-
Decorrenza dei trattamenti pensionistici
-
Domande di pensione presentate in anticipo rispetto alla conclusione delle attività di monitoraggio
-
Invio delle lettere attestanti il diritto ad accedere a pensione in salvaguardia
-
Lettera A - Lavoratori collocati in mobilità o in trattamento speciale edile
-
Lettera B - Lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione
-
Lettera C - Lavoratori cessati in ragione di accordi individuali o collettivi di incentivo all’esodo e per risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro
-
Lettera D - Lavoratori in congedo per assistere figli con disabilità grave
-
Lettera E - Lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato cessati dal lavorotempo determinato cessati dal lavoro
-
Modalità e termine di presentazione delle istanze
-
Monitoraggio delle domande di pensione
-
Settima salvaguardia - 26.300
-
Tipologie di lavoratori e criteri di ammissione alla salvaguardia
Legge 97 del 6 agosto 2013
Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea
2013. (13G00138)
Vigente al: 17-1-2014
Capo I
Disposizioni in materia di libera circolazione delle persone e dei
servizi e in materia di diritto di stabilimento
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Disposizioni volte a porre rimedio al non corretto recepimento della
direttiva 2004/38/CE relativa al diritto di circolazione e di
soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari. Procedura
di infrazione 2011/2053.
1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 2, lettera b), le parole: «dallo Stato
del cittadino dell'Unione» sono sostituite dalle seguenti: «con
documentazione ufficiale»;
b) all'articolo 5, comma 5, le parole: «, secondo la legge
nazionale,» sono soppresse;
c) all'articolo 9:
1) al comma 3-bis, le parole: «, con particolare riguardo alle
spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di
proprieta' o detenuto in base a un altro diritto soggettivo» sono
soppresse;
2) al comma 5, dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente:
«c-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b),
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione»;
d) all'articolo 10, comma 3, dopo la lettera d) e' aggiunta la
seguente:
«d-bis) nei casi di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), di
documentazione ufficiale attestante l'esistenza di una stabile
relazione con il cittadino dell'Unione».
2. All'articolo 183-ter, comma 1, delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al
decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: «lettera a),»
sono soppresse.
Art. 2
Disposizioni in materia di prestazione transfrontaliera di servizi
dei consulenti di proprieta' industriale. Caso EU Pilot
2066/11/MARK.
1. All'articolo 203 del codice della proprieta' industriale, di cui
al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 4 e'
abrogato.
Art. 3
Disposizioni relative alla libera prestazione e all'esercizio stabile
dell'attivita' di guida turistica da parte di cittadini dell'Unione
europea. Caso EU Pilot 4277/12/MARK.
1. L'abilitazione alla professione di guida turistica e' valida su
tutto il territorio nazionale. Ai fini dell'esercizio stabile in
Italia dell'attivita' di guida turistica, il riconoscimento ai sensi
del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, della qualifica
professionale conseguita da un cittadino dell'Unione europea in un
altro Stato membro ha efficacia su tutto il territorio nazionale.
2. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 9
novembre 2007, n. 206, i cittadini dell'Unione europea abilitati allo
svolgimento dell'attivita' di guida turistica nell'ambito
dell'ordinamento giuridico di un altro Stato membro operano in regime
di libera prestazione dei servizi senza necessita' di alcuna
autorizzazione ne' abilitazione, sia essa generale o specifica.
3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e
del turismo, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono individuati i siti di particolare interesse storico, artistico o
archeologico per i quali occorre una specifica abilitazione.
Art. 4
Modifica al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in materia di
ordinamento e mercato del turismo. Procedura di infrazione
2012/4094.
1. All'articolo 51 del codice della normativa statale in tema di
ordinamento e mercato del turismo, di cui al decreto legislativo 23
maggio 2011, n. 79, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il fondo nazionale di garanzia, di cui al comma 1, e'
alimentato annualmente da una quota pari al 4 per cento
dell'ammontare del premio delle polizze di assicurazione obbligatoria
di cui all'articolo 50, comma 1, che e' versata all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, al predetto fondo, anche per la
eventuale stipula di contratti assicurativi in favore del fondo
stesso».
Art. 5
Modifiche al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, recante
attuazione della direttiva 98/5/CE, in materia di societa' tra
avvocati. Caso EU Pilot 1753/11/MARK.
1. Al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 35:
1) al comma 1, le parole: «, purche' almeno uno degli altri
soci sia in possesso del titolo di avvocato» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «socio in possesso del titolo di
avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista in possesso
del titolo di avvocato»;
b) all'articolo 36, comma 4, le parole: «socio in possesso del
titolo di avvocato» sono sostituite dalle seguenti: «professionista
in possesso del titolo di avvocato».
Art. 6
Modifica al decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante
disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e
forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della
direttiva 2009/81/CE.
1. All'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15
novembre 2011, n. 208, le parole: «un accordo o intesa internazionale
conclusi tra l'Italia e uno o piu' Stati membri, tra l'Italia e uno o
piu' Paesi terzi o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o
piu' Paesi terzi» sono sostituite dalle seguenti: «un accordo o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi
o tra l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi terzi».
Art. 7
Modifiche alla disciplina in materia di accesso ai posti di lavoro
presso le pubbliche amministrazioni. Casi EU Pilot 1769/11/JUST e
2368/11/HOME.
1. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono inserite le
seguenti: «e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato
membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente»;
b) dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai
cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno
CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria.
3-ter. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui
all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio
1976, n. 752, in materia di conoscenza della lingua italiana e di
quella tedesca per le assunzioni al pubblico impiego nella provincia
autonoma di Bolzano».
2. All'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 19 novembre
2007, n. 251, dopo la parola: «rifugiato» sono inserite le seguenti:
«e dello status di protezione sussidiaria».
Capo II
Disposizioni in materia di fiscalita'
Art. 8
Modifica al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, in materia di
tassazione di aeromobili. Caso EU Pilot 3192/12/TAXU.
1. Il comma 14-bis dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, e' sostituito dal seguente:
«14-bis. L'imposta di cui al comma 11 si applica anche agli
aeromobili non immatricolati nel Registro aeronautico nazionale
tenuto dall'ENAC, la cui permanenza nel territorio italiano si
protragga per una durata anche non continuativa superiore a sei mesi
nell'arco di dodici mesi. L'imposta e' dovuta a partire dal mese in
cui il limite di sei mesi e' superato. Superato tale limite, se la
sosta nel territorio italiano si protrae per un periodo inferiore
all'anno, l'imposta e' pari a un dodicesimo degli importi stabiliti
nel comma 11 per ciascun mese fino a quello di partenza dal
territorio dello Stato. L'imposta deve essere corrisposta prima che
il velivolo rientri nel territorio estero. Sono esenti dall'imposta
gli aeromobili di Stati esteri, ivi compresi quelli militari, oltre a
quelli indicati nel comma 14».
Art. 9
Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale. Caso EU Pilot
1711/11/TAXU
1. Al decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Trasferimenti attraverso intermediari). - 1. Gli
intermediari finanziari e gli altri soggetti esercenti attivita'
finanziaria indicati nell'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono, anche
attraverso movimentazione di conti, nei trasferimenti da o verso
l'estero di mezzi di pagamento di cui all'articolo 1, comma 2,
lettera i), del medesimo decreto legislativo 21 novembre 2007, n.
231, sono tenuti a trasmettere all'Agenzia delle entrate i dati
relativi alle predette operazioni oggetto di rilevazione ai sensi
dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del citato decreto legislativo
n. 231 del 2007, limitatamente alle operazioni eseguite per conto o a
favore di persone fisiche, enti non commerciali e di societa'
semplici e associazioni equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
2. I dati relativi ai trasferimenti e alle movimentazioni oggetto
di rilevazione ai sensi del comma 1 sono trasmessi all'Agenzia delle
entrate con modalita' e termini stabiliti con provvedimento del
direttore dell'Agenzia delle entrate, anche a disposizione della
Guardia di finanza con procedure informatiche. Con il medesimo
provvedimento, la trasmissione puo' essere limitata per specifiche
categorie di operazioni o causali»;
b) l'articolo 2 e' sostituito dal seguente:
«Art. 2 (Trasferimenti attraverso non residenti). - 1. Al fine di
garantire la massima efficacia all'azione di controllo ai fini
fiscali per la prevenzione e la repressione dei fenomeni di illecito
trasferimento e detenzione di attivita' economiche e finanziarie
all'estero, l'unita' speciale costituita ai sensi dell'articolo 12,
comma 3, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e i reparti
speciali della Guardia di finanza, di cui all'articolo 6, comma 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29
gennaio 1999, n. 34, possono richiedere, in deroga ad ogni vigente
disposizione di legge, previa autorizzazione, rispettivamente, del
direttore centrale accertamento dell'Agenzia delle entrate ovvero del
Comandante generale della Guardia di finanza o autorita' dallo stesso
delegata:
a) agli intermediari indicati all'articolo 1, comma 1, del presente
decreto, di fornire evidenza delle operazioni, oggetto di rilevazione
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera b), del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intercorse con l'estero anche
per masse di contribuenti e con riferimento ad uno specifico periodo
temporale;
b) ai soggetti di cui agli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con riferimento a specifiche
operazioni con l'estero o rapporti ad esse collegate, l'identita' dei
titolari effettivi rilevati secondo quanto previsto dall'articolo 1,
comma 2, lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo
21 novembre 2007, n. 231.
2. Con provvedimento congiunto del direttore dell'Agenzia delle
entrate e del Comandante generale della Guardia di finanza sono
stabiliti le modalita' e i termini relativi alle richieste di cui al
comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare il necessario
coordinamento e di evitare duplicazioni»;
c) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Dichiarazione annuale per gli investimenti e le
attivita'). - 1. Le persone fisiche, gli enti non commerciali e le
societa' semplici ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, residenti in Italia che,
nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero
attivita' estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre
redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione
annuale dei redditi. Sono altresi' tenuti agli obblighi di
dichiarazione i soggetti indicati nel precedente periodo che, pur non
essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle
attivita' estere di natura finanziaria, siano titolari effettivi
dell'investimento secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2,
lettera u), e dall'allegato tecnico del decreto legislativo 21
novembre 2007, n. 231.
2. I redditi derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita'
di natura finanziaria sono in ogni caso assoggettati a ritenuta o ad
imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, secondo le norme
vigenti, dagli intermediari residenti, di cui all'articolo 1, comma
1, ai quali gli investimenti e le attivita' sono affidate in
gestione, custodia o amministrazione o nei casi in cui intervengano
nella riscossione dei relativi flussi finanziari e dei redditi. La
ritenuta trova altresi' applicazione, con l'aliquota del 20 per cento
e a titolo d'acconto, per i redditi di capitale indicati
nell'articolo 44, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, derivanti da mutui, depositi e conti correnti,
diversi da quelli bancari, nonche' per i redditi di capitale indicati
nel comma 1, lettere c), d) ed h), del citato articolo 44. Per i
redditi diversi indicati nell'articolo 67 del medesimo testo unico,
derivanti dagli investimenti esteri e dalle attivita' finanziarie di
cui al primo periodo, che concorrono a formare il reddito complessivo
del percipiente, gli intermediari residenti applicano una ritenuta a
titolo d'acconto nella misura del 20 per cento sulla parte imponibile
dei redditi corrisposti per il loro tramite. Nel caso in cui gli
intermediari intervengano nella riscossione dei predetti redditi di
capitale e redditi diversi, il contribuente e' tenuto a fornire i
dati utili ai fini della determinazione della base imponibile. In
mancanza di tali informazioni la ritenuta o l'imposta sostitutiva e'
applicata sull'intero importo del flusso messo in pagamento.
3. Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi
previsti nel comma 1 non sussistono per le attivita' finanziarie e
patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli
intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso
il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti
da tali attivita' e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o
imposta sostitutiva dagli intermediari stessi.
4. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, e'
stabilito il contenuto della dichiarazione annuale prevista dal comma
1 nonche', annualmente, il controvalore in euro degli importi in
valuta da dichiarare»;
d) l'articolo 5 e' sostituito dal seguente:
«Art. 5 (Sanzioni). - 1. Per la violazione degli obblighi di
trasmissione all'Agenzia delle entrate previsti dall'articolo 1,
posti a carico degli intermediari, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria dal 10 al 25 per cento dell'importo
dell'operazione non segnalata.
2. La violazione dell'obbligo di dichiarazione previsto
nell'articolo 4, comma 1, e' punita con la sanzione amministrativa
pecuniaria dal 3 al 15 per cento dell'ammontare degli importi non
dichiarati. La violazione di cui al periodo precedente relativa alla
detenzione di investimenti all'estero ovvero di attivita' estere di
natura finanziaria negli Stati o territori a regime fiscale
privilegiato di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 maggio
1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 1999,
e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 novembre
2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 273 del 23 novembre
2001, e' punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 6 al 30
per cento dell'ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso in
cui la dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma 1, sia
presentata entro novanta giorni dal termine, si applica la sanzione
di euro 258»;
e) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Tassazione presuntiva). - 1. Per i soggetti di cui
all'articolo 4, comma 1, gli investimenti esteri e le attivita'
estere di natura finanziaria, trasferiti o costituiti all'estero,
senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi, si presumono,
salvo prova contraria, fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale
di riferimento vigente in Italia nel relativo periodo d'imposta, a
meno che, in sede di dichiarazione dei redditi, venga specificato che
si tratta di redditi la cui percezione avviene in un successivo
periodo d'imposta, o sia indicato che determinate attivita' non
possono essere produttive di redditi. La prova delle predette
condizioni deve essere fornita dal contribuente entro sessanta giorni
dal ricevimento della espressa richiesta notificatagli dall'ufficio
delle imposte».
2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 novembre
2008, n. 195, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le
informazioni raccolte ai sensi degli articoli 3 e 4 sono trasmesse in
via telematica all'Agenzia delle entrate e alla Guardia di finanza
secondo modalita' e termini stabiliti con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze».
3. All'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512,
convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649,
al primo periodo, le parole: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti incaricati che intervengono nel pagamento dei proventi»
sono sostituite dalle seguenti: «la ritenuta e' operata dai soggetti
residenti che intervengono nella riscossione dei proventi».
Art. 10
Modifica alla legge 28 dicembre 2001, n. 448, in materia di
affidamento del servizio di riscossione delle imposte locali. Caso
EU Pilot 3452/12/MARKT.
1. Il comma 2 dell'articolo 10 della legge 28 dicembre 2001, n.
448, e' abrogato.
2. Gli affidamenti del servizio di accertamento e riscossione di
entrate comunali effettuati ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della
legge 28 dicembre 2001, n. 448, in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge, cessano l'ultimo giorno del terzo mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, ferma
restando la data di scadenza dei relativi contratti, laddove
anteriore.
Capo III
Disposizioni in materia di lavoro e di politica sociale
Art. 11
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva 1999/63/CE
relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro
della gente di mare. Caso EU Pilot 3852/12/EMPL.
1. Al decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, lettera n), dopo le parole:
«qualsiasi persona facente parte dell'equipaggio» sono inserite le
seguenti: «ed appartenente alla categoria della gente di mare di cui
agli articoli 114, lettera a), e 115 del codice della navigazione,»;
b) all'articolo 11, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto
con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, tenuto conto
dei principi generali di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori, puo' autorizzare contratti collettivi che consentano di
derogare ai limiti fissati nei commi 2 e 3. Tali deroghe debbono,
nella misura del possibile, rispettare i modelli fissati dai commi 2
e 3, nonche' consentire la fruizione di periodi di riposo piu'
frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi compensativi per i
lavoratori marittimi addetti alla guardia o che operano a bordo di
navi impiegate in viaggi di breve durata. Le deroghe di cui al
presente comma possono altresi' prevedere la fruizione di periodi di
riposo piu' frequenti o piu' lunghi o la concessione di riposi
compensativi in funzione delle peculiari tipologie o condizioni di
impiego della nave su cui il lavoratore marittimo e' imbarcato».
2. I contratti collettivi stipulati a decorrere dal 24 novembre
2010 che abbiano stabilito deroghe ai sensi dell'articolo 11, comma
7, del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, nel testo vigente
prima della data di entrata in vigore della presente legge, devono
essere sottoposti all'autorizzazione di cui al medesimo articolo 11,
comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dal
comma 1 del presente articolo, entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore della presente legge. Qualora l'autorizzazione non venga
richiesta, ovvero non venga concessa, le clausole dei contratti
collettivi, le quali abbiano stabilito le deroghe di cui al primo
periodo, perdono efficacia.
Art. 12
Disposizioni in materia di lavoro a tempo determinato. Procedura di
infrazione 2010/2045.
1. L'articolo 8 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 8 (Criteri di computo). - 1. I limiti prescritti dal primo e
dal secondo comma dell'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n.
300, per il computo dei dipendenti si basano sul numero medio mensile
di lavoratori a tempo determinato impiegati negli ultimi due anni,
sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti di lavoro».
2. All'articolo 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25,
il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La soglia numerica occupazionale e' definita nel rispetto delle
norme di legge e si basa sul numero medio mensile dei lavoratori
subordinati, a tempo determinato ed indeterminato, impiegati negli
ultimi due anni, sulla base dell'effettiva durata dei loro rapporti
di lavoro».
3. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui ai commi
1 e 2, il computo dei dipendenti a tempo determinato ai sensi dei
medesimi commi e' effettuato alla data del 31 dicembre 2013, con
riferimento al biennio antecedente a tale data.
Art. 13
Disposizioni volte al corretto recepimento della direttiva
2003/109/CE relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che
siano soggiornanti di lungo periodo. Procedura di infrazione
2013/4009.
1. All'articolo 65, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,
le parole: «cittadini italiani residenti» sono sostituite dalle
seguenti: «cittadini italiani e dell'Unione europea residenti, da
cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo,
nonche' dai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro
che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di
soggiorno permanente».
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in
15,71 milioni di euro per il periodo dal 1o luglio 2013 al 31dicembre
2013 e in 31,41 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si
provvede:
a) quanto a 15,71 milioni di euro per l'anno 2013, a valere sulle
risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183;
b) quanto a 4,41 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del
fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2013-2015, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e
speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno
2013, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
al Ministero del lavoro e delle politiche sociali;
c) quanto a 15 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328;
d) quanto a 12 milioni di euro a decorrere dal 2014, mediante
riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47,
secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla
quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche.
3. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede ad
effettuare il monitoraggio degli effetti finanziari derivanti
dall'attuazione delle misure di cui al comma 1 e riferisce in merito
al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui si
verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto
alle previsioni di cui al presente articolo, il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, provvede, a decorrere dall'anno 2013, con proprio
decreto, alla riduzione lineare, nella misura necessaria alla
copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio,
delle dotazioni finanziarie disponibili iscritte a legislazione
vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese
rimodulabili delle missioni di spesa del Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza
ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli
scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 3.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Capo IV
Disposizioni in materia di sanita' pubblica
Art. 14
Modifica al decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, in materia di
protezione delle galline ovaiole e registrazione dei relativi
stabilimenti di allevamento. Procedura di infrazione 2011/2231.
1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 luglio 2003, n. 267, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Sanzioni amministrative e penali). - 1. Salvo che il fatto
costituisca reato, il proprietario o il detentore che viola i divieti
di cui all'articolo 3 e' soggetto alla sanzione amministrativa
pecuniaria da euro 6.200 a euro 18.600 per ogni unita' produttiva
trovata non conforme e al divieto di esercizio dell'attivita' di
allevamento nelle medesime unita' produttive, fino all'avvenuto
adeguamento delle stesse.
2. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
detentore che non rispetta i requisiti di cui all'articolo 2, comma
1, ad esclusione della lettera b), e' soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 3.100 a euro 18.600 per ogni unita'
produttiva trovata non conforme.
3. Nel caso di ripetizione della violazione di cui al comma 2,
anche in presenza del pagamento in misura ridotta, la sanzione
amministrativa pecuniaria e' aumentata fino alla meta' ed e'
disposta, a fine ciclo produttivo, la sospensione dell'esercizio
dell'attivita' di allevamento da uno a tre mesi per ogni unita'
produttiva trovata non conforme, fermo restando che in tale periodo
di sospensione dell'attivita' non vanno computati i periodi di vuoto
biologico e di vuoto sanitario.
4. L'autorita' sanitaria competente, valutata la gravita' delle
carenze riscontrate nel corso dei controlli di cui all'articolo 5, in
caso di tempestivo e puntuale adeguamento alle prescrizioni dettate
ai sensi dello stesso articolo 5, comma 1, lettera b), puo'
sospendere l'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2. Tale
sospensione e' automaticamente revocata in caso di ripetizione della
violazione e non puo' essere concessa in caso di recidiva.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, il proprietario o il
detentore che viola le disposizioni di cui all'articolo 4 e' soggetto
alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.030 a euro 6.180 e
al divieto di esercizio dell'attivita' di allevamento fino
all'avvenuta registrazione, che consegue d'ufficio con spese a carico
del soggetto interessato, determinate ai sensi dell'articolo 4, comma
7.
6. Il proprietario o il detentore che viola il divieto di esercizio
dell'attivita' di allevamento di cui ai commi 1 e 5 o la sospensione
dell'esercizio dell'attivita' di allevamento di cui al comma 3 e'
soggetto alla pena prevista dall'articolo 650 del codice penale, alla
revoca, se ne e' in possesso, della registrazione di cui all'articolo
4, nonche' al ritiro delle uova immesse sul mercato durante i
relativi periodi di restrizione. Le uova prodotte in tali periodi
sono destinate alla distruzione o all'industria non alimentare.
7. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».
Art. 15
Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 maggio 2012, in materia di biocidi.
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 22 maggio 2012, sui biocidi, di seguito denominato «regolamento
n. 528».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 81 del regolamento n. 528.
3. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono
stabilite le tariffe di cui all'articolo 80 del regolamento n. 528 e
le relative modalita' di versamento. Le tariffe sono determinate in
base al principio di copertura del costo effettivo del servizio e
sono aggiornate ogni tre anni.
4. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le
modalita' di effettuazione dei controlli sui biocidi immessi sul
mercato, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del regolamento n.
528.
5. Con decreto del Ministro della salute e' disciplinato l'iter
procedimentale ai fini dell'adozione dei provvedimenti autorizzativi
da parte dell'autorita' competente previsti dal regolamento n. 528.
Art. 16
Attuazione del regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici.
1. Il Ministero della salute provvede agli adempimenti previsti dal
regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici, di seguito denominato
«regolamento n. 1223».
2. Il Ministero della salute e' designato quale «autorita'
competente» ai sensi dell'articolo 34 del regolamento n. 1223.
3. Il Ministero della salute e' l'autorita' centrale dello Stato
alla quale spettano compiti di indirizzo generale e coordinamento in
materia di cosmetici, l'elaborazione e l'adozione dei piani
pluriennali di controllo, la supervisione e il controllo sulle
attivita' degli organismi che esercitano le funzioni conferite dallo
Stato, dalle regioni e province autonome e dalle aziende sanitarie
locali.
4. Alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano
spettano compiti di indirizzo e coordinamento delle attivita'
territoriali delle aziende sanitarie locali, nonche' l'elaborazione e
l'adozione dei piani regionali di controllo.
5. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla regolamentazione
delle procedure di controllo del mercato interno dei prodotti
cosmetici, ivi inclusi i controlli dei prodotti stessi, degli
operatori di settore e delle buone pratiche di fabbricazione.
6. Con decreto del Ministro della salute sono regolamentati gli
adempimenti e le comunicazioni che gli operatori del settore sono
tenuti ad espletare nell'ambito dell'attivita' di vigilanza e
sorveglianza di cui agli articoli 7, 21, 22 e 23 del regolamento n.
1223.
Art. 17
Modifica al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, recante
attuazione delle direttive 89/395/CEE e 89/396/CEE concernenti
l'etichettatura, la presentazione e la pubblicita' dei prodotti
alimentari. Procedura di infrazione 2009/4583.
1. All'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
dopo il comma 2-bis e' inserito il seguente:
«2-ter. L'indicazione non e' necessaria quando, con riferimento
alle sostanze elencate nell'allegato 2, sezione III (allergeni), la
denominazione di vendita indica l'ingrediente interessato».
Art. 18
Modifica al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, recante
attuazione della direttiva 2006/7/CE, relativa alla gestione della
qualita' delle acque di balneazione. Procedura di infrazione
2011/2217.
1. L'articolo 13 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116,
recante attuazione della direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione
della qualita' delle acque di balneazione e abrogazione della
direttiva 76/160/ CEE, e' sostituito dal seguente:
«Art. 13 (Cooperazione). - 1. Se il bacino idrografico comporta un
impatto transfrontaliero sulla qualita' delle acque di balneazione,
lo Stato italiano collabora con gli altri Stati dell'Unione europea
interessati nel modo piu' opportuno per attuare il presente decreto,
anche tramite lo scambio di informazioni e un'azione comune per
limitare tale impatto.
2. Se il bacino idrografico comporta un impatto sulla qualita'
delle acque di balneazione che coinvolge piu' regioni e province
autonome, gli enti territoriali interessati attuano le medesime
procedure di cui al comma 1».
Capo V
Disposizioni in materia di ambiente
Art. 19
Modifiche al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, in materia
di valutazione e gestione dei rischi da alluvioni. Procedura di
infrazione 2012/2054.
1. Al decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, lettera a), le parole: «non
direttamente imputabili ad eventi meteorologici» sono sostituite
dalle seguenti: «causati da impianti fognari»;
b) all'articolo 6, comma 2:
1) l'alinea e' sostituito dal seguente: «Le mappe della
pericolosita' da alluvione contengono la perimetrazione, da
predisporre avvalendosi di sistemi informativi territoriali, delle
aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i
seguenti scenari:»;
2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) scarsa probabilita' di alluvioni o scenari di eventi
estremi»;
c) all'articolo 6, comma 3:
1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) estensione dell'inondazione e portata della piena»;
2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) altezza e quota idrica»;
d) all'articolo 9, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. I piani di gestione del rischio di alluvioni di cui
all'articolo 7 del presente decreto sono sottoposti alla verifica di
assoggettabilita' alla valutazione ambientale strategica (VAS), di
cui all'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
qualora definiscano il quadro di riferimento per la realizzazione dei
progetti elencati negli allegati II, III e IV alla parte seconda
dello stesso decreto legislativo, oppure possano comportare un
qualsiasi impatto ambientale sui siti designati come zone di
protezione speciale per la conservazione degli uccelli selvatici e su
quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la
protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna
selvatica»;
e) all'allegato I, parte B, punto 1, le parole: «dell'articolo
13» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 12».
Art. 20
Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, in materia
di gestione dei rifiuti delle industrie estrattive. Procedura di
infrazione 2011/2006.
1. Al decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 117, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 3, le parole: «e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «e 6»;
b) all'articolo 2, comma 4, le parole: «e 3» sono sostituite
dalle seguenti: «e 6»;
c) all'articolo 2, comma 5, le parole: «comma 3» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 6»;
d) all'articolo 5, comma 5, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «A condizione che vengano rispettate tutte le disposizioni
dei commi da 1 a 4, qualora le informazioni di cui al comma 3 siano
state fornite in altri piani predisposti ai sensi della normativa
vigente, l'operatore puo' allegare integralmente o in parte detti
piani, indicando le parti che comprendono dette informazioni»;
e) all'articolo 6, il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. L'autorita' competente garantisce, anche attraverso la
pubblicazione nel proprio sito informatico delle informazioni
necessarie per la preparazione del piano di emergenza esterno, la
partecipazione del pubblico interessato alla preparazione o al
riesame dello stesso piano, fornendo al medesimo le informazioni
pertinenti, comprese quelle sul diritto di partecipare al processo
decisionale e sull'autorita' competente alla quale presentare
osservazioni e quesiti, ed un periodo di tempo adeguato, comunque non
inferiore a trenta giorni, per esprimere osservazioni di cui
l'autorita' competente deve tenere conto, motivando le ragioni per le
quali intenda, eventualmente, discostarsi»;
f) all'articolo 7, comma 5, lettera a), le parole: «comma 3» sono
sostituite dalle seguenti: «comma 6»;
g) all'articolo 8, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. L'autorita' competente, entro trenta giorni dal ricevimento
della domanda di autorizzazione o di rinnovo dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7, ovvero, in caso di riesame ai sensi dell'articolo
7, comma 5, contestualmente all'avvio del relativo procedimento,
comunica all'operatore la data di avvio del procedimento ai sensi
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e la
sede degli uffici presso i quali sono depositati i documenti e gli
atti del procedimento, ai fini della consultazione del pubblico.
Entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della
comunicazione l'operatore provvede, a sua cura e a sue spese, alla
pubblicazione su un quotidiano a diffusione provinciale o regionale
nonche', ove esistente, nel proprio sito internet, di un annuncio
contenente:
a) la domanda di autorizzazione contenente l'indicazione della
localizzazione della struttura di deposito e del nominativo
dell'operatore;
b) informazioni dettagliate sull'autorita' competente
responsabile del procedimento e sugli uffici dove e' possibile
prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni, nonche' i
termini per la presentazione delle stesse;
c) se applicabile, informazioni sulla necessita' di una
consultazione tra Stati membri prima dell'adozione della decisione
relativa ad una domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 16;
d) la natura delle eventuali decisioni;
e) l'indicazione delle date e dei luoghi dove saranno
depositate le informazioni ed i mezzi utilizzati per la
divulgazione»;
h) all'articolo 8, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'autorita' competente mette a disposizione del pubblico
interessato, attraverso la pubblicazione nel proprio sito internet,
anche i principali rapporti e pareri trasmessi all'autorita'
competente medesima in merito alla domanda di autorizzazione, nonche'
altre informazioni attinenti alla domanda di autorizzazione
presentate successivamente alla data di pubblicazione da parte
dell'operatore.
1-ter. Le forme di pubblicita' di cui al comma 1 tengono luogo
delle comunicazioni di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto
1990, n. 241, e successive modificazioni»;
i) all'articolo 8, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. I soggetti interessati possono presentare in forma scritta
osservazioni all'autorita' competente fino a trenta giorni prima
della conclusione del procedimento autorizzativo. L'operatore
provvede ad informare il pubblico della data di scadenza del termine
per la presentazione delle osservazioni unitamente alla pubblicazione
delle altre informazioni di cui ai commi 1 e 1-bis»;
l) all'articolo 10, comma 1, lettera a), le parole: «comma 2»
sono sostituite dalle seguenti: «comma 3»;
m) all'articolo 10, comma 1, lettera c), le parole: «commi 4 e 5»
sono sostituite dalle seguenti: «commi 3 e 4»;
n) all'articolo 11, comma 7, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Tali verifiche possono essere effettuate dall'autorita'
competente stessa o da enti pubblici o esperti indipendenti dei quali
la stessa si avvale, con oneri a carico dell'operatore»;
o) all'articolo 12, comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «In caso di inadempienza dell'operatore, l'autorita'
competente puo' assumersi gli incarichi dell'operatore dopo la
chiusura definitiva della struttura di deposito, utilizzando le
risorse di cui all'articolo 14 e fatta salva l'applicazione della
normativa nazionale e dell'Unione europea vigente in materia di
responsabilita' civile del detentore dei rifiuti»;
p) all'articolo 13, comma 1, lettera a), dopo le parole:
«valutare la probabilita' che si produca percolato dai rifiuti di
estrazione depositati,» sono inserite le seguenti: «anche con
riferimento agli inquinanti in esso presenti,»;
q) all'articolo 16, comma 3, le parole: «l'operatore trasmette le
informazioni di cui all'articolo 6, comma 14» sono sostituite dalle
seguenti: «l'operatore trasmette immediatamente le informazioni di
cui all'articolo 6, comma 15»;
r) all'articolo 17, comma 1, la parola: «, successivamente» e'
sostituita dalle seguenti: «a intervalli almeno semestrali dal
momento dell'avvio delle medesime operazioni, compresa la fase
successiva alla chiusura», le parole: «, e, comunque, con cadenza
almeno annuale» sono soppresse ed e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Un risultato positivo non limita in alcun modo la
responsabilita' dell'operatore in base alle condizioni
dell'autorizzazione»;
s) all'articolo 19, comma 1, il primo e il secondo periodo sono
sostituiti dal seguente: «L'operatore che gestisca una struttura di
deposito di rifiuti di estrazione in assenza dell'autorizzazione di
cui all'articolo 7 e' punito con la pena dell'arresto da uno a tre
anni e dell'ammenda da cinquemiladuecento a cinquantaduemila euro».
Art. 21
Modifiche al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, recante
attuazione della direttiva 2006/66/CE concernente pile,
accumulatori e relativi rifiuti. Procedura di infrazione 2011/2218.
1. Al decreto legislativo 20 novembre 2008, n. 188, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: «di cui al comma 2»
sono inserite le seguenti: «e, in particolare, il divieto di
immettere sul mercato pile e accumulatori contenenti sostanze
pericolose»;
b) all'articolo 10, comma 6, dopo le parole: «L'operazione di
trattamento» sono inserite le seguenti: «e di riciclaggio»;
c) all'articolo 11, comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «, nonche' la ricerca di metodi di riciclaggio ecocompatibili
e con un buon rapporto tra costi ed efficacia per tutti i tipi di
pile e accumulatori»;
d) all'articolo 12, comma 1, le parole: «a trattamento o
riciclaggio» sono sostituite dalle seguenti: «a trattamento e a
riciclaggio»;
e) all'articolo 23:
1) al comma 1, dopo le parole: «Le pile e gli accumulatori»
sono inserite le seguenti: «e i pacchi batterie»;
2) al comma 3, dopo le parole: «sono contrassegnati» sono
inserite le seguenti: «in modo visibile, leggibile e indelebile»;
f) all'allegato II, parte B: Riciclaggio, i punti 1 e 2 sono
abrogati.
Art. 22
Modifiche al decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, relativo
alla riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle
apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonche' allo
smaltimento dei rifiuti. Procedura di infrazione 2009/2264.
1. All'Allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al numero 1, le parole: «(con esclusione di quelli fissi di
grandi dimensioni)» sono soppresse;
b) al numero 1.18 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e
per il condizionamento»;
c) dopo il numero 8.9 e' inserito il seguente:
«8.9-bis. Test di fecondazione».
2. Rientra nella fase della raccolta, come definita dall'articolo
183, comma 1, lettera o), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, il raggruppamento dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed
elettroniche (RAEE) finalizzato al loro trasporto presso i centri di
raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 25
luglio 2005, n. 151, effettuato dai distributori presso i locali del
proprio punto vendita o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) il raggruppamento riguarda esclusivamente i RAEE disciplinati
dal decreto legislativo n. 151 del 2005 provenienti dai nuclei
domestici;
b) i RAEE di cui alla lettera a) sono trasportati presso i centri
di raccolta di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo
n. 151 del 2005 con cadenza mensile e, comunque, quando il
quantitativo raggruppato raggiunga complessivamente i 3.500
chilogrammi. Il quantitativo di 3.500 chilogrammi si riferisce a
ciascuno dei raggruppamenti 1, 2 e 3 dell'allegato 1 al regolamento
di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare 25 settembre 2007, n. 185, e a 3.500
chilogrammi complessivi per i raggruppamenti 4 e 5 di cui al medesimo
allegato;
c) il raggruppamento dei RAEE e' effettuato presso il punto di
vendita del distributore o presso altro luogo risultante dalla
comunicazione di cui all'articolo 3 del regolamento di cui al decreto
del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
marzo 2010, n. 65, in luogo idoneo, non accessibile a terzi e
pavimentato. I RAEE sono protetti dalle acque meteoriche e
dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura anche
mobili, e raggruppati avendo cura di tenere separati i rifiuti
pericolosi, nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 187,
comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. E' necessario
garantire l'integrita' delle apparecchiature, adottando tutte le
precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la
fuoriuscita di sostanze pericolose.
3. All'articolo 2, comma 1, lettera d), del regolamento di cui al
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare 8 marzo 2010, n. 65, le parole da: «, effettuato» fino a:
«6.000 kg» sono soppresse.
4. La realizzazione e la gestione di centri di raccolta di cui
all'articolo 6, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo n.
151 del 2005 si svolge con le modalita' previste dal decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8
aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 99 del 28 aprile
2008, e successive modificazioni, ovvero, in alternativa, con le
modalita' previste dagli articoli 208, 213 e 216 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
5. Sono abrogati il comma 2 dell'articolo 1 e l'articolo 8 del
regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65.
Art. 23
Disposizioni in materia di assoggettabilita' alla procedura di
valutazione di impatto ambientale volte al recepimento della
direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011. Procedura di infrazione
2009/2086.
1. Al fine di dare attuazione alle disposizioni della direttiva
2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre
2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di
determinati progetti pubblici e privati, e di risolvere la procedura
di infrazione 2009/2086 per non conformita' alla direttiva 85/337/CEE
in materia di valutazione d'impatto ambientale, per le tipologie
progettuali di cui all'allegato IV alla parte seconda del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede alla emanazione
delle linee guida finalizzate all'individuazione dei criteri e delle
soglie per l'assoggettamento alla procedura di cui all'articolo 20
del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive
modificazioni, sulla base dei criteri di cui all'allegato V alla
parte seconda del medesimo decreto legislativo.
2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
ministeriale di cui al comma 1, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano, sulla base delle linee guida di cui al medesimo
comma 1, possono definire criteri e soglie ai fini della verifica di
assoggettabilita' di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 3
aprile 2006, n. 152. Trascorso tale termine, in assenza di
definizione da parte delle singole regioni e province autonome di
Trento e di Bolzano, le tipologie progettuali di cui all'allegato IV
alla parte seconda del predetto decreto legislativo sono sottoposte
alla verifica di assoggettabilita' senza alcuna previsione di criteri
e soglie.
3. Con riferimento ai progetti di cui al citato allegato IV del
decreto legislativo n. 152 del 2006, qualora non ricadenti, neppure
parzialmente, in aree protette, ivi comprese quelle sottoposte a
vincolo paesaggistico o culturale, le regioni e le province autonome
di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dall'adozione delle linee
guida di cui al comma 1 e nel rispetto dei criteri indicati dalle
stesse, possono determinare, previa motivazione, criteri o condizioni
di esclusione dalla verifica di assoggettabilita' per specifiche
categorie progettuali, o per particolari situazioni ambientali e
territoriali.
Art. 24
Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per il
corretto recepimento della direttiva 2000/60/CE che istituisce un
quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. Procedura di
infrazione 2007/4680.
1. Al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 78-ter, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. L'ISPRA elabora l'inventario, su scala di distretto, dei
rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite,
di seguito denominato "inventario", con riferimento alle sostanze
prioritarie e alle sostanze pericolose prioritarie. L'ISPRA effettua
ulteriori elaborazioni sulla base di specifiche esigenze del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»;
b) all'articolo 92, comma 5, le parole: «possono rivedere o
completare» sono sostituite dalle seguenti: «devono riesaminare e, se
necessario, opportunamente rivedere o completare»;
c) all'articolo 92, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
«8-bis. Le regioni riesaminano e, se del caso, rivedono i
programmi d'azione obbligatori di cui al comma 7, inclusa qualsiasi
misura supplementare adottata ai sensi della lettera c) del comma 8,
per lo meno ogni quattro anni»;
d) all'articolo 92, comma 9, le parole: «Le variazioni apportate
alle designazioni, i programmi di azione» sono sostituite dalle
seguenti: «Gli esiti del riesame delle designazioni di cui al comma
5, i programmi di azione stabiliti ai sensi del comma 7, inclusi gli
esiti del riesame di cui al comma 8-bis»;
e) all'articolo 104, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Fermo restando il divieto di cui al comma 1, l'autorita'
competente, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di qualita' dei
corpi idrici sotterranei, puo' autorizzare il ravvenamento o
l'accrescimento artificiale dei corpi sotterranei, nel rispetto dei
criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare. L'acqua impiegata puo' essere di
provenienza superficiale o sotterranea, a condizione che l'impiego
della fonte non comprometta la realizzazione degli obiettivi
ambientali fissati per la fonte o per il corpo idrico sotterraneo
oggetto di ravvenamento o accrescimento. Tali misure sono riesaminate
periodicamente e aggiornate quando occorre nell'ambito del Piano di
tutela e del Piano di gestione»;
f) all'articolo 116, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Eventuali misure nuove o modificate, approvate
nell'ambito di un programma aggiornato, sono applicate entro tre anni
dalla loro approvazione»;
g) all'articolo 117, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. I Piani di gestione dei distretti idrografici, adottati
ai sensi dell'articolo 1, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre
2008, n. 208, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2009, n. 13, sono riesaminati e aggiornati entro il 22 dicembre 2015
e, successivamente, ogni sei anni»;
h) all'articolo 117, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Il registro delle aree protette di cui al comma 3 deve
essere tenuto aggiornato per ciascun distretto idrografico»;
i) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce
«Densita' dei siti di monitoraggio», alla lettera a) del secondo
capoverso, dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite
le seguenti: «e degli scarichi»;
l) all'allegato 1 alla parte terza, al punto 2, lettera B,
paragrafo 4.3 «Monitoraggio dello stato quantitativo», nella voce
«Frequenza di monitoraggio», alla lettera a) del primo capoverso,
dopo le parole: «l'impatto delle estrazioni» sono inserite le
seguenti: «e degli scarichi»;
m) all'allegato 3 alla parte terza, nella sezione C, «Metodologia
per l'analisi delle pressioni e degli impatti», dopo il punto C.2.2
e' inserito il seguente:
«C.2.2.1 Per i corpi idrici che si reputa rischino di non
conseguire gli obiettivi di qualita' ambientale e' effettuata, ove
opportuno, una caratterizzazione ulteriore per ottimizzare la
progettazione dei programmi di monitoraggio di cui all'articolo 120 e
dei programmi di misure prescritti all'articolo 116.»;
n) all'allegato 3 alla parte terza, al punto 2 della sezione C,
come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 16 marzo 2009, n. 30, alla Parte B, Caratterizzazione dei
corpi idrici sotterranei, punto B.1, secondo capoverso:
1) nell'alinea, dopo le parole: «dei corpi idrici» sono
inserite le seguenti: «e di individuare le eventuali misure da
attuare a norma dell'articolo 116»;
2) nel secondo trattino, dopo la parola: «fertilizzanti» sono
aggiunte le seguenti: «, ravvenamento artificiale».
