Eureka Previdenza

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Incumulabilità con altri benefici

(msg.22647/2011)

Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni di cui allo stesso articolo 1.

Attualmente, alcuni ordinamenti pensionistici prevedono norme di favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 67.

Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti

Incumulabilità con altri benefici

(msg.22647/2011)

Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni di cui allo stesso articolo 1.

Attualmente, alcuni ordinamenti pensionistici prevedono norme di favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 67.

Chiarimenti del Ministero del Lavoro

Con nota del 18 ottobre 2011 (Prot. n. 36/0002240/MA008.A002) il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha fornito chiarimenti in ordine all’interpretazione della suddetta disposizione.
Sulla base dei predetti chiarimenti ministeriali non sono cumulabili i benefici previsti dal decreto legislativo in argomento con quelli previsti per lavoratori invalidi, non vedenti, sordomuti o comunque affetti da particolari infermità oggetto, nell’ordinamento, di adeguata tutela previdenziale.
Diversamente, i benefici pensionistici previsti dal decreto legislativo n. 67 del 2011 sono cumulabili con quelli previsti per i lavoratori esposti all’amianto dalla legge n. 257 del 1992, e successive modificazioni, ai soli fini della determinazione dell’importo della pensione e non dell’anticipo dell’accesso al pensionamento.
E’, altresì, cumulabile con i benefici pensionistici previsti per lo svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti il meccanismo di prolungamento dei periodi lavorativi previsto dalla legge n. 413 del 1984 per i lavoratori marittimi, atteso che le agevolazioni di cui alla predetta legge n. 413 del 1984 sono state poste in essere a tutela di una classe di lavoratori particolarmente esposta a processi di mobilità e di discontinuità nel rapporto di lavoro e per la particolare natura del rapporto stesso che non consente, a detti lavoratori, di usufruire nel proprio ambiente familiare dei naturali riposi settimanali.

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