Home Pensioni Modalità particolari di accesso alla pensione Salvaguardia Settima salvaguardia - 26.300 Norme Leggi LE 1984 Legge 863 del 19 dicembre 1984
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Legge 863 del 19 dicembre 1984
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre
1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali.
Vigente al: 19-11-2013
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
Il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali, e' convertito in
legge con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1:
al comma 1, dopo le parole: "contratti collettivi aziendali",
sono aggiunte le seguenti: "con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale,";
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"L'ammontare del trattamento di integrazione salariale di cui al
comma 1 e' determinato nella misura del cinquanta per cento del
trattamento retributivo perso a seguito della riduzione di orario. Il
trattamento retributivo perso va determinato inizialmente non tenendo
conto degli aumenti retributivi previsti da contratti collettivi
aziendali nel periodo di sei mesi antecedente la stipula del
contratto di solidarieta'. Il predetto trattamento di integrazione
salariale, che grava sulla contabilita' separata dei trattamenti
straordinari della Cassa integrazione guadagni, viene corrisposto per
un periodo non superiore a ventiquattro mesi ed il suo ammontare e'
ridotto in corrispondenza di eventuali successivi aumenti retributivi
intervenuti in sede di contrattazione aziendale";
al comma 4, dopo le parole: "e' a carico della", sono aggiunte le
seguenti: "contabilita' separata dei trattamenti di".
All'articolo 2:
al comma 1, dopo le parole: "contratti collettivi aziendali",
sono aggiunte le seguenti: "stipulati con i sindacati aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale", e
dopo le parole: "a tempo indeterminato di nuovo personale", sono
aggiunte le seguenti: "con richiesta nominativa";
al comma 2, sono soppresse le parole: "industriali ed artigiane
operanti nel Mezzogiorno ed" e la parola: "contributivi" e'
sostituita dalle seguenti: "degli oneri sociali di cui al testo unico
delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive
integrazioni e modificazioni,";
al comma 3, le parole: "contributivi previsti per le aziende
industriali ed artigiane nel Mezzogiorno" sono sostituite dalle
seguenti: "degli oneri sociali di cui al comma precedente" ed e'
aggiunto il seguente periodo: "L'ammontare complessivo degli sgravi
degli oneri sociali e dei contributi di cui al comma 1 non puo'
comunque superare la somma totale di quanto le aziende sarebbero
tenute a corrispondere, secondo le norme vigenti, in materia di
contribuzioni previdenziali ed assistenziali";
dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
"4-bis. Le assunzioni su richiesta nominativa operate dal datore di
lavoro sulla base dei contratti collettivi di cui al presente
articolo non devono determinare una riduzione della percentuale della
manodopera femminile rispetto a quella maschile - ovvero di
quest'ultima quando risulti inferiore - nelle unita' produttive
interessate dalla riduzione dell'orario, salvo che vi sia carenza,
dichiarata dalla commissione del collocamento, di manodopera
femminile, ovvero maschile, in possesso delle qualifiche con
riferimento alle quali e' programmata l'assunzione con richiesta
nominativa";
al comma 5, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
"Limitatamente al predetto periodo di anticipazione il trattamento di
pensione e' cumulabile con la retribuzione nel limite massimo della
somma corrispondente al trattamento retributivo perso al momento
della trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale ai
sensi del presente comma, ferma restando negli altri casi la
disciplina sul cumulo di cui agli articoli 20 e 21 della legge 30
aprile 1969, n. 153";
il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"Ai fini della individuazione della retribuzione da assumere quale
base di calcolo per la determinazione della pensione dei lavoratori
che abbiano prestato lavoro a tempo parziale ai sensi del comma 5, e'
neutralizzato il numero delle settimane di lavoro prestate a tempo
parziale, ove cio' comporti un trattamento pensionistico piu'
favorevole";
al comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
"All'ispettorato provinciale del lavoro e' demandata altresi' la
vigilanza in ordine alla corretta applicazione dei contratti di cui
al comma 1, disponendo la sospensione del contributo nei casi di
accertata violazione";
dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
"7-bis. I lavoratori assunti a norma del presente articolo sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi ai soli fini dell'applicazione di norme ed istituti che
prevedano l'accesso ad agevolazioni di carattere finanziario e
creditizio".
L'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
"1. I lavoratori di eta' compresa fra i quindici ed i ventinove
anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei
progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non
superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici
economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della
richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi
dell'articolo 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non
abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti
la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per
l'acquisizione di professionalita' diverse da quelle dei lavoratori
interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.
2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota
fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati
rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di
carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento
si procede ai sensi del comma 1.
3. I tempi e le modalita' di svolgimento dell'attivita' di
formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti
dagli enti pubblici economici, dalle imprese e loro consorzi ovvero,
anche a livello locale, dalle loro organizzazioni nazionali e
approvati dalla commissione regionale per l'impiego in coerenza con
la legislazione regionale e statale e con le intese eventualmente
raggiunte con i sindacati nazionali o locali aderenti alle
confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Nel
caso in cui essi interessino piu' ambiti regionali ovvero non sia
intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione,
la delibera della commissione regionale per l'impiego, i progetti
sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito
il parere della commissione centrale per l'impiego. L'approvazione
preventiva non e' richiesta per i progetti conformi alle
regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra
le organizzazioni nazionali aderenti alle confederazioni maggiormente
rappresentative e nei casi in cui non si richiedano finanziamenti
pubblici. In tal caso, i datori di lavoro sono tenuti, all'atto
dell'assunzione, a notificare il contratto all'ispettorato
provinciale del lavoro. Per la realizzazione dei programmi formativi
le imprese, gli enti pubblici economici e i loro consorzi possono
stipulare convenzioni con le regioni.