2. Al fine di poter disporre del supporto tecnico necessario al
corretto ed integrale adempimento degli obblighi derivanti dalla
direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23
ottobre 2000, nonche' dalla direttiva 2007/60/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, resta confermato che le
Autorita' di bacino di rilievo nazionale di cui alla legge 18 maggio
1989, n. 183, come prorogate per effetto delle disposizioni di cui
all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13,
continuano ad avvalersi, nelle more della costituzione delle
Autorita' di bacino distrettuale di cui all'articolo 63 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni,
dell'attivita' dei comitati tecnici costituiti nel proprio ambito
senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e nel rispetto del
principio di invarianza di spesa.
Art. 25
Modifiche alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.
152, recante norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni
all'ambiente. Procedura di infrazione 2007/4679.
1. Alla parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 299 e' premesso il seguente:
«Art. 298-bis (Principi generali). - 1. La disciplina della parte
sesta del presente decreto legislativo si applica:
a) al danno ambientale causato da una delle attivita'
professionali elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a
qualsiasi minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette
attivita';
b) al danno ambientale causato da un'attivita' diversa da quelle
elencate nell'allegato 5 alla stessa parte sesta e a qualsiasi
minaccia imminente di tale danno derivante dalle suddette attivita',
in caso di comportamento doloso o colposo.
2. La riparazione del danno ambientale deve avvenire nel rispetto
dei principi e dei criteri stabiliti nel titolo II e nell'allegato 3
alla parte sesta, ove occorra anche mediante l'esperimento dei
procedimenti finalizzati a conseguire dal soggetto che ha causato il
danno, o la minaccia imminente di danno, le risorse necessarie a
coprire i costi relativi alle misure di riparazione da adottare e non
attuate dal medesimo soggetto.
3. Restano disciplinati dal titolo V della parte quarta del
presente decreto legislativo gli interventi di ripristino del suolo e
del sottosuolo progettati ed attuati in conformita' ai principi ed ai
criteri stabiliti al punto 2 dell'allegato 3 alla parte sesta nonche'
gli interventi di riparazione delle acque sotterranee progettati ed
attuati in conformita' al punto 1 del medesimo allegato 3, o, per le
contaminazioni antecedenti alla data del 29 aprile 2006, gli
interventi di riparazione delle acque sotterranee che conseguono gli
obiettivi di qualita' nei tempi stabiliti dalla parte terza del
presente decreto»;
b) all'articolo 299, comma 1, le parole da: «, attraverso la
Direzione generale per il danno ambientale» fino alla fine del comma
sono soppresse;
c) all'articolo 299, comma 5, le parole: «e per la riscossione
della somma dovuta per equivalente patrimoniale» sono soppresse;
d) all'articolo 303, comma 1, lettera f), le parole da: «; i
criteri di determinazione dell'obbligazione risarcitoria» fino alla
fine della lettera sono soppresse;
e) all'articolo 303, comma 1, la lettera i) e' abrogata;
f) all'articolo 311, nella rubrica, le parole: «e per equivalente
patrimoniale» sono soppresse;
g) all'articolo 311, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Quando si verifica un danno ambientale cagionato dagli
operatori le cui attivita' sono elencate nell'allegato 5 alla
presente parte sesta, gli stessi sono obbligati all'adozione delle
misure di riparazione di cui all'allegato 3 alla medesima parte sesta
secondo i criteri ivi previsti, da effettuare entro il termine
congruo di cui all'articolo 314, comma 2, del presente decreto. Ai
medesimi obblighi e' tenuto chiunque altro cagioni un danno
ambientale con dolo o colpa. Solo quando l'adozione delle misure di
riparazione anzidette risulti in tutto o in parte omessa, o comunque
realizzata in modo incompleto o difforme dai termini e modalita'
prescritti, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare determina i costi delle attivita' necessarie a conseguirne
la completa e corretta attuazione e agisce nei confronti del soggetto
obbligato per ottenere il pagamento delle somme corrispondenti»;
h) all'articolo 311, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del
mare provvede in applicazione dei criteri enunciati negli allegati 3
e 4 della presente parte sesta alla determinazione delle misure di
riparazione da adottare e provvede con le procedure di cui al
presente titolo III all'accertamento delle responsabilita'
risarcitorie. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, sentito il Ministro dello sviluppo
economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, in conformita'
a quanto previsto dal punto 1.2.3 dell'allegato 3 alla presente parte
sesta i criteri ed i metodi, anche di valutazione monetaria, per
determinare la portata delle misure di riparazione complementare e
compensativa. Tali criteri e metodi trovano applicazione anche ai
giudizi pendenti non ancora definiti con sentenza passata in
giudicato alla data di entrata in vigore del decreto di cui al
periodo precedente. Nei casi di concorso nello stesso evento di
danno, ciascuno risponde nei limiti della propria responsabilita'
personale. Il relativo debito si trasmette, secondo le leggi vigenti,
agli eredi, nei limiti del loro effettivo arricchimento»;
i) all'articolo 313, comma 2, le parole: «, o il ripristino
risulti in tutto o in parte impossibile, oppure eccessivamente
oneroso ai sensi dell'articolo 2058 del codice civile, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio, con successiva
ordinanza, ingiunge il pagamento, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica, di una somma pari al valore economico del danno
accertato o residuato, a titolo di risarcimento per equivalente
pecuniario» sono sostituite dalle seguenti: «o all'adozione delle
misure di riparazione nei termini e modalita' prescritti, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare determina i
costi delle attivita' necessarie a conseguire la completa attuazione
delle misure anzidette secondo i criteri definiti con il decreto di
cui al comma 3 dell'articolo 311 e, al fine di procedere alla
realizzazione delle stesse, con ordinanza ingiunge il pagamento,
entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, delle somme
corrispondenti»;
l) all'articolo 314, comma 3, il secondo e il terzo periodo sono
soppressi;
m) all'articolo 317, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Le somme derivanti dalla riscossione dei crediti in favore
dello Stato per il risarcimento del danno ambientale disciplinato
dalla presente parte sesta, ivi comprese quelle derivanti
dall'escussione di fidejussioni a favore dello Stato, assunte a
garanzia del risarcimento medesimo, sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere integralmente riassegnate con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze ad un pertinente capitolo
dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, per essere destinate alla realizzazione
delle misure di prevenzione e riparazione in conformita' alle
previsioni della direttiva 2004/35/CE ed agli obblighi da essa
derivanti».
2. Le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 311 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dalla lettera g)
del comma 1 del presente articolo, non si applicano agli accordi
transattivi gia' stipulati alla data di entrata in vigore della
presente legge, nonche' agli accordi transattivi attuativi di accordi
di programma gia' conclusi alla medesima data.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni
interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti
dall'attuazione del presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26
Modifiche alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio. Procedura di infrazione 2006/2131.
1. All'articolo 1 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 5, al primo periodo sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 2,
e in conformita' agli articoli 3 e 4 della direttiva 2009/147/CE» e
il secondo periodo e' soppresso;
b) dopo il comma 7 e' inserito il seguente:
«7.1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare trasmette periodicamente alla Commissione europea tutte le
informazioni a questa utili sull'applicazione pratica della presente
legge e delle altre norme vigenti in materia, limitatamente a quanto
previsto dalla direttiva 2009/147/CE».
2. L'articolo 19-bis della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 19-bis (Esercizio delle deroghe previste dall'articolo 9
della direttiva 2009/147/CE). - 1. Le regioni disciplinano
l'esercizio delle deroghe previste dalla direttiva 2009/147/CE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009,
conformandosi alle prescrizioni dell'articolo 9, ai principi e alle
finalita' degli articoli 1 e 2 della stessa direttiva ed alle
disposizioni della presente legge.
2. Le deroghe possono essere disposte dalle regioni e province
autonome, con atto amministrativo, solo in assenza di altre soluzioni
soddisfacenti, in via eccezionale e per periodi limitati. Le deroghe
devono essere giustificate da un'analisi puntuale dei presupposti e
delle condizioni e devono menzionare la valutazione sull'assenza di
altre soluzioni soddisfacenti, le specie che ne formano oggetto, i
mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, le condizioni
di rischio, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il
numero dei capi giornalmente e complessivamente prelevabili nel
periodo, i controlli e le particolari forme di vigilanza cui il
prelievo e' soggetto e gli organi incaricati della stessa, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 27, comma 2. I soggetti
abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni.
Fatte salve le deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo
1, lettera b), della direttiva 2009/147/CE, ai soggetti abilitati e'
fornito un tesserino sul quale devono essere annotati i capi oggetto
di deroga subito dopo il loro recupero. Le regioni prevedono sistemi
periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il
provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del
numero di capi autorizzato al prelievo o dello scopo, in data
antecedente a quella originariamente prevista.
3. Le deroghe di cui al comma 1 sono adottate sentito l'ISPRA e non
possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica
sia in grave diminuzione. L'intenzione di adottare un provvedimento
di deroga che abbia ad oggetto specie migratrici deve entro il mese
di aprile di ogni anno essere comunicata all'ISPRA, il quale si
esprime entro e non oltre quaranta giorni dalla ricezione della
comunicazione. Per tali specie, la designazione della piccola
quantita' per deroghe adottate ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1,
lettera c), della direttiva 2009/147/CE e' determinata, annualmente,
a livello nazionale, dall'ISPRA. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano provvede a ripartire tra le
regioni interessate il numero di capi prelevabili per ciascuna
specie. Le disposizioni di cui al terzo e al quarto periodo del
presente comma non si applicano alle deroghe adottate ai sensi
dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE.
4. Il provvedimento di deroga, ad eccezione di quelli adottati ai
sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, lettera b), della direttiva
2009/147/CE, e' pubblicato nel Bollettino Ufficiale regionale almeno
sessanta giorni prima della data prevista per l'inizio delle
attivita' di prelievo. Della pubblicazione e' data contestuale
comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare. Fatto salvo il potere sostitutivo d'urgenza di
cui all'articolo 8, comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, il
Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, diffida la
regione interessata ad adeguare, entro quindici giorni dal
ricevimento della diffida stessa, i provvedimenti di deroga adottati
in violazione delle disposizioni della presente legge e della
direttiva 2009/147/CE. Trascorso tale termine e valutati gli atti
eventualmente posti in essere dalla regione, il Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, ne dispone l'annullamento.
5. Le regioni, nell'esercizio delle deroghe di cui all'articolo 9,
paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/147/CE, provvedono,
ferma restando la temporaneita' dei provvedimenti adottati, nel
rispetto di linee guida emanate con decreto del Presidente della
Repubblica, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle politiche
agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano.
6. Entro il 30 giugno di ogni anno, ciascuna regione trasmette al
Presidente del Consiglio dei ministri ovvero al Ministro per gli
affari regionali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, al Ministro delle politiche agricole
alimentari e forestali, al Ministro per gli affari europei, nonche'
all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe di cui al
presente articolo; detta relazione e' altresi' trasmessa alle
competenti Commissioni parlamentari. Nel caso risulti dalla relazione
trasmessa che in una regione sia stato superato il numero massimo di
capi prelevabili di cui al comma 3, quarto periodo, la medesima
regione non e' ammessa al riparto nell'anno successivo. Il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette
annualmente alla Commissione europea la relazione di cui all'articolo
9, paragrafo 3, della direttiva 2009/147/CE».
3. All'articolo 31, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157,
dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente:
«m-bis) sanzione amministrativa pecuniaria da euro 150 a euro 900
per chi non esegue sul tesserino regionale le annotazioni prescritte
dal provvedimento di deroga di cui all'articolo 19-bis».
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alle attivita'
previste dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse
umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Art. 27
Modifica al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, relativa alla
protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati.
Procedura di infrazione 2013/2032.
1. Il comma 7-quater dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, e' abrogato.
Capo VI
Altre disposizioni
Art. 28
Modifiche al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, in materia
di indagini sugli incidenti ferroviari. Caso EU Pilot 1254/10/MOVE.
1. Al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 20:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «resta comunque
subordinata a» sono sostituite dalle seguenti: «e' svolta in
coordinamento con»;
2) al comma 2, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Gli
investigatori incaricati, nel rispetto di quanto previsto dalla
normativa vigente, possono:»;
3) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Nei casi in cui l'Autorita' giudiziaria avvia un
procedimento a seguito di un evento nel quale si ravvisino ipotesi di
reato, la stessa Autorita' dispone affinche' sia permesso agli
investigatori incaricati di svolgere i compiti di cui al comma 2»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Ove l'Autorita' giudiziaria abbia sequestrato eventuali
prove, gli investigatori incaricati possono accedere a tali prove e
possono utilizzarle nel rispetto degli obblighi di riservatezza
previsti dal diritto nazionale e dell'Unione europea. A tal fine, e
comunque in considerazione dei tempi previsti dall'articolo 22, comma
2, competente al rilascio delle necessarie autorizzazioni e', nel
corso delle indagini preliminari, il pubblico ministero; dopo la
chiusura delle indagini preliminari e' competente il giudice che
procede. L'esercizio delle attivita' e dei diritti degli
investigatori incaricati non deve pregiudicare l'indagine
giudiziaria. Se l'esame o l'analisi di alcuni elementi di prova
materiale puo' modificare, alterare o distruggere tali elementi, e'
richiesto il preventivo accordo tra l'Autorita' giudiziaria
competente e gli investigatori incaricati. Accordi possono essere
conclusi tra l'Organismo investigativo e l'Autorita' giudiziaria al
fine di disciplinare, nel rispetto della reciproca indipendenza, gli
aspetti riguardanti l'utilizzo e lo scambio di informazioni nonche'
le attivita' di cui ai commi 1, 2 e 2-bis»;
b) all'articolo 21, comma 1, le parole: «previa espressa
autorizzazione dell'Autorita'» sono sostituite dalle seguenti:
«previo accordo con l'Autorita'».
Art. 29
Disposizioni volte al recepimento della direttiva 2012/4/UE, del 22
febbraio 2012, relativa all'istituzione di un sistema di
identificazione e tracciabilita' degli esplosivi per uso civile.
Procedura di infrazione 2012/0433.
1. Ai fini del recepimento della direttiva 2012/4/UE della
Commissione, del 22 febbraio 2012, recante modifiche alla direttiva
2008/43/CE, relativa all'istituzione, a norma della direttiva
93/15/CEE, di un sistema di identificazione e tracciabilita' degli
esplosivi per uso civile, al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.
8, concernente l'attuazione della richiamata direttiva 2008/43/CE,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 3, dopo la lettera e) sono aggiunte le
seguenti:
«e-bis) alle micce consistenti in dispositivi di accensione non
detonanti a forma di cordoncino;
e-ter) alle micce di sicurezza, costituite da un'anima di polvere
nera a grana fine avvolta da una o piu' guaine protettive mediante un
involucro tessile flessibile e che una volta accese bruciano a una
velocita' predeterminata senza alcun effetto esplosivo esterno;
e-quater) agli inneschi a percussione, costituiti da una capsula
di metallo o di plastica contenenti una piccola quantita' di un
miscuglio esplosivo primario facilmente acceso per l'effetto di un
urto e che servono da elementi di innesco nelle armi di piccolo
calibro o negli inneschi a percussione per le cariche propulsive»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 2, le parole: «secondo le modalita' definite con il
decreto di cui all'articolo 5» sono sostituite dalle seguenti:
«secondo le modalita' definite con il decreto di cui al comma 5»;
2) al comma 5, dopo le parole: «quale autorita' nazionale
competente,» sono inserite le seguenti: «con decreto dirigenziale,»;
3) al comma 6:
3.1) alla lettera c), le parole: «per i detonatori comuni a
fuoco o micce» sono sostituite dalle seguenti: «per i detonatori
comuni» e le parole: «detonatori o micce» sono sostituite dalla
seguente: «detonatori»;
3.2) alla lettera e), le parole: «per gli inneschi primer e
le cariche di rinforzo booster» sono sostituite dalle seguenti: «per
gli inneschi, diversi da quelli di cui all'articolo 1, comma 3,
lettera e-quater)»;
3.3) alla lettera f), le parole: «per le micce detonanti e
micce di sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «per le micce
detonanti» e le parole: «o di sicurezza», ovunque ricorrano, sono
soppresse;
c) all'articolo 3:
1) al comma 1, le parole: «Entro sei mesi dalla data di entrata
in vigore del presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «A
decorrere dal 5 aprile 2015»;
2) al comma 2, dopo le parole: «In alternativa all'utilizzo del
sistema di cui al comma 1, ogni impresa, entro il termine previsto
dal medesimo comma 1,» sono inserite le seguenti: «puo' istituire un
sistema di raccolta dei dati per gli esplosivi per uso civile, che
comprende la loro identificazione univoca lungo tutta la catena della
fornitura e durante l'intero ciclo di vita dell'esplosivo, ovvero»;
3) al comma 8, le parole: «alla data del 5 aprile 2012» sono
sostituite dalle seguenti: «alla data del 5 aprile 2015»;
d) all'articolo 5:
1) al comma 1 e' premesso il seguente:
«01. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 8, e
all'articolo 3 del presente decreto si applicano a decorrere dal 5
aprile 2015»;
2) al comma 1, le parole: «entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto, sono emanate le disposizioni
attuative del presente decreto, anche» sono sostituite dalle
seguenti: «entro il 5 aprile 2015, sono emanate disposizioni»;
e) all'allegato 1, al numero 3), sono aggiunti i seguenti
periodi: «Qualora le dimensioni troppo ridotte degli articoli non
consentano di apporvi le informazioni di cui al numero 1), lettera
b), punti i) e ii), e al numero 2), o qualora sia tecnicamente
impossibile apporre un'identificazione univoca sugli articoli a causa
della loro particolare forma o progettazione, detta identificazione
va apposta su ogni confezione elementare; ciascuna confezione
elementare e' sigillata; su ogni detonatore comune o carica di
rinforzo oggetto della deroga di cui al presente periodo le
informazioni figuranti al numero 1), lettera b), punti i) e ii), sono
apposte tramite marcatura, in forma indelebile e in modo da essere
chiaramente leggibili. Il numero dei detonatori comuni e delle
cariche di rinforzo contenuti e' stampato sulla confezione
elementare; ogni miccia detonante oggetto della deroga di cui al
periodo precedente reca l'identificazione unica apposta tramite
marcatura sulla bobina e, se del caso, sulla confezione elementare».
Art. 30
Modifica al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, in tema di
Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione
internazionale. Procedura di infrazione 2012/2189.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28
gennaio 2008, n. 25, e' inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna
Commissione territoriale possono essere istituite, al verificarsi di
un eccezionale incremento delle domande di asilo connesso
all'andamento dei flussi migratori e per il tempo strettamente
necessario da determinare nello stesso decreto, una o piu' sezioni
composte dai membri supplenti delle Commissioni medesime. Le sezioni
possono essere istituite fino a un numero massimo complessivo di
dieci per l'intero territorio nazionale e operano in base alle
disposizioni che regolano l'attivita' delle Commissioni territoriali.
All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con
le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica».
Art. 31
Attuazione della decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6
ottobre 2009, sulla definizione del servizio europeo di
telepedaggio e dei relativi elementi tecnici. Caso EU Pilot
4176/12/MOVE.
1. In attuazione delle disposizioni degli articoli 10 e 11 della
decisione 2009/750/CE della Commissione, del 6 ottobre 2009, e al
fine di facilitare la mediazione tra gli esattori di pedaggi con un
pedaggio sottoposto situato nel proprio territorio e i fornitori del
Servizio europeo di telepedaggio (S.E.T.) che hanno stipulato
contratti o sono impegnati in negoziati contrattuali con tali
operatori, e' istituito presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti un organismo di conciliazione con l'incarico di
esaminare se le condizioni contrattuali imposte da un esattore di
pedaggi a vari fornitori del S.E.T. sono non discriminatorie e
rispecchiano correttamente i costi e i rischi delle parti
contrattuali.
2. L'organismo di conciliazione di cui al comma 1 e' indipendente,
nella sua struttura organizzativa e giuridica, dagli interessi
commerciali degli esattori di pedaggi e dei fornitori del S.E.T.
3. Con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
o del Ministro per gli affari europei e del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri degli
affari esteri, della giustizia e dell'economia e delle finanze, sono
emanate le disposizioni per l'attuazione del presente articolo,
nonche' per l'individuazione della procedura di mediazione alla quale
le parti possono ricorrere ai sensi della citata decisione
2009/750/CE.
4. Alle funzioni e ai compiti derivanti dalle disposizioni del
presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 32
Modifica all'articolo 47, comma 2-quater, del decreto-legge 9
febbraio 2012, n. 5, in materia di fornitura dei servizi accessori
legati all'offerta all'ingrosso del servizio di accesso alla rete
fissa di telecomunicazioni. Procedura di infrazione 2012/2138.
1. Al comma 2-quater dell'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio
2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012,
n. 35, l'alinea e' sostituito dal seguente: «Al fine di favorire le
azioni di cui al comma 1, in accordo con i principi, gli obiettivi e
le procedure definite dal quadro normativo europeo in materia di
comunicazioni elettroniche, come recepito nell'ordinamento nazionale
dal codice di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259,
l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' considerare di
adottare le misure volte a:».
Art. 33
Disposizioni attuative del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori
di dati sulle negoziazioni.
1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione
finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, e' aggiunta, in fine, la seguente
lettera:
«w-quinquies) "controparti centrali": i soggetti indicati
nell'articolo 2, punto 1), del regolamento (UE) n. 648/2012 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente
gli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di
dati sulle negoziazioni»;
b) all'articolo 4, comma 5, lettera c), le parole: «al
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «alla liquidazione»;
c) nella parte I, dopo l'articolo 4-ter e' aggiunto il seguente:
«Art. 4-quater (Individuazione delle autorita' nazionali
competenti ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012). - 1. La Banca d'Italia e
la Consob sono le autorita' competenti per l'autorizzazione e la
vigilanza delle controparti centrali, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012, secondo quanto
disposto dai commi seguenti e dall'articolo 69-bis.
2. La Consob e' l'autorita' competente, ai sensi dell'articolo 22,
paragrafo 1, del regolamento di cui al comma 1, per il coordinamento
della cooperazione e dello scambio di informazioni con la Commissione
europea, l'Autorita' europea degli strumenti finanziari e dei mercati
(AESFEM), le autorita' competenti degli altri Stati membri,
l'Autorita' bancaria europea (ABE) e i membri interessati del Sistema
europeo delle Banche centrali, conformemente agli articoli 23, 24, 83
e 84 del regolamento di cui al comma 1.
3. Ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 5, del regolamento di cui
al comma 1, la Consob e' l'autorita' competente per il rispetto degli
obblighi previsti in capo alle controparti non finanziarie dagli
articoli 9, 10 e 11 del citato regolamento. A tal fine la Consob
esercita i poteri previsti dall'articolo 187-octies del presente
decreto legislativo, secondo le modalita' ivi stabilite, e puo'
dettare disposizioni inerenti alle modalita' di esercizio dei poteri
di vigilanza.
4. La Banca d'Italia istituisce, gestisce e presiede il collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma
1.
5. La Banca d'Italia e' l'autorita' competente ai sensi
dell'articolo 25, paragrafo 3, lettera a), del regolamento di cui al
comma 1, nell'ambito della procedura per il riconoscimento delle
controparti centrali dei Paesi terzi; il parere e' reso all'AESFEM
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob»;
d) all'articolo 6, comma 2-quater, lettera d), il numero 3) e'
sostituito dal seguente:
«3) le imprese la cui attivita' esclusiva consista nel negoziare
per conto proprio nei mercati di strumenti finanziari derivati e, per
meri fini di copertura, nei mercati a pronti, purche' esse siano
garantite da membri che aderiscono alle controparti centrali di tali
mercati, quando la responsabilita' del buon fine dei contratti
stipulati da dette imprese spetta a membri che aderiscono alle
controparti centrali di tali mercati»;
e) all'articolo 62, comma 3, lettera e), le parole: «il
regolamento» sono sostituite dalle seguenti: «la liquidazione»;
f) all'articolo 69:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Liquidazione delle
operazioni su strumenti finanziari non derivati»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «del servizio di
compensazione e di liquidazione, nonche' del servizio di liquidazione
su base lorda,» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi di
liquidazione»;
3) al comma 1, secondo periodo, le parole: «il servizio di
compensazione e di liquidazione e il servizio di liquidazione su base
lorda» sono sostituite dalle seguenti: «i servizi di liquidazione»;
4) al comma 1-bis, lettere b) ed e), le parole: «compensazione
e» sono soppresse;
5) al comma 1-ter, le parole: «al servizio di compensazione e
liquidazione, nonche' al servizio di liquidazione su base lorda,»
sono sostituite dalle seguenti: «ai servizi di liquidazione»;
6) al comma 2, le parole: «della compensazione e» sono
soppresse;
g) dopo l'articolo 69 e' inserito il seguente:
«Art. 69-bis (Autorizzazione e vigilanza delle controparti
centrali). - 1. La Banca d'Italia autorizza lo svolgimento dei
servizi di compensazione in qualita' di controparte centrale da parte
di persone giuridiche stabilite nel territorio nazionale, ai sensi
degli articoli 14 e 15 e secondo la procedura prevista dall'articolo
17 del regolamento (UE) n. 648/2012. La medesima autorita' revoca
l'autorizzazione allo svolgimento di servizi da parte di una
controparte centrale quando ricorrono i presupposti di cui
all'articolo 20 del medesimo regolamento. Si applicano l'articolo 80,
commi 4, 5 e 10, e l'articolo 83 del presente decreto legislativo.
2. La Banca d'Italia, in qualita' di presidente del collegio di
autorita' previsto dall'articolo 18 del regolamento di cui al comma
1, puo' rinviare la questione dell'adozione di un parere comune
negativo sull'autorizzazione di una controparte centrale all'AESFEM,
come previsto dall'articolo 17, paragrafo 4, del medesimo
regolamento, interrompendo i termini del procedimento di
autorizzazione.
3. La vigilanza sulle controparti centrali e' esercitata dalla
Banca d'Italia, avendo riguardo alla stabilita' e al contenimento del
rischio sistemico, e dalla Consob, avendo riguardo alla trasparenza e
alla tutela degli investitori. A tale fine la Banca d'Italia e la
Consob possono chiedere alle controparti centrali e agli operatori la
comunicazione anche periodica di dati, notizie, atti e documenti e
possono effettuare ispezioni. Le modalita' di esercizio dei poteri di
vigilanza informativa sono disciplinate con regolamento adottato
dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob; con il medesimo
regolamento possono essere stabiliti requisiti supplementari per lo
svolgimento dei servizi di controparte centrale, in conformita' al
regolamento di cui al comma 1.
4. In caso di necessita' e urgenza, la Banca d'Italia adotta, per
le finalita' attribuite ai sensi del comma 3, i provvedimenti
necessari anche sostituendosi alle controparti centrali. Dei
provvedimenti adottati la Banca d'Italia da' tempestiva comunicazione
alla Consob, all'AESFEM, al collegio di autorita' richiamato al comma
2, alle rilevanti autorita' del Sistema europeo delle Banche centrali
e alle altre autorita' interessate, ai sensi dell'articolo 24 del
regolamento di cui al comma 1.
5. La Banca d'Italia esercita le competenze specificamente indicate
dagli articoli 41, paragrafo 2, 49, paragrafo 1, e 54, paragrafo 1,
del regolamento di cui al comma 1 e adotta, d'intesa con la Consob, i
provvedimenti richiesti ai sensi degli articoli 7, paragrafo 4, 31,
paragrafi 1 e 2, e 35, paragrafo 1, del medesimo regolamento. Si
applica l'articolo 80, commi 6, 7 e 8, del presente decreto
legislativo.
6. La Consob, d'intesa con la Banca d'Italia, adotta i
provvedimenti di cui all'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento di
cui al comma 1.
7. Ove non diversamente specificato dal presente articolo, le
competenze previste dal regolamento di cui al comma 1 in materia di
vigilanza delle controparti centrali sono esercitate dalla Banca
d'Italia e dalla Consob, ciascuna nell'ambito delle rispettive
attribuzioni.
8. La Banca d'Italia e la Consob stabiliscono, mediante un
protocollo di intesa, le modalita' della cooperazione nello
svolgimento delle rispettive competenze, con particolare riferimento
alle posizioni rappresentate nell'ambito dei collegi e alla gestione
delle situazioni di emergenza, nonche' le modalita' del reciproco
scambio di informazioni rilevanti, anche con riferimento alle
irregolarita' rilevate e ai provvedimenti assunti nell'esercizio
delle rispettive funzioni, tenuto conto dell'esigenza di ridurre al
minimo gli oneri gravanti sugli operatori e dell'economicita'
dell'azione delle autorita' di vigilanza. Il protocollo d'intesa e'
reso pubblico dalla Banca d'Italia e dalla Consob con le modalita' da
esse stabilite»;
h) l'articolo 70 e' sostituito dal seguente:
«Art. 70 (Garanzie acquisite nell'esercizio dell'attivita' di
controparte centrale). - 1. I margini e le altre prestazioni
acquisite da una controparte centrale a titolo di garanzia
dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'attivita' di
compensazione svolta in favore dei propri partecipanti non possono
essere soggetti ad azioni esecutive o cautelari da parte dei
creditori del singolo partecipante o del soggetto che gestisce la
controparte centrale, anche in caso di apertura di procedure
concorsuali. Le garanzie acquisite possono essere utilizzate
esclusivamente secondo quanto previsto dal regolamento (UE) n.
648/2012»;
i) all'articolo 70-bis:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accesso alle
controparti centrali e ai sistemi di liquidazione delle operazioni su
strumenti finanziari»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le imprese di investimento e le banche comunitarie
autorizzate all'esercizio dei servizi o delle attivita' di
investimento possono accedere alle controparti centrali e ai sistemi
di cui agli articoli 68 e 69, per finalizzare o per disporre la
finalizzazione delle operazioni su strumenti finanziari»;
l) all'articolo 70-ter:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Accordi conclusi
dalle societa' di gestione dei mercati regolamentati con controparti
centrali o con societa' che gestiscono servizi di liquidazione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le societa' di gestione dei mercati regolamentati possono
concludere accordi con le controparti centrali o con le societa' che
gestiscono servizi di liquidazione di un altro Stato membro al fine
di disporre la compensazione o la liquidazione di alcune o tutte le
operazioni concluse dai partecipanti al mercato regolamentato»;
m) all'articolo 72:
1) ai commi 1, 2 e 3, le parole: «ai sistemi previsti
dall'articolo 70» sono sostituite dalle seguenti: «alle controparti
centrali»;
2) al comma 4, primo periodo, le parole: «e dai gestori dei
sistemi previsti dagli articoli 70 e 77-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «dalle controparti centrali e dai gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 77-bis»;
3) al comma 5, primo periodo, le parole: «i gestori dei sistemi
previsti dall'articolo 70 e 77-bis» sono sostituite dalle seguenti:
«le controparti centrali, i gestori previsti dall'articolo 77-bis»;
n) all'articolo 77:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Vigilanza sui
sistemi di garanzia dei contratti e di liquidazione»;
2) al comma 1, primo periodo, le parole: «68, 69 e 70» sono
sostituite dalle seguenti: «68 e 69»;
3) al comma 1, secondo periodo, la parola: «compensazione,» e'
soppressa;
4) al comma 2, le parole: «dei sistemi e dei servizi indicati
negli articoli 69 e 70» sono sostituite dalle seguenti: «dei servizi
indicati nell'articolo 69»;
5) al comma 3, le parole: «68, 69 e 70» sono sostituite dalle
seguenti: «68 e 69»;
o) all'articolo 77-bis, il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Agli accordi conclusi dai soggetti che gestiscono un sistema
multilaterale di negoziazione con le controparti centrali o con le
societa' che gestiscono servizi di liquidazione si applica l'articolo
70-ter, commi 1 e 2»;
p) all'articolo 166:
1) dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Con la stessa pena e' punito chiunque esercita
l'attivita' di controparte centrale di cui al regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012,
senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione ivi prevista»;
2) al comma 3, dopo le parole: «gestione collettiva del
risparmio» sono inserite le seguenti: «ovvero l'attivita' di cui al
comma 2-bis»;
q) all'articolo 190, comma 2, lettera d), le parole: «68, 69,
comma 2, e 70» sono sostituite dalle seguenti: «68 e 69, comma 2,» e
le parole: «68, 69, 70, 70-bis e 77, comma 1» sono sostituite dalle
seguenti: «68, 69, 70-bis e 77, comma 1»;
r) dopo l'articolo 193-ter e' inserito il seguente:
«Art. 193-quater (Sanzioni amministrative pecuniarie relative
alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento (UE) n.
648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012).
- 1. I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione o di
direzione delle controparti centrali, delle sedi di negoziazione,
delle controparti finanziarie e delle controparti non finanziarie,
come definite dall'articolo 2, punti 1), 4), 8) e 9), del regolamento
(UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio
2012, i quali non osservano le disposizioni previste dai titoli II,
III, IV e V del medesimo regolamento e dalle relative disposizioni
attuative, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da
euro duemilacinquecento a euro duecentocinquantamila.
2. Le sanzioni previste dal comma 1 si applicano anche ai soggetti
che svolgono funzioni di controllo nelle controparti centrali, nelle
sedi di negoziazione, nelle controparti finanziarie e nelle
controparti non finanziarie, come definite al comma 1, i quali
abbiano violato le disposizioni previste dai titoli II, III, IV e V
del regolamento di cui al comma 1 o non abbiano vigilato, in
conformita' ai doveri inerenti al loro ufficio, affinche' le
disposizioni stesse non siano da altri violate.
3. Le sanzioni amministrative previste dai commi 1 e 2 in capo ai
soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di
controllo nelle sedi di negoziazione definite dall'articolo 2, punto
4), del regolamento di cui al comma 1, sono applicate dalla Consob.
Per i mercati all'ingrosso di titoli di Stato tale competenza e'
attribuita alla Banca d'Italia.
4. Alle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente
articolo non si applica l'articolo 16 della legge 24 novembre 1981,
n. 689».
2. Le disposizioni sui sistemi di garanzia a controparte centrale
contenute nel provvedimento adottato dalla Banca d'Italia e dalla
Consob il 22 febbraio 2008, recante «Disciplina dei servizi di
gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle
relative societa' di gestione», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 54 del 4 marzo 2008, continuano ad applicarsi in conformita' alle
disposizioni transitorie previste dall'articolo 89, paragrafi 3 e 4,
del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 4 luglio 2012, concernente gli strumenti derivati OTC,
le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni.
L'inosservanza delle disposizioni sui sistemi di garanzia a
controparte centrale continua ad essere punita ai sensi dell'articolo
190 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998,
n. 58.
3. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della
finanza pubblica; le autorita' interessate provvedono agli
adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 34
Clausola di invarianza finanziaria
1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 13, dall'attuazione
della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a
carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate
provvedono agli adempimenti previsti dalla presente legge con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 agosto 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei ministri
Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Legge 147 del 27 dicembre 2013
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato (Legge di stabilita' 2014). (13G00191)
Vigente al: 4-1-2014
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1.
1. I livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al
mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo
11, comma 3, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per
gli anni 2014, 2015 e 2016, sono indicati nell'allegato 1. I livelli
del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni
effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di
ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello
Stato.
2. Nell'allegato 2 e' indicato l'adeguamento degli importi dei
trasferimenti dovuti dallo Stato, ai sensi rispettivamente
dell'articolo 37, comma 3, lettera c), della legge 9 marzo 1989, n.
88, e successive modificazioni, dell'articolo 59, comma 34, della
legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, per
l'anno 2014.
3. Gli importi di cui al comma 2 sono ripartiti tra le gestioni
interessate con il procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Nell'allegato 2 sono
inoltre indicati gli importi complessivi dovuti ai sensi
dell'articolo 2, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183,
nonche' gli importi che, prima del riparto, sono attribuiti:
a) alla gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni a
completamento dell'integrale assunzione a carico dello Stato
dell'onere relativo ai trattamenti pensionistici liquidati
anteriormente al 1º gennaio 1989;
b) alla gestione speciale minatori;
c) alla gestione speciale di previdenza e assistenza per i
lavoratori dello spettacolo gia' iscritti al soppresso ENPALS.
4. Nel medesimo allegato 2 sono inoltre indicati:
a) i maggiori oneri, per l'anno 2012, destinati alla gestione di
cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, per il
finanziamento degli interventi relativi al sostegno della maternita'
e della paternita' di cui alla legge 8 marzo 2000, n. 53;
b) gli importi, utilizzati per il finanziamento dei maggiori
oneri di cui alla lettera a), delle somme risultanti, sulla base del
bilancio consuntivo dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
per l'anno 2012, accantonate presso la gestione di cui all'articolo
37 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in quanto non utilizzate per i
rispettivi scopi.
5. Le anticipazioni di bilancio concesse ai sensi del comma 3
dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, negli esercizi
pregressi al 2012, al fine di garantire il pagamento delle
prestazioni erogate dall'Istituto nazionale di previdenza per i
dipendenti dell'amministrazione pubblica (INPDAP) si intendono
effettuate a titolo definitivo e pertanto eliminate dalla
contabilita' istituita ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 35
della legge n. 448 del 1998.
6. In attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della
Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui all'articolo 5,
comma 2, del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, la dotazione
aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione e' determinata,
per il periodo di programmazione 2014-2020, in 54.810 milioni di
euro. Il complesso delle risorse e' destinato a sostenere
esclusivamente interventi per lo sviluppo, anche di natura
ambientale, secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del
Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord. Con la
presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento
del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 50
milioni per l'anno 2014, 500 milioni per l'anno 2015, 1.000 milioni
per l'anno 2016; per gli anni successivi la quota annuale e'
determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196.
7. Il Ministro per la coesione territoriale, d'intesa con i
Ministri interessati, destina, ai sensi del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88, quota parte delle risorse di cui al comma 6,
primo periodo, al finanziamento degli interventi di messa in
sicurezza del territorio, di bonifica di siti d'interesse nazionale e
di altri interventi in materia di politiche ambientali.
8. Su proposta del Ministro per la coesione territoriale, entro il
1º marzo 2014, il Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE), con propria delibera, effettua la ripartizione
programmatica tra le amministrazioni interessate dell'80 per cento
della dotazione aggiuntiva del Fondo per lo sviluppo e la coesione
definita ai sensi del comma 6. Le amministrazioni destinatarie delle
risorse definiscono, con una o piu' proposte, le azioni e gli
interventi da realizzare e la relativa tempistica per l'avvio della
realizzazione, identificando i relativi fabbisogni finanziari annuali
e indicando, per gli interventi infrastrutturali, gli eventuali costi
da sostenere per la progettazione. Il Ministro per la coesione
territoriale, avvalendosi del Dipartimento per lo sviluppo e la
coesione economica del Ministero dello sviluppo economico, istruisce,
in raccordo con le amministrazioni proponenti, le proposte
progettuali elaborate dalle stesse, definendo altresi' gli strumenti
di cooperazione istituzionale eventualmente necessari per la loro
realizzazione. I programmi degli interventi e delle azioni
positivamente istruiti sono sottoposti al CIPE per l'approvazione, ai
sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e per la conseguente assegnazione in via definitiva. Con
la medesima delibera il CIPE individua, su proposta delle
amministrazioni, anche i termini entro i quali l'intervento deve
essere avviato, prevedendo, ove possibile in relazione alla natura
dell'intervento, in caso di mancato avvio la revoca dei finanziamenti
assegnati. Sulla base dell'assegnazione definitiva ciascuna
amministrazione puo' avviare le attivita' necessarie all'attuazione
degli interventi e delle azioni finanziati, ferma restando la
necessita' del trasferimento delle risorse ai pertinenti capitoli di
bilancio nel limite delle disponibilita' annuali. Sulla base delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, entro il 15 settembre di
ciascun anno, il Ministro per la coesione territoriale comunica al
Ministro dell'economia e delle finanze i fabbisogni annuali per la
realizzazione del complesso degli interventi e delle azioni
finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione, ai
fini della loro rimodulazione annuale nell'ambito del disegno di
legge di stabilita', compatibilmente con gli equilibri di finanza
pubblica. Il Ministro per la coesione territoriale, sulla base delle
indicazioni pervenute dalle amministrazioni, presenta al CIPE, entro
il 10 settembre di ciascun anno, una relazione sullo stato della
programmazione per gli anni 2014-2020 del Fondo per lo sviluppo e la
coesione, contenente lo stato di attuazione degli interventi in
corso, quelli da avviare e l'individuazione degli interventi
revocati, nonche' i fabbisogni annuali per il triennio successivo e
per gli anni seguenti, che vengono comunicati dallo stesso Ministro,
entro il successivo 15 settembre, al Ministro dell'economia e delle
finanze ai fini della rimodulazione degli stanziamenti annuali
nell'ambito del disegno di legge di stabilita', compatibilmente con
gli equilibri di finanza pubblica. Il Ministro dell'economia e delle
finanze adotta i provvedimenti di variazione di bilancio in favore
delle amministrazioni assegnatarie delle risorse di cui al comma 6 su
richiesta del Ministro per la coesione territoriale.
9. Una quota del 5 per cento delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione puo' essere destinata, nell'ambito della
programmazione, a interventi di emergenza con finalita' di sviluppo
anche nel settore agricolo.
10. Qualora, a seguito di interventi legislativi di riduzione del
Fondo per lo sviluppo e la coesione, siano necessarie la revoca delle
assegnazioni finanziarie e la conseguente riprogrammazione degli
interventi da parte del CIPE, con la medesima delibera si provvede a
evidenziare l'impatto, anche in termini economici, di tale
riprogrammazione sui singoli interventi.
11. Nella relazione di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre
2009, n. 196, sono indicate le revoche delle assegnazioni ai sensi
dei commi 8 e 10 del presente articolo unitamente alla valutazione
dei relativi impatti.
