondo la normativa generale dei trattamenti pensionistici, del trattamento pensionistico INPS maturato dagli interessati con la maggiorazione dell’anzianità contributiva mancante per raggiungere i requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia;
  • importo delle ritenute di legge.

Il calcolo degli assegni è effettuato secondo le norme dell’assicurazione generale obbligatoria e cioè:

  • con il sistema retributivo, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato almeno 18 anni (936 settimane) di anzianità contributiva;
  • con il sistema misto, per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 hanno maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.

Fino al 31 dicembre del 2011 il numero di settimane ad incremento dell’anzianità contributiva deve essere attribuito sulla quota B anche nel caso di liquidazione da effettuarsi con sistema misto (msg.11559/2005).

Riduzione dell'8% e dell'11%

Riduzione dell'8% e dell'11% (msg.2834/2013)

L’8 luglio 2011 l’ABI e le Organizzazioni sindacali dei lavoratori hanno sottoscritto un accordo quadro che ha previsto una riduzione percentuale degli assegni straordinari, al ricorrere di particolari condizioni.

Il decreto interministeriale n. 67329 del 3 agosto 2012 (GU n. 194 del 21 agosto 2012)  ha recepito tale previsione nel regolamento del Fondo.

In particolare, l’articolo 4, comma 8, del richiamato decreto dispone che, per i lavoratori il cui trattamento pensionistico sino al 31 dicembre 2011 è integralmente calcolato con il sistema retributivo, il valore dell’assegno straordinario - pari all’importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione - venga percentualmente ridotto dell’8% ovvero dell’11% in funzione dell’ultima retribuzione annua lorda.

Tali riduzioni non si applicano ai lavoratori destinatari dell'assegno straordinario sulla base di accordi aziendali stipulati prima dell'8 luglio 2011.

Con parere reso il 21 gennaio 2013, la Direzione generale delle politiche attive e passive del lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ritiene che le riduzioni dell’assegno straordinario dell’8% e dell’11% trovano applicazione, al ricorrere dei presupposti indicati nel DM 3 agosto 2012, sia nei confronti dei lavoratori interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato in applicazione delle regole e dei criteri di cui alla riforma pensionistica ex articolo 24 della legge n. 214/2011 sia nei confronti dei lavoratori c.d. salvaguardati interessati all’accompagnamento al trattamento pensionistico determinato sulla base della normativa anteriore alla riforma ex articolo 24, comma 14, della legge n. 214/2011.
Calcolo dell’assegno straordinario di sostegno al reddito con le riduzioni 8% e 11%

Poiché le riduzioni si applicano nei confronti dei lavoratori il cui trattamento pensionistico, sino al 31 dicembre 2011, è integralmente calcolato con il sistema retributivo, e poiché dette riduzioni si applicano con riguardo alle quote di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, le riduzioni in argomento devono pertanto essere effettuate solo in presenza di assegno con quote A e B, ovvero con quote A, B e D.

Non devono invece essere effettuate nel caso di assegni liquidati con  presenza di quota C.

Le riduzioni devono essere effettuate sulle quote A e B, sulla base della percentuale prevista. In particolare, l’importo dell’assegno straordinario è ridotto dell'8% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia inferiore o pari a 38.000,00 euro, ovvero dell'11% qualora l'ultima retribuzione annua lorda sia superiore a 38.000,00 euro.
Ricostituzione centrale

Le aziende del credito hanno provveduto a comunicare le posizioni dei soggetti ai quali applicare le riduzioni, nonché le percentuali di riduzione.

Nel corso del mese di febbraio si è pertanto provveduto ad elaborare a livello centrale le posizioni interessate. Il nuovo importo verrà messo in pagamento a partire dalla mensilità di marzo 2013.

Il recupero delle differenze dovute per il periodo precedente la data di elaborazione verrà effettuato a far tempo dal mese di giugno, ripartito in 24 rate (ovvero nel minor numero qualora l’assegno scada prima di tale termine).

La provvista a carico delle aziende verrà quantificata con le modalità ordinarie e decurtata dell’importo recuperato mensilmente.

Calcolo degli assegni dal 1° gennaio 2012

Calcolo degli assegni dal 1° gennaio 2012 (msg.3591/2014)

Con deliberazione n. 138 del 19 dicembre 2013, il Comitato amministratore del Fondo di solidarietà del personale del credito ordinario ha modificato il criterio di calcolo degli assegni straordinari, di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), del DM n. 158/2000 e successive modifiche, con decorrenza dal 1° gennaio 2012 computando la contribuzione correlata, versata durante il periodo di fruizione della prestazione, in base alla disciplina previdenziale relativa al medesimo periodo e tenendo conto dell’età anagrafica raggiunta al momento della scadenza dell’assegno straordinario.
Ne consegue che le Sedi competenti dovranno ricostituire gli assegni interessati calcolando la contribuzione correlata, indicata dall’azienda esodante nella domanda di accesso al Fondo, nella quota contributiva D (e non nella quota B come da precedenti istruzioni).
Il messaggio n. 17612 del 20/06/2006 contiene le istruzioni per la determinazione dell’assegno straordinario con il calcolo contributivo.
L’età anagrafica da prendere a riferimento per il calcolo della quota contributiva deve essere quella del soggetto al momento della scadenza dell’assegno straordinario.

Ulteriori elementi che determinano l'importo dell'assegno

Ulteriori elementi che determinano l'importo dell'assegno

Gli assegni straordinari non sono assoggettati al contributo ex ONPI.

Agli assegni straordinari non viene attribuita la perequazione automatica.

Sugli assegni straordinari non spettano trattamenti di famiglia.

Sugli assegni straordinari non spettano gli interessi legali né rivalutazione monetaria.

Twitter Facebook