Eureka Previdenza

Assegni straordinari di sostegno al reddito

Dipendenti da imprese assicuratrici e da società di assistenza

Codifica aziende

(circ.56/2015)

Rientrano nell’ambito di applicazione del Regolamento le imprese che svolgono attività di assicurazione e di assicurazione assistenza, le aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, laddove inquadrate ai fini previdenziali nel medesimo settore di attività della società capogruppo.

La disciplina del Fondo di solidarietà in oggetto non è applicabile ai soggetti che svolgono attività di intermediari assicurativi e riassicurativi, che consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi o nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tale attività e, se previsto dall'incarico intermediativo, nella conclusione dei contratti ovvero nella collaborazione alla gestione o all'esecuzione, segnatamente in caso di sinistri, dei contratti stipulati. Pertanto, sono esclusi i datori di lavoro inquadrati con codice statistico contributivo 6.02.01 e contestualmente presentino i codici Ateco 2007 66.22.02 e 66.22.03.

La tutela può essere estesa ai dipendenti degli enti di settore o associazioni di categoria che ne facciano richiesta, subordinatamente al parere favorevole del Comitato amministratore del Fondo.

Le posizioni contributive delle aziende interessate saranno contraddistinte dal c.a. “2V”, che, dal 01/01/2014, assume il nuovo significato di “azienda tenuta al versamento dei contributi ex DM n. 78459/2014 (intersettoriale Assicurazioni)”.

Per le nuove iscrizioni l’attribuzione del predetto codice avverrà tramite procedura automatizzata. Per le posizioni già aperte cui non è stato ancora attribuito il codice pur ricorrendone i presupposti, sarà cura delle singole aziende chiedere la variazione di inquadramento alla competente sede territoriale avvalendosi della funzionalità “contatti” del cassetto aziende.

Tale codice è già attribuito e permane alle imprese del settore assicurativo precedentemente iscritte al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese assicuratrici ex DM n. 33/2011 (circolare n. 123/2011).

Ai fini dell’individuazione delle ulteriori aziende rientranti nell’ambito di applicazione del Fondo è necessario che le stesse provvedano a trasmettere alla competente sede dell’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine all'esercizio dell'attività assicurativa o di assistenza ai sensi della normativa vigente.

Tenuto conto di quanto disposto dal Decreto interministeriale relativamente alle aziende controllate da imprese di assicurazione o di assicurazione assistenza e svolgenti attività intrinsecamente strumentali ovvero connesse con le attività di assicurazione o di riassicurazione o di assicurazione assistenza, si rende noto che, per rientrare nell’ambito di applicazione del Fondo di solidarietà, è necessario che le stesse chiedano la variazione dell’inquadramento previdenziale nel medesimo settore di attività della società capogruppo al fine del rilascio del codice di autorizzazione. In presenza dei presupposti, l’iscrizione al Fondo decorre dal periodo di paga in corso alla data di richiesta di variazione dell’inquadramento.

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