12. Il CIPE, su proposta del Ministero dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, da effettuare entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, previa istruttoria
congiunta con il Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
del Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero
dell'economia e delle finanze, assegna 25 milioni di euro a valere
sulla programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione per gli
anni 2014-2020 per l'attuazione dell'accordo di programma per la
messa in sicurezza e la bonifica dell'area del sito di interesse
nazionale di Brindisi. Con cadenza semestrale, il Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al
CIPE una relazione sullo stato di attuazione degli interventi di cui
al presente comma.
13. Al fine di assicurare l'efficacia e la sostenibilita' nel tempo
della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del
Paese, in coerenza con l'Accordo di partenariato per l'utilizzo dei
fondi a finalita' strutturale assegnati all'Italia per il ciclo di
programmazione 2014-2020, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 43,5 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016, a carico delle disponibilita' del Fondo di
rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
14. Le risorse di cui al comma 13 sono destinate al finanziamento
di interventi pilota per il riequilibrio dell'offerta dei servizi di
base delle aree interne del Paese, con riferimento prioritariamente
ai servizi di trasporto pubblico locale ivi compreso l'utilizzo dei
veicoli a trazione elettrica, di istruzione e socio-sanitari, secondo
i criteri e le modalita' attuative previste dall'Accordo di
partenariato.
15. L'attuazione degli interventi, individuati ai sensi del comma
14, e' perseguita attraverso la cooperazione tra i diversi livelli
istituzionali interessati, fra cui il Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca e il Ministero della salute, mediante la sottoscrizione
di accordi di programma-quadro di cui all'articolo 2, comma 203,
lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in quanto
applicabile, con il coordinamento del Ministro per la coesione
territoriale che si avvale dell'Agenzia per la coesione territoriale.
16. I criteri generali per l'individuazione delle aree interne ai
sensi del comma 13, interessate dai progetti pilota di cui al comma
14, sono definiti con l'Accordo di partenariato.
17. Entro il 30 settembre di ciascun anno, il Ministro per la
coesione territoriale presenta al Comitato interministeriale per la
programmazione economica (CIPE) i risultati degli interventi pilota
posti in essere nel periodo di riferimento, ai fini di una
valutazione in ordine a successivi rifinanziamenti
dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13.
18. Ai fini del rafforzamento delle strutture della Presidenza del
Consiglio dei ministri, dei Ministeri e dell'Agenzia per la coesione
territoriale, di cui all'articolo 10 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, preposte, per quanto di competenza, a funzioni di
coordinamento, gestione, monitoraggio e controllo degli interventi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei anche per il periodo
2014-2020, e' autorizzata, fermo restando l'obbligo di esperire le
procedure di mobilita' previste dalla normativa vigente, l'assunzione
a tempo indeterminato di un contingente di personale nel numero
massimo di 120 unita' altamente qualificate, eventualmente anche
oltre i contingenti organici previsti dalla normativa vigente, per
l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente
all'area terza. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro per la coesione territoriale, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
definiti criteri e modalita' per l'attuazione della presente
disposizione, ivi compresa la selezione del personale mediante la
Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle
pubbliche amministrazioni, su delega delle amministrazioni
interessate, e la ripartizione del personale tra le amministrazioni
stesse. Il personale di cui al presente comma svolge esclusivamente
le funzioni per le quali e' stato assunto e non puo' essere destinato
ad attivita' diverse da quelle direttamente riferibili all'impiego
dei Fondi strutturali europei e al monitoraggio degli interventi
cofinanziati dai Fondi europei.
19. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 18, pari ad euro
5.520.000 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, per gli anni
2014 e 2015, a carico delle risorse finanziarie dell'asse di
assistenza tecnica previsto nell'ambito dei programmi operativi
cofinanziati dai Fondi strutturali europei 2014-2020 di competenza
delle amministrazioni cui il predetto personale viene assegnato,
nonche' a carico delle risorse finanziarie del Programma operativo
governance ed assistenza tecnica 2014-2020.
20. Sulla base di specifica comunicazione della Presidenza del
Consiglio dei ministri -- Dipartimento della funzione pubblica
sull'assegnazione dei funzionari alle amministrazioni di cui al comma
18, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede a versare,
annualmente, all'entrata del bilancio dello Stato le risorse di cui
al comma 19 del presente articolo, imputandole, per la parte di
pertinenza dei singoli programmi operativi, nelle more della
rendicontazione comunitaria, alle disponibilita' di tesoreria del
Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987,
n. 183. Per le finalita' di cui al comma 18 sono iscritte
corrispondenti risorse nei pertinenti capitoli degli stati di
previsione della spesa delle amministrazioni interessate. Il Fondo di
rotazione si rivale delle risorse anticipate ai sensi del presente
comma sui corrispondenti rimborsi disposti dall'Unione europea a
fronte delle spese rendicontate.
21. A decorrere dall'anno 2016, agli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 18, pari a 5.520.000 euro annui, si
provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
22. Al fine di salvaguardare la continuita' occupazionale nel
settore dei servizi di call center, in favore delle aziende che hanno
attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei
collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, entro i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013, e'
concesso, per l'anno 2014, un incentivo pari a un decimo della
retribuzione mensile lorda imponibile ai fini previdenziali per
ciascuno dei lavoratori stabilizzati, per un periodo massimo di
dodici mesi, nel rispetto dell'articolo 40 del regolamento (CE) n.
800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Al fine di verificare
la compatibilita' dell'incentivo istituito dal presente comma con il
mercato interno dell'Unione europea, il Governo promuove le procedure
previste al terzo comma del paragrafo 2 dell'articolo 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. L'incentivo e'
corrisposto al datore di lavoro esclusivamente mediante conguaglio
nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte
salve le diverse regole vigenti per il versamento dei contributi. Il
valore mensile dell'incentivo non puo' comunque superare l'importo di
200 euro per lavoratore. Il valore annuale dell'incentivo non puo'
superare 3 milioni di euro per ciascuna azienda e non puo' comunque
superare il 33 per cento dei contributi previdenziali pagati da
ciascuna azienda nel periodo successivo alla data di entrata in
vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i
termini predetti e ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013.
L'incentivo di cui al presente comma e' riconosciuto nel limite
massimo di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' attuative del presente
comma, ivi incluse le modalita' di interruzione dell'incentivo al
raggiungimento delle soglie massime di erogazione per ciascuna
azienda ovvero del limite massimo di spesa complessivo programmato.
Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata
autocertifica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante
l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale
della previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate
entro i termini e ancora in organico. L'azienda fornisce, con cadenza
mensile, un aggiornamento di tale elenco.
23. Per l'attivazione, in collaborazione con le universita' che
hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e per la concessione di
borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore
provenienti dai Paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo,
finalizzati all'avvio di piccole attivita' imprenditoriali nei Paesi
di origine, e' destinato 1 milione di euro alla Agenzia ICE per
l'anno 2014.
24. Al fine di garantire il perseguimento degli obiettivi in
materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e
protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve
naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversita',
affidati al Corpo forestale dello Stato, nonche' la migliore gestione
delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e
2016 e' autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per
l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale
operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5
aprile 1985, n. 124.
25. Per la concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 43
del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata la
spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di
100 milioni di euro per l'anno 2016, da utilizzare per l'erogazione
di finanziamenti agevolati. Le predette risorse sono iscritte nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e
attribuite al Fondo di cui al comma 3 del medesimo articolo 43, per
essere destinate, per il 50 per cento, a contratti di sviluppo nel
settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione
e commercializzazione dei prodotti agricoli e ittici, da realizzare
nei territori regionali diversi dalle aree dell'obiettivo Convergenza
e, per il restante 50 per cento, a contratti di sviluppo in ambito
turistico.
26. La dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui
all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
incrementata della somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di
50 milioni di euro per l'anno 2015, destinata all'erogazione dei
finanziamenti agevolati.
27. Le disponibilita' del fondo rotativo di cui all'articolo 2,
primo comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito,
con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, sono
incrementate di 50 milioni di euro per l'anno 2014, con riserva di
destinazione di quota fino al 40 per cento dell'importo
dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si
aggregano per finalita' di promozione, sviluppo e consolidamento sui
mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino
competenze, strumenti ed occupazione nel campo
dell'internazionalizzazione delle imprese.
28. Al fine di concorrere allo sviluppo e alla promozione delle
tradizioni e dei prodotti agroalimentari italiani, con particolare
riferimento alle produzioni mediterranee tipiche, biologiche e di
origine protetta, realizzate da imprese agricole e agroalimentari
condotte da giovani imprenditori del Mezzogiorno, e di valorizzare la
cultura gastronomica nazionale soprattutto all'estero, nonche' di
sostenere la valorizzazione dell'immagine dei ristoranti italiani
che, a livello internazionale, garantiscono il rispetto degli
standard di qualita' dell'ospitalita' italiana, nell'ambito del
perseguimento degli obiettivi volti a fornire una piu' corretta e
dettagliata informazione al consumatore in ordine alle autentiche
produzioni agroalimentari italiane, anche meglio conosciute come
produzioni agroalimentari made in Italy, e ad agevolare il contrasto
del fenomeno dell'italian sounding, per l'anno 2014 e' concesso un
contributo di 2 milioni di euro in favore dell'Istituto nazionale
ricerche turistiche (ISNART), diretto a rafforzare l'attivita' di
promozione di certificazione del marchio «Ospitalita' Italiana --
Ristoranti Italiani nel mondo», svolta dall'Istituto medesimo.
29. Per assicurare il sostegno all'esportazione, la somma di 200
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto corrente di
tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, e' versata
all'entrata del bilancio dello Stato nel 2014 a cura del titolare del
medesimo conto, per essere riassegnata al fondo di cui all'articolo 3
della legge 28 maggio 1973, n. 295, per le finalita' connesse
all'attivita' di credito all'esportazione e di internazionalizzazione
del sistema produttivo.
30. Le somme derivanti dalle restituzioni dei finanziamenti
concessi alle imprese ai sensi dell'articolo 3 della legge 24
dicembre 1985, n. 808, sono versate all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione del
Ministero dello sviluppo economico per le medesime finalita' di cui
alla citata legge 24 dicembre 1985, n. 808. Le risorse di cui al
presente comma non possono essere in alcun modo destinate al
finanziamento del programma F-35 Lightning II-JSF (Joint Strike
Fighter).
31. Al fine di favorire la nascita e il rafforzamento di imprese
agricole e agroalimentari condotte da giovani imprenditori, gli
interventi per l'accesso al mercato dei capitali, di cui all'articolo
66, comma 3, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, devono essere
prioritariamente rivolti a giovani imprenditori agricoli e ittici di
eta' compresa tra i 18 e i 40 anni.
32. All'articolo 66, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27,
dopo il quarto periodo e' aggiunto il seguente: «Una quota minima del
20 per cento dei terreni di cui al primo periodo e' riservata alla
locazione, con preferenza per l'imprenditoria giovanile agricola come
definita dalla legislazione vigente».
33. Nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.
633, dopo l'articolo 17 e' inserito il seguente:
«Art. 17-bis. (Acquisto di pubblicita' on line) -- 1. I soggetti
passivi che intendano acquistare servizi di pubblicita' e link
sponsorizzati on line, anche attraverso centri media e operatori
terzi, sono obbligati ad acquistarli da soggetti titolari di una
partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana.
2. Gli spazi pubblicitari on line e i link sponsorizzati che
appaiono nelle pagine dei risultati dei motori di ricerca (servizi di
search advertising), visualizzabili sul territorio italiano durante
la visita di un sito internet o la fruizione di un servizio on line
attraverso rete fissa o rete e dispositivi mobili, devono essere
acquistati esclusivamente attraverso soggetti, quali editori,
concessionarie pubblicitarie, motori di ricerca o altro operatore
pubblicitario, titolari di partita IVA rilasciata
dall'amministrazione finanziaria italiana. La presente disposizione
si applica anche nel caso in cui l'operazione di compravendita sia
stata effettuata mediante centri media, operatori terzi e soggetti
inserzionisti». ((1))
34. All'articolo 66 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, il
comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al fine di agevolare lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile
in agricoltura, i beni agricoli e a vocazione agricola di cui al
comma 1 e quelli di cui al comma 7 possono formare oggetto delle
operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15
dicembre 1998, n. 441».
35. All'articolo 6 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Qualora alla scadenza di cui al comma 4 abbiano manifestato
interesse all'affitto o alla concessione amministrativa giovani
imprenditori agricoli, di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni,
l'assegnazione dei terreni avviene al canone base indicato
nell'avviso pubblico o nel bando di gara. In caso di pluralita' di
richieste da parte dei predetti soggetti, fermo restando il canone
base, si procede mediante sorteggio tra gli stessi».
36. I commi 513 e 514 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012,
n. 228, sono abrogati. I commi 1093 e 1094 dell'articolo 1 della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
riacquistano efficacia dalla data di entrata in vigore della presente
legge. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
32,8 milioni di euro per l'anno 2015 e di 43,7 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2016.
37. Al fine di assicurare il mantenimento di adeguate capacita' nel
settore marittimo a tutela degli interessi di difesa nazionale e nel
quadro di una politica comune europea, consolidando strategicamente
l'industria navalmeccanica ad alta tecnologia, sono autorizzati
contributi ventennali, ai sensi dell'articolo 4, comma 177, della
legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, e secondo
le modalita' di cui all'articolo 537-bis del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, di 40 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014, di 110 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 e
di 140 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, da iscrivere nello
stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.
38. Per il finanziamento dei programmi di ricerca e sviluppo di cui
all'articolo 3 della legge 24 dicembre 1985, n. 808, sono autorizzati
due contributi ventennali rispettivamente di importo di 30 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2015. Al fine di garantire la prosecuzione degli interventi
di cui all'articolo 3 della legge 16 marzo 2001, n. 88, in favore
degli investimenti delle imprese marittime, gia' approvati dalla
Commissione europea con decisione notificata con nota SG (2001)
D/285716 del 1º febbraio 2001, e' autorizzato un contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014. Per
il finanziamento di progetti innovativi di prodotti e di processi nel
campo navale avviati negli anni 2012 e 2013 ai sensi della disciplina
europea degli aiuti di Stato alla costruzione navale n. 2011/C364/06,
in vigore dal 1º gennaio 2012, e' autorizzato un contributo
ventennale di 5 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014.
39. Il Ministro della difesa riferisce in sede di presentazione del
documento di cui all'articolo 536, comma 1, del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riguardo allo sviluppo
bilanciato di tutte le componenti dello strumento militare.
Sull'impiego dei fondi di cui ai commi 37 e 38, primo periodo, e'
espresso il parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai
sensi dell'articolo 536, comma 3, lettera b), del codice
dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo
2010, n. 66.
40. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotto di 30 milioni di euro per il 2015, di 50 milioni di euro per
il 2016 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2017.
41. Al fine di consentire interventi del Ministero dell'interno per
la prosecuzione della rete nazionale standard Te.T.Ra., necessaria
per le comunicazioni sicure delle Forze di polizia, e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro
per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
42. All'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «piccole e medie» sono soppresse;
b) al secondo periodo, le parole: «piccole e medie» sono
soppresse;
c) al secondo periodo, dopo la parola: «imprese» sono inserite le
seguenti: «per finalita' di sostegno dell'economia,».
43. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020,
tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto
italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi
filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite
complessivo massimo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016, risorse per la realizzazione delle rispettive
attivita' di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per
lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di
assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le
dotazioni annuali, le relative modalita' di erogazione e le regole
per il loro impiego. A tal fine i predetti Istituti presentano al
Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica del Ministero
dello sviluppo economico, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni
antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attivita'.
Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28
febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti di
finanziamento, pubbliche e private, che si prevede contribuiscano
alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli Istituti
presentano una relazione di rendiconto sulle attivita' oggetto di
finanziamento realizzate nell'esercizio precedente.
44. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
al primo periodo, le parole: «al servizio di SACE s.p.a.» sono
soppresse e, al secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono
garantite da uno Stato».
45. All'articolo 5, comma 7, lettera b), del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo e' soppresso.
46. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 8-ter e' inserito il seguente:
«8-quater. Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la
Cassa depositi e prestiti S.p.A. puo' acquistare titoli emessi ai
sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni
di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie
imprese al fine di accrescere il volume del credito alle piccole e
medie imprese. Gli acquisti dei predetti titoli, ove effettuati a
valere sui fondi di cui al comma 7, lettera a), possono essere
garantiti dallo Stato secondo criteri e modalita' stabiliti con
decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e
delle finanze. Agli oneri derivanti dalle eventuali escussioni delle
garanzie di cui al presente comma si provvede a valere sulle
disponibilita' del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese
di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre
1996, n. 662».
47. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003,
n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003,
n. 326, dopo la lettera e) e' aggiunta la seguente:
«e-bis) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le
esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7,
lettera a), che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello
pluriennale. La garanzia dello Stato puo' essere rilasciata a prima
domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve
essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione europea in
materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di
mercato».
48. Ai fini del riordino del sistema delle garanzie per l'accesso
al credito delle famiglie e delle imprese, del piu' efficiente
utilizzo delle risorse pubbliche e della garanzia dello Stato anche
in sinergia con i sistemi locali di garanzia, del contenimento dei
potenziali impatti sulla finanza pubblica, e' istituito il Sistema
nazionale di garanzia, che ricomprende i seguenti fondi e strumenti
di garanzia:
a) il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996,
n. 662. L'amministrazione del Fondo, ai sensi dell'articolo 47 del
testo unico di cui al decreto legislativo 1º settembre 1993, n. 385,
e successive modificazioni, e' affidata a un consiglio di gestione,
composto da due rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico
di cui uno con funzione di presidente, da un rappresentante del
Ministero dell'economia e delle finanze con funzione di vice
presidente, da un rappresentante del Dipartimento per lo sviluppo e
la coesione economica, da un rappresentante indicato dalla Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, nonche' da due esperti in materia
creditizia e di finanza d'impresa, designati, rispettivamente, dal
Ministero dello sviluppo economico e dal Ministero dell'economia e
delle finanze su indicazione delle associazioni delle piccole e medie
imprese. Ai componenti del consiglio di gestione e' riconosciuto un
compenso annuo pari a quello stabilito per i componenti del comitato
di amministrazione istituito ai sensi dell'articolo 15, comma 3,
della legge 7 agosto 1997, n. 266, e successive modificazioni. Il
Ministero dello sviluppo economico comunica al gestore del Fondo i
nominativi dei componenti del consiglio di gestione, che e' istituito
ai sensi del citato articolo 47 del decreto legislativo n. 385 del
1993, affinche' provveda alla sua formale costituzione. Con
l'adozione del provvedimento di costituzione del consiglio di
gestione da parte del gestore decade l'attuale comitato di
amministrazione del Fondo;
b) la Sezione speciale di garanzia «Progetti di ricerca e
innovazione», istituita nell'ambito del Fondo di garanzia di cui alla
lettera a), con una dotazione finanziaria di euro 100.000.000 a
valere sulle disponibilita' del medesimo Fondo. La Sezione e'
destinata alla concessione, a titolo oneroso, di garanzie a copertura
delle prime perdite su portafogli di un insieme di progetti, di
ammontare minimo pari a euro 500.000.000, costituiti da finanziamenti
concessi dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), direttamente
o attraverso banche e intermediari finanziari, per la realizzazione
di grandi progetti per la ricerca e l'innovazione industriale posti
in essere da imprese di qualsiasi dimensione, con particolare
riguardo alle piccole e medie imprese, alle reti di imprese e ai
raggruppamenti di imprese individuati sulla base di uno specifico
accordo-quadro di collaborazione tra il Ministero dello sviluppo
economico, il Ministero dell'economia e delle finanze e la BEI. Con
decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri, le
modalita' di selezione e le caratteristiche dei progetti da includere
nel portafoglio, le tipologie di operazioni ammissibili e la misura
massima della garanzia in relazione al portafoglio garantito, nonche'
le modalita' di concessione, di gestione e di escussione della
medesima garanzia. Le risorse della Sezione speciale possono essere
incrementate anche da quota parte delle risorse della programmazione
2014-2020 dei fondi strutturali comunitari;
c) il Fondo di garanzia per la prima casa, per la concessione di
garanzie, a prima richiesta, su mutui ipotecari o su portafogli di
mutui ipotecari, istituito presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, cui sono attribuite risorse pari a euro 200 milioni per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonche' le attivita' e le
passivita' del Fondo di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando quanto previsto
dall'ultimo periodo della presente lettera. Il Fondo di garanzia per
la prima casa opera con il medesimo conto corrente di tesoreria del
Fondo di cui al predetto articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge
n. 112 del 2008. La garanzia del Fondo e' concessa nella misura
massima del 50 per cento della quota capitale, tempo per tempo in
essere sui finanziamenti connessi all'acquisto e ad interventi di
ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica di unita'
immobiliari, site sul territorio nazionale, da adibire ad abitazione
principale del mutuatario, con priorita' per l'accesso al credito da
parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con
figli minori, nonche' dei giovani di eta' inferiore ai trentacinque
anni titolari di un rapporto di lavoro atipico di cui all'articolo 1
della legge 28 giugno 2012, n. 92. Gli interventi del Fondo di
garanzia per la prima casa sono assistiti dalla garanzia dello Stato,
quale garanzia di ultima istanza. La dotazione del Fondo puo' essere
incrementata mediante versamento di contributi da parte delle regioni
e di altri enti e organismi pubblici. Con uno o piu' decreti di
natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze,
di concerto con il Ministro con delega alle politiche giovanili e con
il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da adottare entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
sono stabilite le norme di attuazione del Fondo, nonche' i criteri,
le condizioni e le modalita' per l'operativita' della garanzia dello
Stato e per l'incremento della dotazione del Fondo. Il Fondo di
garanzia di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, continua ad operare fino all'emanazione dei
decreti attuativi che rendano operativo il Fondo di garanzia per la
prima casa.
49. All'articolo 3 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
dopo il comma 10 e' inserito il seguente:
«10-bis. Per assicurare il contrasto dell'evasione fiscale nel
settore delle locazioni abitative e l'attuazione di quanto disposto
dai commi 8 e 9 sono attribuite ai comuni, in relazione ai contratti
di locazione, funzioni di monitoraggio anche previo utilizzo di
quanto previsto dall'articolo 1130, primo comma, numero 6), del
codice civile in materia di registro di anagrafe condominiale e
conseguenti annotazioni delle locazioni esistenti in ambito di
edifici condominiali».
50. All'articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1.1. In deroga a quanto stabilito dal comma 1, i pagamenti
riguardanti canoni di locazione di unita' abitative, fatta eccezione
per quelli di alloggi di edilizia residenziale pubblica, sono
corrisposti obbligatoriamente, quale ne sia l'importo, in forme e
modalita' che escludano l'uso del contante e ne assicurino la
tracciabilita' anche ai fini della asseverazione dei patti
contrattuali per l'ottenimento delle agevolazioni e detrazioni
fiscali da parte del locatore e del conduttore».
51. Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 agosto 2013, n.
102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n.
124, le parole: «la cui destinazione abbia particolare riguardo nei
confronti delle famiglie numerose» sono sostituite dalle seguenti: «.
Senza pregiudizio per la continuita' dell'operativita' del Fondo, con
il regolamento di cui all'articolo 2, comma 480, della legge 24
dicembre 2007, n. 244, possono essere introdotte particolari forme di
intervento con riguardo alle famiglie numerose».
52. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326,
dopo il comma 8-ter e' aggiunto il seguente:
«8-quater. Al fine di rispettare gli impegni assunti in sede di
Unione europea volti a incrementare l'efficienza energetica del 20
per cento per il 2020, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' prestare
garanzia sui finanziamenti relativi agli interventi di incremento
dell'efficienza energetica delle infrastrutture pubbliche, compresi
quelli relativi all'illuminazione pubblica, realizzati attraverso il
ricorso a forme di partenariato tra pubblico e privato o a societa'
private appositamente costituite, in particolare per garantire il
pagamento dei corrispettivi dovuti dall'amministrazione pubblica per
la realizzazione degli interventi e per la fornitura dei servizi di
cui al presente comma. In caso di escussione della garanzia,
l'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre di ciascun anno, sulla
base dei dati comunicati dalla Cassa depositi e prestiti Spa,
provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati,
all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di
cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
e successive modificazioni, riscossa tramite modello F24 o bollettino
di conto corrente postale e, per le province, all'atto del
riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la
responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore, esclusi i ciclomotori, di cui all'articolo 60 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni,
riscossa tramite modello F24. Con decreto del Ministro dell'economia
e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, sono definite le modalita' attuative del presente comma e,
in particolare, i criteri, le tipologie e le caratteristiche degli
interventi di cui al presente comma, le modalita' di selezione
nonche' di concessione, di gestione e di escussione della medesima
garanzia, l'importo massimo utilizzabile e le modalita' di
comunicazione dei dati da parte della Cassa depostiti e prestiti Spa
all'Agenzia delle entrate. Le somme trattenute di cui al periodo
precedente sono assegnate alla Cassa depositi e prestiti Spa ai sensi
delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 11, 12 e 13, del
decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. Agli eventuali maggiori oneri
derivanti dal presente comma si provvede a valere su ulteriori
risorse messe a disposizione dagli enti pubblici territoriali sulla
base di convenzioni stipulate con il Ministero dello sviluppo
economico e con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonche'
sulle risorse derivanti dalla programmazione dell'Unione europea per
il periodo 2014-2020».
53. Mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la
coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio
2011, n. 88, e in coerenza con le relative finalita', sono assegnati
200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo
2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662. Con
apposita delibera del CIPE sono altresi' assegnati al predetto Fondo
di garanzia, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la
coesione, ulteriori 600 milioni di euro. Il CIPE tiene conto degli
stanziamenti in sede di assegnazione delle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, anche al fine del rispetto delle percentuali
di riparto di cui al comma 6. Con la predetta delibera CIPE sono
emanate, nel rispetto delle vigenti modalita' operative di
funzionamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese,
specifiche direttive per assicurare il piu' ampio accesso delle
piccole e medie imprese del Mezzogiorno agli interventi del Fondo,
anche tramite l'individuazione di eventuali priorita' di accesso alla
garanzia tenuto conto dei soggetti beneficiari e delle operazioni
finanziarie ammissibili. La dotazione del Fondo per la compensazione
degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente
conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui
all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e
successive modificazioni, e' ridotta di 15 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015.
54. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, previa notifica alla
Commissione europea e autorizzazione da parte della stessa, definisce
con proprio decreto misure volte a favorire i processi di crescita
dimensionale e di rafforzamento della solidita' patrimoniale dei
consorzi di garanzia collettiva dei fidi (confidi) sottoposti alla
vigilanza della Banca d'Italia, ovvero di quelli che realizzano
operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'elenco o
nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia e di
quelli che stipulano contratti di rete finalizzati al miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i
quali, nel loro complesso, erogano garanzie in misura pari ad almeno
150 milioni di euro. All'attuazione delle misure di cui al primo
periodo si provvede a valere sulle risorse del Fondo di garanzia per
le piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera
a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nei limiti dell'importo di
225 milioni di euro. Le disponibilita' di cui al secondo periodo
possono essere incrementate da eventuali risorse messe a disposizione
da regioni, da enti pubblici e dalle camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura, sulla base di convenzioni stipulate con il
Ministero dello sviluppo economico e con il Ministero dell'economia e
delle finanze, nonche' da risorse derivanti dalla programmazione
dell'Unione europea per il periodo 2014-2020.
55. Una somma pari a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016 e' destinata dal sistema delle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura al sostegno dell'accesso al
credito delle piccole e medie imprese attraverso il rafforzamento dei
confidi, ivi compresi quelli non sottoposti alla vigilanza della
Banca d'Italia, anche utilizzando una quota della dotazione annuale
del fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 9, della
legge 29 dicembre 1993, n. 580. I criteri e le modalita' di
attuazione e di monitoraggio degli effetti delle norme del presente
comma sono definiti con il decreto di cui all'articolo 18, comma 4,
della suddetta legge n. 580 del 1993. La presente disposizione non
comporta effetti di aumento sulla determinazione della misura annuale
del diritto camerale di cui all'articolo 18, comma 4, della legge n.
580 del 1993.
56. E' istituito nello stato di previsione del Ministero dello
sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinato al sostegno delle
imprese che si uniscono in associazione temporanea di imprese (ATI) o
in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) al fine di operare su
manifattura sostenibile e artigianato digitale, alla promozione,
ricerca e sviluppo di software e hardware e all'ideazione di modelli
di attivita' di vendita non convenzionali e forme di collaborazione
tra tali realta' produttive.
57. Le risorse del fondo sono erogate ai beneficiari di cui al
comma 56 che operano in collaborazione con istituti di ricerca
pubblici, universita' e istituzioni scolastiche autonome pubbliche
sulla base di progetti triennali da questi presentati attraverso
procedure selettive indette dal Ministero dello sviluppo economico
volti a sviluppare i seguenti principi e contenuti:
a) ricerca e sviluppo di software e hardware;
b) condivisione e utilizzo di documentazione in maniera
comunitaria;
c) creazione di comunita' on line e fisiche per la collaborazione
e la condivisione di conoscenze;
d) accesso alle tecnologie di fabbricazione digitale;
e) creazione di nuove realta' industriali;
f) promozione di modelli di attivita' di vendita non
convenzionali e innovativi;
g) condivisione di esperienze con il territorio;
h) sostegno per l'applicazione delle idee;
i) sostegno delle scuole del territorio attraverso la diffusione
del materiale educativo sulla cultura dei «makers».
58. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Ministro dello sviluppo economico invia alle Camere una
relazione che descrive gli effetti dell'applicazione dei commi 56 e
57.
59. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono definiti
criteri e modalita' per l'applicazione dei commi 56 e 57.
60. Per i contributi erogati a decorrere dalla data di entrata in
vigore della presente legge, le imprese italiane ed estere operanti
nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi
pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione
degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito
incentivato a uno Stato non appartenente all'Unione europea, con
conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento,
decadono dal beneficio stesso e hanno l'obbligo di restituire i
contributi in conto capitale ricevuti.
61. I soggetti erogatori dei contributi di cui al comma 60
disciplinano le modalita' e i tempi di restituzione.
62. All'articolo 11, comma 12-quinquies, del decreto-legge 28
giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 99, le parole: «La garanzia dello Stato di cui al
comma 12-ter cessa al momento della ristrutturazione di cui al
presente comma» sono soppresse.
63. Il notaio o altro pubblico ufficiale e' tenuto a versare su
apposito conto corrente dedicato:
a) tutte le somme dovute a titolo di onorari, diritti, accessori,
rimborsi spese e contributi, nonche' a titolo di tributi per i quali
il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli
atti dallo stesso ricevuti o autenticati e soggetti a pubblicita'
immobiliare, ovvero in relazione ad attivita' e prestazioni per le
quali lo stesso sia delegato dall'autorita' giudiziaria;
b) ogni altra somma affidatagli e soggetta ad obbligo di
annotazione nel registro delle somme e dei valori di cui alla legge
22 gennaio 1934, n. 64, comprese le somme dovute a titolo di imposta
in relazione a dichiarazioni di successione;
c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi,
se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione
delle spese condominiali non pagate o di altri oneri dovuti in
occasione del ricevimento o dell'autenticazione, di contratti di
trasferimento della proprieta' o di trasferimento, costituzione od
estinzione di altro diritto reale su immobili o aziende.
64. La disposizione di cui al comma 63 non si applica per la parte
di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in
relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto
di quietanza. Sono esclusi i maggiori oneri notarili.
65. Gli importi depositati presso il conto corrente di cui al comma
63 costituiscono patrimonio separato. Dette somme sono escluse dalla
successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime
patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a
richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di
chiunque e' altresi' il credito al pagamento o alla restituzione
della somma depositata.
66. Eseguita la registrazione e la pubblicita' dell'atto ai sensi
della normativa vigente, e verificata l'assenza di formalita'
pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data
dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico
ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi
depositati a titolo di prezzo o corrispettivo. Se nell'atto le parti
hanno previsto che il prezzo o corrispettivo sia pagato solo dopo
l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una
determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale
svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene
fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata
autenticata, ovvero secondo le diverse modalita' probatorie
concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia
avverato o che la prestazione sia stata adempiuta. Gli interessi
sulle somme depositate, al netto delle spese di gestione del
servizio, sono finalizzati a rifinanziare i fondi di credito
agevolato, riducendo i tassi della provvista dedicata, destinati ai
finanziamenti alle piccole e medie imprese, individuati dal decreto
di cui al comma 67.
67. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della giustizia, sentito il
parere del Consiglio nazionale del notariato, sono definiti termini,
condizioni e modalita' di attuazione dei commi da 63 a 66, anche con
riferimento all'esigenza di definire condizioni contrattuali omogenee
applicate ai conti correnti dedicati.
68. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria della rete
stradale per l'anno 2014, la realizzazione di nuove opere e la
prosecuzione degli interventi previsti dai contratti di programma
gia' stipulati tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
e la societa' ANAS Spa, e' autorizzata la spesa di 335 milioni di
euro per l'anno 2014 e di 150 milioni di euro per l'anno 2015. Per la
realizzazione di nuove opere e' data priorita' a quelle gia' definite
da protocolli di intesa attuativi e conseguenti ad accordi
internazionali. All'onere relativo all'anno 2015 si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 208, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
69. Per la realizzazione del secondo stralcio del macrolotto 4
dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria, tratto fra il
viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso, e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, di 170
milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno
2016.
70. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «il superamento
di criticita' sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e
gallerie» sono inserite le seguenti: «nonche' l'attuazione di
ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a
migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria con priorita' per
le opere stradali volte alla messa in sicurezza del territorio dal
rischio idrogeologico»;
b) al comma 10, dopo le parole: «programma degli interventi di
manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie» sono
inserite le seguenti: «nonche' degli ulteriori interventi mirati ad
incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni
dell'infrastruttura viaria con priorita' per le opere stradali volte
alla messa in sicurezza del territorio dal rischio idrogeologico».
71. E' autorizzata la spesa di 151 milioni di euro per l'anno 2014,
di 100 milioni di euro per l'anno 2015, di 71 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 79 milioni di euro per l'anno 2017 per consentire:
a) la prosecuzione immediata dei lavori del sistema MO.S.E.
previsti dal 43º atto attuativo della Convenzione generale
sottoscritta tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti --
Magistrato alle acque di Venezia e il Consorzio Venezia Nuova, con
presa d'atto da parte del CIPE;
b) il completamento dell'intero sistema MO.S.E., con atto
aggiuntivo alla Convenzione generale di cui alla lettera a) da
sottoporre al CIPE entro il 30 giugno 2014.
72. Il comma 9 dell'articolo 176 del codice dei contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo
12 aprile 2006, n. 163, e' sostituito dal seguente:
«9. Il soggetto aggiudicatore verifica, prima di effettuare
qualsiasi pagamento a favore del contraente generale, compresa
l'emissione di eventuali stati di avanzamento lavori, il regolare
adempimento degli obblighi contrattuali del contraente generale verso
i propri affidatari: ove risulti l'inadempienza del contraente
generale, il soggetto aggiudicatore applica una detrazione sui
successivi pagamenti e procede al pagamento diretto all'affidatario,
nonche' applica le eventuali diverse sanzioni previste nel
contratto».
73. Al fine di assicurare la continuita' dei lavori di manutenzione
straordinaria della rete ferroviaria inseriti nel contratto di
servizio 2012-2014 tra il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e la societa' Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, e'
autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2014.
74. Al fine di completare il finanziamento della tratta
Cancello-Frasso Telesino e variante alla linea Roma-Napoli, via
Cassino, sita nel comune di Maddaloni, dell'asse ferroviario AV/AC
Napoli-Bari, presentato al CIPE nella seduta del 18 febbraio 2013, e
assicurare la celere presentazione al medesimo Comitato del progetto
definitivo entro il 30 settembre 2014, e' autorizzata la spesa di 50
milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per l'anno
2016.
75. In considerazione della strategicita' dell'intervento relativo
al collegamento Termoli-San Vittore, in quanto inserito nel programma
di cui alla delibera del CIPE n. 121/2001 del 21 dicembre 2001, nel
rispetto della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le risorse rivenienti
dalla revoca dei finanziamenti di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo
32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificati
dal comma 79 del presente articolo, e confluite nel Fondo di cui al
comma 6 del citato articolo 32 del decreto-legge n. 98 del 2011 sono
destinate prioritariamente al ripristino della quota di cui alla
delibera del CIPE n. 62/2011 del 3 agosto 2011, relativa al citato
collegamento Termoli-San Vittore, ferme restando le disposizioni
dell'articolo 25, comma 11-ter, del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.
76. Le tratte Brescia-Verona-Padova della linea ferroviaria AV/AC
Milano-Venezia, la tratta Apice-Orsara e la tratta Frasso
Telesino-Vitulano della linea ferroviaria AV/AC Napoli-Bari sono
realizzate con le modalita' previste dalle lettere b) e c) del comma
232 e dai commi 233 e 234 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre
2009, n. 191. Il CIPE puo' approvare i progetti preliminari delle
opere indicate al primo periodo anche nelle more del finanziamento
della fase realizzativa e i relativi progetti definitivi a condizione
che sussistano disponibilita' finanziarie sufficienti per il
finanziamento di un primo lotto costruttivo di valore non inferiore
al 10 per cento del costo complessivo delle opere. A tal fine e'
autorizzata la spesa mediante erogazione diretta di 120 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2029. A valere sui predetti
contributi non sono consentite operazioni finanziarie con oneri a
carico dello Stato.
77. Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del
servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del
traffico di passeggeri, e al fine di garantire la continuita'
territoriale nell'area dello Stretto di Messina per la prosecuzione
degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e
all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71,
relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le citta' di
Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
78. Per assicurare i collegamenti di servizio di trasporto
marittimo veloce nello Stretto di Messina, per l'anno 2014 e'
autorizzata la spesa di 5,4 milioni di euro. Al relativo onere si
provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di
spesa di cui all'articolo 19-ter, comma 16, lettera c), del
decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166.
79. All'articolo 32, commi 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011,
n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, la parola: «2008» e' sostituita dalla seguente: «2010».
80. Per l'avvio immediato di interventi di adeguamento del
tracciato e la velocizzazione dell'asse ferroviario Bologna-Lecce e'
autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 150
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Nelle more
dell'approvazione del contratto di programma-parte investimenti
2012-2016, sottoscritto con RFI, e' autorizzata la
contrattualizzazione dei predetti interventi.
81. Al fine di favorire i sistemi dei collegamenti marittimi,
ferroviari e stradali tra gli insediamenti dell'area dello Stretto di
Messina e migliorare la qualita' dell'offerta di trasporto,
determinata dalla sospensione della realizzazione del Ponte sullo
Stretto, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 per
uno studio di fattibilita' da redigere entro il 30 settembre 2014. In
caso di mancato utilizzo, le risorse non utilizzate sono versate
all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi
capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti.
82. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'attuazione del
comma 81.
83. Al fine di favorire il rinnovo dei parchi automobilistici e
ferroviari destinati ai servizi di trasporto pubblico locale,
regionale e interregionale, nonche' della flotta destinata ai servizi
di trasporto pubblico locale lagunare, la dotazione del fondo
istituito dall'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' incrementata di 300 milioni di euro per l'anno 2014 e di
100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare
all'acquisto di materiale rotabile su gomma e di materiale rotabile
ferroviario, nonche' di vaporetti e ferry-boat. Al relativo riparto
tra le regioni si provvede entro il 30 giugno di ciascuno degli anni
del triennio con le procedure di cui all'articolo 1, comma 1032,
della legge n. 296 del 2006, sulla base del maggiore carico medio per
servizio effettuato, registrato nell'anno precedente. I relativi
pagamenti sono esclusi dal patto di stabilita' interno, nel limite
del 45 per cento dell'assegnazione di ciascuna regione per l'anno
2014 e integralmente per gli anni 2015 e 2016.
84. Entro il 31 marzo 2014, con decreto del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, sono definiti, con criteri di uniformita' a livello
nazionale, i costi standard dei servizi di trasporto pubblico locale
e regionale nonche' i criteri per l'aggiornamento e l'applicazione
degli stessi. Nella determinazione del costo standard per unita' di
servizio prodotta, espressa in chilometri, per ciascuna modalita' di
trasporto, si tiene conto dei fattori di contesto, con particolare
riferimento alle aree metropolitane e alle aree a domanda debole,
della velocita' commerciale, delle economie di scala, delle
tecnologie di produzione, dell'ammodernamento del materiale rotabile
e di un ragionevole margine di utile.
85. A partire dall'anno 2014, al fine di garantire una piu' equa ed
efficiente distribuzione delle risorse, una quota gradualmente
crescente delle risorse statali per il trasporto pubblico locale e'
ripartita tra le regioni sulla base del costo standard di produzione
dei servizi.
86. All'articolo 35 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai medesimi fini indicati al comma 4, l'installazione e
l'attivazione di apparati di rete caratterizzati da una potenza
massima trasmessa in uplink inferiore o uguale a 100 mW, e da una
potenza massima al connettore di antenna, in downlink, inferiore o
uguale a 5 W, e aventi un ingombro fisico non superiore a 20 litri,
possono essere effettuate senza alcuna comunicazione all'ente locale
e agli organismi competenti ad effettuare i controlli di cui
all'articolo 14 della legge 22 febbraio 2001, n. 36».
87. All'articolo 17-terdecies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, le parole: «L, M1 e N1» sono sostituite dalle seguenti:
«L, M e N1».
88. Al fine di accelerare gli interventi in aree urbane per la
realizzazione di linee tramviarie e metropolitane il CIPE, entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
individua, con apposita delibera, su proposta del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, gli interventi da revocare ai sensi
dell'articolo 32, commi da 2 a 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.
111, nonche' quelli finanziati dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211,
sul sistema metropolitano che, alla data di entrata in vigore della
presente legge, non siano stati affidati con apposito bando di gara.
Le risorse rivenienti dalle revoche di cui al periodo precedente
confluiscono in apposita sezione del Fondo istituito ai sensi
dell'articolo 32, comma 6, del citato decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, e sono finalizzate dal CIPE con priorita' per la metrotramvia di
Milano-Limbiate, e per quelle di Padova e di Venezia.
