Eureka Previdenza

Settima salvaguardia - 26.300

Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

(circ.50/2016)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità (art. 1, comma 265, lett. c).

Come disposto dall’art. 1, comma 265, lett. c, della legge n. 208 del 2015, i lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) della legge n. 147 del 2013 possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettera b) c) d) della legge n. 147 del 2013, di seguito indicati.

Settima salvaguardia - 26.300

Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro

(circ.50/2016)

Il contingente numerico per questa tipologia di lavoratori è stato fissato in 6.000 unità (art. 1, comma 265, lett. c).

Come disposto dall’art. 1, comma 265, lett. c, della legge n. 208 del 2015, i lavoratori di cui alle lettere b), c) e d) della legge n. 147 del 2013 possono accedere al beneficio a condizione che  perfezionino i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011, entro il sessantesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legge n. 201, vale a dire entro il 6 gennaio 2017.
Potenziali destinatari della salvaguardia sono i lavoratori cessati in virtù di accordi o per risoluzione unilaterale di cui all’articolo 1, comma 194, lettera b) c) d) della legge n. 147 del 2013, di seguito indicati.

Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Articolo 1, comma 194, lettera b), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Articolo 1, comma 194, lettera c), legge n. 147 del 2013

Lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Articolo 1, comma 194, lettera d), legge n. 147 del 2013

Lavoratori  il  cui  rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto,  successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a  rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

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