Eureka Previdenza

Legge 147 del 10 ottobre 2014

Modifiche alla disciplina dei requisiti per la fruizione delle deroghe riguardanti l'accesso al trattamento pensionistico. (14G00161)

Vigente al: 6-11-2014

La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifiche all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 6 luglio  2012,   n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.   135, e all'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 31 agosto  2013,   n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124.

1. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia  di  cui  all'articolo  22, comma 1,  lettera  a),  del  decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  al medesimo  articolo  22,  comma  1,   sono   apportate   le   seguenti modificazioni:

a)  all'alinea,  le  parole:  «ulteriori  55.000  soggetti»  sono sostituite dalle seguenti: «ulteriori 35.000 soggetti»;

b) alla lettera a), le parole: «alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi  lavoratori  ancora  non  risultino   cessati   dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli  4  e  24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni»  sono sostituite dalle seguenti: «siano percettori, entro i quindici giorni successivi  alla  data  di   entrata   in   vigore   della   presente disposizione,  del  trattamento  di   cassa   integrazione   guadagni straordinaria ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, e il cui rapporto  di  lavoro  cessi entro il 30 dicembre 2016 per il collocamento in mobilita'  ai  sensi degli articoli 4  e  24  della  legge  23  luglio  1991,  n.  223,  e successive  modificazioni,  ovvero   siano   cessati   dall'attivita' lavorativa entro il 31 dicembre 2014  e  collocati  in  mobilita'  ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio  1991,  n.  223,  e successive modificazioni, i cui  nominativi  siano  stati  comunicati entro il 31 dicembre 2014 al Ministero del lavoro e  delle  politiche sociali secondo le modalita' di  cui  al  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali 8  ottobre  2012,  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013».

2. All'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e successive modificazioni, gli importi indicati  al  quarto  periodo sono ridotti di 198 milioni di euro per l'anno 2016, 380  milioni  di euro per l'anno 2017, 495  milioni  di  euro  per  l'anno  2018,  240 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro per l'anno 2020.

3. Per effetto di quanto disposto  al  comma  1,  lettera  a),  del presente articolo, e'  operata  una  corrispondente  diminuzione  nel contingente numerico indicato nella prima voce della tabella  di  cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Ministro del lavoro e  delle politiche sociali 8 ottobre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 gennaio 2013.

4. In considerazione del limitato utilizzo, ai fini dell'accesso al pensionamento secondo i requisiti e le decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, della salvaguardia di cui all'articolo 11  del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, al medesimo articolo  11,  comma 2, le parole: «nel limite di 6.500 soggetti e nel limite  massimo  di 151 milioni di euro per l'anno 2014,  di  164  milioni  di  euro  per l'anno 2015, di 124 milioni di euro per l'anno 2016, di 85 milioni di euro per l'anno 2017, di 47 milioni di euro per l'anno 2018 e  di  12 milioni di euro per l'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite di 2.500 soggetti e nel limite massimo di 77 milioni  di  euro per l'anno 2014, di 83 milioni di euro per l'anno 2015, di 63 milioni di euro per l'anno 2016, di 43 milioni di euro per l'anno 2017, di 24 milioni di euro per l'anno 2018 e di 6 milioni  di  euro  per  l'anno 2019». Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235,  della  legge  24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  gli  importi indicati al quarto periodo sono ridotti di 74  milioni  di  euro  per l'anno 2014, 81 milioni di euro per l'anno 2015, 61 milioni  di  euro per l'anno 2016, 42 milioni di euro per l'anno 2017,  23  milioni  di euro per l'anno 2018 e 6 milioni di euro per l'anno 2019.

Art. 2

Requisiti di accesso e decorrenze delle prestazioni pensionistiche

1. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e  di  regime delle decorrenze vigenti  prima  della  data  di  entrata  in  vigore dell'articolo  24  del  decreto-legge  6  dicembre  2011,   n.   201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214, ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24,  comma  14, del  medesimo  decreto-legge  n.   201   del   2011,   e   successive modificazioni, dall'articolo 22 del decreto-legge 6 luglio  2012,  n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dall'articolo 1 della presente  legge,  dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della  legge  24  dicembre  2012,  n.  228,  e successive  modificazioni,   dagli   articoli   11   e   11-bis   del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con  modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dall'articolo 2, commi  5-bis  e 5-ter, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.  101,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,  e  dall'articolo 1, commi da 194 a 198, della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  e  dai relativi decreti attuativi del Ministro del lavoro e delle  politiche sociali 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012, 22 aprile 2013 e 14  febbraio 2014, pubblicati, rispettivamente, nella Gazzetta  Ufficiale  n.  171 del 24 luglio 2012, n. 17 del 21 gennaio 2013, n. 123 del  28  maggio 2013 e n. 89 del 16 aprile 2014, continuano ad applicarsi ai seguenti soggetti   che   maturano   i   requisiti   per   il    pensionamento successivamente al 31 dicembre 2011:

a) nel limite di  5.500  soggetti,  ai  lavoratori  collocati  in mobilita'  ordinaria  a  seguito  di  accordi   governativi   o   non governativi,  stipulati  entro  il  31  dicembre  2011,  cessati  dal rapporto di lavoro entro il 30 settembre  2012  e  che  perfezionano, entro il periodo di fruizione dell'indennita'  di  mobilita'  di  cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge  23  luglio  1991,  n.  223, ovvero, anche mediante il versamento di contributi  volontari,  entro dodici mesi dalla fine dello  stesso  periodo,  i  requisiti  vigenti prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario  di  cui  alla  presente  lettera, anche in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1,  del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.  184,  puo'  riguardare  anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di  autorizzazione stessa. Tale versamento puo'  comunque  essere  effettuato  solo  con riferimento  ai  dodici  mesi  successivi  al  termine  di  fruizione dell'indennita' di mobilita' indicato dalla presente lettera;

b)  nel  limite  di  12.000  soggetti,  ai  lavoratori   di   cui all'articolo 1, comma 194, lettere a) e f), della legge  27  dicembre 2013, n. 147, i quali perfezionano i requisiti utili a comportare  la decorrenza  del  trattamento  pensionistico,  secondo  la  disciplina vigente  prima  della  data  di  entrata   in   vigore   del   citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo   mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge n. 201 del 2011;

c)  nel  limite  di  8.800  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui all'articolo 1, comma 194, lettere  b),  c)  e  d),  della  legge  27 dicembre 2013, n. 147, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo   mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo  decreto-legge n. 201 del 2011;

d)  nel  limite  di  1.800  soggetti,  ai   lavoratori   di   cui all'articolo 24,  comma  14,  lettera  e-ter),  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, i  quali  perfezionano  i  requisiti  utili  a comportare la decorrenza del trattamento  pensionistico,  secondo  la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore  del  citato decreto-legge  n.  201  del  2011,  entro  il  quarantottesimo   mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;

e) nel limite di 4.000 soggetti, ai lavoratori con  contratto  di lavoro a tempo determinato cessati dal lavoro tra il 1º gennaio  2007 e il 31 dicembre 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, i  quali perfezionano  i  requisiti  utili  a  comportare  la  decorrenza  del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente prima  della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201  del  2011, entro il quarantottesimo mese successivo  alla  data  di  entrata  in vigore del medesimo decreto-legge.

2. Per i lavoratori di cui al comma 1, lettera a), che  siano  gia' stati  autorizzati  ai  versamenti  volontari  in  data   antecedente all'entrata in vigore della  presente  legge  e  per  i  quali  siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini dei versamenti relativi ai dodici mesi successivi alla fine  del  periodo di  fruizione  dell'indennita'  di  mobilita'  come  specificato  nel medesimo comma 1.

3. Il trattamento pensionistico, con riferimento ai soggetti di cui al presente articolo, non puo' avere decorrenza anteriore  alla  data di entrata in vigore della presente legge.

4.  Ai  fini  della  presentazione  delle  istanze  da  parte   dei lavoratori, da  effettuarsi  entro  sessanta  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge,  si  applicano  per  ciascuna categoria  di  lavoratori  salvaguardati  le   specifiche   procedure previste nei precedenti provvedimenti in materia di salvaguardia  dei requisiti di accesso e di regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata  in  vigore  dell'articolo  24  del  decreto-legge  6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge  22 dicembre 2011, n. 214, da ultimo stabilite con decreto  del  Ministro del lavoro e delle politiche sociali  14  febbraio  2014,  pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  89  del  16  aprile  2014.  L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)  provvede  al  monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai  lavoratori  di  cui  al presente articolo che intendono avvalersi dei requisiti di accesso  e del regime delle decorrenze vigenti prima della data  di  entrata  in vigore del citato decreto-legge n. 201 del  2011,  sulla  base  della data di cessazione del rapporto di lavoro, e  provvede  a  pubblicare nel proprio sito internet, in forma aggregata al fine  di  rispettare le vigenti disposizioni in materia di tutela dei  dati  personali,  i dati raccolti a seguito dell'attivita' di monitoraggio,  avendo  cura di evidenziare le domande accolte,  quelle  respinte  e  le  relative motivazioni. Qualora dal monitoraggio risulti il  raggiungimento  del limite numerico delle domande di pensione determinato  ai  sensi  dei commi 1 e  6,  l'INPS  non  prende  in  esame  ulteriori  domande  di pensionamento finalizzate ad  usufruire  dei  benefici  previsti  dal presente articolo.