89. E' autorizzata la spesa di 330 milioni di euro per l'anno 2014
per interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Al relativo
riparto si provvede con decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
90. All'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ai fini del
perseguimento dell'interoperabilita' della piattaforma logistica
nazionale digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di
trasporto e logistici settoriali, nonche' dell'estensione della
piattaforma logistica nazionale mediante l'inserimento di nuove aree
servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la
cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il contributo di cui
all'articolo 2, comma 244, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e'
incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto
attuatore unico di cui all'articolo 61-bis del decreto-legge 24
gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, di 4 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Il Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto
attuatore unico una specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo
dei fondi. Per il definitivo completamento della piattaforma
logistica nazionale digitale e la sua gestione il soggetto attuatore
unico ha facolta' di avvalersi della concessione di servizi in
finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del regolamento di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n.
207».
91. A titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti
dalla societa' di gestione dell'aeroporto di Trapani Birgi per le
limitazioni imposte alle attivita' aeroportuali civili dalle
operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n.
1973 dell'ONU, i diritti di cui all'articolo 1, lettera a), della
legge 5 maggio 1976, n. 324, introitati dalla medesima societa' di
gestione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 25
marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
maggio 1997, n. 135, sono versati all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnati nello stato di previsione del Ministero
dell'interno per le finalita' di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del
decreto-legge 12 luglio 2011, n. 107, convertito, con modificazioni,
dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.
92. Al decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 284, sono apportate
le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 9, comma 2, dopo la lettera l) sono aggiunte le
seguenti:
«l-bis) svolgere funzioni di studio e di consulenza con
specifico riferimento a progetti normativi, alla risoluzione delle
problematiche connesse con l'accesso al mercato dell'autotrasporto e
alla professione di autotrasportatore;
l-ter) verificare l'adeguatezza e regolarita' delle imprese
iscritte, in relazione alle modalita' concrete di svolgimento
dell'attivita' economica ed alla congruita' fra il parco veicolare e
il numero dei dipendenti autisti, nonche' alla regolarita' della
copertura assicurativa dei veicoli, anche mediante l'utilizzazione
dei dati presenti nel CED presso il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e dei collegamenti telematici fra i sistemi informativi
dell'INAIL, dell'INPS e delle camere di commercio;
l-quater) svolgere attivita' di controllo sulle imprese
iscritte, al fine di garantirne la perdurante e continua rispondenza
ai requisiti previsti per l'esercizio della professione come definiti
ai sensi del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 21 ottobre 2009»;
b) all'articolo 10, comma 1:
1) la lettera f) e' sostituita dalla seguente:
«f) un rappresentante per ciascuna delle associazioni di
categoria degli autotrasportatori, nonche' un rappresentante per
ciascuna delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e
tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute dal
Ministero competente ai sensi delle vigenti disposizioni, che abbiano
i seguenti requisiti:
1) ordinamento interno a base democratica, sancito dallo
statuto;
2) potere di rappresentanza, risultante in modo esplicito
dallo statuto, della categoria degli autotrasportatori, con
esclusione di contemporanea rappresentanza di categorie aventi
interessi contrapposti;
3) anzianita' di costituzione, avvenuta con atto notarile, di
almeno cinque anni, durante i quali siano state date, in maniera
continuativa, anche a livello provinciale, manifestazioni di
attivita' svolte nell'interesse professionale della categoria;
4) non meno di cinquecento imprese iscritte a livello
nazionale, ovvero imprese iscritte con un totale di veicoli aventi
massa complessiva non inferiore a ventimila tonnellate;
5) organizzazione periferica comprovata con proprie sedi in
almeno venti circoscrizioni provinciali;
6) essere stata firmataria, nel corso degli ultimi dieci anni,
di rinnovi del contratto collettivo nazionale di lavoro logistica,
trasporto merci e spedizione;
7) essere rappresentata in seno al Consiglio nazionale
dell'economia e del lavoro, direttamente o per il tramite delle
Confederazioni alle quali aderisce»;
2) la lettera g) e' abrogata.
93. Le nuove funzioni attribuite al Comitato centrale per l'albo
nazionale degli autotrasportatori, di cui all'articolo 9, comma 2,
lettere l-bis), l-ter) e l-quater), del decreto legislativo 21
novembre 2005, n. 284, trovano copertura nell'ambito delle risorse
finanziarie di cui all'articolo 2 del regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 134, ovvero le
stesse sono svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie
disponibili a legislazione vigente.
94. All'articolo 105, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 112, la lettera h) e' abrogata. Le funzioni relative alla
cura e alla gestione degli Albi provinciali degli autotrasportatori
di cose per conto di terzi sono svolte dagli Uffici periferici del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con le risorse umane
disponibili a legislazione vigente. Entro e non oltre sei mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, le funzioni di cui al
presente comma sono trasferite con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, comprese le relative risorse finanziarie da
destinare al funzionamento degli Uffici. Fino a tale data, le
predette funzioni di cura e di gestione degli Albi provinciali sono
esercitate, in via transitoria, dalle province.
95. All'articolo 83-bis, comma 12, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, le parole: «, che deve
avvenire entro e non oltre la fine del mese in cui si sono svolte le
relative prestazioni di trasporto» sono soppresse.
96. Per la realizzazione della terza corsia della tratta
autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di
consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3702 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono destinati 30 milioni di
euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per l'anno 2015.
97. Per il completamento del Piano nazionale banda larga, definito
dal Ministero dello sviluppo economico -- Dipartimento per le
comunicazioni e autorizzato dalla Commissione europea [aiuto di Stato
n. SA. 33807(2011/N) - Italia], e' autorizzata la spesa di 20,75
milioni di euro per l'anno 2014.
98. Al fine di sviluppare forme integrate di mobilita' e trasporto
e di promuovere la digitalizzazione, le modalita' di acquisto
previste dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,
n. 221, sono utilizzabili anche per il pagamento di servizi di
parcheggio, bike sharing, accesso ad aree a traffico limitato e di
analoghi sistemi di mobilita' e trasporto.
99. Al fine di procedere al pagamento dei debiti relativi ad opere
pubbliche affidate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
a seguito della cessazione dell'intervento straordinario nel
Mezzogiorno, e' autorizzata la spesa di 80 milioni di euro nel 2014 e
di 70 milioni di euro nel 2015.
100. Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 481, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle
attivita' e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in
materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di
spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 e' incrementata
di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014.
101. All'articolo 46-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il
comma 5 e' sostituito dai seguenti:
«5. Al fine di garantire la tempestiva realizzazione delle opere
Expo indispensabili per l'Evento e per far fronte al mancato
contributo in conto impianti dovuto dai soci inadempienti, con
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta
del Commissario Unico di cui all'articolo 5 del decreto-legge 26
aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
giugno 2013, n. 71, sentiti gli enti territoriali interessati, sono
revocati e rifinalizzati i finanziamenti statali relativi ad opere
connesse all'Evento, gia' incluse in apposito allegato al decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 277 del 26 novembre 2008, e successive
modificazioni, ovvero previsti nell'ambito delle opere di pertinenza
del tavolo istituzionale comprensivo degli interventi regionali e
sovraregionali istituito con il citato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 22 ottobre 2008 e presieduto dal Presidente
pro tempore della regione Lombardia.
5-bis. Per l'attuazione del comma 5, i finanziamenti statali
relativi alle opere di connessione infrastrutturale del tavolo
Lombardia di cui al predetto decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 ottobre 2008 individuati con atto del Commissario Unico
d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
confluiscono in un apposito fondo iscritto nello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti -- Direzione
generale per lo sviluppo del territorio, la programmazione ed i
progetti internazionali denominato "Fondo unico EXPO: infrastrutture
strategiche di connessione all'Expo 2015" e finalizzato alla
realizzazione delle opere indispensabili per lo svolgimento
dell'Evento.
5-ter. Le somme di cui al comma 5-bis sono versate all'entrata del
bilancio dello Stato per essere riassegnate sul Fondo unico Expo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
102. Per fronteggiare le straordinarie esigenze connesse alla
realizzazione dell'Expo Milano 2015, anche attraverso la tempestiva
acquisizione e realizzazione delle infrastrutture delle Forze di
polizia e l'implementazione dei servizi, e' autorizzata la spesa di
38 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 34 milioni di euro in
conto capitale, e di 88 milioni di euro per l'anno 2015. Per le
medesime finalita', in favore del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2014,
di cui 6 milioni di euro in conto capitale, e di 12 milioni di euro
per l'anno 2015.
103. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze
dei Corpi di polizia, per l'anno 2014 le risorse disponibili per il
trattamento economico accessorio del personale appartenente ai
predetti Corpi sono incrementate, oltre che da quelle previste dagli
ordinari stanziamenti di bilancio per l'anno 2014, di 100 milioni di
euro. In relazione alle somme di cui al presente comma non trova
applicazione quanto previsto dall'articolo 9, comma 2-bis, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.
104. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di
107 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per
l'anno 2015.
105. Al fine di garantire continuita' di risorse destinate alla
spesa per interventi a favore dei beni culturali, il comma 16
dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' abrogato.
106. All'articolo 60 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il comma
4 e' sostituito dai seguenti:
«4. Per il triennio 2014-2016 una quota fino al 3 per cento, e nel
limite di 100 milioni di euro annui, delle risorse aggiuntive
annualmente previste per infrastrutture e iscritte nello stato di
previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni
culturali. L'assegnazione della predetta quota e' disposta dal CIPE,
nell'ambito delle risorse effettivamente disponibili, su proposta del
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, di
concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con
il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma
di interventi in favore dei beni culturali.
4-bis. Al fine di tutelare e promuovere il patrimonio morale,
culturale e storico dei luoghi di memoria della lotta al
nazifascismo, della Resistenza e della Guerra di liberazione, una
quota delle risorse di cui al comma 4, pari a 2,5 milioni di euro per
ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' destinata a finanziare
interventi di recupero e valorizzazione dei luoghi della memoria. Gli
interventi di cui al presente comma sono individuati dal Comitato
storico-scientifico per gli anniversari di interesse nazionale di cui
al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 6 giugno 2013,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 15 luglio 2013».
107. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacita'
operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, commi 98
e 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, sono rifinanziate,
rispettivamente, per l'importo di 1,5 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014 e per l'importo di 0,5 milioni di euro per l'anno 2014
e di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020.
108. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il
comma 15 e' aggiunto il seguente:
«15-bis. Qualora un'impresa o agenzia che svolga esclusivamente o
prevalentemente fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi del presente
articolo, nonche' dell'articolo 16, versi in stato di grave crisi
economica derivante dallo sfavorevole andamento congiunturale, al
fine di sostenere l'occupazione, di favorire i processi di
riconversione industriale e di evitare grave pregiudizio
all'operativita' e all'efficienza del porto, l'ente di gestione del
porto puo' destinare una quota, comunque non eccedente il 15 per
cento, delle entrate proprie derivanti dalle tasse a carico delle
merci imbarcate e sbarcate, senza ulteriori oneri a carico del
bilancio dello Stato, a iniziative a sostegno dell'occupazione,
nonche' al finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori
di lavoro temporaneo e per misure di incentivazione al pensionamento
di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. I contributi non possono
essere erogati per un periodo eccedente cinque anni, o comunque
eccedente quello necessario al riequilibrio del bilancio del soggetto
autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, e sono condizionati
alla riduzione della manodopera impiegata di almeno il 5 per cento
all'anno. Per tutto il periodo in cui il soggetto autorizzato
beneficia del sostegno di cui al presente comma, non puo' procedere
ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori».
109. Ai fini del perseguimento degli obiettivi di contrasto
dell'evasione fiscale, delle frodi fiscali, dell'immigrazione
clandestina, della criminalita' organizzata nonche' degli illeciti in
materia d'impiego delle risorse pubbliche, rafforzando il controllo
economico del territorio, e' autorizzato un contributo a favore del
Corpo della guardia di finanza di 5 milioni di euro per l'anno 2014,
di 30 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2016 al 2020 per l'ammodernamento e la
razionalizzazione della flotta, anche veicolare, il miglioramento e
la sicurezza delle comunicazioni nonche' il completamento del
programma di dotazione infrastrutturale del Corpo medesimo.
110. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 92,
della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 5 milioni di
euro per l'anno 2014 al fine di finanziare gli interventi per
potenziare la rete infrastrutturale per la mobilita' al servizio
della Fiera di Verona.
111. Al fine di permettere il rapido avvio nel 2014 di interventi
di messa in sicurezza del territorio, le risorse esistenti sulle
contabilita' speciali relative al dissesto idrogeologico, non
impegnate alla data del 31 dicembre 2013, comunque nel limite massimo
complessivo di 600 milioni di euro, nonche' le risorse finalizzate
allo scopo dalle delibere CIPE n. 6/2012 e n. 8/2012 del 20 gennaio
2012, pari rispettivamente a 130 milioni di euro e 674,7 milioni di
euro, devono essere utilizzate per i progetti immediatamente
cantierabili, prioritariamente destinandole agli interventi integrati
finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero
degli ecosistemi e della biodiversita' e che integrino gli obiettivi
della direttiva 2000/60/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione
comunitaria in materia di acque, e della direttiva 2007/60/CE, del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. A tal fine,
entro il 1º marzo 2014, il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare verifica la compatibilita' degli accordi di
programma e dei connessi cronoprogrammi con l'esigenza di
massimizzare la celerita' degli interventi in relazione alle
situazioni di massimo rischio per l'incolumita' delle persone e, se
del caso, propone alle regioni le integrazioni e gli aggiornamenti
necessari. Entro il 30 aprile 2014 i soggetti titolari delle
contabilita' speciali concernenti gli interventi contro il dissesto
idrogeologico finalizzano le risorse disponibili agli interventi
immediatamente cantierabili contenuti nell'accordo e, per il tramite
del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
presentano specifica informativa al CIPE indicando il relativo
cronoprogramma e lo stato di attuazione degli interventi gia'
avviati. La mancata pubblicazione del bando di gara, ovvero il
mancato affidamento dei lavori entro il 31 dicembre 2014, comporta la
revoca del finanziamento statale e la contestuale rifinalizzazione,
con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
delle risorse ad altri interventi contro il dissesto idrogeologico,
fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse
attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma, ove
esistano progetti immediatamente cantierabili compatibili con le
finalita' della norma. A decorrere dal 2014, ai fini della necessaria
programmazione finanziaria, entro il mese di settembre, il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presenta al
CIPE una relazione in ordine agli interventi in corso di
realizzazione ovvero alla prosecuzione ed evoluzione degli accordi di
programma, unitamente al fabbisogno finanziario necessario per gli
esercizi successivi. Gli interventi contro il dissesto idrogeologico
sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n.
229. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la
spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro
per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016.
All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, le parole: «non oltre i tre anni» sono
sostituite dalle seguenti: «non oltre i sei anni».
112. E' istituito nello stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito
fondo da ripartire, sentita la Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'esercizio 2014, di 30
milioni di euro per l'esercizio 2015 e di 50 milioni di euro per
l'esercizio 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di
tutela e gestione della risorsa idrica, finalizzato prioritariamente
a potenziare la capacita' di depurazione dei reflui urbani. Il piano,
approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di programma
con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli
interventi necessari e i soggetti che vi provvedono nonche' le
modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che
devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento
del costo complessivo dell'intervento. Gli interventi di cui al
presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29
dicembre 2011, n. 229.
113. Fatta salva la responsabilita' dell'autore della
contaminazione e del proprietario delle aree in conformita' alle
leggi vigenti e fatto salvo il dovere dell'autorita' competente di
procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi
di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonche' per gli ulteriori
interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme
e nei modi previsti dalla legge, nello stato di previsione del
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e'
istituito un apposito fondo con una dotazione di 30 milioni di euro
per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015, per il finanziamento di un
piano straordinario di bonifica delle discariche abusive individuate
dalle competenti autorita' statali in relazione alla procedura di
infrazione comunitaria n. 2003/2007. Il piano di cui al presente
comma, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della
tutela del territorio e del mare e preceduto da uno o piu' accordi di
programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua
gli interventi necessari e i soggetti che vi provvedono e le
modalita' di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento
degli interventi medesimi, che devono corrispondere ad una
percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo
dell'intervento. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare esercita l'azione di rivalsa, in relazione ai
costi sostenuti, nei confronti di responsabili dell'inquinamento e di
proprietari dei siti, ai sensi e nei limiti delle leggi vigenti. Gli
interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del
decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
114. Al fine di elaborare e di realizzare progetti di ricerca e
sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della
Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego
sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale
degli agrumi, per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 2 milioni di
euro. Le predette risorse sono iscritte in apposito capitolo da
istituire nello stato di previsione della spesa del Ministero dello
sviluppo economico. Con decreto del Ministero dello sviluppo
economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, sono individuate le modalita' per
l'accesso ai contributi erogati mediante le risorse di cui al
presente comma.
115. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione
per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 1-quater
dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' autorizzata
la spesa di 3 milioni di euro nel 2014.
116. In relazione alle valenze naturalistiche, costiere e marine,
delle zone di Grotte di Ripalta-Torre Calderina e di Capo Milazzo,
all'articolo 36, comma 1, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, dopo
la lettera ee-quater) sono aggiunte le seguenti:
«ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina;
ee-sexies) Capo Milazzo».
117. Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree
marine protette di cui al comma 116 e' autorizzata la spesa di
500.000 euro per l'anno 2014 e di un milione di euro per l'anno 2015.
Al fine di garantire l'istituzione delle aree marine protette di cui
al comma 1, lettere h) e p), dell'articolo 36 della legge 6 dicembre
1991, n. 394, nonche' di potenziare la gestione e il funzionamento
delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa
di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'
incrementata di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di
euro 1.300.000 per l'anno 2016, e l'autorizzazione di spesa di cui al
comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, per
l'istituzione di nuove aree marine protette, e' incrementata di
200.000 euro per l'anno 2014 e di 700.000 euro per ciascuno degli
anni 2015 e 2016 per le spese di funzionamento e di gestione delle
aree marine protette gia' istituite. Al fine di consentire lo
svolgimento delle attivita' di sorveglianza nelle aree marine
protette ai sensi dell'articolo 19, comma 7, della legge 6 dicembre
1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma
99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' incrementata di un
milione di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. A tal fine le
disponibilita' finanziarie relative all'autorizzazione di spesa di
cui all'articolo 2, comma 99, della legge 24 dicembre 2007, n. 244,
possono essere utilizzate anche per consentire lo sviluppo del
programma di potenziamento e adeguamento delle infrastrutture
dell'amministrazione ivi indicata.
118. Al fine di favorire i processi di ricostruzione e ripresa
economica delle zone della regione Sardegna interessate dagli eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, il Presidente della regione,
in qualita' di Commissario delegato per l'emergenza, predispone,
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, con il Commissario straordinario per il dissesto idrogeologico
nominato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto-legge 30
dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2010, n. 26, un piano di interventi urgenti per la messa in
sicurezza e il ripristino del territorio interessato dagli eventi
alluvionali. Al fine di favorire un'oculata pianificazione
territoriale e urbanistica, compatibile con una riduzione complessiva
del rischio idrogeologico, il piano di cui al primo periodo deve
prevedere misure che favoriscano la delocalizzazione in aree sicure
degli edifici costruiti nelle zone colpite dall'alluvione
classificate nelle classi di rischio R4 e R3 secondo i piani di
assetto idrogeologico, o comunque evidentemente soggette a rischio
idrogeologico. I progetti per la ricostruzione di edifici adibiti a
civile abitazione o ad attivita' produttiva possono usufruire di
fondi per la ricostruzione soltanto qualora risultino ubicati in aree
classificate nei piani di assetto idrogeologico nelle classi R1 o R2,
previa realizzazione di adeguati interventi di messa in sicurezza.
Gli interventi sul reticolo idrografico non devono alterare
l'equilibrio sedimentario dei corsi d'acqua e gli interventi di
naturalizzazione e di sfruttamento di aree di laminazione naturale
delle acque devono essere prioritari rispetto agli interventi di
artificializzazione. A tal fine possono essere utilizzate le risorse
non programmate alla data di entrata in vigore della presente legge
giacenti sulla contabilita' speciale intestata al Commissario
straordinario per il dissesto idrogeologico, di cui al precedente
periodo, e quelle di cui al comma 122, ad esclusione dei fondi
provenienti dal bilancio della regione Sardegna.
119. Al fine di garantire un adeguato livello di erogazione di
servizi sanitari nella regione Sardegna, interessata dai gravi eventi
alluvionali del mese di novembre 2013, a decorrere dal 1º gennaio
2014 gli obiettivi finanziari previsti dalla disposizione di cui
all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
possono essere conseguiti su altre aree della spesa sanitaria.
120. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo
stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della
programmazione 2007-2013, un importo pari a 50 milioni di euro per
l'anno 2014 e' destinato ad interventi in conto capitale nei
territori colpiti da eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2009.
121. Per le medesime finalita' di cui al comma 120, sono assegnati
dal CIPE, con propria delibera, adottata d'intesa con la Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile,
50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, a valere
sulle risorse della programmazione nazionale 2014-2020 del Fondo per
lo sviluppo e la coesione. Con la stessa delibera sono stabilite le
procedure per la concessione dei contributi a valere sugli importi
assegnati dal CIPE.
122. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:
«n-quinquies) delle spese effettuate a valere sulle risorse
assegnate alla regione Sardegna dalla delibera CIPE n. 8/2012 del 20
gennaio 2012, pari a 23,52 milioni di euro, limitatamente all'anno
2014».
123. Al fine del ripristino della viabilita' nelle strade statali e
provinciali interrotte o danneggiate per gli eventi di cui al comma
118, il Presidente della societa' ANAS Spa, in qualita' di
Commissario delegato per gli interventi di ripristino della stessa,
provvede in via di anticipazione sulle risorse autorizzate per il
programma di cui all'articolo 18, comma 10, del decreto-legge 21
giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
agosto 2013, n. 98, e successivi rifinanziamenti, sentito il
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
124. A valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
relative alla programmazione nazionale 2014-2020, il CIPE provvede ad
assegnare 50 milioni di euro per l'anno 2015 per la prosecuzione
degli interventi di cui al comma 118.
125. Fatto salvo quanto stabilito nel comma 126, nelle more del
riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni
sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7
febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9
aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le
fattispecie insorte a decorrere dal 10 febbraio 2002, stante la
stabilizzazione del citato decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7,
operata dall'articolo 1-sexies, comma 8, del decreto-legge 29 agosto
2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre
2003, n. 290.
126. In considerazione di quanto previsto al comma 125, e' esclusa
l'applicabilita' dell'articolo 16 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e successive
modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.
Al fine di favorire la certezza nei rapporti giuridici, la stabilita'
delle finanze pubbliche e l'esercizio di attivita' di impresa anche
nella attuale fase di eccezionale crisi economica, per la risoluzione
del contenzioso giurisdizionale amministrativo tuttora pendente in
materia di applicazione dell'articolo 16 del testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e
successive modificazioni, e dell'articolo 15 della legge 2 agosto
1975, n. 393, le parti possono stipulare la convenzione di cui
all'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393, con finalita'
transattive, anche in deroga ai parametri di cui all'articolo 16 del
testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, e successive modificazioni, e dell'articolo 15, comma
1, della legge 2 agosto 1975, n. 393.
127. All'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 1, alla lettera a), le parole: «1.840 euro» sono
sostituite dalle seguenti: «1.880 euro»;
b) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
«b) 978 euro, aumentata del prodotto tra 902 euro e l'importo
corrispondente al rapporto tra 28.000 euro, diminuito del reddito
complessivo, e 20.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo e'
superiore a 8.000 euro ma non a 28.000 euro;
c) 978 euro, se il reddito complessivo e' superiore a 28.000 euro
ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte
corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e l'importo di 27.000 euro»;
c) il comma 2 e' abrogato.
128. Con effetto dal 1º gennaio 2014, con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto
dell'andamento infortunistico aziendale, e' stabilita la riduzione
percentuale dell'importo dei premi e contributi dovuti per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, da applicare per tutte le tipologie di premi e
contributi oggetto di riduzione, nel limite complessivo di un importo
pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro
per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
Il predetto decreto definisce anche le modalita' di applicazione
della riduzione a favore delle imprese che abbiano iniziato
l'attivita' da non oltre un biennio, nel rispetto delle norme in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro, ai sensi di quanto previsto agli articoli 19 e 20 delle
modalita' per l'applicazione delle tariffe e per il pagamento dei
premi assicurativi, di cui al decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale 12 dicembre 2000, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 2001. Sono
comunque esclusi dalla riduzione i premi e i contributi per
l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali previsti dalle seguenti disposizioni: articolo 8 della
legge 3 dicembre 1999, n. 493; articolo 72 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni; decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale 28 marzo 2007, in
attuazione dell'articolo 1, comma 773, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296; articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31
dicembre 1971, n. 1403, e successive modificazioni. In considerazione
dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti
prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di
cui al primo periodo e' riconosciuto allo stesso ente da parte del
bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per
l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2016, da computare anche ai fini del
calcolo dei coefficienti di capitalizzazione di cui all'articolo 39,
primo comma, del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni. La riduzione dei
premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma e'
applicata nelle more dell'aggiornamento delle tariffe dei premi e
contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali. L'aggiornamento dei premi e contributi e'
operato distintamente per singola gestione assicurativa, tenuto conto
dell'andamento economico, finanziario e attuariale registrato da
ciascuna di esse e garantendo il relativo equilibrio assicurativo,
nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 23
febbraio 2000, n. 38. Alle predette finalita' e alle iniziative di
cui ai commi 129 e 130 si fa fronte con le somme sopra indicate,
nonche' con quota parte delle risorse programmate dall'INAIL per il
triennio 2013-2015 per il finanziamento dei progetti di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81, e successive modificazioni, nei limiti dell'importo di 120
milioni di euro per ciascuno degli esercizi interessati. La
programmazione delle predette risorse per gli anni successivi al 2015
tiene conto del predetto onere di cui ai commi 129 e 130, fermo
restando l'equilibrio del bilancio dell'ente. A decorrere dall'anno
2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilita' economica,
finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e
delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
129. Con effetto dal 1º gennaio 2014, in attesa di un meccanismo di
rivalutazione automatica degli importi indicati nella «tabella
indennizzo danno biologico», di cui all'articolo 13, comma 2, lettera
a), del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in via
straordinaria, e' riconosciuto un aumento delle indennita' dovute
dall'INAIL a titolo di recupero del valore dell'indennizzo del danno
biologico di cui al citato articolo 13, di non oltre il 50 per cento
della variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati
ed operai accertati dall'ISTAT intervenuta negli anni dal 2000 al
2013 e comunque per un importo massimo di spesa annua di 50 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2014. Con decreto del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, sono determinati i criteri e le
modalita' di attuazione di cui al comma 128.
130. Al primo comma dell'articolo 85 del citato testo unico di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124,
l'alinea e' sostituito dal seguente: «Se l'infortunio ha per
conseguenza la morte, spetta a favore dei superstiti sotto indicati
una rendita nella misura di cui ai numeri seguenti ragguagliata al
100 per cento della retribuzione calcolata secondo le disposizioni
degli articoli da 116 a 120. Per i lavoratori deceduti a decorrere
dal 1º gennaio 2014 la rendita ai superstiti e' calcolata, in ogni
caso, sul massimale di cui al terzo comma dell'articolo 116:».
131. I benefici a carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma
1187, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono erogati ai familiari
superstiti di cui all'articolo 85, primo comma, numeri 1) e 2), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30
giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni, e, in loro
mancanza, ai superstiti indicati ai numeri 3) e 4) del medesimo
articolo 85.
132. All'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 4-quater e' sostituito dal seguente:
«4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere
da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti
assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei
lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel
periodo d'imposta precedente, e' deducibile il costo del predetto
personale per un importo annuale non superiore a 15.000 euro per
ciascun nuovo dipendente assunto, e nel limite dell'incremento
complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo
2425, primo comma, lettera B), numeri 9) e 14), del codice civile per
il periodo d'imposta in cui e' avvenuta l'assunzione con contratto a
tempo indeterminato e per i due successivi periodi d'imposta. La
suddetta deduzione decade se, nei periodi d'imposta successivi a
quello in cui e' avvenuta l'assunzione, il numero dei lavoratori
dipendenti risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori
mediamente occupati in tale periodo d'imposta; la deduzione spettante
compete, in ogni caso, per ciascun periodo d'imposta a partire da
quello di assunzione, sempre che permanga il medesimo rapporto di
impiego. L'incremento della base occupazionale va considerato al
netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in societa'
controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile
o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base
occupazionale di cui al terzo periodo e' individuata con riferimento
al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
impiegato nell'attivita' commerciale e la deduzione spetta solo con
riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio
di tale attivita'. In caso di lavoratori impiegati anche
nell'esercizio dell'attivita' istituzionale si considera, sia ai fini
dell'individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo
incremento, sia ai fini della deducibilita' del costo, il solo
personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato
riferibile all'attivita' commerciale individuato in base al rapporto
di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli
incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attivita'
istituzionale all'attivita' commerciale. Nell'ipotesi di imprese di
nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali
derivanti dallo svolgimento di attivita' che assorbono anche solo in
parte attivita' di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione
delle attivita' sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel
caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio
pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la
deducibilita' del costo del personale spetta limitatamente al numero
di lavoratori assunti in piu' rispetto a quello dell'impresa
sostituita»;
b) i commi 4-quinquies e 4-sexies sono abrogati;
c) il comma 4-septies e' sostituito dal seguente:
«4-septies. Per ciascun dipendente l'importo delle deduzioni
ammesse dai commi 1, 4-bis.1 e 4-quater non puo' comunque eccedere il
limite massimo rappresentato dalla retribuzione e dagli altri oneri e
spese a carico del datore di lavoro e l'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), e'
alternativa alla fruizione delle disposizioni di cui ai commi 1,
lettera a), numero 5), e 4-bis.1».
133. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fra il 1º giugno 2013 e il 30
settembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «fra il 1º giugno
2013 e il 31 marzo 2014»;
b) al comma 5, le parole: «entro il 31 gennaio 2014» sono
sostituite dalle seguenti: «entro il 31 luglio 2014».
134. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 133 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
135. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento alle
trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla
predetta data, all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, al primo periodo, le parole: «Nei limiti delle ultime sei
mensilita'» sono soppresse.
136. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39
e' abrogato.
137. All'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «Dal quarto» sono sostituite
dalle seguenti: «Dal settimo»;
b) al secondo periodo, le parole: «3 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «3 per cento; per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2014, al 31 dicembre 2015 e al 31 dicembre 2016 l'aliquota
e' fissata, rispettivamente, al 4 per cento, al 4,5 per cento e al
4,75 per cento».
138. I soggetti che beneficiano della deduzione di cui all'articolo
1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, determinano
l'acconto delle imposte sui redditi dovute per i periodi d'imposta in
corso al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015 utilizzando
l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del
capitale proprio relativa al periodo d'imposta precedente.
139. Al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 6, comma 3-bis, sono premesse le seguenti parole:
«A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di
adeguamento di cui al comma 12,»;
b) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
«1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge
13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano
nella misura del:
a) 65 per cento, anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al
31 dicembre 2014;
b) 50 per cento, alle spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al 31
dicembre 2015.
2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese
sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici
condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o
che interessino tutte le unita' immobiliari di cui si compone il
singolo condominio nella misura del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30
giugno 2015;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º luglio 2015 al 30
giugno 2016»;
c) all'articolo 15, comma 1, le parole: «da adottare entro il 31
dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «da adottare entro il
31 dicembre 2015»;
d) all'articolo 16:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Ferme restando le ulteriori disposizioni contenute
nell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel
comma 1 del citato articolo 16-bis, spetta una detrazione
dall'imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non
superiore a 96.000 euro per unita' immobiliare. La detrazione e' pari
al:
a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al
31 dicembre 2014;
b) 40 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015»;
2) al comma 1-bis, le parole da: «fino al 31 dicembre 2013» a:
«unita' immobiliare» sono sostituite dalle seguenti: «fino ad un
ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per
unita' immobiliare, una detrazione dall'imposta lorda nella misura
del:
a) 65 per cento, per le spese sostenute fino al 31 dicembre
2014;
b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1º gennaio 2015 al
31 dicembre 2015»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al
comma 1 e' altresi' riconosciuta una detrazione dall'imposta lorda,
fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese
documentate sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi
elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonche' A per i
forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta
energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di
ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da
ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari
importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute
dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014 ed e' calcolata su un ammontare
complessivo non superiore a 10.000 euro. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L.
30 DICEMBRE 2013, N. 151))».
140. I soggetti indicati nell'articolo 73, comma 1, lettere a) e
b), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che non
adottano i principi contabili internazionali nella redazione del
bilancio, possono, anche in deroga all'articolo 2426 del codice
civile e ad ogni altra disposizione di legge vigente in materia,
rivalutare i beni d'impresa e le partecipazioni di cui alla sezione
II del capo I della legge 21 novembre 2000, n. 342, e successive
modificazioni, ad esclusione degli immobili alla cui produzione o al
cui scambio e' diretta l'attivita' di impresa, risultanti dal
bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012.
141. La rivalutazione deve essere eseguita nel bilancio o
rendiconto dell'esercizio successivo a quello di cui al comma 140,
per il quale il termine di approvazione scade successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, deve riguardare tutti
i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea e deve essere
annotata nel relativo inventario e nella nota integrativa.
142. Il saldo attivo della rivalutazione puo' essere affrancato, in
tutto o in parte, con l'applicazione in capo alla societa' di
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella
misura del 10 per cento da versare con le modalita' indicate al comma
145.
143. Il maggior valore attribuito ai beni in sede di rivalutazione
si considera riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi e
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive a decorrere dal
terzo esercizio successivo a quello con riferimento al quale la
rivalutazione e' stata eseguita, mediante il versamento di un'imposta
sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura del 16
per cento per i beni ammortizzabili e del 12 per cento per i beni non
ammortizzabili.
144. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai
soci, di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa
ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore dei beni
rivalutati in data anteriore a quella di inizio del quarto esercizio
successivo a quello nel cui bilancio la rivalutazione e' stata
eseguita, ai fini della determinazione delle plusvalenze o
minusvalenze si ha riguardo al costo del bene prima della
rivalutazione.
145. Le imposte sostitutive di cui ai commi 142 e 143 sono versate
in tre rate annuali di pari importo, senza pagamento di interessi, di
cui la prima entro il termine di versamento del saldo delle imposte
sui redditi dovute per il periodo di imposta con riferimento al quale
la rivalutazione e' eseguita, e le altre con scadenza entro il
termine rispettivamente previsto per il versamento a saldo delle
imposte sui redditi relative ai periodi d'imposta successivi. Gli
importi da versare possono essere compensati ai sensi del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
146. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli
articoli 11, 13, 14 e 15 della legge 21 novembre 2000, n. 342, quelle
del decreto del Ministro delle finanze 13 aprile 2001, n. 162,
nonche' le disposizioni del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze 19 aprile 2002, n. 86, e dei
commi 475, 477 e 478 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n.
311.
147. Le previsioni di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 21
novembre 2000, n. 342, si applicano anche ai soggetti che redigono il
bilancio in base ai principi contabili internazionali di cui al
regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 luglio 2002, anche con riferimento alle partecipazioni, in
societa' ed enti, costituenti immobilizzazioni finanziarie ai sensi
dell'articolo 85, comma 3-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917. Per tali soggetti, per l'importo
corrispondente ai maggiori valori oggetto di riallineamento, al netto
dell'imposta sostitutiva di cui al comma 143, e' vincolata una
riserva in sospensione di imposta ai fini fiscali che puo' essere
affrancata ai sensi del comma 142.
148. Al trasferimento previsto dal comma 6 dell'articolo 6 del
decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, si applica l'articolo 4 del
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 giugno 2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2011,
qualunque sia la categoria di provenienza; ai maggiori valori
iscritti in bilancio per effetto del comma 6, primo periodo, dello
stesso articolo 6 del citato decreto-legge n. 133 del 2013 si applica
un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali, con
l'aliquota di cui al comma 143, da versarsi nei modi e nei termini
previsti dal comma 145.
149. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
dopo il comma 22 e' inserito il seguente:
«22-bis. Ferme restando le previsioni del comma 22 concernenti la
deducibilita' delle remunerazioni e l'applicazione delle disposizioni
del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, i maggiori o minori
valori che derivano dall'attuazione di specifiche previsioni
contrattuali degli strumenti finanziari di cui al medesimo comma 22
non concorrono alla formazione del reddito imponibile degli emittenti
ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' e del valore della
produzione netta. La presente disposizione si applica con riferimento
agli strumenti finanziari emessi dalla data di entrata in vigore
della presente legge».
150. Le disposizioni di cui ai commi 10-bis e 10-ter dell'articolo
15 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche
alle operazioni effettuate a decorrere dal periodo di imposta in
corso al 31 dicembre 2012. Il versamento dell'imposta sostitutiva e'
dovuto in un'unica rata da versare entro il termine di scadenza del
saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta in
riferimento al quale l'operazione e' effettuata. L'imposta
sostitutiva dovuta per le operazioni effettuate nel periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2012 e' versata entro il termine di
scadenza del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di
imposta in corso al 31 dicembre 2013.
151. Gli effetti del riallineamento di cui al comma 150 decorrono
dal secondo periodo di imposta successivo a quello del pagamento
dell'imposta sostitutiva. Tali effetti si intendono revocati in caso
di atti di realizzo riguardanti le partecipazioni di controllo, i
marchi d'impresa e le altre attivita' immateriali o l'azienda cui si
riferisce l'avviamento affrancato, anteriormente al quarto periodo di
imposta successivo a quello del pagamento dell'imposta sostitutiva.
L'esercizio dell'opzione per il riallineamento di cui al comma 150
non e' consentito sui valori oggetto delle opzioni per i regimi
previsti dagli articoli 172, comma 10-bis, 173, comma 15-bis, e 176,
comma 2-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
dall'articolo 15, commi 10, 11 e 12, del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e viceversa.
152. Le modalita' di attuazione dei commi 150 e 151 sono stabilite
con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.
153. Il Ministro dello sviluppo economico definisce entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su
proposta dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e sentito il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,
condizioni e modalita' per la definizione di un sistema di
remunerazione di capacita' produttiva in grado di fornire gli
adeguati servizi di flessibilita', nella misura strettamente
necessaria a garantire la sicurezza del sistema elettrico e la
copertura dei fabbisogni effettuata dai gestori di rete e senza
aumento dei prezzi e delle tariffe dell'energia elettrica per i
clienti finali, nell'ambito della disciplina del mercato elettrico,
tenendo conto dell'evoluzione dello stesso e in coordinamento con le
misure previste dal decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379.
Nelle more dell'attuazione del sistema di cui al presente comma,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 5 del
decreto legislativo n. 379 del 2003, e successive modificazioni. Il
comma 7-bis dell'articolo 34 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e'
abrogato.
154. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 4, comma 8, del
decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012,
pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 159
del 10 luglio 2012, e' prorogato di un anno dalla data di entrata in
vigore della presente legge per gli impianti, gia' iscritti in base a
tale provvedimento nei relativi registri aperti presso il Gestore dei
servizi energetici Spa (GSE), da realizzare in zone che, nel corso
degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute
colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o
amministrativi. La proroga e' concessa anche nel caso in cui a
ricadere nelle zone colpite dalle calamita' sono le opere connesse
agli impianti suindicati. Entro il 30 giugno 2014, e' aggiornato il
sistema di incentivi di cui all'articolo 28, comma 2, lettera g), del
decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, secondo criteri di
diversificazione e innovazione tecnologica e di coerenza con gli
obiettivi di riqualificazione energetica degli edifici della pubblica
amministrazione previsti dalla direttiva 2012/27/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012.
155. Il comma 7-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto
2013, n. 98, e' sostituito dal seguente:
«7-bis. I titolari di impianti di generazione di energia elettrica
alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il
31 dicembre 2012, possono optare, in alternativa al mantenimento del
diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia
elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un
incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo
massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e
compresa tra il 1º settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per
cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora
l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento,
il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi
tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo
spettante fino ad una quantita' di energia pari a quella sulla quale
e' stato riconosciuto il predetto incremento. L'incremento e'
applicato per gli impianti a certificati verdi sul coefficiente
moltiplicativo spettante e, per gli impianti a tariffa
onnicomprensiva, sulla tariffa onnicomprensiva spettante al netto del
prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3,
del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato
nell'anno 2012. L'opzione per il regime di cui al presente comma e'
comunicata dal titolare dell'impianto al GSE Spa entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione».
156. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003,
n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al primo periodo, le parole: «1º gennaio 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «1º gennaio 2014»;
b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono
sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite
dalle seguenti: «30 giugno 2014».
157. Le maggiori entrate di cui al comma 156, pari a 200 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016, confluiscono nel Fondo per interventi strutturali di
politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge
29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge
27 dicembre 2004, n. 307.
158. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 6, comma 1, dopo la lettera c) e' aggiunta la
seguente:
«c-bis) rettifiche e riprese di valore nette per deterioramento dei
crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo. Tali componenti
concorrono al valore della produzione netta in quote costanti
nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei quattro successivi»;
b) all'articolo 7, comma 1, dopo la lettera b) e' aggiunta la
seguente:
«b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti in bilancio a tale
titolo. Tali componenti concorrono al valore della produzione netta
in quote costanti nell'esercizio in cui sono contabilizzate e nei
quattro successivi».