4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di
finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformita'
ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo
di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n.
845, secondo le modalita' di cui all'articolo 27 della stessa legge.
A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite
massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'articolo 24 della
legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno
precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di
intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.
5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni
legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in
quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di
formazione e lavoro e' computato nell'anzianita' di servizio in caso
di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a
tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine
dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.
6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro
la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro e' dovuta in
misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti
dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma
restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure
previste per la generalita' dei lavoratori.
7. Al termine del rapporto il datore di lavoro e' tenuto ad
attestare l'attivita' svolta ed i risultati formativi conseguiti dal
lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento
territorialmente competente.
8. La commissione regionale per l'impiego puo' effettuare
controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro,
sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.
9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli
obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si
considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del
relativo rapporto.
10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono
esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti
collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.
11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo
svolgimento puo' essere convertito in rapporto a tempo indeterminato,
ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attivita'
corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano
a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine
originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.
12. I lavoratori che abbiano svolto attivita' di formazione e
lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere
assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di
lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attivita'
corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia
assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal
medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione e' computato
nell'anzianita' di servizio. La commissione regionale per l'impiego,
tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonche' delle
caratteristiche della formazione conseguita, puo' elevare il predetto
limite fino ad un massimo di trentasei mesi.
13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilita' dei loro bilanci,
possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei
lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, attivita' di formazione professionale che prevedano
periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i
lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla
legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche', attraverso apposite convenzioni stipulate tra
le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro
dodici mesi dal termine dell'attivita' formativa le imprese hanno
facolta' di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale
attivita'.
14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono
effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i
datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto
di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali
ed autorizzato in conformita' a quanto previsto dal comma 3. Trovano
altresi' applicazione i commi 4 e 6.
15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di
formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3
sono relativi ad attivita' direttamente collegate alla ricerca
scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro, per il
coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e
tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata
del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.
16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la
ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione
professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente,
utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi
mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata,
applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche
approvate dal CIPE.
17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attivita' sia
richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo
costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione
e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attivita'.
18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'articolo 19
della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di
formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali
d'obbligo di cui all'articolo 11 della stessa legge".
All'articolo 4:
al comma 1, le parole: "o da un suo delegato" sono sostituite
dalle seguenti: "o da un Sottosegretario di Stato dello stesso
dicastero, o dal direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della
massima occupazione ovvero, in caso di sua assenza od impedimento, da
altro funzionario di pari grado da lui delegato";
al comma 9, e' soppresso l'ultimo periodo.
All'articolo 5:
dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
"3-bis. In caso di assunzione di personale a tempo pieno e'
riconosciuto il diritto di precedenza nei confronti dei lavoratori
con contratto a tempo parziale, con priorita' per coloro che, gia'
dipendenti, avevano trasformato il rapporto di lavoro da tempo pieno
a tempo parziale";
il comma 9 e' sostituito dal seguente:
"La retribuzione da valere ai fini dell'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei lavoratori a
tempo parziale e' uguale alla retribuzione tabellare prevista dalla
contrattazione per il corrispondente rapporto di lavoro a tempo
pieno";
al comma 10, le parole: "precedenti commi 2 e 3" sono sostituite
dalle seguenti: "commi 2, 3 e 3-bis";
al comma 20, sono soppresse le parole: "nei casi di assicurazioni
sociali obbligatorie a norma della legge 3 maggio 1956, n. 392,".
L'articolo 6 e' sostituito dai seguenti:
"Art. 6. - 1. I datori di lavoro che intendono assumere a tempo
indeterminato lavoratori per i quali e' prescritta la richiesta
numerica possono inoltrare richiesta nominativa di avviamento per il
cinquanta per cento di essi.
2. Le richieste nominative di cui al comma 1 devono essere
inoltrate contestualmente alle corrispondenti richieste numeriche.
Nel caso di richieste singole o dispari ovvero di cessazione di
rapporto durante il periodo di prova, la compensazione avviene con la
richiesta successiva.
3. Resta ferma ogni altra disposizione vigente in materia di
assunzioni con richiesta nominativa.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nel
territorio del comune di Campione d'Italia.
5. I lavoratori destinati a svolgere mansioni di guardia giurata
continuano ad essere avviati su richiesta nominativa purche' in
possesso di apposita attestazione di idoneita' rilasciata dalle
competenti autorita' di pubblica sicurezza.
Art. 6-bis. - Il comma 4 dell'articolo 9 del decreto-legge 12
settembre 1983, n. 463, convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 11 novembre 1983, n. 638, e' abrogato.
Art. 6-ter. - Le funzioni attribuite alla commissione regionale per
l'impiego, nell'ambito delle province autonome di Trento e Bolzano,
sono esercitate dalle commissioni locali e provinciali, istituite con
legge provinciale ai sensi degli articoli 8, n. 23 e 9, n. 5, del
decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e
delle relative norme di attuazione".
L'articolo 7 e' soppresso.
Art. 2.
Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti
salvi gli effetti prodotti nonche' i rapporti giuridici sorti sulla
base dei decreti-legge 21 febbraio 1984, n. 12, 27 aprile 1984, n.
94, 29 giugno 1984, n. 273 e 29 agosto 1984, n. 519.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 dicembre 1984
PERTINI
CRAXI - DE MICHELIS - GORIA -
ROMITA - GRANELLI
Visto, il Guardasigilli: MARTINAZZOLI
Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e'
pubblicato in questo stesso numero della Gazzetta Ufficiale alla
pag. 10720.