5. Sulla base dei dati del monitoraggio  effettuato  dall'INPS,  il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro il 30 giugno  di ogni  anno,  trasmette  alle   Camere   una   relazione   in   ordine all'attuazione delle disposizioni di  salvaguardia,  con  particolare riferimento al numero di  lavoratori  salvaguardati  e  alle  risorse finanziarie utilizzate.

6. I benefici di cui al presente  articolo  sono  riconosciuti  nel limite di 32.100 soggetti e nel limite massimo di 43 milioni di  euro per l'anno 2014, 218 milioni di euro per l'anno 2015, 378 milioni  di euro per l'anno 2016, 355  milioni  di  euro  per  l'anno  2017,  303 milioni di euro per l'anno 2018, 203 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro per l'anno 2020, 49 milioni di  euro  per  l'anno 2021  e  4  milioni  di  euro  per  l'anno  2022.   Conseguentemente, all'articolo 1, comma 235, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e successive modificazioni, gli importi indicati al quarto periodo sono corrispondentemente incrementati degli importi di cui  al  precedente periodo.

Art. 3

Interpretazione autentica dell'articolo 1,  comma  194,  lettera  e), della legge 27 dicembre 2013, n. 147

1. L'articolo 1, comma 194, lettera e),  della  legge  27  dicembre 2013, n. 147, si interpreta nel senso che il  versamento  volontario, anche in deroga alle  disposizioni  dell'articolo  6,  comma  1,  del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184,  puo'  essere  effettuato solo con riferimento ai sei mesi successivi al termine  di  fruizione dell'indennita' relativa  alla  mobilita'  in  cui  l'assicurato  era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

2. Per i lavoratori  di  cui  al  comma  1  che  siano  gia'  stati autorizzati ai versamenti volontari in data  antecedente  all'entrata in vigore della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e per i  quali  siano decorsi i termini di pagamento, sono riaperti a domanda i termini per i versamenti relativi ai sei mesi successivi alla fine del periodo di fruizione dell'indennita' relativa alla mobilita' in cui l'assicurato era collocato alla data del 4 dicembre 2011.

Art. 4

Copertura finanziaria

1. Per effetto delle modifiche di cui agli articoli  1  e  2  della presente legge, all'articolo 1,  comma  235,  quarto  periodo,  della legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  e  successive  modificazioni,  le parole: «a 1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258 milioni  di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di  euro  per  l'anno  2016,  a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni  di  euro  per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79 milioni  di euro per l'anno  2020»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «a  1.354 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.395 milioni di euro  per  l'anno 2015, a 2.877 milioni di euro per l'anno 2016,  a  2.421  milioni  di euro per l'anno 2017, a 1.420 milioni di euro per l'anno 2018, a  656 milioni di euro per l'anno 2019, a 172 milioni  di  euro  per  l'anno 2020, a 49 milioni di euro per l'anno 2021 e a 4 milioni di euro  per l'anno 2022».

2. L'autorizzazione di spesa di  cui  all'articolo  1,  comma  235, primo periodo, della legge 24 dicembre 2012,  n.  228,  e  successive modificazioni, e' incrementata di 31 milioni di euro per l'anno 2014, 67 milioni di euro per l'anno 2017, 215 milioni di  euro  per  l'anno 2018 e 43 milioni di euro per l'anno 2019.

3. All'onere derivante dall'articolo 2 e dal comma 2  del  presente articolo, pari a 74 milioni di euro per l'anno 2014, 218  milioni  di euro per l'anno 2015, 378  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019, 128 milioni di euro  per  l'anno 2020, 49 milioni di euro per l'anno 2021 e  4  milioni  di  euro  per l'anno 2022, si provvede:

a) quanto a 74 milioni di euro per l'anno  2014,  81  milioni  di euro per l'anno 2015, 259  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  422 milioni di euro per l'anno 2017, 518 milioni di euro per l'anno 2018, 246 milioni di euro per l'anno 2019 e 35 milioni di euro  per  l'anno 2020, a valere sulle economie derivanti dall'articolo 1;

b) quanto a 137 milioni di euro per l'anno 2015, 119  milioni  di euro per l'anno 2016, 93 milioni di euro per l'anno 2020, 49  milioni di euro per l'anno 2021 e 4 milioni di euro per l'anno 2022, mediante corrispondente  riduzione  del  Fondo  sociale  per   occupazione   e formazione,  di  cui  all'articolo  18,  comma  1,  lettera  a),  del decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addi' 10 ottobre 2014

NAPOLITANO

Renzi, Presidente del  Consiglio  dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Orlando

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