159. Le disposizioni di cui al comma 158 si applicano dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
160. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 51, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Ai fini della determinazione dei valori di cui al comma 1,
per gli atleti professionisti si considera altresi' il costo
dell'attivita' di assistenza sostenuto dalle societa' sportive
professionistiche nell'ambito delle trattative aventi ad oggetto le
prestazioni sportive degli atleti professionisti medesimi, nella
misura del 15 per cento, al netto delle somme versate dall'atleta
professionista ai propri agenti per l'attivita' di assistenza nelle
medesime trattative»;
b) all'articolo 101, comma 5, al primo periodo, dopo le parole:
«e le perdite su crediti» sono inserite le seguenti: «, diverse da
quelle deducibili ai sensi del comma 3 dell'articolo 106,» e l'ultimo
periodo e' sostituito dal seguente: «Gli elementi certi e precisi
sussistono inoltre in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio
operata in applicazione dei principi contabili»;
c) all'articolo 106:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le perdite su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale titolo,
diverse da quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso, sono
deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono
contabilizzate e nei quattro successivi. Le perdite su crediti
realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono rilevate in bilancio. Ai
fini del presente comma le svalutazioni e le perdite deducibili in
quinti si assumono al netto delle rivalutazioni dei crediti
risultanti in bilancio»;
2) i commi 3-bis e 5 sono abrogati;
3) al comma 4, dopo la parola: «crediti» sono inserite le
seguenti: «rilevanti ai fini del presente articolo» e le parole:
«nonche' la rivalutazione delle operazioni "fuori bilancio" iscritte
nell'attivo in applicazione dei criteri di cui all'articolo 112» sono
soppresse;
d) all'articolo 111, comma 3, il primo periodo e' sostituito dal
seguente: «La variazione della riserva sinistri relativa ai contratti
di assicurazione dei rami danni, per la parte riferibile alla
componente di lungo periodo, e' deducibile in quote costanti
nell'esercizio in cui e' iscritta in bilancio e nei quattro
successivi».
161. Le disposizioni di cui al comma 160 si applicano dal periodo
di imposta in corso al 31 dicembre 2013. Resta ferma l'applicazione
delle previgenti disposizioni fiscali alle rettifiche di valore e
alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di
assicurazione dei rami danni iscritte in bilancio nei periodi di
imposta precedenti.
162. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: «e
comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo
stesso ha per oggetto beni immobili» sono sostituite dalle seguenti:
«; in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo
non inferiore a dodici anni»;
b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole:
«ai due terzi» sono sostituite dalle seguenti: «alla meta'» e le
parole: «in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della
regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore
a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione e'
ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni
ovvero pari almeno a diciotto anni» sono sostituite dalle seguenti:
«in caso di beni immobili, la deduzione e' ammessa per un periodo non
inferiore a dodici anni».
163. Le disposizioni di cui al comma 162 si applicano ai contratti
di locazione finanziaria stipulati a decorrere dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
164. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di
registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 40, comma 1-bis, sono aggiunte, in fine, le
seguenti parole: «, e le cessioni, da parte degli utilizzatori, di
contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili
strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati all'imposta
sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero
8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972»;
b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, e' inserito il
seguente:
«Art. 8-bis. - 1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli
utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto
immobili strumentali, anche da costruire ed ancorche' assoggettati
all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma,
numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633: 4 per cento.
NOTE
i) Per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul
corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale
compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto».
165. Ai fini della semplificazione e della perequazione del
trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel
leasing finanziario, all'articolo 56, comma 6, del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, al primo periodo, dopo la
parola: «commercio» sono inserite le seguenti: «, nonche' le cessioni
degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del
locatario a titolo di locazione finanziaria».
166. Le disposizioni di cui ai commi 164 e 165 si applicano a
decorrere dal 1º gennaio 2014.
167. All'articolo 2, comma 55, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «relative a svalutazioni di crediti» sono
sostituite dalle seguenti: «relative a svalutazioni e perdite su
crediti»;
b) dopo le parole: «decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917,» sono inserite le seguenti: «ovvero alle
rettifiche di valore nette per deterioramento dei crediti non ancora
dedotte dalla base imponibile dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera c-bis), e 7,
comma 1, lettera b-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.
446,»;
c) dopo le parole: «i cui componenti negativi sono deducibili in
piu' periodi d'imposta ai fini delle imposte sui redditi» sono
inserite le seguenti: «e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive».
168. Dopo il comma 56-bis dell'articolo 2 del decreto-legge 29
dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
febbraio 2011, n. 10, e' inserito il seguente:
«56-bis.1. Qualora dalla dichiarazione ai fini dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive emerga un valore della
produzione netta negativo, la quota delle attivita' per imposte
anticipate di cui al comma 55 che si riferisce ai componenti negativi
di cui al medesimo comma che hanno concorso alla formazione del
valore della produzione netta negativo, e' trasformata per intero in
crediti d'imposta. La trasformazione decorre dalla data di
presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta regionale
sulle attivita' produttive in cui viene rilevato il valore della
produzione netta negativo di cui al presente comma».
169. All'articolo 2, comma 56-ter, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, le parole: «55, 56 e 56-bis» sono sostituite dalle
seguenti: «55, 56, 56-bis e 56-bis.1».
170. All'articolo 2, commi 57 e 58, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio
2011, n. 10, dopo la parola: «56-bis» e' inserita la seguente: «,
56-bis.1».
171. Le disposizioni di cui ai commi da 167 a 170 si applicano dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
172. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, i commi
488 e 489 sono sostituiti dal seguente:
«488. In vista della riforma dei regimi IVA speciali dell'Unione
europea previsti dalla direttiva 112/2006/CE del Consiglio, del 28
novembre 2006, il numero 41-bis) della tabella A, parte II, allegata
al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633,
non si applica alle societa' cooperative e loro consorzi diversi da
quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».
173. All'articolo 20 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, il
comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle
operazioni effettuate a partire dal 1º gennaio 2014. A decorrere dal
1º gennaio 2014, i prezzi delle operazioni effettuate in attuazione
dei contratti di somministrazione di cui al comma 2, stipulati entro
la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, possono essere rideterminati in aumento al solo fine di
adeguarli all'incremento dell'aliquota dell'imposta sul valore
aggiunto, come risultante dalle diposizioni di cui ai commi 1 e 2».
174. La lettera d-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del testo unico
delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) le somme restituite al soggetto erogatore, se assoggettate
a tassazione in anni precedenti. L'ammontare, in tutto o in parte,
non dedotto nel periodo d'imposta di restituzione puo' essere portato
in deduzione dal reddito complessivo dei periodi d'imposta
successivi; in alternativa, il contribuente puo' chiedere il rimborso
dell'imposta corrispondente all'importo non dedotto secondo modalita'
definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze». La
disposizione di cui al presente comma si applica a decorrere dal
periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013.
175. A decorrere dal 1º gennaio 2014, il reddito da lavoro
dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri paesi
limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto
esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello
Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per
l'importo eccedente 6.700 euro.
176. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma
7, alinea, ultimo periodo, del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e' prorogato al 31 dicembre
2016.
177. Ferma restando l'applicazione delle disposizioni in materia di
stabile organizzazione d'impresa, di cui all'articolo 162 del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, ai fini della determinazione del reddito d'impresa
relativo alle operazioni di cui all'articolo 110, comma 7, del
medesimo testo unico, le societa' che operano nel settore della
raccolta di pubblicita' on-line e dei servizi ad essa ausiliari sono
tenute a utilizzare indicatori di profitto diversi da quelli
applicabili ai costi sostenuti per lo svolgimento della propria
attivita', fatto salvo il ricorso alla procedura di ruling di
standard internazionale di cui all'articolo 8 del decreto-legge 30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326.
178. L'acquisto di servizi di pubblicita' on-line e di servizi ad
essa ausiliari deve essere effettuato esclusivamente mediante
bonifico bancario o postale dal quale devono risultare anche i dati
identificativi del beneficiario, ovvero con altri strumenti di
pagamento idonei a consentire la piena tracciabilita' delle
operazioni e a veicolare la partita IVA del beneficiario. Con
provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sentite le
associazioni di categoria degli operatori finanziari, sono stabilite
le modalita' di trasmissione all'Agenzia delle entrate, in via
telematica, delle informazioni necessarie per l'effettuazione dei
controlli.
179. Le maggiori entrate derivanti dai commi 151, 177 e 178, pari
complessivamente a 237,5 milioni di euro per l'anno 2014, a 191,7
milioni di euro per l'anno 2015, a 201 milioni di euro per l'anno
2016 e a 104,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017,
affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica
economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307.
180. Ai fini dell'incentivazione di iniziative rivolte alla
partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese
e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori
dipendenti, e' istituito presso il Ministero del lavoro e delle
politiche sociali un apposito fondo cui sono assegnati 2 milioni di
euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015, le cui
modalita' e criteri di utilizzo sono determinati con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentite le
competenti Commissioni parlamentari, entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore della presente legge. Ai maggiori oneri
derivanti dalla disposizione di cui al presente comma, pari a 2
milioni di euro per l'anno 2014 e 5 milioni di euro per l'anno 2015,
si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 482,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
181. Nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e
la coesione per il periodo 2014-2020 il CIPE assegna una quota, nel
limite complessivo di 30 milioni di euro, da destinare ad interventi
urgenti ed immediatamente attivabili relativi a nuove sedi per uffici
giudiziari con elevati carichi di controversie pendenti, necessari
per lo sviluppo delle aree connesse e per l'efficienza del sistema
giudiziario, previa presentazione al CIPE di specifici progetti di
adeguamento, completamento e costruzione. In caso di mancata
presentazione degli stati di avanzamento dei lavori entro dodici mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento
e' revocato. In caso di mancato affidamento dei lavori entro sei mesi
dalla pubblicazione della delibera di assegnazione il finanziamento
e' revocato.
182. A seguito degli eventi alluvionali dell'8 novembre 2013, di
cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
n. 122 del 20 novembre 2013, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
276 del 25 novembre 2013, fino al 31 dicembre 2014, il Ministro della
giustizia puo' autorizzare l'utilizzo dei locali della gia' soppressa
sezione distaccata di Olbia del tribunale di Tempio Pausania per la
trattazione del contenzioso civile e penale. Le amministrazioni
pubbliche interessate danno attuazione alle disposizioni di cui al
presente comma nell'ambito delle risorse umane, strumentali e
finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
183. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera
a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementata,
per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al
rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
Per il finanziamento dei contratti di solidarieta' di cui
all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 20 maggio 1993, n.
148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, e' autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro e
per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa
integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attivita', di
cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n.
249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n.
291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 50
milioni di euro. L'onere derivante dal periodo precedente e' posto a
carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge
28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente
legge.
184. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale
per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del
decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al
finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui
all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92,
e' destinata una somma fino a 30 milioni di euro finalizzata al
riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il
settore della pesca.
185. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) ai commi 4, 14 e 19, le parole: «, entro il 31 ottobre 2013»
sono soppresse;
b) ai commi 42, 44 e 45, le parole: «entro il 31 ottobre 2013»
sono soppresse;
c) al comma 11, la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a
prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti
di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente»;
d) dopo il comma 19 sono aggiunti i seguenti:
«19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in
relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi
dimensionali gia' coperte dal fondo di cui al comma 19, dalla data di
decorrenza del nuovo fondo i datori di lavoro del relativo settore
non sono piu' soggetti alla disciplina del fondo residuale, ferma
restando la gestione a stralcio delle prestazioni gia' deliberate. I
contributi eventualmente gia' versati o dovuti in base al decreto
istitutivo del fondo residuale, restano acquisiti al fondo residuale.
Il Comitato amministratore, sulla base delle stime effettuate dalla
tecnostruttura dell'INPS, puo' proporre il mantenimento, in capo ai
datori di lavoro del relativo settore, dell'obbligo di corrispondere
la quota di contribuzione necessaria al finanziamento delle
prestazioni gia' deliberate, determinata ai sensi dei commi 29 e 30
del presente articolo.
19-ter. Qualora alla data del 1º gennaio 2014 risultino in corso
procedure finalizzate alla costituzione di fondi di solidarieta'
bilaterali di cui al comma 4, l'obbligo di contribuzione al fondo di
solidarieta' residuale di cui al comma 19 e' sospeso, con decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, fino al completamento delle
medesime procedure e comunque non oltre il 31 marzo 2014 e con
riferimento al relativo periodo non sono riconosciute le relative
prestazioni previste. In caso di mancata costituzione del fondo di
solidarieta' bilaterale entro il 31 marzo 2014, l'obbligo e' comunque
ripristinato anche in relazione alle mensilita' di sospensione»;
e) al comma 20, le parole: «per una durata non superiore» sono
sostituite dalle seguenti: «per una durata non inferiore»;
f) dopo il comma 20 e' aggiunto il seguente:
«20-bis. Allo scopo di assicurare l'immediata operativita' del
fondo di cui al comma 19 e ferme restando eventuali determinazioni
assunte ai sensi dei commi 29 e 30 del presente articolo, in fase di
prima applicazione, dal 1º gennaio 2014, l'aliquota di finanziamento
del fondo e' fissata allo 0,5 per cento, ferma restando la
possibilita' di fissare eventuali addizionali contributive a carico
dei datori di lavoro connesse all'utilizzo degli istituti previsti».
186. Per l'anno 2014, l'ammontare del trattamento di integrazione
salariale per i contratti di solidarieta' di cui all'articolo 1 del
decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni,
dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e'
aumentato nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a
seguito della riduzione di orario, nel limite massimo di 50 milioni
di euro per lo stesso anno 2014. Al relativo onere si provvede a
valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione,
di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29
novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
gennaio 2009, n. 2.
187. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993,
n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n.
236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, nonche' incentivi
per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori, definiti ai sensi
del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 264
del 19 aprile 2013».
188. Al fine di confermare la sospensione dei contributi
previdenziali e dei premi assicurativi gia' disposta fino al 31
dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre
2004, n. 311, e successivamente prorogata senza soluzione di
continuita' fino al 31 dicembre 2015, e' ulteriormente prorogato al
31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma
8-quinquies dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n.
300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n.
17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-undecies, del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, la parola:
«2015», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente: «2016». A
decorrere dal 1º gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi
assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da
esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati,
senza corresponsione di interessi legali, in 120 rate mensili di pari
importo.
189. All'articolo 56, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«anche con finalita' di finanziamento e sostegno del settore pubblico
e con riferimento all'intero settore previdenziale ed assistenziale»;
b) alla lettera c), dopo le parole: «sulla coerenza del sistema»
sono aggiunte le seguenti: «previdenziale allargato».
190. All'articolo 41, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.
289, al primo periodo, le parole: «Per gli anni 2004-2015» sono
sostituite dalle seguenti: «Per gli anni dal 2004 al 2017».
All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2002, n. 172, la
parola: «millecinquecento» e' sostituita dalla seguente:
«milletrecento». Al fine di attuare le disposizioni di cui al
presente comma, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per
l'anno 2016 e di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017. Al
relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del
Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,
comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
191. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014 il
contingente numerico di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali 22 aprile 2013, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 123 del 28 maggio 2013, attuativo delle
disposizioni di cui all'articolo 1, commi 231 e 233, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, con riferimento alla tipologia di lavoratori
relativa alla lettera b) del medesimo comma 231 dell'articolo 1 della
citata legge n. 228 del 2012 e' incrementato di 6.000 unita'.
Conseguentemente all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 234, le parole: «134 milioni di euro per l'anno 2014,
di 135 milioni di euro per l'anno 2015, di 107 milioni di euro per
l'anno 2016, di 46 milioni di euro per l'anno 2017, di 30 milioni di
euro per l'anno 2018, di 28 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10
milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «183
milioni di euro per l'anno 2014, di 197 milioni di euro per l'anno
2015, di 158 milioni di euro per l'anno 2016, di 77 milioni di euro
per l'anno 2017, di 53 milioni di euro per l'anno 2018, di 51 milioni
di euro per l'anno 2019 e di 18 milioni di euro per l'anno 2020»;
b) al comma 235, le parole: «1.133 milioni di euro per l'anno
2014, a 1.946 milioni di euro per l'anno 2015, a 2.510 milioni di
euro per l'anno 2016, a 2.347 milioni di euro per l'anno 2017, a
1.529 milioni di euro per l'anno 2018, a 595 milioni di euro per
l'anno 2019 e a 45 milioni di euro per l'anno 2020» sono sostituite
dalle seguenti: «1.385 milioni di euro per l'anno 2014, a 2.258
milioni di euro per l'anno 2015, a 2.758 milioni di euro per l'anno
2016, a 2.488 milioni di euro per l'anno 2017, a 1.635 milioni di
euro per l'anno 2018, a 699 milioni di euro per l'anno 2019 e a 79
milioni di euro per l'anno 2020».
192. II contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' fissato in favore dell'I.R.F.A. -- Istituto
per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus nella misura di 1
milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
193. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate
all'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e successive modificazioni, sono finalizzate, nel
rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri
derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo
periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.
L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche
tra le categorie di soggetti tutelati sulla base della normativa
vigente, come definita dalle disposizioni richiamate al quarto
periodo del predetto comma 235 e dai relativi decreti attuativi, puo'
avvenire esclusivamente, previo procedimento di cui all'articolo 14
della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto
con il Ministro dell'economia e delle finanze.
194. Le disposizioni in materia di requisiti di accesso e di regime
delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in vigore
dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ferme restando le salvaguardie previste dall'articolo 24, comma 14,
del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni,
dalla legge n. 214 del 2011, dall'articolo 22 del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, dall'articolo 1, commi da 231 a 234, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, dagli articoli 11 e 11-bis del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e dall'articolo 2, commi 5-bis e
5-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e i relativi
decreti ministeriali attuativi del 1º giugno 2012, 8 ottobre 2012 e
22 aprile 2013, si applicano ai lavoratori che perfezionano i
requisiti anagrafici e contributivi, ancorche' successivamente al 31
dicembre 2011, utili a comportare la decorrenza del trattamento
pensionistico secondo la disciplina vigente alla data di entrata in
vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, entro il trentaseiesimo
mese successivo alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 214 del 2011, appartenenti alle seguenti categorie:
a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far
valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile
alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente
alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile
a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il
30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche
ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura
civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo
all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu'
rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche
se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il
30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi
individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e
412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di
accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle
organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello
nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la
cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di
lavoro dipendente a tempo indeterminato;
d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per
risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007
e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla
data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto
di lavoro dipendente a tempo indeterminato;
e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4
dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi
dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di
cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223,
perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i
requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato
decreto-legge n. 201 del 2011. Il versamento volontario di cui alla
presente lettera, anche in deroga alle disposizioni di cui
all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997,
potra' riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la
domanda di autorizzazione stessa;
f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della
contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6
dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o
accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un
contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa
nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e
che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa
riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.
195. Il trattamento pensionistico con riferimento ai soggetti di
cui al comma 194 non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014.
196. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma
194 sulla base di quanto stabilito dal comma 197. L'INPS provvede al
monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori
di cui al comma 194 che intendono avvalersi dei requisiti di accesso
e del regime delle decorrenze vigenti prima della data di entrata in
vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sulla base della
data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio
risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di
pensione determinato ai sensi del comma 197, l'INPS non prende in
esame ulteriori domande di pensionamento finalizzate ad usufruire dei
benefici previsti dalle disposizioni di cui al comma 194.
197. I benefici di cui al comma 194 sono riconosciuti nel limite di
17.000 soggetti e nel limite massimo di 203 milioni di euro per
l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro
per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di
euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020.
198. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 194 a 197 e'
subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma
3, primo periodo, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e
all'effettivo conseguente rifinanziamento del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 235, primo periodo, della legge 24 dicembre
2012, n. 228. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri di cui
al comma 197, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 235, primo
periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, come rifinanziato ai
sensi del citato articolo 11, comma 3, primo periodo, del
decreto-legge n. 102 del 2013, e' ridotto di 4 milioni di euro per
l'anno 2014, 12 milioni di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro
per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di
euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni
di euro per l'anno 2020.
199. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non
autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone
affette da sclerosi laterale amiotrofica, e' autorizzata la spesa di
275 milioni di euro per l'anno 2014.
200. Il Fondo di cui al comma 199 del presente articolo e'
ulteriormente incrementato di 75 milioni di euro per l'anno 2014, da
destinare esclusivamente, in aggiunta alle risorse ordinariamente
previste dal predetto Fondo come incrementato ai sensi del citato
comma 199, in favore degli interventi di assistenza domiciliare per
le persone affette da disabilita' gravi e gravissime, ivi incluse
quelle affette da sclerosi laterale amiotrofica.
201. Al fine di contribuire alle spese per il sostegno di bambini
nuovi nati o adottati appartenenti a famiglie residenti a basso
reddito, e' istituito per l'anno 2014 presso la Presidenza del
Consiglio dei ministri un Fondo per i nuovi nati. Nel predetto Fondo
confluiscono le risorse, disponibili alla data di entrata in vigore
della presente legge, del Fondo per il credito per i nuovi nati, di
cui all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che e'
contestualmente soppresso. Con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze, sono stabiliti i criteri per l'erogazione dei contributi nei
limiti delle disponibilita' del Fondo, l'indicatore della situazione
economica equivalente (ISEE) di riferimento e le modalita' di
organizzazione e di funzionamento del Fondo.
202. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.
203. La dotazione del fondo di cui all'articolo 23, comma 11,
quinto periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e' incrementata
complessivamente di 40 milioni di euro per l'anno 2014, di cui 30
milioni di euro a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, che
viene conseguentemente ridotto, e 10 milioni di euro a valere sulle
risorse del Fondo per il credito per i nuovi nati, di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e
all'articolo 12 della legge 12 novembre 2001, n. 183, che a tal fine
sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate al citato fondo di cui all'articolo 23, comma 11, del
decreto-legge n. 15 del 2012, iscritto nello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze.
204. Per la realizzazione di iniziative complementari o strumentali
necessarie all'integrazione degli immigrati nei comuni, singoli o
associati, sedi di centri di accoglienza per richiedenti asilo con
una capienza pari o superiore a 3.000 unita', il Fondo nazionale per
le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del
decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementato
di 3 milioni di euro per l'anno 2014.
205. Le disposizioni di cui all'articolo 2, commi da 4-novies a
4-undecies, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, relative al riparto
della quota del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche in base alla scelta del contribuente, si applicano
anche relativamente all'esercizio finanziario 2014 con riferimento
alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 aprile 2010,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 dell'8 giugno 2010, si
applicano anche all'esercizio finanziario 2014 e i termini ivi
stabiliti relativamente al predetto esercizio finanziario sono
aggiornati per gli anni: da 2009 a 2013, da 2010 a 2014 e da 2011 a
2015. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota
del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di
euro 400 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di
ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo.
206. All'articolo 48, primo comma, della legge 20 maggio 1985, n.
222, dopo le parole: «conservazione di beni culturali» sono inserite
le seguenti: «, e ristrutturazione, miglioramento, messa in
sicurezza, adeguamento antisismico ed efficientamento energetico
degli immobili di proprieta' pubblica adibiti all'istruzione
scolastica».
207. E' autorizzata la spesa complessiva di 126 milioni di euro per
l'anno 2014, destinata per 100 milioni di euro alle finalita' di cui
all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67,
convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135,
per 1 milione di euro per le finalita' di cui all'articolo 2, comma
552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e per 25 milioni di euro
per far fronte all'eccezionale necessita' di risorse finanziarie da
destinare ai lavoratori socialmente utili e a quelli di pubblica
utilita' della regione Calabria e altresi' ai lavoratori di cui alla
legge regionale della regione Calabria 13 giugno 2008, n. 15.
Nell'ambito delle risorse destinate dal periodo precedente alla
regione Calabria, la regione provvede al pagamento degli arretrati
dell'anno 2013 relativi ai progetti dei lavoratori socialmente utili
e dei lavoratori di pubblica utilita'. Le risorse impegnate per le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono destinate, per l'anno 2014,
nella misura di 50 milioni di euro, agli enti pubblici della regione
Calabria al fine di stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo
determinato, i lavoratori impegnati in attivita' socialmente utili,
in quelle di pubblica utilita', e i lavoratori di cui all'articolo 7
del decreto legislativo 1º dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare
un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125,
nonche' in attuazione dei commi da 208 a 212 del presente articolo.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse. Per
l'anno 2014 le assunzioni a tempo determinato finanziate a favore
degli enti pubblici della regione Calabria con le risorse di cui
all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge 27 dicembre
2006, n. 296, possono essere effettuate in deroga all'articolo 9,
comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni, all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, e all'articolo 1, commi 557
e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive
modificazioni, fermo restando il rispetto del patto di stabilita'
interno. In caso di mancato rispetto del patto di stabilita' interno
per l'anno 2013, al solo fine di consentire la sottoscrizione dei
rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014, non
si applica la sanzione di cui al comma 26, lettera d), dell'articolo
31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni.
208. Il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009, n. 2, e' ridotto di 16 milioni di euro per l'anno 2014.
209. Al fine di razionalizzare la spesa per il finanziamento delle
convenzioni con lavoratori socialmente utili e nell'ottica di un
definitivo superamento delle situazioni di precarieta'
nell'utilizzazione di tale tipologia di lavoratori, con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali e con il Ministro dell'interno, da emanare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, previa ricognizione della normativa vigente in materia,
dell'entita' della spesa sostenuta a livello statale e locale e dei
soggetti interessati, si provvede a individuare le risorse
finanziarie disponibili, nei limiti della spesa gia' sostenuta e
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica,
destinate a favorire assunzioni a tempo indeterminato dei lavoratori
di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto
legislativo 7 agosto 1997, n. 280, anche se con rapporto di lavoro a
tempo determinato, ai sensi del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e
in particolare dell'articolo 4, comma 8, del medesimo decreto-legge
n. 101 del 2013.
210. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e'
vietata la stipulazione di nuove convenzioni per l'utilizzazione di
lavoratori socialmente utili di cui al comma 209, a pena di nullita'
delle medesime.
211. Le risorse finanziarie, nella misura individuale massima di
cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio
2000, n. 81, sono assegnate ai comuni, che hanno disponibilita' di
posti in dotazione organica relativamente alle qualifiche di cui
all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive
modificazioni, per incentivare l'assunzione a tempo indeterminato,
anche con contratto di lavoro a tempo parziale, dei soggetti di cui
ai commi 209 e 210, anche in deroga alla vigente normativa in materia
di facolta' assunzionali, ma in ogni caso nel rispetto del patto di
stabilita' interno e dell'articolo 1, comma 557, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
212. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il
Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono
stabiliti le modalita' e i criteri di assegnazione delle risorse, con
priorita' per i comuni che assumano nei limiti delle facolta'
assunzionali stabilite dalla normativa vigente. In ogni caso i comuni
sono tenuti a dimostrare attraverso idonea documentazione l'effettiva
sussistenza di necessita' funzionali e organizzative per le
assunzioni, valutata la dimensione demografica dell'ente, l'entita'
del personale in servizio e la correlata spesa, nonche' l'effettiva
sostenibilita' dell'onere a regime assicurando la graduale riduzione
del personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31
maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, tenuto conto delle
proiezioni future della spesa di personale a seguito di cessazione.
213. Al comma 9-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 135, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Sono fatte
salve le disposizioni previste dall'articolo 14, comma 24-ter, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per consentire l'attuazione dei
processi di stabilizzazione di cui al presente articolo, in ogni caso
nel rispetto del patto di stabilita' interno. A tal fine gli enti
territoriali delle regioni a statuto speciale calcolano il complesso
delle spese per il personale al netto dell'eventuale contributo
erogato dalle regioni, attribuite nei limiti dei risparmi di spesa
realizzati a seguito dell'adozione delle misure di razionalizzazione
e revisione della spesa di cui al primo periodo; la verifica del
rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 557 e 562,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 76, commi 4 e
7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive
modificazioni, e' ultimata tenendo conto di dati omogenei. In caso di
mancato rispetto del patto di stabilita' interno e successive
modificazioni per l'anno 2013, al solo fine di consentire la proroga
dei rapporti di lavoro a tempo determinato fino al 31 dicembre 2014,
non si applica la sanzione di cui alla lettera d) del comma 26
dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni. Per l'anno 2014, permanendo il fabbisogno
organizzativo e le comprovate esigenze istituzionali volte ad
assicurare i servizi gia' erogati, la proroga dei rapporti di lavoro
a tempo determinato, fermo quanto previsto nei periodi precedenti,
puo' essere disposta in deroga ai termini e vincoli di cui al comma 9
del presente articolo».
214. I rapporti di lavoro a tempo determinato di cui all'articolo
2, comma 551, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, finanziati a
valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies,
ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14,
possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle
disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25
giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, nonche' a quelle di
cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 12,
e successive modificazioni, nelle more dell'adozione del decreto di
cui al comma 209 del presente articolo e tenuto conto dei vincoli
previsti dal patto di stabilita'.
215. Al fine di favorire il reinserimento lavorativo dei fruitori
di ammortizzatori sociali anche in regime di deroga e di lavoratori
in stato di disoccupazione ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera
c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive
modificazioni, presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali e' istituito il Fondo per le politiche attive del lavoro, con
una dotazione iniziale pari a 15 milioni di euro per l'anno 2014 e a
20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016. Con
successivo decreto di natura non regolamentare del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le
iniziative, anche sperimentali, finanziabili a valere sul Fondo di
cui al primo periodo e volte a potenziare le politiche attive del
lavoro, tra le quali, ai fini del finanziamento statale, puo' essere
compresa anche la sperimentazione regionale del contratto di
ricollocazione, sostenute da programmi formativi specifici.
216. All'articolo 81, comma 32, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, le parole: «di cittadinanza italiana» sono sostituite dalle
seguenti: «cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione europea
ovvero familiari di cittadini italiani o di Stati membri dell'Unione
europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano
titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno
permanente, ovvero stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE
per soggiornanti di lungo periodo,». Il Fondo di cui all'articolo 81,
comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' incrementato,
per l'anno 2014, di 250 milioni di euro. In presenza di risorse
disponibili in relazione all'effettivo numero dei beneficiari, con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e'
determinata una quota del Fondo da riservare all'estensione su tutto
il territorio nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di
cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35. Con
il medesimo decreto sono stabiliti le modalita' di prosecuzione del
programma carta acquisti, di cui all'articolo 81, commi 29 e
seguenti, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in funzione
dell'evolversi delle sperimentazioni in corso, nonche' il riparto
delle risorse ai territori coinvolti nell'estensione della
sperimentazione di cui al presente comma. Per quanto non specificato
nel presente comma, l'estensione della sperimentazione avviene
secondo le modalita' attuative di cui all'articolo 3, commi 3 e 4,
del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99. Il Fondo di cui
all'articolo 81, comma 29, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e'
incrementato di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016
ai fini della progressiva estensione su tutto il territorio
nazionale, non gia' coperto, della sperimentazione di cui
all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, intesa come
sperimentazione di un apposito programma di sostegno per l'inclusione
attiva, volto al superamento della condizione di poverta',
all'inserimento e al reinserimento lavorativi e all'inclusione
sociale.
217. Per il finanziamento del Piano d'azione straordinario contro
la violenza sessuale e di genere di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche
relative ai diritti e alle pari opportunita' e' incrementato di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
218. Il Fondo nazionale per le attivita' delle consigliere e dei
consiglieri di parita', di cui all'articolo 18 del codice delle pari
opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11
aprile 2006, n. 198, e successive modificazioni, e' rifinanziato,
nella misura di 500.000 euro per l'anno 2014, a valere sul Fondo
sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1,
lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.
219. Al fine di potenziare le iniziative e le misure in favore dei
giovani, dei lavoratori disoccupati e svantaggiati, nonche' al fine
di determinare le condizioni per una migliore occupabilita':
a) all'articolo 1, comma 15, del decreto-legge 28 giugno 2013, n.
76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99,
dopo le parole: «A valere sulle risorse programmate nell'ambito dei
programmi operativi regionali 2007-2013» sono inserite le seguenti:
«nonche' a valere sulle eventuali riprogrammazioni delle risorse del
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, gia'
destinate ai Programmi operativi cofinanziati con fondi strutturali
europei, nella misura in cui il finanziamento dell'incentivo sia
coerente con gli obiettivi del Piano di Azione Coesione e nel
rispetto delle procedure di riprogrammazione previste per il Piano»;
b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, all'alinea, dopo la parola: «giovani» sono inserite
le seguenti: «, assicurando prioritariamente il finanziamento delle
istanze positivamente istruite nell'ambito delle procedure indette
dagli avvisi pubblici "Giovani per il sociale" e "Giovani per la
valorizzazione di beni pubblici"»; alla lettera b), le parole da: «e
da soggetti» fino a: «n. 159» sono soppresse;
2) al comma 1-bis, le parole: «alle lettere a) e b)», ovunque
ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «alla lettera a)»;
c) al fine di agevolare l'accesso al Fondo sociale europeo, su
richiesta degli operatori e nei limiti delle disponibilita'
finanziarie a tal fine preordinate sul Fondo di rotazione per la
formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo di cui
all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, il Ministero
del lavoro e delle politiche sociali puo' erogare ai soggetti
pubblici o a totale partecipazione pubblica titolari di progetti
compresi nei programmi di politica comunitaria, che ne facciano
richiesta, anticipazioni sui contributi spettanti a carico del
bilancio dell'Unione europea. L'importo dell'anticipazione di cui al
precedente periodo non puo' superare il 40 per cento di quanto
complessivamente spettante a titolo di contributi nazionali e
comunitari. A seguito della certificazione da parte dell'operatore
richiedente circa l'avvenuta attuazione del progetto, si provvede
alle dovute compensazioni con il Fondo sociale europeo. Nel caso di
mancata attuazione del progetto nel termine da esso previsto, o
espressamente prorogato, nonche' di non riconoscimento definitivo
della spesa da parte dell'Unione europea si provvedera' al recupero
delle somme anticipate con gli interessi nella misura legale, nonche'
delle eventuali penalita';
d) allo scopo di consentire il regolare funzionamento dei servizi
per l'impiego, nonche' l'avvio del Piano per l'attuazione della
raccomandazione del Consiglio dell'Unione europea del 22 aprile 2013
sull'istituzione di una «Garanzia per i giovani», le province, fermo
restando il rispetto della vigente normativa in materia di
contenimento della spesa complessiva di personale, hanno facolta' di
prorogare i contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di
collaborazione coordinata e continuativa strettamente indispensabili
per la realizzazione di attivita' di gestione dei fondi strutturali e
di interventi da essi finanziati, a valere su piani e programmi
programmati e da programmare nell'ambito della programmazione dei
fondi strutturali europei. Allo scopo di consentire il temporaneo
finanziamento delle proroghe di cui al primo periodo della presente
lettera, in attesa della successiva imputazione ai programmi
operativi regionali, il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali puo' erogare alle regioni che ne facciano richiesta
anticipazioni sui contributi da programmare a carico del bilancio
dell'Unione europea, nei limiti di 30 milioni di euro a valere sul
Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al
fondo sociale europeo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre
1978, n. 845.
220. Al fine di contribuire al funzionamento dell'Istituto
nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma
1, lettera b), del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, e in
particolare al fine di potenziare l'attivita' di ricerca da esso
svolta, a decorrere dal 2014 e' autorizzata la spesa di 1.000.000 di
euro.
221. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 e' autorizzata la
spesa di 2 milioni di euro a favore dell'Istituto Giannina Gaslini di
Genova.
222. Al fine di adempiere agli obblighi in materia di assistenza
sanitaria all'estero, gli specifici stanziamenti di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, iscritti
nello stato di previsione del Ministero della salute, sono
incrementati, per l'anno 2014, di 121 milioni di euro. A valere su
tali risorse, nelle more dell'adozione delle norme di attuazione e
del regolamento di cui rispettivamente ai commi 85 e 86 dell'articolo
1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, il Ministero della salute
provvede anche agli adempimenti connessi all'assistenza sanitaria in
forma indiretta, con le procedure indicate all'articolo 7 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 618 del 1980, ferma
restando la successiva imputazione degli oneri alle regioni e alle
province autonome di Trento e di Bolzano, secondo le procedure
contabili di cui ai citati commi 85 e 86. Il termine del 30 aprile
2013 di cui al medesimo comma 86 e' prorogato al 31 dicembre 2014.
223. Al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte europea
dei diritti dell'uomo del 3 settembre 2013 (Requête no. 5376/11),
recante l'obbligo di liquidazione ai titolari dell'indennizzo di cui
alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, degli importi maturati a titolo
di rivalutazione dell'indennita' integrativa speciale,
l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, della legge
25 febbraio 1992, n. 210, e' incrementata di euro 50 milioni per
ciascuno degli anni 2014 e 2015.
224. Il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22
giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 134, e' rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno
2014.
225. A decorrere dal 1º gennaio 2014 si applica per le aziende
farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera
g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.
226. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del calcolo dell'eventuale
ripiano a carico delle aziende farmaceutiche, l'Agenzia italiana del
farmaco (AIFA) applica i criteri di cui all'articolo 5 del
decreto-legge 1º ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e successive modificazioni,
operando anche la compensazione tra le aziende farmaceutiche che
costituiscono societa' controllate ai sensi dell'articolo 2359 del
codice civile. Nell'applicare i citati criteri per il calcolo
dell'eventuale ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante
dal superamento del limite di spesa farmaceutica territoriale, l'AIFA
effettua la compensazione degli importi in capo alla societa'
controllante. L'AIFA, inoltre, per garantire la compiuta attuazione
dei criteri di cui all'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, e successive modificazioni, per il calcolo dell'eventuale
ripiano a carico dell'azienda interessata, derivante dal superamento
del limite di spesa farmaceutica ospedaliera, effettua la
compensazione degli importi in capo alla societa' controllante. Ai
fini dell'attuazione del presente comma, le societa' controllanti e
le societa' controllate informano l'AIFA dell'esistenza del rapporto
di cui all'articolo 2359 del codice civile mediante
autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante di ciascuna
societa'.
227. La disposizione di cui al comma 225 si applica, su richiesta
delle imprese interessate, anche ai farmaci immessi in commercio dopo
il 31 dicembre 2006.
228. All'articolo 15, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera h), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
b) alla lettera i), dopo le parole: «relativi ai medicinali» sono
inserite le seguenti: «non orfani e a quelli»;
c) dopo la lettera i) e' inserita la seguente:
«i-bis) le disposizioni della lettera i) si applicano anche ai
farmaci che rispettano i requisiti previsti dal citato regolamento
(CE) n. 141/2000 e che sono elencati nella circolare dell'Agenzia
europea per i medicinali EMEA/7381/01/en del 30 marzo 2001, nonche'
ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dell'AIFA,
tra quelli gia' in possesso dell'autorizzazione all'immissione in
commercio, destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i
criteri stabiliti dall'articolo 3 del medesimo regolamento (CE) n.
141/2000, e successive modificazioni, ancorche' approvati prima della
data di entrata in vigore del suddetto regolamento;».
229. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti
l'Istituto superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, prevede anche in via sperimentale di effettuare, nel
limite di cinque milioni di euro, lo screening neonatale per la
diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui
terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di
efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche
che una diagnosi precoce, in eta' neonatale, comporti un vantaggio in
termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione,
anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, il Ministro della salute definisce
l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire
la massima uniformita' dell'applicazione sul territorio nazionale
della diagnosi precoce neonatale e l'individuazione di bacini di
utenza ottimali proporzionati all'indice di natalita', e' istituito
presso l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali
(Age.na.s.) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali
composto: dal direttore generale dell'Age.na.s. con funzione di
coordinatore; da tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno
un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; da
un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche
ereditarie; da un rappresentante del Ministero della salute; da un
rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. La
partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo e' a titolo
gratuito. Conseguentemente il livello del finanziamento del Servizio
sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e'
incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
230. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e successive
modificazioni, e' ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016.
231. Nel capo V, sezione II, del codice dell'amministrazione
digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, dopo
l'articolo 62-bis e' aggiunto il seguente:
«Art. 62-ter. -- (Anagrafe nazionale degli assistiti). -- 1. Per
rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del
settore sanitario, accelerare il processo di automazione
amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche
amministrazioni, e' istituita, nell'ambito del sistema informativo
realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione
di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).
2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze,
in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche
esigenze di monitoraggio dei livelli essenziali di assistenza (LEA),
nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del
presente decreto, subentra, per tutte le finalita' previste dalla
normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti
tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo
7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarita'
dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.
3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria locale la
disponibilita' dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle
funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa
contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative
finalita' istituzionali, secondo le modalita' di cui all'articolo 58,
comma 2, del presente decreto.
4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di
fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto
dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. E' facolta'
dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA,
secondo le modalita' di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente
decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale
competente copia cartacea degli stessi.
5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne
da' immediata comunicazione in modalita' telematica alle aziende
sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria
locale nel cui territorio e' compresa la nuova residenza provvede
alla presa in carico del cittadino, nonche' all'aggiornamento
dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione
in merito al trasferimento di residenza e' dovuta dal cittadino alle
aziende sanitarie locali interessate.
6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale
realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto
disposto dall'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con
le modalita' definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilita'
degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia
delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonche' per le
finalita' di cui all'articolo 15, comma 25-bis, del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135.
7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del
Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti:
a) i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il
medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio;
b) il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e
agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie
locali, da completare entro il 30 giugno 2015;
c) le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri
per l'interoperabilita' dell'ANA con le altre banche dati di
rilevanza nazionale e regionale, nonche' le modalita' di cooperazione
dell'ANA con banche dati gia' istituite a livello regionale per le
medesime finalita', nel rispetto della normativa sulla protezione dei
dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettivita', ai
sensi del presente decreto».
232. Dopo la lettera f) del comma 3-bis dell'articolo 60 del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e' aggiunta la
seguente:
«f-bis) Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)».
233. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93
dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive
modificazioni, sono abrogati. Nell'ambito dei processi di
riorganizzazione del Ministero della salute, di cui all'articolo 2
del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, si provvede alla concentrazione dell'esercizio delle
funzioni statali in materia di assistenza sanitaria al personale
navigante e aeronavigante presso gli uffici di sanita' marittima,
aerea e di frontiera (USMAF), anche ai fini della razionalizzazione
della rete ambulatoriale del Ministero della salute mediante la
progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio. A
decorrere dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di
riorganizzazione adottati ai sensi del periodo precedente, gli uffici
dirigenziali di livello non generale del Ministero della salute e la
relativa dotazione organica sono ridotti di una unita'.
