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Cumulo dei periodi assicurativi
Calcolo del pro quota
(circ.120/2013) (msg.1094/2016) (circ.140/2017) (circ.46/2024)
Il comma 245 dell’articolo 1 della più volte citata legge n. 228 prevede che le forme assicurative interessate, ciascuna per la parte di propria competenza, determinano il trattamento pro quota in rapporto ai rispettivi periodi di iscrizione, secondo le regole di calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento.
Per la determinazione dell’anzianità contributiva rilevante ai fini dell’applicazione del sistema di calcolo della pensione, secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 6, 12 e 13, della legge n. 335 del 1995 e tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 24, comma 2, della legge n. 214 del 2011, come integrato dall’articolo 1, comma 707, della legge n. 190 del 2014, ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva posseduta al 31 dicembre 1995, deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata dall’interessato presso:
- l'assicurazione generale obbligatoria,
- le forme esclusive e sostitutive della medesima,
- nonché la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995,
purché tali periodi non siano sovrapposti temporalmente.
Ai fini della misura del trattamento pensionistico pro quota devono essere presi in considerazione tutti i periodi assicurativi accreditati nella singola gestione, indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi accreditati presso altre gestioni.
Resta fermo che ciascuna gestione provvede a liquidare il rispettivo pro quota di competenza tenendo conto delle proprie regole di calcolo.
Laddove, ai fini del perfezionamento della pensione di vecchiaia in cumulo, sia previsto il requisito di importo soglia di cui all’articolo 24, comma 7, della legge n. 214 del 2011, lo stesso deve essere verificato tenendo conto delle quote di pensione a carico delle gestioni dove sono stati perfezionati i requisiti per la pensione di vecchiaia.