Eureka Previdenza

Opzione per il calcolo contributivo

Criteri di  verifica dei requisiti alla data del 31 dicembre 2011 per i lavoratori che esercitano la facoltà di opzione anche successivamente al 31 dicembre 2011

(msg.219/2013)

Come è noto, i soggetti in possesso di anzianità assicurativa precedente il 1° gennaio 1996, sino al 31/12/2011 potevano  accedere ai trattamenti pensionistici in base alla disciplina vigente per  gli iscritti dal 1° gennaio 1996, mediante l’esercizio della facoltà di opzione, ai sensi dell’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995 e successive integrazioni e modificazioni e ai sensi della legge 27/11/2001, n. 417, di conversione del decreto legge 28/09/2001, n. 355, secondo le istruzioni fornite con circolari n. 181 del 2001 e n. 108 del 2002.

Al riguardo sono stati chiesti chiarimenti per quanto riguarda i soggetti che hanno maturato i requisiti per il diritto all’esercizio della facoltà di opzione nonché i requisiti per il diritto alla pensione nel sistema contributivo al 31/12/2011 e che esercitino la predetta facoltà a partire dall’anno 2012, tenuto conto che la Riforma Fornero ha disposto che i soggetti che esercitano la facoltà di opzione al sistema contributivo  a decorrere dal 1° gennaio 2012 accedono ai  trattamenti pensionistici in base ai requisiti previsti per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.

In particolare è stato chiesto di conoscere se anche nei confronti dei soggetti di che trattasi  si debba applicare la disciplina in materia di requisiti per il diritto a pensione prevista per coloro che liquidano la pensione nel sistema misto.

Al riguardo, si richiama il punto 2.2 della circolare n. 149 dell’11/11/2004 nel quale  è stato precisato che la verifica del possesso dei sopra citati requisiti alla data del 31 dicembre 2007 fosse effettuata indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo. Peraltro, era necessario che a tale data fossero  maturati sia i requisiti per il diritto a pensione nel sistema contributivo, sia i requisiti per l’esercizio della facoltà di opzione.

Tali criteri, allo stato attuale, sono confermati anche per quanto riguarda  coloro che abbiano esercitato la facoltà di opzione  al sistema contributivo   entro il 31 dicembre 2011  ovvero  esercitino tale facoltà successivamente alla predetta data fermo restando che alla data al 31 dicembre 2011 sussistano i  requisiti di legge per conseguire il  trattamento pensionistico secondo la previgente normativa indipendentemente dal momento in cui viene esercitato dal lavoratore il diritto di opzione al sistema di calcolo contributivo.

Si rammenta che i requisiti da maturare entro il 31 dicembre 2011 per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo sono i seguenti:

  • anagrafico di 60 anni di età per le donne e 65 anni di età per gli uomini, unitamente al requisito contributivo di almeno 5 anni di contribuzione effettiva previsto dalla Legge 335/1995;
  • contributivo di almeno 40 anni di contributi, indipendentemente dall'età anagrafica, che deve essere perfezionato escludendo i contributi versati volontariamente e moltiplicando per 1,5 i contributi da lavoro versati prima del 18° anno di età;
  • contributivo di almeno 35 anni di contributi unitamente ad un requisito anagrafico previsto (Circ. 60  del 2008, punto 3.1.).
  • se la pensione di vecchiaia è richiesta da un soggetto  di età inferiore a 65 anni, deve essere perfezionato anche il requisito di "importo" del trattamento pensionistico che deve risultare non inferiore ad 1,2 volte l'assegno sociale.

In proposito si precisa, che ai fini della salvaguardia dei requisiti al 31/12/2011 i 15 anni  di contribuzione di cui almeno 5 successivamente al 31/12/1995 per esercitare la facoltà di opzione devono sussistere alla data  del 31 dicembre 2011 e  alla predetta  data deve sussistere anche il requisito di importo non inferiore 1,2 volte l’assegno sociale qualora la pensione sia richiesta da soggetto di età inferiore a 65 anni.

Conseguentemente,  per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo secondo la normativa vigente al 31/12/2011, è necessario che il soggetto optante, alla data del 31 dicembre 2011, abbia perfezionato sia  i requisiti amministrativi per il conseguimento della pensione di vecchiaia nonché quelli per l’esercizio della facoltà di opzione, ancorché eserciti la stessa successivamente al 31 dicembre 2011.

In tale fattispecie l’accesso al trattamento è assoggettato alla normativa in materia di decorrenze vigente al 31/12/2011.

Si precisa altresì che la pensione di vecchiaia, qualora debba essere liquidata nei confronti di lavoratori che hanno esercitato il diritto di opzione, non può decorrere, sussistendo tutti i requisiti, compresa la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, da data anteriore al 1° giorno del mese successivo a quello in cui è stata presentata domanda di opzione, ancorché siano, dalla data di maturazione dei requisiti di legge, già decorsi i mesi utili per l’apertura della finestra di accesso alla pensione (v. in proposito circolare n. 126 del 2010).

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