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
234. All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Per gli anni 2012 e
2013, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto di cui
al primo periodo, il Ministro della salute, di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce il riparto della quota
premiale di cui al presente comma, tenendo anche conto di criteri di
riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province
autonome. Limitatamente all'anno 2013, la percentuale indicata
all'articolo 15, comma 23, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e'
pari allo 0,30 per cento».
235. All'articolo 49-quater del decreto-legge 21 giugno 2013, n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, lettera b), dopo le parole: «da parte del
Ministero dell'economia e delle finanze» sono inserite le seguenti:
«ai sensi del comma 2-bis»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«2-bis. In caso di mancata o insufficiente individuazione di idonee
e congrue misure di copertura annuale del rimborso dell'anticipazione
maggiorata degli interessi di cui al comma 2, lettera a), il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a trattenere
la relativa quota parte a valere sulle somme a qualunque titolo
dovute dallo Stato alla Croce Rossa italiana o all'Associazione
italiana della Croce Rossa, fino a concorrenza della rata dovuta.
Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera c),
del decreto legislativo 28 settembre 2012, n. 178, i proventi
derivanti dalla dismissione del patrimonio immobiliare della Croce
Rossa italiana e dell'Associazione italiana della Croce Rossa sono
prioritariamente destinati al rimborso dell'anticipazione di cui al
comma 1 del presente articolo».
236. Le organizzazioni riconosciute non lucrative di utilita'
sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre
1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano, a fini di
beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti
alimentari, ceduti dagli operatori del settore alimentare, inclusi
quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica,
nonche' i citati operatori del settore alimentare che cedono
gratuitamente prodotti alimentari devono garantire un corretto stato
di conservazione, trasporto, deposito e utilizzo degli alimenti,
ciascuno per la parte di competenza. Tale obiettivo e' raggiunto
anche mediante la predisposizione di specifici manuali nazionali di
corretta prassi operativa in conformita' alle garanzie speciali
previste dall'articolo 8 del regolamento (CE) n. 852/2004 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e successive
modificazioni, validati dal Ministero della salute.
237. Le disposizioni del comma 236 non si applicano alla
distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprieta' degli
operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente
agli indigenti.
238. Al comma 15 dell'articolo 6 della legge 13 maggio 1999, n.
133, le parole: «e da questi ritirati presso i luoghi di esercizio
dell'impresa,» sono soppresse.
239. Dall'attuazione dei commi 236, 237 e 238 non devono derivare
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
240. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di
cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi
cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione
2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo
europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca (FEAMP), a titolarita' delle
regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il
Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella
misura massima del 70 per cento degli importi previsti nei piani
finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento
e' a carico dei bilanci delle regioni e delle province autonome,
nonche' degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai
programmi.
241. Per gli interventi di cui al comma 240, a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato, alla copertura degli oneri
relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica si
provvede, integralmente, con le disponibilita' del Fondo di rotazione
di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183.
242. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, concorre, nei limiti delle proprie disponibilita', al
finanziamento degli oneri relativi all'attuazione degli interventi
complementari rispetto ai programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell'Unione europea 2014/2020, inseriti nell'ambito della
programmazione strategica definita con l'Accordo di partenariato
2014/2020 siglato con le autorita' dell'Unione europea. Al fine di
massimizzare le risorse destinabili agli interventi complementari di
cui al presente comma, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano possono concorrere al finanziamento degli stessi con
risorse a carico dei propri bilanci.
243. Il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, e' autorizzato, nel limite di 500 milioni di euro annui a valere
sulle proprie disponibilita', a concedere anticipazioni delle quote
comunitarie e di cofinanziamento nazionale dei programmi a
titolarita' delle Amministrazioni centrali dello Stato cofinanziati
dall'Unione europea con i fondi strutturali, il FEASR ed il FEAMP,
nonche' dei programmi complementari di cui al comma 242. Le risorse
cosi' anticipate vengono reintegrate al Fondo, per la parte
comunitaria, a valere sui successivi accrediti delle corrispondenti
risorse dell'Unione europea in favore del programma interessato. Per
la parte nazionale, le anticipazioni sono reintegrate al Fondo a
valere sulle quote di cofinanziamento nazionale riconosciute per lo
stesso programma a seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
Per i programmi complementari, le anticipazioni sono reintegrate al
Fondo a valere sulle quote riconosciute per ciascun programma a
seguito delle relative rendicontazioni di spesa.
244. Il recupero, nei confronti delle Amministrazioni e degli altri
organismi titolari degli interventi, delle risorse precedentemente
erogate dal Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.
183, puo' essere effettuato, fino a concorrenza dei relativi importi,
anche mediante compensazione con altri importi spettanti alle
medesime amministrazioni ed organismi, sia per lo stesso che per
altri interventi, a carico delle disponibilita' del predetto Fondo di
rotazione.
245. Il monitoraggio degli interventi cofinanziati dall'Unione
europea per il periodo 2014/2020, a valere sui fondi strutturali, sul
FEASR e sul FEAMP, nonche' degli interventi complementari previsti
nell'ambito dell'Accordo di partenariato finanziati dal Fondo di
rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, ai sensi del
comma 242, e' assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze
-- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, attraverso le
specifiche funzionalita' del proprio sistema informativo. A tal fine,
le Amministrazioni centrali, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano assicurano, per gli interventi di rispettiva
competenza, la rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica
e procedurale a livello di singolo progetto, secondo le specifiche
tecniche definite congiuntamente tra il Dipartimento della Ragioneria
generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze e le
Amministrazioni centrali dello Stato responsabili del coordinamento
per i singoli fondi.
246. Lo schema di Accordo di partenariato per gli anni 2014-2020,
prima della stipulazione con le autorita' dell'Unione europea, e'
trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle
Commissioni parlamentari competenti per materia, corredato di una
relazione che illustra le scelte strategiche da perseguire. Il parere
deve essere espresso entro venti giorni dalla data di trasmissione
dello schema di cui al primo periodo. Decorso inutilmente il termine
per l'espressione del parere, l'accordo puo' essere comunque
stipulato.
247. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno
2011, n. 123, dopo la lettera g) e' aggiunta la seguente:
«g-bis) contratti passivi, convenzioni, decreti ed altri
provvedimenti riguardanti interventi a titolarita' delle
Amministrazioni centrali dello Stato, cofinanziati in tutto o in
parte con risorse dell'Unione europea, ovvero aventi carattere di
complementarita' rispetto alla programmazione dell'Unione europea,
giacenti sulla contabilita' del Fondo di rotazione di cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Restano ferme le
disposizioni della legge 25 novembre 1971, n. 1041, per la
rendicontazione dei pagamenti conseguenti agli atti assoggettati al
controllo di cui al periodo precedente».
248. Le amministrazioni statali titolari di programmi di sviluppo
cofinanziati con fondi dell'Unione europea che intendano ricorrere ad
una centrale di committenza, ai sensi dell'articolo 33 del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, per le
acquisizioni di beni e di servizi finalizzate all'attuazione degli
interventi relativi ai detti programmi, si avvalgono di Consip Spa,
stipulando apposite convenzioni per la disciplina dei relativi
rapporti. Le restanti amministrazioni titolari di programmi di
sviluppo cofinanziati hanno facolta' di avvalersi di Consip Spa ai
sensi e con le modalita' di cui al primo periodo.
249. A valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione di cui
alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono destinate, fino al limite di
60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse
a favore delle azioni di cooperazione allo sviluppo realizzate dal
Ministero degli affari esteri, in coerenza ed a complemento della
politica di cooperazione dell'Unione europea. Le somme annualmente
individuate sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del
presente comma sono versate dal Fondo di rotazione all'entrata del
bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di
spesa del Ministero degli affari esteri, che provvede al relativo
utilizzo in favore delle azioni stesse.
250. Al pagamento delle somme di denaro conseguenti alle pronunce
di condanna emesse nei confronti dello Stato per mancato o ritardato
recepimento nell'ordinamento di direttive o di altri provvedimenti
dell'Unione europea la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede
a valere sullo stanziamento appositamente iscritto nello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La
disposizione di cui al presente comma si applica anche alle pronunce
gia' depositate o notificate alla data di entrata in vigore della
presente legge. Ai titoli giudiziari di cui al presente comma si
applicano le disposizioni contenute nell'articolo 5-quinquies, commi
da 1 a 4, della legge 24 marzo 2001, n. 89.
251. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e'
incrementato di 283 milioni di euro per l'anno 2014.
252. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, e' incrementato di
614 milioni di euro per l'anno 2014.
253. Per le finalita' di cui alla lettera c) del comma 1
dell'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e' autorizzata la
spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016,
per l'istituzione in via sperimentale di un contingente di corpi
civili di pace destinato alla formazione e alla sperimentazione della
presenza di 500 giovani volontari da impegnare in azioni di pace non
governative nelle aree di conflitto o a rischio di conflitto o nelle
aree di emergenza ambientale. All'organizzazione del contingente si
provvede ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 5 aprile
2002, n. 77.
254. Per gli interventi di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del
decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, l'erogazione dei contributi
avviene nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio,
sulla base del fabbisogno per il 2014 presentato dagli enti locali e
previa verifica dell'utilizzo delle risorse disponibili. Il CIPE puo'
autorizzare gli enti medesimi all'attribuzione dei contributi in
relazione alle effettive esigenze di ricostruzione. A tali erogazioni
si applicano le disposizioni di cui al comma 2 del citato articolo
7-bis.
255. Nella ripartizione delle risorse di cui all'articolo 7-bis,
comma 1, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, come rifinanziate
dalla presente legge, il CIPE, sulla base delle esigenze rilevate
dagli uffici speciali per la ricostruzione, puo' destinare quota
parte delle risorse stesse anche al finanziamento degli interventi
per assicurare la ricostruzione e la riparazione degli immobili
pubblici e la copertura delle spese obbligatorie, connesse alle
funzioni essenziali da svolgere nei territori della regione Abruzzo,
colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, nonche' la
prosecuzione degli interventi di riparazione e ricostruzione relativi
all'edilizia privata e pubblica nei comuni della regione Abruzzo
situati al di fuori del cratere sismico.
256. Al fine di permettere il completamento degli interventi di
ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e
Basilicata, e' autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni
di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. I
relativi pagamenti effettuati da ciascuna regione sono esclusi dal
patto di stabilita' interno, nei limiti di 2 milioni di euro
nell'anno 2014, di 6,3 milioni di euro nell'anno 2015 e di 1,7
milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Calabria e di 1 milione
di euro nell'anno 2014, di 3,2 milioni di euro nell'anno 2015 e di
0,8 milioni di euro nell'anno 2016 per la regione Basilicata.
257. Per l'anno 2014, il fondo per il finanziamento ordinario delle
universita' di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 150 milioni di euro.
258. Per il finanziamento di interventi in favore dei collegi
universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17
del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' autorizzata una
spesa integrativa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014,
2015 e 2016.
259. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento
per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti
capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il
Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di
cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29
marzo 2012, n. 68, e' incrementato nella misura di 50 milioni di
euro.
260. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 47, della legge
22 dicembre 2008, n. 203, e' autorizzata la spesa di 220 milioni di
euro per l'anno 2014. Le predette spese sono escluse dal patto di
stabilita' interno nel limite di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
Conseguentemente il Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni, e' ridotto di 100 milioni di euro per l'anno 2014.
261. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,
il «Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria»
con la dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di
euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016, destinato
ad incentivare, in conformita' con il regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di
importanza minore (de minimis), gli investimenti delle imprese
editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione
tecnologica e digitale e all'ingresso di giovani professionisti
qualificati nel campo dei nuovi media ed a sostenere le
ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali. Con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per
l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il
31 marzo di ciascun anno del triennio, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo
economico ed il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le
organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore
delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa
ricognizione annuale delle specifiche esigenze di sostegno delle
imprese, la ripartizione delle risorse del predetto Fondo.
262. Al fine di compensare i tagli effettuati sulle risorse per le
misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale relative
agli anni 2012 e 2013, e' autorizzata la spesa di 35 milioni di euro
per l'anno 2014, aggiuntivi rispetto alle risorse gia' assegnate nel
bilancio.
263. Per garantire il funzionamento della flotta aerea antincendio
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il programma «Prevenzione
dal rischio e soccorso pubblico» dello stato di previsione della
spesa del Ministero dell'interno e' integrato di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2014. Le risorse derivanti dall'alienazione dei
velivoli della flotta di Stato affluiscono all'entrata del bilancio
dello Stato per essere riassegnate al pertinente capitolo dello stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze finalizzato
alle esigenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il
potenziamento del concorso aereo di Stato per il contrasto agli
incendi boschivi. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
264. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di cui
all'articolo 24, commi 74 e 75, del decreto-legge 1º luglio 2009, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,
a decorrere dal 1º gennaio 2014, il piano di impiego di cui
all'articolo 7-bis, comma 1, terzo periodo, del decreto-legge 23
maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
luglio 2008, n. 125, puo' essere prorogato fino al 31 dicembre 2014.
Si applicano le disposizioni di cui al medesimo articolo 7-bis, commi
1, 2 e 3, del decreto-legge n. 92 del 2008, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 125 del 2008, e successive
modificazioni. A tal fine e' autorizzata la spesa di 41,4 milioni di
euro per l'anno 2014, con specifica destinazione di 40 milioni di
euro per il personale di cui al comma 74 e di 1,4 milioni di euro per
il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge n.
78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del
2009.
265. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotto di 1,4 milioni di euro per l'anno 2014.
266. Il fondo di cui all'articolo 616 del codice di cui al decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, e'
finanziato per l'importo di 30 milioni di euro per l'anno 2014.
267. Al fine di incrementare la costituzione di parte civile
dell'Agenzia delle entrate nei procedimenti penali aventi ad oggetto
reati tributari, di assicurare l'assistenza delle amministrazioni
dello Stato e degli enti patrocinati nei procedimenti di mediazione
obbligatoria, nonche' di garantire l'indispensabile attivita' di
consulenza in via breve in favore dell'Unita' tecnica-amministrativa
di cui all'articolo 15 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei ministri n. 3920 del 28 gennaio 2011, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 33 del 10 febbraio 2011, in relazione all'imponente
contenzioso in gestione, l'Avvocatura dello Stato e' autorizzata ad
effettuare, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla
normativa vigente e sempre nel rispetto del ruolo organico vigente,
ulteriori assunzioni di procuratori dello Stato entro il limite di
spesa di euro 845.000 a decorrere dall'anno 2014. In dipendenza di
tali ulteriori assunzioni e per garantire la suddetta attivita' di
consulenza, la citata Unita' e' autorizzata ad avvalersi, nel limite
delle risorse finanziarie disponibili, di quattro avvocati o
procuratori dello Stato, di cui almeno due in posizione di fuori
ruolo.
268. Al fine di non disperdere la professionalita' acquisita dal
personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
assunto a seguito di superamento di apposita procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, nonche' per fare fronte agli
accresciuti compiti derivanti dalla partecipazione alle attivita' di
cooperazione fra autorita' di protezione di dati dell'Unione europea,
il ruolo organico di cui all'articolo 156, comma 2, del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come incrementato in
attuazione dell'articolo 1, comma 542, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296, e' incrementato di dodici unita', previa contestuale
riduzione nella medesima misura del contingente di cui al comma 5 del
predetto articolo 156 del codice di cui al decreto legislativo n. 196
del 2003.
269. Per le finalita' di cui al comma 268, il Garante di cui
all'articolo 153 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, indice, entro il 31 dicembre 2016, nei limiti delle
proprie disponibilita' finanziarie, anche attingendo dalle risorse di
cui all'articolo 1, comma 523, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
come modificato dal comma 416 del presente articolo, una o piu'
procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo
indeterminato del personale in servizio presso l'Ufficio di cui
all'articolo 156 del predetto codice di cui al decreto legislativo n.
196 del 2003 a seguito di superamento di apposita procedura selettiva
pubblica, per titoli ed esami, che, alla data di pubblicazione del
bando, abbia maturato almeno tre anni di anzianita' con contratto di
lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dello stesso
Garante.
270. E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della
difesa, il Fondo per le esigenze di funzionamento dell'Arma dei
carabinieri con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2014. Con decreti del Ministro della difesa, da comunicare,
anche con evidenze informatiche, al Ministero dell'economia e delle
finanze, si provvede alla ripartizione del Fondo nell'ambito del
programma di spesa «Approntamento e impiego Carabinieri per la difesa
e la sicurezza» del centro di responsabilita' «Arma dei Carabinieri».
271. L'articolo 2195 del codice di cui al decreto legislativo 15
marzo 2010, n. 66, e' sostituito dal seguente:
«Art. 2195. -- (Contributi a favore di Associazioni
combattentistiche) -- 1. Per il sostegno delle attivita' di
promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle
Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n.
93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, e'
autorizzata la spesa di euro 1.000.000 annui per ciascuno degli anni
2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede con proprio
decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalita' di cui
alla legge 28 dicembre 1995, n. 549».
272. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di
iniziative per le celebrazioni del settantesimo anniversario della
Resistenza e della Guerra di liberazione, e' istituito, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo, con una dotazione
pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015,
destinato a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione
italiana fra le associazioni combattentistiche e partigiane.
273. Per assicurare il tempestivo adempimento degli indifferibili
impegni connessi con l'organizzazione e lo svolgimento del semestre
di Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione europea del 2014 e
con il funzionamento della delegazione per la Presidenza, e'
autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014 e di euro
2.000.000 per l'anno 2015. La Presidenza del Consiglio dei ministri
trasmette ai competenti organi parlamentari, prima dell'inizio del
semestre di Presidenza italiana e, in ogni caso, entro il 30 maggio
2014, una nota puntuale sul riparto delle risorse, suddivisa per
finalita' e iniziative. Le somme non impegnate nell'esercizio
finanziario di competenza possono essere impegnate nel corso
dell'esercizio finanziario successivo. Alle spese di cui al presente
comma non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 60, comma
15, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Per lo svolgimento
delle attivita' di comunicazione del semestre di Presidenza italiana
del Consiglio dell'Unione europea del 2014, nell'ambito
dell'autorizzazione di spesa per l'anno 2014 di cui al primo periodo,
sono assegnati alla Presidenza del Consiglio dei ministri 2 milioni
di euro; a tale fine, si applicano le deroghe alle limitazioni di
spesa e di assunzione temporanea di personale previste dal presente
comma. Le attivita', gli interventi, la gestione finanziaria e del
personale posti in essere dalla delegazione restano disciplinati
dalla legge 5 giugno 1984, n. 208. All'atto del collocamento fuori
ruolo del personale di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge
5 giugno 1984, n. 208, e' reso indisponibile per tutta la durata del
collocamento fuori ruolo un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista
finanziario. L'articolo 1, terzo comma, della legge 5 giugno 1984, n.
208, si interpreta nel senso che, nei limiti temporali di
operativita' della delegazione e nell'ambito dello stanziamento di
cui al presente comma, le spese sostenute dalla delegazione per
consumi intermedi, nonche' per il noleggio e la manutenzione di
autovetture e per l'acquisto di mobili e arredi non sono computate ai
fini del calcolo dei limiti di spesa per il Ministero degli affari
esteri derivanti dall'applicazione della normativa vigente. Nei
limiti temporali e nell'ambito dello stanziamento di cui al presente
comma, si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 7,
commi 1, 4 e 6, del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º febbraio 2013, n. 12.
Ai componenti della delegazione di cui al presente comma e'
corrisposta, se inviati in missione all'estero, l'indennita' di cui
al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Fermo restando quanto
previsto all'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo 27 ottobre
2009, n. 150, nell'ambito delle risorse di cui al presente comma, al
personale di qualifica non dirigenziale componente la delegazione
puo' essere corrisposto un contributo fisso onnicomprensivo,
sostitutivo di ogni altro pagamento o maggiorazione per i particolari
carichi di lavoro e orario di servizio connessi con l'attivita' della
delegazione, da svolgere anche in sedi diverse da quella
dell'Amministrazione centrale. Per le straordinarie esigenze di
servizio della Rappresentanza permanente d'Italia presso l'Unione
europea connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione europea, e' autorizzata per l'anno 2014, a valere sulle
risorse di cui al primo periodo del presente comma e nei limiti di
1.032.022 euro, la spesa per l'assunzione di personale con contratto
temporaneo ai sensi dell'articolo 153 del decreto del Presidente
della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, in deroga ai limiti
quantitativi previsti dalla medesima disposizione. Per le iniziative
connesse con il semestre di Presidenza italiana del Consiglio
dell'Unione europea, di competenza di Amministrazioni centrali
diverse dal Ministero degli affari esteri, e' istituito presso lo
stato di previsione della spesa del medesimo Ministero un fondo con
una dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire tra
i Ministeri interessati con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, su proposta del Ministro degli affari esteri, di
concerto con il Ministro per gli affari europei. Alle relative spese
si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi
comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla
normativa vigente.
274. La Presidenza del Consiglio dei ministri provvede, nell'ambito
degli ordinari stanziamenti di bilancio e nel limite di 5 milioni di
euro, all'organizzazione del vertice dei Capi di Stato e di governo
dell'Unione europea sull'occupazione giovanile e dell'Asia -- Europe
Summit che si terranno in Italia nel 2014. Le spese per
l'organizzazione dei vertici sono escluse dall'applicazione dei
limiti di spesa di cui all'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e successive modificazioni.
275. Al fine di garantire la prosecuzione delle attivita' di cura,
formazione e ricerca sulle malattie ematiche svolte, sia a livello
nazionale che internazionale, dalla fondazione Istituto mediterraneo
di ematologia (IME), di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 23 aprile 2003, n. 89, convertito, con modificazioni,
dalla legge 20 giugno 2003, n. 141, e' autorizzata la spesa di 3,5
milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014.
276. Al fine di proseguire le attivita' dell'Associazione nazionale
privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non
lucrativa di utilita' sociale riconosciuta con decreto del Presidente
della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le
attivita' del Centro autonomia e mobilita' e della scuola cani guida
per ciechi di Campagnano di Roma, e' autorizzata la spesa di 300.000
euro per l'anno 2014.
277. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non
vedenti ed ipovedenti dell'Italia meridionale, delle isole maggiori e
dei Paesi del Mediterraneo, nonche' per le finalita' di cui al comma
1 dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, e successive
modificazioni, la Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita»
stipula un'apposita convenzione con il Polo tattile multimediale
della Stamperia regionale Braille ONLUS di Catania. Per le finalita'
di cui al presente comma e' erogato un contributo straordinario di
800.000 euro per l'anno 2014, da destinare al funzionamento del Polo
tattile multimediale.
278. E' autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di
euro da assegnare all'Agenzia delle entrate quale contributo
integrativo alle spese di funzionamento.
279. All'articolo 63, secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, dopo le parole: «previsto dal terzo comma»
sono inserite le seguenti: «, a soggetti iscritti alla data del 30
settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in
economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria»;
b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando la procura
e' rilasciata ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale o
di una societa' di servizi di cui all'articolo 11 del regolamento di
cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164,
essa deve essere autenticata dal responsabile dell'assistenza fiscale
del predetto centro o dal legale rappresentante della predetta
societa' di servizi».
280. All'articolo 7, comma 1-bis, del decreto legislativo 19 giugno
1997, n. 218, le parole: «, ovvero, quando la procura e' rilasciata
ad un funzionario di un centro di assistenza fiscale, essa deve
essere autenticata dal responsabile del predetto centro» sono
soppresse.
281. La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento
praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'articolo 110, comma
7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive
modificazioni, deve intendersi applicabile alla determinazione del
valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle
attivita' produttive anche per i periodi d'imposta successivi a
quello in corso alla data del 31 dicembre 2007.
282. La sanzione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, non si applica alle rettifiche
del valore della produzione netta di cui al comma 281.
283. La non applicazione delle sanzioni di cui al comma 282 e'
limitata ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data
del 31 dicembre 2007 fino al periodo d'imposta per il quale, alla
data di entrata in vigore della presente legge, siano decorsi i
termini per la presentazione della relativa dichiarazione.
284. Le disposizioni dei commi 282 e 283 non si applicano se la
sanzione e' gia' stata irrogata con provvedimento divenuto definitivo
anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
285. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 47,5
milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 ed e' ridotto di 20
milioni di euro per l'anno 2015.
286. Per consentire la realizzazione della riforma del catasto in
attuazione della delega in materia fiscale, e' autorizzata la spesa
di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 40 milioni di euro per
ciascuno degli anni dal 2015 al 2019.
287. Al fine di rimborsare le somme versate all'entrata del
bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
luglio 2011, n. 111, in attuazione della sentenza della Corte
costituzionale n. 116 del 5 giugno 2013, e' istituito un apposito
fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e 60
milioni di euro per l'anno 2015.
288. Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2014, in
aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente,
ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' concluso
alla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine e'
autorizzata la spesa di 18,6 milioni di euro per l'anno 2014, di 25,3
milioni di euro per l'anno 2015 e di 31,2 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016.
289. All'articolo 6, comma 6-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011,
n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011,
n. 148, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Le suddette permute riguardanti nuovi immobili destinati a
carceri o ad uffici giudiziari delle sedi centrali di corte d'appello
di cui al periodo precedente, hanno carattere di assoluta priorita'.
A tal fine e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascun
anno, a decorrere dall'anno 2016, destinata a tali procedure di
permuta in cui siano ricompresi immobili demaniali gia' in uso
governativo che verrebbero utilizzati in regime di locazione».
290. Al fine di non ostacolare l'attuazione in corso della
revisione delle circoscrizioni giudiziarie, i giudici onorari di
tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31
dicembre 2013 e per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a
norma dell'articolo 42-quinquies, primo comma, dell'ordinamento
giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonche'
i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e
per i quali non e' consentita un'ulteriore conferma a norma
dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e
successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio
delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della
magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;
conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo
19 febbraio 1998, n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2014».
291. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009,
n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010,
n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le
seguenti: «, ad uso pesca, acquacoltura ed attivita' produttive ad
essa connesse,».
292. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, si provvede all'incremento dei consumi medi
standardizzati di gasolio da ammettere all'impiego agevolato di cui
al decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 26
febbraio 2002, recante determinazione dei consumi medi dei prodotti
petroliferi impiegati in lavori agricoli, orticoli, in allevamento,
nella silvicoltura e piscicoltura e nelle coltivazioni sotto serra ai
fini dell'applicazione delle aliquote ridotte o dell'esenzione
dell'accisa, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 20 marzo
2002, nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a
21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016.
293. A valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'articolo 12
della legge 27 ottobre 1966, n. 910, l'importo di 5 milioni di euro
e' versato all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 ed e'
riassegnato al pertinente capitolo dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze al fine di provvedere al
rifinanziamento del fondo per la razionalizzazione e la riconversione
della produzione bieticolosaccarifera di cui all'articolo 1, comma
1063, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, quale competenza di una
parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa
europea.
294. A favore degli italiani nel mondo sono disposti i seguenti
interventi:
a) per un ammontare pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, per
le elezioni per il rinnovo dei Comites e del CGIE;
b) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, per
il sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana
all'estero;
c) per un ammontare pari a 600.000 euro per l'anno 2014, per il
rifinanziamento delle attivita' di assistenza, diretta e indiretta,
degli italiani residenti all'estero in condizioni di indigenza;
d) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, per il
Museo dell'emigrazione italiana con sede in Roma;
e) per un ammontare pari a 200.000 euro per l'anno 2014, in
favore delle agenzie specializzate per i servizi stampa dedicati agli
italiani residenti all'estero;
f) per un ammontare pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, ad
integrazione della dotazione finanziaria per i contributi diretti in
favore della stampa italiana all'estero di cui all'articolo 1-bis del
decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con modificazioni,
dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
295. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 e' sostituito dal seguente:
«7. All'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) sono
attribuite le attivita' a carattere tecnico-operativo relative al
coordinamento di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento (CE) n.
1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005. A tal fine, l'Agenzia
agisce come unico rappresentante dello Stato italiano nei confronti
della Commissione europea per tutte le questioni relative al FEAGA ed
al FEASR ed e' responsabile nei confronti dell'Unione europea degli
adempimenti connessi alla gestione degli aiuti derivanti dalla
politica agricola comune, nonche' degli interventi sul mercato e
sulle strutture del settore agricolo, finanziati dal FEAGA e dal
FEASR. Resta ferma la competenza del Ministero delle politiche
agricole alimentari e forestali nella gestione dei rapporti con la
Commissione europea afferenti, in seno al Comitato dei fondi
agricoli, alle attivita' di monitoraggio dell'evoluzione della spesa,
di cui al citato regolamento (CE) n. 1290/2005, relativo al
finanziamento della politica agricola comune, nonche' alle fasi
successive alla decisione di liquidazione dei conti adottata ai sensi
della vigente normativa europea. In materia l'Agenzia assicura il
necessario supporto tecnico fornendo, altresi', gli atti dei
procedimenti»;
b) i commi 9, 10, 11 e 12 sono abrogati.
296. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23
luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono
essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalita' di cui
all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 2009.
297. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con
particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio Xylella
fastidiosa e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e
controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da
organismi geneticamente modificati, e' autorizzata la spesa di 5
milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del
Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Al relativo
onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione delle risorse del Fondo di cui all'articolo
12 della legge 27 ottobre 1996, n. 910, che, a tale fine, sono
versate all'entrata del bilancio dello Stato.
298. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
e' autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di
pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per
lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso
ai sensi dell'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
mediante l'utilizzo dei conti correnti gia' intestati alla medesima
Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate
sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio
finanziario.
299. Per il finanziamento della Fondazione Memoriale della Shoah di
Milano per la realizzazione del progetto «Binario 21» e' autorizzata
la spesa di 900.000 euro per l'anno 2014.
300. Al fine di sviluppare le ricerche storiche e la divulgazione
sulla legislazione persecutoria e sulla deportazione degli ebrei
d'Italia, nonche' sugli ebrei salvati, anche predisponendo banche
dati informatiche per il Museo nazionale dell'Ebraismo italiano e
della Shoah di cui alla legge 17 aprile 2003, n. 91, e per altre
strutture a carattere museale, e' attribuito alla Fondazione Centro
di documentazione ebraica contemporanea un contributo di 100.000 euro
per l'anno 2014.
301. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 299 e 300, pari
a 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 marzo 2011,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n.
75.
302. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo per il finanziamento di esigenze
indifferibili con una dotazione di 24.331.245 euro per l'anno 2014,
da ripartire contestualmente tra le finalita' di cui all'elenco 1
allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge.
303. Il Fondo di garanzia di cui all'articolo 90, comma 12, della
legge 27 dicembre 2002, n. 289, e' integrato con 10 milioni di euro
per l'anno 2014, 15 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di
euro per l'anno 2016. L'Istituto per il credito sportivo amministra
gli importi di cui sopra in gestione separata in base ai criteri
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro da lui delegato, sentiti il Ministro dell'interno e il
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano e della Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali, tenendo conto dell'esigenza di
assicurare interventi per la sicurezza strutturale e funzionale degli
impianti sportivi e la loro fruibilita', nonche' per il loro sviluppo
e ammodernamento.
304. Al fine di consentire, per gli impianti di cui alla lettera c)
del presente comma, il piu' efficace utilizzo, in via non esclusiva,
delle risorse del Fondo di cui al comma 303, come integrate dal
medesimo comma, nonche' di favorire comunque l'ammodernamento o la
costruzione di impianti sportivi, con particolare riguardo alla
sicurezza degli impianti e degli spettatori, attraverso la
semplificazione delle procedure amministrative e la previsione di
modalita' innovative di finanziamento:
a) il soggetto che intende realizzare l'intervento presenta al
comune interessato uno studio di fattibilita', a valere quale
progetto preliminare, redatto tenendo conto delle indicazioni di cui
all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207, e corredato di un piano economico-finanziario e
dell'accordo con una o piu' associazioni o societa' sportive
utilizzatrici in via prevalente. Lo studio di fattibilita' non puo'
prevedere altri tipi di intervento, salvo quelli strettamente
funzionali alla fruibilita' dell'impianto e al raggiungimento del
complessivo equilibrio economico-finanziario dell'iniziativa e
concorrenti alla valorizzazione del territorio in termini sociali,
occupazionali ed economici e comunque con esclusione della
realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale. Il comune,
previa conferenza di servizi preliminare convocata su istanza
dell'interessato in ordine allo studio di fattibilita', ove ne valuti
positivamente la rispondenza, dichiara, entro il termine di novanta
giorni dalla presentazione dello studio medesimo, il pubblico
interesse della proposta, motivando l'eventuale mancato rispetto
delle priorita' di cui al comma 305 ed eventualmente indicando le
condizioni necessarie per ottenere i successivi atti di assenso sul
progetto;
b) sulla base dell'approvazione di cui alla lettera a), il
soggetto proponente presenta al comune il progetto definitivo. Il
comune, previa conferenza di servizi decisoria, alla quale sono
chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di
competenze in ordine al progetto presentato e che puo' richiedere al
proponente modifiche al progetto strettamente necessarie, delibera in
via definitiva sul progetto; la procedura deve concludersi entro
centoventi giorni dalla presentazione del progetto. Ove il progetto
comporti atti di competenza regionale, la conferenza di servizi e'
convocata dalla regione, che delibera entro centottanta giorni dalla
presentazione del progetto. Il provvedimento finale sostituisce ogni
autorizzazione o permesso comunque denominato necessario alla
realizzazione dell'opera e determina la dichiarazione di pubblica
utilita', indifferibilita' e urgenza dell'opera medesima;
c) in caso di superamento dei termini di cui alle lettere a) e
b), relativamente agli impianti omologati per un numero di posti pari
o superiore a 500 al coperto o a 2.000 allo scoperto, il Presidente
del Consiglio dei ministri, su istanza del soggetto proponente,
assegna all'ente interessato trenta giorni per adottare i
provvedimenti necessari; decorso inutilmente tale termine, il
presidente della regione interessata nomina un commissario con il
compito di adottare, entro il termine di sessanta giorni, sentito il
comune interessato, i provvedimenti necessari. Relativamente agli
impianti omologati per un numero di posti pari o superiore a 4.000 al
coperto e 20.000 allo scoperto, decorso infruttuosamente l'ulteriore
termine di trenta giorni concesso all'ente territoriale, il Consiglio
dei ministri, al quale e' invitato a partecipare il presidente della
regione interessata, previo parere del Consiglio superiore dei lavori
pubblici, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta, adotta,
entro il termine di sessanta giorni, i provvedimenti necessari;
d) in caso di interventi da realizzare su aree di proprieta'
pubblica o su impianti pubblici esistenti, il progetto approvato e'
fatto oggetto di idonea procedura di evidenza pubblica, da
concludersi comunque entro novanta giorni dalla sua approvazione.
Alla gara e' invitato anche il soggetto proponente, che assume la
denominazione di promotore. Il bando specifica che il promotore,
nell'ipotesi in cui non risulti aggiudicatario, puo' esercitare il
diritto di prelazione entro quindici giorni dall'aggiudicazione
definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di assumere la
migliore offerta presentata. Si applicano, in quanto compatibili, le
previsioni del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,
n. 163, in materia di finanza di progetto. Qualora l'aggiudicatario
sia diverso dal soggetto di cui alla lettera a), primo periodo, il
predetto aggiudicatario e' tenuto a subentrare nell'accordo o negli
accordi di cui alla medesima lettera e periodo;
e) resta salvo il regime di maggiore semplificazione previsto
dalla normativa vigente in relazione alla tipologia o dimensione
dello specifico intervento promosso.
305. Gli interventi di cui al comma 304, laddove possibile, sono
realizzati prioritariamente mediante recupero di impianti esistenti o
relativamente a impianti localizzati in aree gia' edificate.
306. Per le finalita' di cui all'articolo 2, comma 3, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, e' autorizzata la
spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
307. Per l'organizzazione dei Campionati mondiali di pallavolo
femminile del 2014 e' attribuito al Comitato olimpico nazionale
italiano (CONI) un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2014.
308. Al fine di consentire la realizzazione di interventi urgenti
per la messa in sicurezza, il restauro e il ripristino del decoro dei
«Luoghi della memoria» nel quadro degli eventi programmati per la
celebrazione del Centenario della prima guerra mondiale, e'
autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2014 e di 5
milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018.
309. Al fine di promuovere la conoscenza degli eventi della prima
guerra mondiale e di preservarne la memoria in favore delle future
generazioni attraverso la realizzazione di manifestazioni, convegni,
mostre, pubblicazioni e percorsi di visita, anche prevedendo il
coinvolgimento delle scuole di ogni ordine e grado in un percorso
didattico integrativo ai fini del recupero di lettere, oggetti,
documenti e di altro materiale storico, e' autorizzata la spesa di
1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.
310. Il fondo di cui all'articolo 107 della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e' destinato al finanziamento delle iniziative finalizzate
alla gestione e all'implementazione del portale «Normattiva» volto a
facilitare la ricerca e la consultazione gratuita da parte dei
cittadini della normativa vigente, nonche' a fornire strumenti per
l'attivita' di riordino normativo. Il programma, le forme
organizzative e le modalita' di funzionamento delle attivita'
relative al portale, anche al fine di favorire la convergenza delle
banche dati regionali, sono disciplinati con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, previa intesa con il Presidente del
Senato della Repubblica e con il Presidente della Camera dei deputati
e previo parere della Conferenza dei presidenti delle assemblee
legislative delle regioni e delle province autonome. Il Dipartimento
per gli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio
dei ministri assicura la gestione e il coordinamento operativo delle
attivita'. La banca dati del portale e' alimentata direttamente dai
testi degli atti normativi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e le relative attivita' sono svolte, su base
convenzionale, dal medesimo soggetto preposto alla stampa ed alla
gestione, anche con strumenti telematici, della Gazzetta Ufficiale.
Per le finalita' di cui al presente comma, il fondo e' incrementato
di euro 1.500.000 per l'anno 2014, di euro 1.000.000 per ciascuno
degli anni 2015 e 2016 e di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2017.
Ulteriori finanziamenti possono essere attribuiti al fondo da
soggetti pubblici e privati, con le modalita' stabilite dallo stesso
decreto.
311. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 22 dicembre
2008, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio
2009, n. 9, sono abrogati.
312. Per il completamento e la implementazione del progetto x-leges
finalizzato alle trasmissioni telematiche tra organi costituzionali,
per assicurare la completa informatizzazione della formazione degli
atti normativi e delle deliberazioni adottate dal Consiglio dei
ministri, nonche' per alimentare la Gazzetta Ufficiale in conformita'
alle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei
ministri un fondo con una dotazione complessiva pari ad euro
1.500.000, di cui euro 200.000 per l'anno 2014, euro 400.000 per
l'anno 2015, euro 300.000 per l'anno 2016, euro 200.000 per l'anno
2017, euro 200.000 per l'anno 2018 ed euro 200.000 per l'anno 2019.
313. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla
Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo
14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, e successive
modificazioni, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei progetti
Normattiva e x-leges e sulle loro prospettive di sviluppo.
314. All'articolo 17 della legge 15 marzo 1997, n. 127, il comma 30
e' abrogato.
315. All'articolo 1, comma 144, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, dopo le parole: «livelli essenziali di assistenza» sono aggiunte
le seguenti: «, nonche' per i servizi istituzionali delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti
all'estero». All'articolo 5, comma 2, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, dopo le parole: «tecnico-operativa della difesa» sono
inserite le seguenti: «nonche' per i servizi istituzionali delle
rappresentanze diplomatiche e degli uffici consolari svolti
all'estero». Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di
parte corrente e di parte capitale destinati all'erogazione agli
uffici all'estero delle dotazioni finanziarie di parte corrente e di
parte capitale, iscritti nello stato di previsione del Ministero
degli affari esteri.
316. All'articolo 3, comma 1-bis, del decreto-legge 21 maggio 2013,
n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n.
85, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In ogni caso, anche a
seguito dell'opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo
articolo 1 della legge n. 418 del 1999, il trattamento economico,
comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non
puo' superare quello complessivamente attribuito ai membri del
Parlamento, fatta salva in ogni caso la contribuzione previdenziale,
che resta a carico dell'amministrazione di appartenenza».
317. All'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e successive modificazioni, dopo le parole: «compiti ispettivi»
sono inserite le seguenti: «, a quella effettuata dal Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo per lo svolgimento
delle attivita' indispensabili di tutela e di valorizzazione del
patrimonio culturale».
318. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
ridotto di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per
l'anno 2015, 70 milioni di euro per l'anno 2016 e 95 milioni di euro
per l'anno 2017.
319. Al fine di fronteggiare la grave situazione socio-economica
nell'isola di Lampedusa, determinatasi a seguito dell'eccezionale
afflusso di cittadini provenienti dai Paesi del Mediterraneo, e
rafforzarne la dotazione di infrastrutture, finalizzata ad una
maggiore efficienza dei servizi, il CIPE assegna al comune di
Lampedusa e Linosa 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, a
valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione
stanziate dalla presente legge per il periodo di programmazione
2014-2020. Entro il 31 marzo 2014, il comune di Lampedusa e Linosa,
nei limiti della dotazione finanziaria prevista dal presente comma,
presenta al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, che
lo istruisce, un piano di interventi di miglioramento dell'efficienza
della rete idrica, di riqualificazione urbanistica e di potenziamento
e ammodernamento dell'edilizia scolastica. Il piano, contenente anche
specifiche misure di accelerazione per l'attuazione degli interventi,
istruito positivamente, su proposta del Ministro per la coesione
territoriale di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti e' sottoposto al CIPE, per l'approvazione in una riunione
cui partecipa il Presidente della Regione siciliana. Il comune di
Lampedusa e Linosa puo' richiedere all'Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.a. di
fornire, sulla base di apposita convenzione da sottoscrivere con il
predetto Dipartimento, ai cui oneri si provvede nell'ambito delle
risorse di cui al primo periodo del presente comma, la necessaria
assistenza tecnica per la definizione del piano e per l'attuazione
degli interventi approvati dal CIPE, anche mediante il ricorso alle
misure di accelerazione di cui all'articolo 55-bis del decreto-legge
24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, e a quelle di cui
all'articolo 9-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Le
agevolazioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre
2012, n. 221, sono riconosciute, a valere sulle risorse individuate
dal medesimo articolo, anche alle micro e piccole imprese localizzate
nella zona franca urbana del comune di Lampedusa e Linosa, istituita
dall'articolo 23, comma 45, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Al
fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione
del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980,
n. 784, e successive modificazioni, per un importo di 20 milioni di
euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, e' autorizzata la
concessione, ai comuni e ai loro consorzi, di contributi in conto
capitale fino a un massimo del 54 per cento del costo
dell'investimento previsto per la realizzazione delle reti urbane di
distribuzione del gas metano. I contributi sono erogati qualora
l'avanzamento dell'opera raggiunga almeno il 25 per cento della spesa
ammessa al finanziamento. A valere sulle risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione relative alla programmazione nazionale
2014-2020, con deliberazione del CIPE, che provvede ad assegnare 20
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2020, sono
stabilite le procedure per la concessione dei contributi secondo le
seguenti priorita':
a) concessione ai comuni che abbiano gia' presentato, nei tempi
previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del
CIPE n. 99 del 30 giugno 1999, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
218 del 16 settembre 1999, e n. 28 del 29 settembre 2004, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 278 del 26 novembre 2004;
b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del
Mezzogiorno -- biennio operativo, di cui alla citata deliberazione
del CIPE n. 99 del 30 giugno 1999.
