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Benefici per lo svolgimento di lavori usuranti
Incumulabilità con altri benefici
(msg.22647/2011)
Il comma 8 dell’articolo 1 del decreto legislativo n. 67 stabilisce che sono fatte salve le norme di miglior favore per l’accesso al pensionamento, rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria. Tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili o integrabili con le disposizioni di cui allo stesso articolo 1.
Attualmente, alcuni ordinamenti pensionistici prevedono norme di favore per l’accesso anticipato al pensionamento rispetto ai requisiti previsti nell’assicurazione generale obbligatoria.
Secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 67 del 2011, i soggetti che maturano i requisiti per il pensionamento anticipato, in ragione dello svolgimento di attività particolarmente faticose e pesanti, possono ancora accedere anticipatamente al pensionamento secondo le norme previste dai loro particolari ordinamenti, fermo restando, tuttavia, che tali condizioni di miglior favore non sono cumulabili con le disposizioni di cui al citato decreto legislativo n. 67.