320. Al fine di consentire le attivita' di ricerca, assistenza e
cura dei malati oncologici, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di
euro per l'anno 2014 a favore del Centro nazionale di adroterapia
oncologica (CNAO).
321. L'Autorita' garante della concorrenza e del mercato nonche' le
Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica utilita' assicurano
il rispetto dei vincoli di finanza pubblica individuando, secondo i
rispettivi ordinamenti, misure di contenimento della spesa, anche
alternative rispetto alle vigenti disposizioni in materia di finanza
pubblica ad esse applicabili, che garantiscano il versamento al
bilancio dello Stato di un risparmio di spesa complessivo annuo
maggiorato del 10 per cento rispetto agli obiettivi di risparmio
stabiliti a legislazione vigente e senza corrispondenti incrementi
delle entrate dovute ai contributi del settore di regolazione. Le
misure alternative di contenimento della spesa di cui al primo
periodo non possono prevedere l'utilizzo degli stanziamenti
preordinati alle spese in conto capitale per finanziare spese di
parte corrente ne' deroghe alle vigenti disposizioni in tema di
personale, con particolare riferimento a quelle comportanti risparmi
di spesa. Il rispetto di quanto previsto dal presente comma e'
asseverato dall'organo di controllo interno delle predette autorita'.
322. Il comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n.
580, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
«6. Al fine di garantire la partecipazione del sistema camerale
agli obiettivi di contenimento di finanza pubblica e ai relativi
risparmi di spesa applicabili, ciascuna camera di commercio,
l'Unioncamere e le singole unioni regionali possono effettuare
variazioni compensative tra le diverse tipologie di spesa, garantendo
il conseguimento dei predetti obiettivi e l'eventuale versamento dei
risparmi al bilancio dello Stato. Il collegio dei revisori dei conti
dei singoli enti attesta il conseguimento degli obiettivi di
risparmio e le modalita' compensative tra le diverse tipologie di
spesa».
323. All'articolo 12 della legge 12 giugno 1990, n. 146, dopo il
comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di garantire la continuita' dell'attivita' della
Commissione, nei limiti dei contingenti di cui al comma 2, il
personale di ruolo della pubblica amministrazione, in servizio in
posizione di comando alla data del 30 giugno 2013, che ne fa
richiesta, e' trasferito alla Commissione e inquadrato nel ruolo
organico del personale della Commissione, appositamente istituito
senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con
corrispondente riduzione delle dotazioni organiche delle
amministrazioni di appartenenza e trasferimento delle relative
risorse finanziarie. Il numero delle unita' di personale in posizione
di comando di cui l'amministrazione puo' avvalersi ai sensi del comma
2 e' ridotto di un numero pari alle unita' immesse in ruolo».
324. Al fine di estendere il beneficio di cui all'articolo 4 del
decreto-legge 1º ottobre 2001, n. 356, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 novembre 2001, n. 418, in favore delle reti e dei
consorzi di imprese utilizzatori di gas ed energia a fini
industriali, i quali abbiano almeno per una percentuale pari all'80
per cento la propria unita' produttiva ubicata nei distretti
industriali individuati ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
nonche' ai sensi delle normative regionali vigenti, considerati
utente unico, anche se con punti di fornitura multipla, e'
autorizzata la spesa nel limite massimo di 2 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite
le modalita' attuative della presente disposizione.
325. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 115, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, relative al commissariamento delle
amministrazioni provinciali si applicano ai casi di scadenza naturale
del mandato nonche' di cessazione anticipata degli organi provinciali
che intervengono in una data compresa tra il 1º gennaio e il 30
giugno 2014.
326. All'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112,
dopo il comma 19 e' inserito il seguente:
«19-bis. Nell'ambito del rilancio del sistema nazionale musicale di
eccellenza, entro il 28 febbraio 2014 sono altresi' individuate, con
decreto del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
le fondazioni lirico-sinfoniche che, presentando evidenti
peculiarita' per la specificita' della storia e della cultura
operistica e sinfonica italiana, per la loro assoluta rilevanza
internazionale, le eccezionali capacita' produttive, i rilevanti
ricavi propri, nonche' per il significativo e continuativo apporto
finanziario di soggetti privati, possono dotarsi di forme
organizzative speciali, fermo restando il rispetto di tutti i
requisiti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), del
decreto-legge 30 aprile 2010, n. 64, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 giugno 2010, n. 100. Tali fondazioni adeguano i propri
statuti, nei termini del comma 16, e in deroga al comma 15, lettere
a), numero 2), e b), del presente articolo».
327. Fermo quanto stabilito al comma 326, la disposizione di cui al
numero 2) della lettera a) del comma 15 dell'articolo 11 del
decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, non si applica alla Fondazione
Teatro alla Scala, in cui le funzioni di indirizzo sono svolte dal
consiglio di amministrazione.
328. E' autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a
favore dell'orchestra «I virtuosi italiani» di Verona, finalizzato al
sostegno della programmazione musicale.
329. All'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Per i contratti di locazione passiva degli immobili di cui al
primo comma, i limiti temporali indicati all'articolo 12, secondo
comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sono raddoppiati,
se nel contratto e' inserita la clausola di acquisto dell'immobile
locato con riscatto finale o opzione acquisitiva equivalente».
330. Ai fini della razionalizzazione e del riassetto industriale
nell'ambito delle partecipazioni detenute dallo Stato, i consigli di
amministrazione di SICOT -- Sistemi di consulenza per il Tesoro
S.r.l. e di Consip Spa, entro venti giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, convocano l'assemblea per l'approvazione
del progetto di fusione per incorporazione di SICOT S.r.l. in Consip
Spa. Dal momento dell'attuazione dell'incorporazione, la convenzione
attualmente in essere tra la SICOT S.r.l. e il Ministero
dell'economia e delle finanze e' risolta e le attivita' previste
dalla stessa, ovvero parte delle stesse, potranno essere affidate dal
Ministero, sulla base di un nuovo rapporto convenzionale, a Consip
Spa, secondo modalita' in grado di limitare esclusivamente al
Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro
l'accesso ai dati e alle informazioni trattati. Le operazioni
compiute in attuazione del primo periodo sono esenti dall'imposta di
registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali
e da ogni altra imposta indiretta esclusa l'imposta sul valore
aggiunto.
331. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione, la societa' di cui all'articolo 5-bis del
decreto-legge 23 aprile 1993, n. 118, convertito, con modificazioni,
dalla legge 23 giugno 1993, n. 202, e' trasferita alla Societa'
Fintecna s.p.a. o a societa' da essa interamente controllata. Il
corrispettivo del trasferimento e' determinato secondo le procedure e
ai sensi del comma 12. Entro trenta giorni dall'avvenuto
trasferimento, la societa' trasferitaria provvede a deliberare la
messa in liquidazione della societa'»;
b) il primo periodo del comma 12 e' sostituito dal seguente:
«Entro i trenta giorni successivi alla messa in liquidazione della
societa', si provvede alla nomina di un collegio di tre periti
designati, uno dalla societa' trasferitaria, uno dal Ministero dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo e uno dal Ministero
dell'economia e delle finanze con funzioni di presidente, al fine di
effettuare, entro novanta giorni, una valutazione estimativa
dell'esito finale della liquidazione della societa' trasferita».
332. La societa' EUR Spa puo' presentare al Ministero dell'economia
e delle finanze -- Dipartimento del tesoro, entro il 15 febbraio
2014, con certificazione congiunta del presidente e
dell'amministratore delegato, un'istanza di accesso ad anticipazione
di liquidita', per l'anno 2014, nel limite massimo di 100 milioni di
euro. L'anticipazione e' concessa, previa presentazione di un piano
di pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, a valere
sull'incremento della dotazione del Fondo per assicurare la
liquidita' per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili, di
cui al comma 10 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2013, n.
35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64,
e successive modificazioni, previsto dall'articolo 13, comma 8, del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124. Della presente disposizione si
tiene conto nella predisposizione del decreto del Ministero
dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
e successive modificazioni, con il quale, ai sensi del citato
articolo 13, comma 9, del decreto-legge n. 102 del 2013, si provvede
alla distribuzione dell'incremento del predetto Fondo tra le sue
diverse sezioni.
333. All'erogazione della somma di cui al comma 332 si provvede a
seguito:
a) della predisposizione, da parte della societa' EUR Spa, di
misure idonee e congrue di copertura annuale del rimborso
dell'anticipazione di liquidita' maggiorata degli interessi,
verificate da un apposito tavolo tecnico cui partecipano la societa',
il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro
e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonche' il
comune di Roma Capitale;
b) della sottoscrizione di un apposito contratto tra il Ministero
dell'economia e delle finanze -- Dipartimento del tesoro e la
societa' EUR Spa, nel quale sono definite le modalita' di erogazione
e di restituzione delle somme, comprensive di interessi, in un
periodo non superiore a trenta anni, prevedendo altresi', qualora la
societa' non adempia nei termini stabiliti al versamento delle rate
dovute, sia le modalita' di recupero delle medesime somme da parte
del Ministero dell'economia e delle finanze, sia l'applicazione di
interessi moratori. Il tasso di interesse a carico della societa' e'
pari al rendimento di mercato dei buoni poliennali del tesoro a
cinque anni in corso di emissione.
334. Per assicurare il completamento del processo di
modernizzazione del sistema di distribuzione e vendita della stampa
quotidiana e periodica e sostenere i costi derivanti dall'adeguamento
tecnologico dei rivenditori e dei distributori, il termine previsto
dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103,
per la tracciabilita' delle vendite e delle rese, e' differito al 31
dicembre 2014 e l'accesso al credito d'imposta di cui al medesimo
comma e' riconosciuto per l'anno 2014.
335. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui
al comma 577 del presente articolo, i commi 1, 2 e 3 dell'articolo
11-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono abrogati.
Le somme destinate per l'anno 2014 al credito di imposta di cui alle
suddette disposizioni, come rideterminate ai sensi del predetto
decreto, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere
riassegnate alla dotazione di cui all'articolo 4, comma 1, terzo
periodo, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103.
336. Ai fini del mantenimento, per il triennio 2014-2016, del
regime di sospensione delle agevolazioni tariffarie postali, in
scadenza al 31 dicembre 2013, il termine di cui al comma 1-bis
dell'articolo 2 del decreto-legge 5 agosto 2010, n. 125, convertito,
con modificazioni, dalla legge 1º ottobre 2010, n. 163, e' prorogato
al 31 dicembre 2016. Fino al medesimo termine continua ad applicarsi
la disciplina introdotta dall'articolo 21, comma 3, del decreto-legge
29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge
24 febbraio 2012, n. 14, per le spedizioni di prodotti editoriali da
parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro
iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione (ROC) e delle
associazioni d'arma e combattentistiche.
337. Nelle more dell'adozione del provvedimento di cui all'articolo
1-bis, comma 3, del decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, convertito,
con modificazioni, dalla legge 16 luglio 2012, n. 103, ai fini
dell'erogazione delle risorse destinate alla stampa periodica edita e
diffusa all'estero, continuano ad applicarsi i criteri e le modalita'
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1983,
n. 48.
338. La Banca d'Italia tiene conto, nell'ambito della propria
autonomia, dei principi di contenimento della spesa di cui ai commi
da 452 a 488. A tal fine, qualora non si raggiunga un accordo con le
organizzazioni sindacali sulle materie oggetto di contrattazione in
tempo utile per dare attuazione ai suddetti principi, la Banca
d'Italia provvede sulle materie oggetto del mancato accordo, fino
alla successiva eventuale sottoscrizione dell'accordo.
339. A decorrere dall'anno 2014, la quota delle risorse di cui
all'articolo 17, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, da
attribuire alle regioni, a fronte degli oneri da sostenere per gli
accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per
malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, e' ripartita
annualmente tra le regioni con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla
predisposizione del decreto di cui al periodo precedente sulla base
di una proposta della Conferenza delle regioni e delle province
autonome, da trasmettere entro il 31 marzo di ciascun anno con
riferimento ai dati relativi all'anno precedente. Le singole regioni
provvedono all'assegnazione delle rispettive quote determinate ai
sensi del primo e del secondo periodo agli enti da esse vigilati. Le
risorse di cui al presente comma, attribuite alle regioni e agli enti
da esse vigilati, non possono essere destinate a finalita' diverse
dagli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio
per malattia effettuati dalle aziende sanitarie locali, i cui oneri
dovranno essere comunque contenuti nei limiti delle predette risorse.
340. Al comma 10-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre
2013, n. 125, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ai fini
della razionalizzazione del servizio, l'INPS, per l'effettuazione
delle visite mediche di controllo domiciliari ai lavoratori assenti
dal servizio per malattia, si avvale, in via prioritaria, dei medici
inseriti nelle liste speciali di cui al periodo precedente».
341. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 340 non
devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
342. All'articolo 29, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, le parole: «al di sopra della soglia di rilievo comunitario»
sono soppresse.
343. Al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le disposizioni di cui al
presente comma non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi
e forniture, effettuate in economia mediante amministrazione diretta,
nonche' nei casi di cui al secondo periodo del comma 8 e al secondo
periodo del comma 11 dell'articolo 125».
344. All'articolo 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il
comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di
concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della
giustizia, e' stabilita la ripartizione in quote delle risorse
confluite nel capitolo di cui al comma 10, primo periodo, per essere
destinate, in via prioritaria, all'assunzione di personale di
magistratura ordinaria, nonche', per il solo anno 2014, nella
prospettiva di migliorare l'efficienza degli uffici giudiziari e per
consentire a coloro che hanno completato il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari a norma dell'articolo 1, comma 25, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, lo svolgimento di un periodo di
perfezionamento da completare entro il 31 dicembre 2014, nel limite
di spesa di 15 milioni di euro. La titolarita' del relativo progetto
formativo e' assegnata al Ministero della giustizia. A decorrere
dall'anno 2015, una quota pari a 7,5 milioni di euro del predetto
importo e' destinata all'incentivazione del personale amministrativo
appartenente agli uffici giudiziari che abbiano raggiunto gli
obiettivi di cui al comma 12, anche in deroga alle disposizioni di
cui all'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari. La
riassegnazione prevista dal comma 10, primo periodo, e' effettuata al
netto delle risorse utilizzate per le assunzioni del personale di
magistratura ordinaria».
345. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, e' autorizzata la
spesa di 2,9 milioni di euro per le finalita' di cui all'articolo 8
della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e di 500.000 euro per le
finalita' di cui all'articolo 21 della medesima legge.
346. E' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle
finanze, un fondo con una dotazione pari a 26,5 milioni di euro per
l'anno 2014 finalizzato ad interventi in conto capitale per la
ricostruzione e messa in sicurezza del territorio nelle zone
interessate da eventi emergenziali pregressi per le quali vi sia
stato il rientro all'ordinario ai sensi della legge 24 febbraio 1992,
n. 225, ovvero vi sara' nel corso del 2014. Il fondo puo' essere
utilizzato anche per la concessione di contributi per scorte e beni
mobili strumentali all'attivita' produttiva, inclusa quella agricola,
purche' i danni siano in nesso di causalita' con l'evento e
dimostrabili con perizia giurata, risalente al periodo dell'evento.
Gli interventi attuati con le risorse del fondo di cui al presente
comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre
2011, n. 229, e dei relativi provvedimenti attuativi.
347. In fase di prima attuazione, al fondo di cui al comma 346, ai
sensi e con le modalita' ivi previste, sono ammessi i seguenti
interventi:
a) per un importo di 1,5 milioni di euro, contributi alle imprese
che abbiano subito danni alle scorte e ai beni mobili strumentali
all'attivita' produttiva a seguito degli eccezionali eventi
meteorologici che hanno colpito il territorio della regione Marche
nei giorni dal 1º al 6 marzo 2011;
b) interventi per la ricostruzione a seguito degli eccezionali
eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di
Lucca, Massa Carrara, Siena, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al
24 ottobre 2013, nonche' della regione Marche nei giorni tra il 10 e
l'11 novembre 2013, per un importo di 20 milioni di euro per l'anno
2014 sulla base della ricognizione di fabbisogni finanziari;
c) al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione
necessaria nei territori della Toscana a seguito dell'evento sismico
verificatosi il 21 giugno 2013, la spesa di 5 milioni di euro per
l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a
fronteggiare i danni conseguenti al sisma.
348. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della
citta' dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma
14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e' aggiunto, in
fine, il seguente periodo: «Per le medesime finalita', i comuni del
cratere possono prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31
dicembre 2014 i contratti di lavoro a tempo determinato previsti
dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010,
n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011,
n. 10, nonche' i contratti di collaborazione coordinata e
continuativa stipulati in forza delle ordinanze emergenziali del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 7, comma
6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, avvalendosi del
sistema derogatorio ivi previsto anche per l'anno 2014 nel limite
massimo di spesa di 0,5 milioni di euro».
349. Al fine di completare le attivita' finalizzate alla prima fase
di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della
citta' dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, per il solo
anno 2014, il comune dell'Aquila e' autorizzato, nel limite di spesa
di 1,5 milioni di euro per il medesimo anno, anche in deroga alle
vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo
determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto
legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche
con riferimento all'articolo 19 di quest'ultimo decreto, e di
rispetto del patto di stabilita' e di spesa del personale di cui alla
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.
133, a prorogare o rinnovare entro e non oltre il 31 dicembre 2014 i
contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di
funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa
emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'ordinanza
del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4013 del 23 marzo 2012,
con rendicontazione al titolare dell'Ufficio speciale per la
ricostruzione della citta' dell'Aquila.
350. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilita'
dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri
comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3
del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 17 aprile 2009 e
n. 173 del 28 luglio 2009, e nella provincia dell'Aquila, nonche' per
assicurare la continuita' del servizio di smaltimento dei rifiuti
solidi urbani, e' assegnato un contributo straordinario per
l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti o delle
minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale,
nel limite di 24,5 milioni di euro in favore del comune dell'Aquila,
di 3,5 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e
di 3 milioni di euro in favore della provincia dell'Aquila.
351. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui
prima abitazione e' stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito
del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi
previsti all'articolo 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 25 del 20 novembre 2012 sono estesi fino
al 31 dicembre 2014, nel limite di spesa di 1 milione di euro.
352. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: «6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»
sono sostituite dalle seguenti: «5 milioni di euro annui a decorrere
dall'anno 2014».
353. Per l'anno 2014 il complesso delle spese finali per la regione
Molise e' determinato, sia in termini di competenza sia in termini di
cassa, dalla somma delle spese correnti e in conto capitale
risultanti dal consuntivo al netto di quelle effettuate per la
ricostruzione e il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici
dell'ottobre e del novembre 2002. L'esclusione opera nei limiti
complessivi di 5 milioni di euro per l'anno 2014.
354. Al fine di agevolare la ripresa delle attivita' e consentire
l'attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei
danni causati dagli eccezionali eventi sismici del 20 e 29 maggio
2012, per l'anno 2014 gli obiettivi del patto di stabilita' interno
dei comuni e delle province, individuati ai sensi dell'articolo 1,
comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, e dall'articolo
67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono ridotti con le
procedure previste per il patto regionale verticale, disciplinato dai
commi 138 e 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220,
nei limiti di 20,5 milioni di euro per gli enti locali della regione
Emilia-Romagna e di 2,5 milioni di euro per gli enti locali di
ciascuna delle regioni Lombardia e Veneto. Ai fini dell'attuazione
della presente disposizione, le regioni Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto nel ridurre gli obiettivi degli enti locali non peggiorano
contestualmente il proprio obiettivo di patto.
355. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo la lettera n-quater) e' aggiunta la seguente:
«n-quinquies) dei trasferimenti effettuati dalle regioni
Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto a favore delle popolazioni e dei
territori terremotati nel maggio 2012, a titolo di cofinanziamento
della quota nazionale e regionale del contributo di solidarieta', nel
limite di 10 milioni di euro, limitatamente all'anno 2014».
356. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014
dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai comuni
di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º
giugno 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno
2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
nonche' alle province dei predetti comuni, trasferiti al Ministero
dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1
e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora
effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, e'
differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno
immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di
ammortamento, sulla base della periodicita' di pagamento prevista nei
provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente
comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge
nella Gazzetta Ufficiale. Ai relativi oneri, pari a 12,1 milioni di
euro per l'anno 2014 e a 5,3 milioni di euro per l'anno 2015, si
provvede con le risorse di cui alle contabilita' speciali di cui
all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.
357. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli
interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, possono essere
ammessi, nei limiti delle risorse ivi previste, anche in comuni
diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del predetto
decreto-legge e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un
nesso causale accertato con apposita perizia giurata tra danni subiti
ed eventi sismici.
358. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili
di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si
applicano, nei limiti delle risorse allo scopo previste nel medesimo
decreto-legge, anche qualora:
a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio
danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o
foresteria, purche' in entrambi i casi il contratto di affitto sia
stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del
sisma;
b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente
anagraficamente nell'immobile danneggiato poiche' ospitato in una
struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente
la residenza;
c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto
all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile
danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in
Italia.
359. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni,
dalla legge 1º agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare
fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione
di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento
dei maggiori interessi maturati a carico dei soggetti che hanno
contratto mutui o finanziamenti di qualsiasi genere per immobili di
edilizia abitativa, a seguito della sospensione delle rate di cui
all'articolo 8, comma 1, numero 9), del predetto decreto-legge.
360. All'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6
giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º
agosto 2012, n. 122, le parole: «entro il 31 marzo 2013» sono
sostituite, ovunque ricorrono, dalle seguenti: «entro il 31 dicembre
2014».
361. All'articolo 11 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122,
dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Al fine di sostenere la ripresa e lo sviluppo del tessuto
produttivo dell'area colpita dagli eventi sismici del 20 e del 29
maggio 2012, le risorse residue disponibili su ciascuna contabilita'
speciale alla data di entrata in vigore della presente disposizione,
a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 del presente
articolo, possono essere utilizzate anche per agevolazioni nella
forma di contributo in conto capitale, alle imprese che realizzino,
ovvero abbiano realizzato, a partire dal 20 maggio 2012, investimenti
produttivi nei territori individuati dal comma 1 dell'articolo 1,
ovvero nei territori elencati dall'Allegato 1 al presente decreto,
integrati dai territori individuati dall'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni.
1-ter. Le agevolazioni per gli investimenti produttivi di cui al
cui al comma 1-bis sono concesse secondo quanto stabilito dal
regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre
2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
agli aiuti di importanza minore ("de minimis"), o ai sensi del
regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre
2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato
CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti
agricoli, ovvero secondo altra normativa in materia di aiuti di Stato
autorizzati.
1-quater. Alla concessione delle agevolazioni di cui al comma 1-ter
provvedono i Commissari delegati ai sensi del comma 2 dell'articolo
1; i criteri, le condizioni e le modalita' di concessione sono
disciplinati con propri atti dalla regione Emilia-Romagna, dalla
regione Lombardia e dalla regione Veneto. Tali atti stabiliscono, in
particolare, l'ammontare massimo del contributo concedibile, le spese
ammesse, i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la
procedura, le condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la
revoca dei contributi, le modalita' di controllo e di
rendicontazione».
362. Al fine di consentire un'adeguata continuita' di funzione
degli istituti coinvolti nell'attivita' di emergenza e ricostruzione
del patrimonio culturale nelle aree colpite dal sisma del maggio
2012, le disposizioni di cui all'articolo 30, comma 2-sexies, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, non si applicano al personale comandato da altre
amministrazioni presso gli uffici del Ministero dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo che hanno sede o competenze di
tutela nei territori delle province di Bologna, Modena, Ferrara e
Reggio Emilia, fino all'approvazione definitiva degli organici del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e
all'assorbimento nei ruoli del personale comandato da altre
amministrazioni che ne faccia richiesta.
363. All'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 6 giugno 2012, n.
74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n.
122, e successive modificazioni, le parole: «diciotto mesi» sono
sostituite dalle seguenti: «ventiquattro mesi».
364. La durata della contabilita' speciale n. 5458 di cui
all'articolo 1, comma 5, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento
della protezione civile n. 43 del 24 gennaio 2013, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 28 del 2 febbraio 2013, e' prorogata di
ventiquattro mesi. Il dirigente dell'Unita' di progetto Sicurezza e
qualita' della regione Veneto e' tenuto a presentare alla Presidenza
del Consiglio dei ministri -- Dipartimento della protezione civile il
rendiconto semestrale delle risorse di cui alla predetta
contabilita'.
365. I finanziamenti di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo
18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a
basso rischio di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose o di
finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo
decreto legislativo.
366. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.
135, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «lettera a)» sono sostituite dalle seguenti:
«lettere a), b) ed f)»;
b) dopo le parole: «edilizia abitativa e ad uso produttivo,» sono
inserite le seguenti: «nonche' al risarcimento dei danni subiti dai
beni mobili strumentali all'attivita' ed alla ricostituzione delle
scorte danneggiate e alla delocalizzazione temporanea delle attivita'
danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuita'
produttiva,».
367. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilita' dei
Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno
2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto
2012, n. 122, in cui confluiscono le risorse finanziarie relative
all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-bis, comma 9, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono prorogate all'anno 2015 le
possibilita' assunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo.
368. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica
e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del
2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma
1-quater, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano
alle amministrazioni delle Universita' che hanno sede nei territori
colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74,
convertito, con modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122.
369. Per favorire la ricostruzione, riqualificazione e
rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri
urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e
privato, ai beni culturali ed alle infrastrutture, i comuni di cui al
citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º giugno
2012, e successive modificazioni, e all'articolo 67-septies del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modificazioni,
predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle
condizioni di vita, alla ripresa delle attivita' economiche ed alla
riduzione della vulnerabilita' edilizia ed urbana, sulla base delle
disposizioni impartite dalle regioni interessate.
370. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse
disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, nonche' risorse private attivate a seguito di
specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.
371. I finanziamenti di cui al comma 369, che non possono comunque
eccedere la quota di contributo riconosciuto a ciascuna unita'
immobiliare danneggiata ai sensi del decreto-legge n. 74 del 2012,
sono destinati:
a) agli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a),
del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con
modificazioni, dalla legge 1º agosto 2012, n. 122;
b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione,
parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo dell'eventuale
potenzialita' edificatoria qualora per finalita' di contenimento di
consumo di suolo si acquisisca un'area gia' pianificata ai fini
edificatori;
c) alla ricostruzione di immobili, da parte di terzi, che i
proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad
attivita' produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a
canone concordato con priorita' per coloro che risiedevano alla data
del sisma nel centro storico danneggiato;
d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la
destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti
nei piani dei comuni di cui al comma 369.
372. I criteri e le modalita' di concessione dei finanziamenti di
cui al comma 369 sono definiti con appositi provvedimenti dei
Commissari delegati che garantiscono altresi' il riconoscimento dei
finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.
373. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del
comma 371, il finanziamento per l'acquisto di aree non puo' superare
il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con
contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui
insiste l'edificio demolito e non ricostruito.
374. Le risorse disponibili di cui all'articolo 10, comma 5, del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nel limite massimo di 3 milioni di
euro, sono attribuite alla provincia dell'Aquila, al fine di
provvedere, d'intesa con il comune dell'Aquila, alla realizzazione di
un centro poliedrico per le donne e per lo svolgimento di iniziative
per il contrasto di situazioni di marginalita' dovute alla violenza
di genere e sui bambini.
375. I risparmi derivanti dall'attuazione dell'articolo 1 della
legge 6 luglio 2012, n. 96, relativi all'anno 2013, sono accertati in
67.629.845 euro e sono destinati per l'importo di 59 milioni di euro
per l'anno 2014 alla copertura degli oneri derivanti dai commi da 346
a 351. La rimanente quota, pari a 8.629.845 euro, confluisce nel
Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
376. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di
fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dall'attuazione dei
commi da 353 a 355, valutati complessivamente in 40,5 milioni di euro
per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo del
Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a
legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi
pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni.
377. In favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da
universita' non statali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e' disposto, a titolo di
concorso statale al finanziamento degli oneri connessi allo
svolgimento delle attivita' strumentali necessarie al perseguimento
dei fini istituzionali da parte dei soggetti di cui al citato
articolo 8, comma 1, il finanziamento di 50 milioni di euro per
l'anno 2014 e di 35 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal
2015 al 2024, la cui erogazione e' subordinata alla sottoscrizione
dei protocolli d'intesa, tra le singole universita' e la regione
interessata, comprensivi della definitiva regolazione condivisa di
eventuali contenziosi pregressi. Il riparto del predetto importo tra
i policlinici universitari gestiti direttamente da universita' non
statali e' stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro della salute.
378. E' rifinanziata per l'anno 2014, per l'importo di 30 milioni
di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33,
della legge 12 novembre 2011, n. 183.
379. Per l'anno 2014 e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro
per il rifinanziamento del Fondo di cui all'articolo 13, comma
3-quater, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Tali risorse sono
prioritariamente destinate ad interventi di messa in sicurezza del
territorio.
380. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' incrementato di 210,3 milioni di euro per l'anno 2014, di 190
milioni di euro per l'anno 2015 e di 65 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016.
381. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non
previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di
contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del
decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni, e'
incrementato di 190 milioni di euro per l'anno 2014.
382. Al fine di razionalizzare la normativa vigente in materia di
erogazione dei contributi statali di cui alla legge 17 ottobre 1996,
n. 534, il Governo adotta, su proposta del Ministro dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze, entro dodici mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, un regolamento ai sensi
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
383. Il regolamento di cui al comma 382 si attiene ai seguenti
principi e criteri direttivi:
a) trasparenza e pubblicita' dei procedimenti concernenti
l'assegnazione dei contributi;
b) semplificazione e celerita' dei procedimenti;
c) individuazione di adeguati requisiti soggettivi degli istituti
culturali beneficiari, tra cui: possesso della personalita'
giuridica; assenza di finalita' di lucro; storicita' della presenza
dell'istituzione nel tessuto culturale italiano; rilevanza nazionale
e internazionale dell'attivita' svolta; possesso di un consistente e
notevole patrimonio culturale relativo all'ambito disciplinare di
vocazione dell'istituto, pubblicamente fruibile in maniera
continuativa anche mediante l'utilizzo delle nuove tecnologie;
svolgimento di attivita' e di programmi di ricerca e di formazione di
rilievo nazionale e internazionale elaborati anche in collaborazione
tra piu' istituti culturali; capacita' di attrarre capitali privati e
promuovere forme di mecenatismo; svolgimento di attivita' e
prestazione di servizi di accertato e rilevante valore culturale;
disponibilita' di sede e di attrezzature idonee e adeguate;
costituzione degli stessi e svolgimento di un'attivita' continuativa
da almeno cinque anni; possesso di un consistente patrimonio
librario, archivistico, museale, audiovisivo, musicale, storico e
corrente, valorizzato dall'adesione al Servizio bibliotecario
nazionale o ad altre reti anche di carattere internazionale;
svolgimento di attivita' di ricerca e di formazione di interesse
pubblico, a livello nazionale o internazionale;
d) razionalizzazione del sistema di contribuzione statale secondo
unicita' di visione e conseguente programmazione delle risorse
statali, tenendo conto anche dei contributi a quegli istituti che
fruiscano di finanziamenti per legge a carico del Ministero dei beni
e delle attivita' culturali e del turismo;
e) orientamento del sistema di contribuzione statale
prioritariamente e prevalentemente a favore delle istituzioni
culturali di rilievo nazionale, anche al fine di evitare duplicazioni
e sovrapposizioni con il sistema delle contribuzioni erogate dalle
regioni e dagli enti locali;
f) previsione di una tabella di istituti culturali beneficiari
del contributo statale, sottoposta a revisione triennale, adottata su
proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
g) previsione di una procedura concorsuale annuale mediante la
quale sono attribuiti contributi per progetti di elevato valore
culturale, anche di natura interdisciplinare, presentati da reti di
istituti culturali, anche al fine di ottimizzare i servizi per
l'utenza;
h) definizione delle procedure concorsuali per l'accesso ai
contributi statali di cui alle lettere f) e g);
i) individuazione di forme adeguate di vigilanza sulla gestione
economico-finanziaria delle istituzioni culturali beneficiarie del
contributo statale, attuate dal Ministero dei beni e delle attivita'
culturali e del turismo, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze;
l) previsione di una norma transitoria che faccia salve, fino
all'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, le
eventuali richieste del contributo statale previsto dall'articolo 1
della citata legge n. 534 del 1996, redatte ed inoltrate ai
competenti uffici del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo secondo le modalita' prescritte.
384. All'articolo 25, primo comma, della legge 5 agosto 1981, n.
416, e successive modificazioni, la parola: «contributi» e'
sostituita dalla seguente: «premi» ed e' aggiunto, in fine, il
seguente periodo: «Alle pubblicazioni periodiche di cui al presente
comma possono essere conferite, inoltre, menzioni speciali non
accompagnate da apporto economico».
385. Sullo schema di regolamento di cui al comma 382 e' acquisito
il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni
parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla
ricezione. Decorso tale termine, il regolamento e' comunque emanato.
386. All'Orchestra del Mediterraneo presso il teatro San Carlo di
Napoli e' destinata la somma di 1 milione di euro per l'anno 2014.
387. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 222:
1) al secondo periodo, le parole: «31 marzo 2011» sono
sostituite dalle seguenti: «30 settembre di ogni anno» e le parole:
«in corso» sono sostituite dalle seguenti: «da avviare nell'anno
seguente»;
2) dopo il sesto periodo e' inserito il seguente: «Ai fini del
contenimento della spesa pubblica, le predette amministrazioni dello
Stato, nell'espletamento delle indagini di mercato di cui alla
lettera b) del terzo periodo del presente comma, finalizzate
all'individuazione degli immobili da assumere in locazione passiva,
hanno l'obbligo di scegliere soluzioni allocative economicamente piu'
vantaggiose per l'Erario sulla base di quanto previsto dal comma
222-bis, valutando anche la possibilita' di decentrare gli uffici»;
3) l'ottavo periodo e' sostituito dai seguenti: «Sulla base
delle attivita' effettuate e dei dati acquisiti ai sensi del presente
comma e del comma 222-bis, l'Agenzia del demanio definisce il piano
di razionalizzazione degli spazi. Il piano di razionalizzazione viene
inviato, previa valutazione del Ministro dell'economia e delle
finanze in ordine alla sua compatibilita' con gli obiettivi di
riduzione del costo d'uso e della spesa corrente, ai Ministri
interessati per le valutazioni di competenza ed e' pubblicato nel
sito internet dell'Agenzia del demanio»;
b) al comma 222-bis:
1) il quarto periodo e' soppresso;
2) dopo il sesto periodo sono aggiunti i seguenti: «Al fine di
pervenire ad ulteriori risparmi di spesa, le Amministrazioni dello
Stato di cui al comma 222 comunicano all'Agenzia del demanio, secondo
le modalita' ed i termini determinati con provvedimento del direttore
della medesima Agenzia, i dati e le informazioni relativi ai costi
per l'uso degli edifici di proprieta' dello Stato e di terzi dalle
stesse utilizzati. Con provvedimenti del direttore dell'Agenzia del
demanio sono comunicati gli indicatori di performance elaborati dalla
medesima Agenzia in termini di costo d'uso/addetto, sulla base dei
dati e delle informazioni fornite dalle predette Amministrazioni
dello Stato. Queste ultime, entro due anni dalla pubblicazione del
relativo provvedimento nel sito internet dell'Agenzia del demanio,
sono tenute ad adeguarsi ai migliori indicatori di performance ivi
riportati»;
c) il comma 224 e' sostituito dal seguente:
«224. Fatto salvo quanto previsto dal comma 222-bis, sesto periodo,
le maggiori entrate e i risparmi di spesa derivanti dai commi da 222
a 223 affluiscono al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato».
388. Anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di
contenimento della spesa, i contratti di locazione di immobili
stipulati dalle amministrazioni individuate ai sensi dell'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive
modificazioni, non possono essere rinnovati, qualora l'Agenzia del
demanio, nell'ambito delle proprie competenze, non abbia espresso
nulla osta sessanta giorni prima della data entro la quale
l'amministrazione locataria puo' avvalersi della facolta' di
comunicare il recesso dal contratto. Nell'ambito della propria
competenza di monitoraggio, l'Agenzia del demanio autorizza il
rinnovo dei contratti di locazione, nel rispetto dell'applicazione di
prezzi medi di mercato, soltanto a condizione che non sussistano
immobili demaniali disponibili. I contratti stipulati in violazione
delle disposizioni del presente comma sono nulli.
389. Le disposizioni del ((...)) comma 388 del presente articolo
non si applicano per i contratti di locazione di immobili di
proprieta' dei fondi comuni di investimento immobiliare gia'
costituiti ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre
2001, n. 410, e successive modificazioni, nonche' degli immobili di
proprieta' dei terzi aventi causa da detti fondi, per il limite di
durata del finanziamento degli stessi fondi.
390. All'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,
dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. In relazione alle specifiche esigenze di operativita' dei
compiti di tutela della sicurezza e del soccorso pubblico, sono
altresi' escluse dalla disciplina di cui al comma 2, lettere a) e b),
le sedi della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco. Per far fronte a imprevedibili e
indifferibili esigenze di pronta operativita' e a una maggiore
mobilita' del personale, connesse all'assolvimento dei propri compiti
istituzionali, il Corpo della guardia di finanza e' autorizzato,
previa comunicazione all'Agenzia del demanio, all'esecuzione degli
interventi specifici presso le sedi dei propri reparti. A decorrere
dall'esercizio finanziario 2014, sono trasferiti ai competenti
programmi degli stati di previsione del Ministero dell'interno e del
Ministero dell'economia e delle finanze gli importi corrispondenti
agli stanziamenti di spesa confluiti dal 1º gennaio 2013 ai fondi di
cui al comma 6».
391. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Governo definisce, sentite la Conferenza unificata
di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
le competenti Commissioni parlamentari e la societa' di cui
all'articolo 33 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,
con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, un programma
straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli
detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalita'
istituzionali, tale da consentire introiti per il periodo 2014-2016
non inferiori a 500 milioni di euro annui.
392. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n.
448, le parole da: «ai sensi dell'articolo 5-bis» fino a: «riduzione
prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma» sono sostituite
dalle seguenti: «attraverso il valore venale del bene, con la
facolta' per il comune di abbattere tale valore fino al 50 per
cento».
393. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, da adottare entro dieci giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, vengono individuati i beni immobili,
appartenenti all'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e
ricerca educativa, da trasferire all'Agenzia del demanio per la
successiva dismissione.
394. All'articolo 75, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, dopo le parole: «in uffici scolastici regionali di
livello» sono inserite le seguenti: «dirigenziale o» e dopo le
parole: «dirigenziale generale,» sono inserite le seguenti: «in
relazione alla popolazione studentesca della relativa regione,».
395. La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, secondo
periodo, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, si interpreta nel
senso che il direttore generale di progetto e il vice direttore
generale vicario, ove appartenenti ai ruoli del personale
dirigenziale della pubblica amministrazione, sono collocati per la
durata dell'incarico in posizione di fuori ruolo, conservano il
trattamento economico fondamentale in godimento e hanno facolta' di
optare, in luogo dell'indennita' prevista per la carica, per la
corresponsione di un emolumento di importo pari al trattamento
economico accessorio previsto per l'ultimo incarico dirigenziale
ricoperto. Il periodo svolto in posizione di fuori ruolo ai sensi del
primo periodo del presente comma e' utile ai fini di quanto previsto
dall'articolo 23, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni. All'atto del
collocamento in fuori ruolo del personale di cui al primo periodo
sono resi indisponibili per tutta la durata del collocamento in fuori
ruolo un numero di posti nella dotazione organica
dell'amministrazione di appartenenza equivalente dal punto di vista
finanziario.
396. I programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali
per la difesa nazionale sono rideterminati, ai sensi dell'articolo
536, comma 3, lettera b), del codice dell'ordinamento militare, di
cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive
modificazioni, in maniera tale da conseguire risparmi di spesa, anche
in termini di indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni, in
misura non inferiore a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni
2015 e 2016.
397. All'articolo 8 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.
155, dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. In via sperimentale, il Ministro della giustizia puo'
disporre, nell'ambito di apposite convenzioni stipulate con le
regioni e le province autonome, che vengano utilizzati, per il tempo
necessario, gli immobili adibiti a servizio degli uffici giudiziari
periferici e delle sezioni distaccate soppressi per l'esercizio di
funzioni giudiziarie nelle relative sedi. Le spese di gestione e
manutenzione degli immobili e di retribuzione del personale di
servizio oggetto delle convenzioni sono integralmente a carico del
bilancio della regione».
398. In relazione alle spese per consultazioni elettorali, le
risorse stanziate nel «Fondo da ripartire per fronteggiare le spese
derivanti dalle elezioni politiche, amministrative, del Parlamento
europeo e dall'attuazione dei referendum» dello stato di previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze sono ridotte di 100
milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.
399. A decorrere dal 2014 le operazioni di votazione in occasione
delle consultazioni elettorali o referendarie si svolgono nella sola
giornata della domenica, dalle ore 7 alle ore 23. Conseguentemente
all'articolo 73, secondo comma, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, all'articolo 22,
comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre
1993, n. 533, e all'articolo 2, primo comma, lettera c), del
decreto-legge 3 maggio 1976, n. 161, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 maggio 1976, n. 240, la parola: «martedi'» e'
sostituita dalla seguente: «lunedi'»; all'articolo 5, primo comma,
lettera b), del citato decreto-legge n. 161 del 1976 le parole:
«martedi' successivo, con inizio alle ore dieci» sono sostituite
dalle seguenti: «lunedi' successivo, con inizio alle ore 14»;
all'articolo 20, secondo comma, lettere b) e c), della legge 17
febbraio 1968, n. 108, le parole: «alle ore 8 del martedi'» sono
sostituite dalle seguenti: «alle ore 14 del lunedi'» e, alla medesima
lettera c), le parole: «entro le ore 16» sono sostituite dalle
seguenti: «entro le ore 24» e le parole: «entro le ore 20» sono
sostituite dalle seguenti: «entro le ore 10 del martedi'».
400. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di risparmio
indicati al comma 398:
a) all'articolo 55, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.
449, al secondo periodo, le parole: «in occasione delle convocazioni
dei comizi elettorali» sono sostituite dalle seguenti: «con cadenza
triennale entro il 31 gennaio del primo anno di ciascun triennio»;
b) all'articolo 17 della legge 23 aprile 1976, n. 136, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«nei limiti massimi fissati dal decreto previsto dall'articolo 55,
comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dal nono comma del
presente articolo»;
2) dopo l'ottavo comma e' inserito il seguente:
«L'importo massimo da rimborsare a ciascun comune, fatta
eccezione per il trattamento economico dei componenti dei seggi, e'
stabilito con decreto del Ministero dell'interno, nei limiti delle
assegnazioni di bilancio, con distinti parametri per sezione
elettorale e per elettore, calcolati rispettivamente nella misura del
40 per cento e del 60 per cento del totale da ripartire. Per i comuni
aventi fino a 3 sezioni elettorali, le quote sono maggiorate del 40
per cento»;
c) l'articolo 5 della legge 16 aprile 2002, n. 62, e' abrogato;
d) all'articolo 15 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono
apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «50 ore» e «70 ore» sono
rispettivamente sostituite dalle seguenti: «40 ore» e «60 ore» e le
parole: «dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei
comizi al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni
stesse» sono sostituite dalle seguenti: «dal cinquantacinquesimo
giorno antecedente la data delle consultazioni al quinto giorno
successivo alla stessa data»;
2) al comma 2, le parole: «con delibera di giunta da adottare
non oltre dieci giorni dal decreto di cui al comma 1» sono sostituite
dalle seguenti: «con determinazione da adottare preventivamente» e le
parole: «per il periodo gia' decorso» sono soppresse;
3) al comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle
seguenti: «quattro mesi»;
e) all'articolo 85 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, il secondo comma
e' sostituito dal seguente:
«Le elezioni saranno rinnovate in occasione del primo turno
elettorale utile, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1991,
n. 182, e successive modificazioni, dalla data in cui la sentenza di
annullamento e' divenuta definitiva»;
f) all'articolo 1 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, il comma 4
e' abrogato;
g) in occasione di ogni consultazione elettorale o referendaria,
per il rilascio delle tessere elettorali non consegnate, per la
consegna dei duplicati e per il rinnovo delle tessere, previa
annotazione in apposito registro, l'ufficio elettorale comunale resta
aperto nei due giorni antecedenti la votazione dalle ore nove alle
ore diciotto e nel giorno della votazione per tutta la durata delle
operazioni di voto. E' abrogato l'articolo 9 del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 2000, n. 299;
h) alla legge 4 aprile 1956, n. 212, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) all'articolo 1, il secondo comma e' abrogato;
2) all'articolo 2, primo comma, al primo periodo, le parole:
«ed al secondo» sono soppresse e il secondo periodo e' soppresso; il
numero degli spazi di cui al secondo comma e' ridotto ad almeno 3 e
non piu' di 5 nei comuni da 3.001 a 10.000 abitanti nonche', sia nel
numero minimo che nel numero massimo, alla meta' nei comuni da 10.001
a 500.000 abitanti e ad un terzo nei comuni con piu' di 500.000
abitanti;
3) all'articolo 4, il primo, il secondo ed il terzo comma sono
abrogati;
4) all'articolo 5, le parole: «agli articoli 3 e 4» sono
sostituite dalle seguenti: «all'articolo 3»;
i) il presidente della Corte d'appello nomina i presidenti di
seggio, ove possibile, tra i residenti nel comune in cui sono ubicati
gli uffici elettorali di sezione;
l) all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 1º aprile 2008, n.
49, convertito dalla legge 30 maggio 2008, n. 96, il secondo periodo
e' soppresso;
m) con decreto del Ministro dell'interno, non avente natura
regolamentare, sono determinati, entro il 31 gennaio 2014, i nuovi
modelli di schede per le elezioni comunali, ricollocando i
contrassegni delle liste ammesse in modo piu' razionale, al fine di
evitare la stampa di schede di dimensioni troppo elevate ed
eccessivamente onerose. All'articolo 72, comma 3, secondo periodo,
del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
le parole: «al cui fianco» sono sostituite dalle seguenti: «sotto ai
quali».
401. Fermo restando il limite massimo di spesa annuale definito dal
comma 398 per il complesso delle consultazioni elettorali che possono
svolgersi in un anno, sono individuate idonee procedure per una
congrua quantificazione di tutte le tipologie di spesa connesse allo
svolgimento delle consultazioni elettorali. Le amministrazioni
interessate da tali spese devono fornire tutti i dati, i parametri e
le informazioni utili per effettuare tale quantificazione.
402. Entro il 1º gennaio 2016, tutti i Corpi di polizia, compresa
l'Arma dei carabinieri, si avvalgono delle procedure informatiche del
Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi per il
pagamento al personale delle competenze fisse e accessorie. Entro il
1º gennaio 2016, le Forze armate dovranno avvalersi delle procedure
informatiche del Ministero dell'economia e delle finanze --
Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei
servizi per il pagamento al personale delle competenze fisse e
accessorie. Per le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri,
l'invio dei dati mensili di cui all'articolo 1, comma 447, secondo
periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, cessa in
corrispondenza della prima mensilita' per il cui pagamento ci si
avvale delle procedure informatiche indicate al primo e al secondo
periodo del presente comma.
403. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'interno, della
difesa, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole
alimentari e forestali e della giustizia, sono definite, secondo
criteri di razionalizzazione e contenimento della spesa, in
sostituzione dei sistemi di rilevazione automatica o di altri sistemi
in uso alla data di entrata in vigore della presente legge, modalita'
di accertamento delle presenze del personale delle Forze di polizia
di cui all'articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, e del
personale civile che presta servizio negli uffici o reparti
specificamente individuati, idonee ad attestare l'effettivo
svolgimento e la durata del servizio reso ai fini dell'erogazione dei
compensi per lavoro straordinario.
404. Ai fini della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 13
della legge 27 luglio 2000, n. 212, il compenso previsto per il
Garante del contribuente non puo' essere superiore al 50 per cento di
quello spettante alla data del 31 dicembre 2013.
405. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, e' rideterminato, nei limiti di cui al comma 404, il
compenso spettante al Garante del contribuente per le funzioni svolte
a decorrere dal 1º gennaio 2014.
406. All'articolo 4, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n.
183, dopo le parole: «e 2013» sono aggiunte le seguenti: «, nonche'
negli anni 2015 e 2016».
407. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 515,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa a decorrere
dall'anno 2015.
408. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 139,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e' soppressa.
409. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 8, del
decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e' ridotta di 15
milioni di euro per l'anno 2014.
410. L'incarico del Commissario liquidatore del Fondo gestione
istituti contrattuali lavoratori portuali in liquidazione coatta
amministrativa, in scadenza al 31 dicembre 2013, e' prorogato per un
ulteriore periodo, senza possibilita' di rinnovo, di sei mesi
successivi alla data di accredito delle risorse determinate in euro
7.752.477 per l'anno 2014, a valere sugli appositi stanziamenti
iscritti in bilancio in favore di tale gestione, per completare
l'attivita' di liquidazione ed espletare gli adempimenti di chiusura
della gestione del Fondo medesimo, come previsti dall'articolo 21 del
regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. A decorrere dal 1º gennaio 2015,
le autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 4, comma 2, e
9-quater, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, e successive
modificazioni, sono rispettivamente ridotte di euro 2.752.477 e di
euro 5.000.000. Tale importo, pari a 7.752.477 euro dal 2015,
confluisce nel Fondo per interventi strutturali di politica economica
di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,
n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,
n. 307.
411. Al termine della gestione commissariale di cui al comma 410,
il Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato subentra nella gestione delle risorse
iscritte, in favore della predetta gestione commissariale, nello
stato di previsione del Ministero medesimo. Le residue disponibilita'
finanziarie della richiamata gestione sono versate dal Commissario
all'entrata del bilancio dello Stato, entro trenta giorni dalla
scadenza dell'incarico, per la successiva riassegnazione ai
pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze, gestiti dal Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato, che subentra nelle eventuali residue
attivita' liquidatorie della citata gestione commissariale, secondo
le forme e le modalita' della liquidazione coatta amministrativa.
412. Al fine di accelerare la definitiva chiusura della gestione
liquidatoria, in deroga alle procedure autorizzative previste dagli
articoli 35 e 206 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il
Commissario liquidatore e' autorizzato a stipulare transazioni per
debiti iscritti nello stato passivo e per aliquote non inferiori del
5 per cento rispetto all'aliquota di riparto determinata al momento
della transazione.
413. In relazione al minor utilizzo delle risorse previste
dall'articolo 1, comma 481, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, a
seguito dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 22 gennaio 2013, recante «Modalita' di attuazione delle
misure sperimentali per l'incremento della produttivita' del lavoro
nel periodo 1º gennaio -- 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 1,
comma 481, legge 24 dicembre 2012, n. 228», nel medesimo comma 481 le
parole: «400 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «305 milioni».
414. All'articolo 2, comma 241, della legge 23 dicembre 2009, n.
191, dopo l'ultimo periodo e' aggiunto il seguente: «In deroga alla
previsione di cui al periodo precedente, l'Autorita' di cui
all'articolo 10 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, restituisce
entro il 31 gennaio 2014 le somme trasferite, per l'anno 2012, dalle
autorita' contribuenti quale quota delle entrate di cui all'articolo
23 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni,
delle entrate di cui all'articolo 2, comma 38, della legge 14
novembre 1995, n. 481, delle entrate di cui all'articolo 1, comma 6,
lettera c), numero 5), della legge 31 luglio 1997, n. 249, e delle
entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni; le restanti somme saranno
restituite in dieci annualita' costanti da erogare entro il 31
gennaio di ciascun anno, a partire dal 2015».
415. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004, e'
ridotto di 400 milioni di euro per l'anno 2014.
416. Il comma 523 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' sostituito dal seguente:
«523. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 e' attribuita all'Autorita' di
cui al codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, una quota pari a 2
milioni di euro, per ciascun anno, a valere su ciascuna delle
seguenti fonti di finanziamento: entrate di cui all'articolo 23 della
legge n. 576 del 1982, e successive modificazioni; entrate di cui
all'articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate di cui
all'articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della legge n. 249
del 1997; entrate di cui all'articolo 1, comma 67, della legge n. 266
del 2005, e successive modificazioni; entrate di cui all'articolo 10,
comma 7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994. Per gli anni 2014 e 2015
e' attribuita, all'Autorita' di cui alla legge 12 giugno 1990, n.
146, una quota pari a 0,17 milioni di euro, per ciascun anno, a
valere su ciascuna delle seguenti fonti di finanziamento: entrate di
cui al citato articolo 23 della legge n. 576 del 1982; entrate di cui
al citato articolo 2, comma 38, della legge n. 481 del 1995; entrate
di cui al citato articolo 1, comma 6, lettera c), numero 5), della
legge n. 249 del 1997; entrate di cui al citato articolo 1, comma 67,
della legge n. 266 del 2005; entrate di cui all'articolo 10, comma
7-ter, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ed entrate di cui
all'articolo 40 della legge n. 724 del 1994; una quota pari a 0,98
milioni di euro, per ciascun anno, delle entrate di cui all'articolo
13 della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, e
delle entrate di cui all'articolo 59, comma 39, della legge 27
dicembre 1997, n. 449».
417. A decorrere dall'anno 2014, ai fini del raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea e del
rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica, gli enti di cui
al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, possono assolvere alle
disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore
dell'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno di ciascun
anno, pari al 12 per cento della spesa sostenuta per consumi
intermedi nell'anno 2010. Per detti enti, la presente disposizione
sostituisce tutta la normativa vigente in materia di contenimento
della spesa pubblica che prevede, ai fini del conseguimento dei
risparmi di finanza pubblica, il concorso delle amministrazioni di
cui all'articolo 1, commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, ferme restando, in ogni caso, le disposizioni vigenti che recano
vincoli in materia di spese di personale.
418. In considerazione dell'adozione del bilancio unico d'ateneo,
previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 18, il
fabbisogno finanziario programmato per l'anno 2014 del sistema
universitario, di cui all'articolo 1, comma 116, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e' determinato incrementando del 3 per cento
il fabbisogno programmato per l'anno 2013.
419. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge il Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo, con proprio decreto, puo' predisporre un piano di
ristrutturazione e razionalizzazione, anche mediante fusione e
incorporazione, delle societa' direttamente o indirettamente
controllate e di quelle interamente detenute che rispondono ai
requisiti della legislazione europea in materia di in house
providing.
420. Al fine di favorire l'intervento congiunto di soggetti
pubblici e privati, con la maggioranza in ogni caso costituita da
membri designati dai fondatori pubblici, il limite massimo di cinque
componenti degli organi di amministrazione, previsto dall'articolo 6,
comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non si applica
alle istituzioni culturali che comprovino la gratuita' dei relativi
incarichi.
421. L'articolo 43, comma 10, della legge 24 dicembre 2012, n. 234,
si interpreta nel senso che il diritto di rivalsa si esercita anche
per gli oneri finanziari sostenuti dallo Stato per la definizione
delle controversie dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo
che si siano concluse con decisione di radiazione o cancellazione
della causa dal ruolo ai sensi degli articoli 37 e 39 della
Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
liberta' fondamentali, di cui alla legge 4 agosto 1955, n. 848.
422. Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e
gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi
dell'articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio
1992, n. 225, subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei
procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell'articolo
110 del codice di procedura civile, nonche' in tutti quelli derivanti
dalle dichiarazioni di cui all'articolo 5-bis, comma 5, del
decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, gia' facenti capo
ai soggetti nominati ai sensi dell'articolo 5 della citata legge n.
225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano
applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi
dell'articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano
rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente
competenti ovvero soggetti dagli stessi designati.
423. Al fine di completare l'attivita' di monitoraggio e di
revisione dei fabbisogni e dei costi standard delle funzioni e dei
servizi resi dalle regioni e dagli enti locali, cosi' da introdurre
comportamenti virtuosi negli enti locali, e' autorizzata la spesa di
4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
424. Per le finalita' di cui al titolo VI del decreto legislativo
17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni, e' autorizzata
l'ulteriore spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50
milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.
425. Al fine di garantire la compiuta attuazione della legge 15
marzo 2010, n. 38, i medici in servizio presso le reti dedicate alle
cure palliative pubbliche o private accreditate, anche se non in
possesso di una specializzazione, ma che alla data di entrata in
vigore della presente legge possiedono almeno una esperienza
triennale nel campo delle cure palliative, certificata dalla regione
di competenza, tenuto conto dei criteri individuati con decreto del
Ministro della salute di natura non regolamentare, previa intesa con
la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, sono idonei ad operare
nelle reti dedicate alle cure palliative pubbliche o private
accreditate.
426. Il prontuario della continuita' assistenziale
ospedale-territorio (PHT) e' aggiornato, con cadenza annuale,
dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), che provvede ad individuare
un elenco di medicinali che per le loro caratteristiche
farmacologiche possono essere dispensati attraverso le modalita' di
cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18
settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16
novembre 2001, n. 405, nonche' ad assegnare i medicinali non coperti
da brevetto e quelli per i quali siano cessate le esigenze di
controllo ricorrente da parte della struttura pubblica alla
distribuzione in regime convenzionale attraverso le farmacie aperte
al pubblico. Il Ministero della salute, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, determina
conseguentemente, a saldi invariati, l'entita' della riduzione del
tetto della spesa farmaceutica ospedaliera con equivalente
attribuzione al tetto della spesa farmaceutica territoriale di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo 15 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.
427. Sulla base degli indirizzi indicati dal Comitato
interministeriale di cui all'articolo 49-bis, comma 1, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, in considerazione delle attivita'
svolte dal Commissario straordinario di cui al comma 2 del medesimo
articolo e delle proposte da questi formulate, entro il 31 luglio
2014 sono adottate misure di razionalizzazione e di revisione della
spesa, di ridimensionamento delle strutture, di riduzione delle spese
per beni e servizi, nonche' di ottimizzazione dell'uso degli immobili
tali da assicurare, anche nel bilancio di previsione, una riduzione
della spesa delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non
inferiore a 600 milioni di euro nell'anno 2015 e a 1.310 milioni di
euro negli anni 2016 e 2017. Il Commissario riferisce ogni tre mesi
al Comitato interministeriale e, con una apposita relazione annuale,
alle Camere, in ordine allo stato di adozione delle misure di cui al
primo periodo. Nell'ambito del ridimensionamento di cui al presente
comma, nonche' al fine di conseguire un risparmio di spesa a carico
dell'amministrazione e degli utenti, su proposta del Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' regolamenti,
da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto
1988, n. 400, e successive modificazioni, sono adottate misure volte
all'unificazione, in un unico archivio telematico nazionale, dei dati
concernenti la proprieta' e le caratteristiche tecniche dei veicoli
attualmente inseriti nel pubblico registro automobilistico e
nell'archivio nazionale dei veicoli. Il Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti provvede all'adozione dei conseguenti
provvedimenti attuativi e all'individuazione delle relative
procedure.
428. Nelle more della definizione degli interventi correttivi di
cui al comma 427, le dotazioni finanziarie iscritte a legislazione
vigente, in termini di competenza e cassa, delle spese rimodulabili
delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21,
comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono
accantonate e rese indisponibili per gli importi di 256 milioni di
euro per l'anno 2015 e 622 milioni di euro annui per gli anni 2016 e
2017, secondo quanto indicato nell'allegato 3 alla presente legge.
Restano escluse dagli accantonamenti le spese iscritte negli stati di
previsione dei Ministeri dei beni e delle attivita' culturali e del
turismo e dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'
le spese iscritte nell'ambito della missione «Ricerca e innovazione»
e gli stanziamenti relativi al Fondo per lo sviluppo e la coesione e
quelli relativi alla realizzazione delle opere e delle attivita'
connesse allo svolgimento del grande evento Expo Milano 2015. Restano
altresi' esclusi gli interventi sui quali sono state operate
riduzioni di spesa ai sensi, rispettivamente, dei commi 438, 439, 577
e 578. Le amministrazioni potranno proporre variazioni compensative,
anche relative a missioni diverse, tra gli accantonamenti
interessati, nel rispetto dell'invarianza sui saldi di finanza
pubblica. Resta preclusa la rimodulazione degli accantonamenti di
spese correnti a valere su quelli di conto capitale. A seguito
dell'adozione degli interventi correttivi di cui al comma 427, si
provvedera' a rendere disponibili le somme accantonate. Qualora si
verifichi uno scostamento rispetto alle previsioni di risparmio di
cui al primo periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze, con
proprio decreto, provvede alla riduzione delle suddette somme
accantonate, nella misura necessaria al raggiungimento dei predetti
obiettivi.
429. A seguito delle misure di cui al comma 427, per gli anni 2015,
2016 e 2017 le regioni e le province autonome, a valere sui risparmi
connessi alle predette misure, assicurano un contributo alla finanza
pubblica pari a complessivi 344 milioni di euro, mediante gli importi
di cui ai commi 449-bis e 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, come modificato dai commi 497 e 499 del presente
articolo. Parimenti, per gli anni 2016 e 2017 gli enti locali,
mediante le percentuali recate ai commi 2 e 6 dell'articolo 31 della
legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificate dai commi 532 e 534
del presente articolo, assicurano un contributo di 275 milioni di
euro annui per i comuni e di 69 milioni di euro annui per le
province.
430. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da
adottare entro il 15 gennaio 2015, su proposta del Ministro
dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle
aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e
delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate pari a
3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per
l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017. Le misure
di cui al periodo precedente non sono adottate o sono adottate per
importi inferiori a quelli indicati nel medesimo periodo ove, entro
la data del 1º gennaio 2015, siano approvati provvedimenti normativi
che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso il
conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa
mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa
pubblica.
431. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle
finanze e' istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione
della pressione fiscale» cui sono destinate, a decorrere dal 2014,
fermo restando il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica,
le seguenti risorse:
a) l'ammontare dei risparmi di spesa derivanti dalla
razionalizzazione della spesa pubblica di cui all'articolo 49-bis del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, al netto della quota gia'
considerata nei commi da 427 a 430, delle risorse da destinare a
programmi finalizzati al conseguimento di esigenze prioritarie di
equita' sociale e ad impegni inderogabili;
b) per il biennio 2014-2015, l'ammontare di risorse che, in sede
di Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, si
stima di incassare quali maggiori entrate rispetto alle previsioni
iscritte nel bilancio dell'esercizio in corso derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni,
dalle province e dai comuni. A decorrere dall'anno 2016, le maggiori
entrate incassate rispetto all'anno precedente, derivanti dalle
attivita' di contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle
derivanti dall'attivita' di recupero fiscale svolta dalle regioni,
dalle province e dai comuni.
432. Le risorse assegnate al Fondo ai sensi delle lettere a) e b)
del comma 431 sono annualmente utilizzate, nell'esercizio successivo
a quello di assegnazione al predetto Fondo e dopo il loro
accertamento in sede di consuntivo, per incrementare per tale anno
nei limiti delle disponibilita' del Fondo stesso, fermo restando il
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, in ugual misura,
da un lato, le deduzioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a),
numeri 2) e 3), e comma 4-bis, del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, e le detrazioni di cui all'articolo 13, comma 5, del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e, dall'altro
lato, le detrazioni di cui al citato articolo 13, commi 1, 3 e 4, del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917
del 1986.
433. Il Documento di economia e finanza reca l'indicazione del
recupero di evasione fiscale registrato nell'anno precedente, dei
risparmi di spesa e delle maggiori entrate di cui alle lettere a) e
b) del comma 431, rispetto all'anno precedente e di quelli previsti
fino alla fine dell'anno in corso e per gli anni successivi.
434. La Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza
contiene una valutazione ((...)) degli incassi derivanti
dall'attivita' di contrasto dell'evasione fiscale rispetto alle
relative previsioni di bilancio dell'anno in corso. Le eventuali
maggiori risorse di cui al comma 431 vengono iscritte, in sede di
predisposizione del disegno di legge di bilancio, limitatamente al
primo anno del triennio di riferimento, nello stato di previsione
delle entrate e, contestualmente, nel Fondo per la riduzione della
pressione fiscale di cui al comma 431. La legge di stabilita',
sentite le parti sociali, individua gli eventuali interventi di
miglioramento degli strumenti di contrasto all'evasione fiscale e di
razionalizzazione della spesa, i nuovi importi delle deduzioni e
detrazioni di cui al comma 432 e definisce le modalita' di
applicazione delle medesime deduzioni e detrazioni da parte dei
sostituti d'imposta e delle imprese, in modo da garantire la
neutralita' degli effetti sui saldi di finanza pubblica.
435. Per il 2014, le entrate incassate in un apposito capitolo,
derivanti da misure straordinarie di contrasto dell'evasione fiscale
e non computate nei saldi di finanza pubblica, sono finalizzate in
corso d'anno alla riduzione della pressione fiscale, mediante
riassegnazione al Fondo di cui al comma 431, secondo le modalita'
previste al comma 432, ad esclusione delle detrazioni di cui
all'articolo 13, commi 3 e 4, del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri sono stabilite le modalita' di
utilizzo di tali somme, fermo restando il rispetto degli obiettivi di
finanza pubblica.
436. Il termine del 31 dicembre 2013 di cui all'articolo 26, comma
1, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e' prorogato al
31 dicembre 2016. All'articolo 1, comma 17, terzo periodo, del
decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni,
dopo le parole: «n. 196,» sono inserite le seguenti: «per le esigenze
connesse alle attivita' di analisi e riordino della spesa pubblica e
miglioramento della qualita' dei servizi pubblici di cui all'articolo
49-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,».
437. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 49-bis, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con uno o piu' decreti da adottare
ai sensi del comma 2 del medesimo articolo si provvede ad individuare
idonee modalita' di utilizzo di personale dipendente dalle
amministrazioni di cui al terzo periodo del comma 1 del citato
articolo, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica.
438. Le autorizzazioni di spesa concernenti trasferimenti correnti
in favore di imprese pubbliche e private, elencate nell'allegato 4
alla presente legge, sono ridotte per gli importi ivi indicati. Le
erogazioni alle imprese effettuate ai sensi delle autorizzazioni di
spesa di cui al precedente periodo spettano nei limiti dei relativi
stanziamenti iscritti in bilancio, come rideterminati per effetto
delle riduzioni di cui al medesimo periodo.
439. Le disponibilita' di competenza e di cassa delle spese del
bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ridotte di 152
milioni di euro annui per l'anno 2014 e di 151,3 milioni di euro
annui a decorrere dall'anno 2015, secondo quanto indicato
nell'allegato 5 alla presente legge. Per effettive, motivate e
documentate esigenze, su proposta delle amministrazioni, possono
essere disposte variazioni compensative tra i capitoli interessati,
con invarianza degli effetti sull'indebitamento netto delle pubbliche
amministrazioni. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese
iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle
attivita' culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca, nonche' le spese iscritte nell'ambito della missione
«Ricerca e innovazione».
440. All'articolo 12, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.
95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
e successive modificazioni, dopo il secondo periodo sono inseriti i
seguenti: «Restano altresi' ferme, senza nuovi o maggiori oneri per
la finanza pubblica, le commissioni tecniche provinciali di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo di cui all'articolo 80 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18
giugno 1931, n. 773, e agli articoli 141 e 142 del regolamento per
l'esecuzione del predetto testo unico di cui al regio decreto 6
maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni. Ai componenti delle
commissioni tecniche non spettano compensi, gettoni di presenza o
rimborsi di spese». Restano validi gli atti comunque adottati dalle
commissioni tecniche provinciali di cui al presente comma prima della
data di entrata in vigore della presente legge.
441. Le gestioni commissariali di cui all'articolo 2, comma 1,
della legge 15 ottobre 2013, n. 119, nonche' quelle disposte in
applicazione dell'articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge
24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014.
442. All'allegato 2 di cui all'articolo 7, comma 20, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2012, n. 122, alla voce «Stazione Sperimentale
delle Pelli e Materie concianti, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 540», dopo le parole: «CCIAA Napoli» sono aggiunte
le seguenti: «, Pisa e Vicenza». Dall'attuazione del presente comma
non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato.
443. Al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione,
di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 52, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
«2-bis. Gli interessi convenzionali, moratori e a qualunque altro
titolo dovuti sui crediti di cui al comma 1 sono riconosciuti, nel
loro complesso, nella misura massima comunque non superiore al tasso
calcolato e pubblicato dalla Banca d'Italia sulla base di un paniere
composto dai buoni del tesoro poliennali quotati sul mercato
obbligazionario telematico (RENDISTATO)»;
b) all'articolo 53, comma 1, le parole: «70 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «60 per cento».
444. Al fine di contribuire alla riduzione degli oneri a carico
dello stato di previsione del Ministero dell'interno, entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
prefetto dispone la ricognizione dei veicoli giacenti presso le
depositerie autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, e successive
modificazioni, a seguito dell'applicazione di misure di sequestro e
delle sanzioni accessorie previste dal decreto legislativo 30 aprile
1992, n. 285, comunque custoditi da oltre due anni, anche se non
confiscati, ovvero di quelli non alienati per mancanza di acquirenti.
Dei veicoli giacenti, individuati secondo il tipo, il modello ed il
numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione
dello stato di conservazione, viene formato elenco provinciale,
pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura -- Ufficio
territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per
ciascun veicolo, sono riportati altresi' i dati identificativi del
proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.
445. Nei sessanta giorni dalla pubblicazione dell'elenco di cui al
comma 444, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati
nell'articolo 196 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 puo'
assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla
liquidazione delle somme dovute alla depositeria, con conseguente
estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso
titolo. Di tale facolta' e' data comunicazione con la pubblicazione
dell'elenco, con l'avviso che, in caso di mancata assunzione della
custodia, si procedera' all'alienazione del veicolo alla depositeria,
anche ai soli fini della rottamazione, ai sensi delle disposizioni
dei commi da 446 a 449.
446. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 445, la
Prefettura - Ufficio territoriale del Governo notifica al soggetto
titolare del deposito l'atto recante la determinazione
all'alienazione, anche relativamente ad elenchi di veicoli, ed il
corrispettivo cumulativo. L'alienazione si perfeziona, anche con
effetto transattivo ai sensi degli articoli 1965 e seguenti del
codice civile, con il consenso del titolare del deposito, comunicato
alla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo, entro e non
oltre i quindici giorni successivi alla notifica. L'alienazione e'
comunicata dalla Prefettura -- Ufficio territoriale del Governo al
pubblico registro automobilistico competente per l'aggiornamento
delle iscrizioni, senza oneri.
447. Con decreto dirigenziale del Ministero dell'interno, di
concerto con l'Agenzia del demanio, da adottare entro trenta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite
le modalita' dell'alienazione e delle attivita' ad essa funzionali e
connesse. Il corrispettivo dell'alienazione e' determinato dalle
amministrazioni procedenti in modo cumulativo per il totale dei
veicoli che ne sono oggetto, tenuto conto del tipo e delle condizioni
dei veicoli, dell'ammontare delle somme dovute al soggetto titolare
del deposito in relazione alle spese di custodia, nonche' degli
eventuali oneri di rottamazione che possono gravare sul medesimo
soggetto.
448. Al procedimento disciplinato dai commi da 444 a 447 si
applicano le disposizioni di cui ai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 38
del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
449. La somma eventualmente ricavata dall'alienazione e'
depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al
quale e' stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto
fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca,
questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma
depositata e' restituita all'avente diritto.
450. All'attuazione dei commi da 444 a 449 si provvede con le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
vigente.
451. All'articolo 7, comma 7, del codice della strada, di cui al
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive
modificazioni, le parole: «e le somme eventualmente eccedenti ad
interventi» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' a interventi per
il finanziamento del trasporto pubblico locale e».
452. Per gli anni 2015-2017, l'indennita' di vacanza contrattuale
da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno
attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale ai sensi dell'articolo
47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e'
quella in godimento al 31 dicembre 2013 ai sensi dell'articolo 9,
comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive
modificazioni.
453. All'articolo 9, comma 17, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Si da' luogo
alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013 e
2014 del personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e successive modificazioni, per la sola parte normativa e senza
possibilita' di recupero per la parte economica».
454. Le disposizioni di cui ai commi 452 e 453 si applicano anche
al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
455. Per effetto delle disposizioni recate dai commi 452, 453 e
454, per il periodo 2015-2017, l'accantonamento a cui sono tenute le
regioni ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 30
settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
dicembre 2005, n. 248, non deve tenere conto dell'indennita' di
vacanza contrattuale riferita al predetto periodo 2015-2017.
456. All'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «e sino al 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «e sino al 31 dicembre 2014». Al medesimo comma e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal 1º gennaio
2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico
accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate
per effetto del precedente periodo».
457. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2016, i
compensi professionali liquidati, esclusi, nella misura del 50 per
cento, quelli a carico della controparte, a seguito di sentenza
favorevole per le pubbliche amministrazioni ai sensi del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, o di altre
analoghe disposizioni legislative o contrattuali, in favore dei
dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ivi incluso il personale dell'Avvocatura dello Stato,
sono corrisposti nella misura del 75 per cento. Le somme provenienti
dalle riduzioni di spesa di cui al presente comma sono versate
annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia
finanziaria ad apposito capitolo di bilancio dello Stato. La
disposizione di cui al precedente periodo non si applica agli enti
territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province
autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.
458. L'articolo 202 del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e l'articolo 3,
commi 57 e 58, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono abrogati.
Ai pubblici dipendenti che abbiano ricoperto ruoli o incarichi, dopo
che siano cessati dal ruolo o dall'incarico, e' sempre corrisposto un
trattamento pari a quello attribuito al collega di pari anzianita'.
459. Le amministrazioni interessate adeguano i trattamenti
giuridici ed economici, a partire dalla prima mensilita' successiva
alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione di
quanto disposto dal comma 458, secondo periodo, del presente articolo
e dall'articolo 8, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370, come
modificato dall'articolo 5, comma 10-ter, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
460. All'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 9, le parole: «pari al 50 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «pari al 40 per cento»;
b) al comma 13-bis, il secondo periodo e' sostituito dal
seguente: «La predetta facolta' e' fissata nella misura del 50 per
cento per gli anni 2014 e 2015, del 60 per cento per l'anno 2016,
dell'80 per cento per l'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018»;
c) al comma 14, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «La
predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura del 50 per
cento negli anni 2014 e 2015, del 60 per cento nell'anno 2016,
dell'80 per cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere
dall'anno 2018».
461. All'articolo 7, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240,
e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La mobilita' interuniversitaria e' altresi' favorita
prevedendo la possibilita' di effettuare trasferimenti di professori
e ricercatori consenzienti attraverso lo scambio contestuale di
docenti in possesso della stessa qualifica tra due sedi
universitarie, con l'assenso delle universita' interessate».
462. All'articolo 9, comma 8, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti:
«Nell'anno 2016, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono procedere ad assunzioni
di personale a tempo indeterminato, nel limite di un contingente di
personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per
cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente.
La predetta facolta' assunzionale e' fissata nella misura dell'80 per
cento nell'anno 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018».
463. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle agenzie
fiscali previsto dall'articolo 23-quater del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, e successive modificazioni, sono istituite, a
invarianza di spesa, due posizioni dirigenziali di livello generale
presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, con la contestuale
soppressione di due posizioni dirigenziali di analogo livello presso
l'Agenzia delle entrate. Sono corrispondentemente ridotte le
dotazioni finanziarie per le spese di funzionamento dell'Agenzia
delle entrate e incrementate quelle dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
L'istituzione delle due nuove posizioni non ha effetto ai fini del
rapporto tra personale dirigenziale di livello generale e personale
dirigenziale di livello non generale previsto per l'Agenzia delle
dogane e dei monopoli dall'articolo 23-quinquies, comma 1, lettera
a), numero 2), del citato decreto-legge n. 95 del 2012.
464. Al fine di incrementare l'efficienza dell'impiego delle
risorse tenendo conto della specificita' e delle peculiari esigenze
del Comparto sicurezza e del Comparto vigili del fuoco e soccorso
pubblico, le relative amministrazioni possono procedere per l'anno
2014, in deroga ai limiti di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ed all'articolo 1, comma 91, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, comunque, con un turn over
complessivo relativo allo stesso anno non superiore al 55 per cento,
ad ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite
di un contingente complessivo corrispondente ad una spesa annua lorda
pari a 51,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2015, con riserva di assunzione di 1.000 unita'
per la Polizia di Stato, 1.000 unita' per l'Arma dei carabinieri e
600 unita' per il Corpo della guardia di finanza. A tale fine e'
istituito un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze con una dotazione pari a 51,5 milioni
di euro per l'anno 2014 e a 126 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015.
465. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotto di 1,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 6 milioni
di euro a decorrere dall'anno 2015.
466. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 9 del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e in particolare dai commi 1 e 21
del predetto articolo, la dotazione del fondo di cui all'articolo 8,
comma 11-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2010, e'
incrementata di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo
onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 3, comma 155, ultimo periodo, della legge 24 dicembre
2003, n. 350. Il Ministro dell'economia e delle finanze e'
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.
467. Esclusivamente per l'anno 2014, le risorse di cui all'articolo
2, comma 7, lettere a) e b), del decreto-legge 16 settembre 2008, n.
143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n.
181, sono destinate, in misura comunque non superiore al 50 per
cento, con decreto, rispettivamente, del Ministro dell'interno e del
Ministro della giustizia, di concerto con gli altri Ministri
competenti per materia, ad alimentare i fondi di cui agli articoli 14
e 53 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n.
254, nonche' i fondi per l'incentivazione del personale del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco.
468. Le assunzioni di cui al comma 464 possono essere riservate al
personale volontario in ferma prefissata di un anno delle Forze
armate e sono autorizzate con decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri, su proposta del Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e
delle finanze, nonche' del Ministro responsabile dell'amministrazione
che intende procedere alle assunzioni.
469. Al comma 1-bis dell'articolo 70 del decreto-legge 25 giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto
2008, n. 133, e successive modificazioni, dopo le parole: «Al
personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare»
sono inserite le seguenti: «nonche' al personale del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco».
470. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma
469, valutati in euro 87.423 per l'anno 2014, euro 148.942 per l'anno
2015 ed euro 385.308 a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante
corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui
all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. Ai
sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n.
196, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri di cui al comma 469 del presente articolo.
Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi
scostamenti rispetto alle previsioni di cui al presente comma, il
Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti
mediante riduzione delle medesime risorse di cui al primo periodo.
471. A decorrere dal 1º gennaio 2014 le disposizioni di cui
all'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
in materia di trattamenti economici, si applicano a chiunque riceva a
carico delle finanze pubbliche retribuzioni o emolumenti comunque
denominati in ragione di rapporti di lavoro subordinato o autonomo
intercorrenti con le autorita' amministrative indipendenti e con le
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi
incluso il personale di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del
medesimo decreto legislativo.
472. Sono soggetti al limite di cui all'articolo 23-ter del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, anche gli emolumenti dei
componenti degli organi di amministrazione, direzione e controllo
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, ove previsti dai rispettivi ordinamenti.
473. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui ai commi 471
e 472 sono computate in modo cumulativo le somme comunque erogate
all'interessato a carico di uno o piu' organismi o amministrazioni,
fatti salvi i compensi percepiti per prestazioni occasionali.
474. Le risorse rivenienti dall'applicazione delle misure di cui ai
commi da 472 a 473, per le amministrazioni di cui all'articolo 23-ter
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono annualmente
versate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato ai sensi del
comma 4 del medesimo articolo 23-ter e, per le restanti
amministrazioni ricomprese nei commi da 471 a 473, restano acquisite
nei rispettivi bilanci ai fini del miglioramento dei relativi saldi.
475. Le regioni adeguano, entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge, nell'ambito della propria autonomia
statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti alle disposizioni
di cui ai commi da 471 a 474. Tale adeguamento costituisce
adempimento necessario ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 10
ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7
dicembre 2012, n. 213, ed integra le condizioni previste dalla
relativa lettera i).
476. L'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della
Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, e l'articolo 11, comma 8, del
decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2002, n. 163, si
interpretano nel senso che la prestazione lavorativa resa nel giorno
destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale non
da' diritto a retribuzione a titolo di lavoro straordinario se non
per le ore eccedenti l'ordinario turno di servizio giornaliero. Sono
fatti salvi gli effetti delle sentenze passate in giudicato alla data
di entrata in vigore della presente legge.
477. Per gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
pubblici, i risparmi di cui al comma 456 concorrono al conseguimento
degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 108, della legge 24
dicembre 2012, n. 228.
478. All'articolo 12, comma 18-bis, quinto periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: «da espletare nei
limiti e a valere sulle facolta' assunzionali dell'ente, di verifica
dell'idoneita', sono inquadrati» sono sostituite dalle seguenti: «di
verifica dell'idoneita', da espletare anche in deroga ai limiti alle
facolta' assunzionali, sono inquadrati, anche in posizione di
sovrannumero rispetto alla dotazione organica dell'ente,
riassorbibile con le successive vacanze,».
479. L'autorizzazione di spesa relativa alle indennita' di cui
all'articolo 171 del decreto del Presidente della Repubblica 5
gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni, e' ridotta di un
importo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di
euro a decorrere dall'anno 2015.
480. All'articolo 181, comma 2, del decreto del Presidente della
Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, le parole: «del 90 per cento» sono
sostituite dalle seguenti: «del 50 per cento».
481. Per effetto delle disposizioni di cui ai commi 452, 453, 454,
455 e 456 il livello del finanziamento del Servizio sanitario
nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato e' ridotto di 540
milioni di euro per l'anno 2015 e 610 milioni di euro a decorrere
dall'anno 2016. La predetta riduzione e' ripartita tra le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano secondo criteri e
modalita' proposti in sede di autocoordinamento dalle regioni e
province autonome di Trento e di Bolzano medesime, da recepire, in
sede di espressione dell'intesa sancita dalla Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano per la ripartizione del fabbisogno sanitario
nazionale standard, entro il 30 giugno 2014. Qualora non intervenga
la proposta entro i termini predetti, la riduzione e' attribuita
secondo gli ordinari criteri di ripartizione del fabbisogno sanitario
nazionale standard. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e di Bolzano, ad esclusione della Regione
siciliana, assicurano il concorso di cui al presente comma mediante
le procedure previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n.
42. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui al predetto
articolo 27, l'importo del concorso alla manovra di cui al presente
comma e' annualmente accantonato, a valere sulle quote di
compartecipazione ai tributi erariali.
482. L'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini
italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale
civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno
alla data del 31 dicembre 2012, alle dipendenze di organismi militari
della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che
ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati
licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o
riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi
adottati entro il 31 dicembre 2012, avviene, nei limiti delle
dotazioni organiche delle amministrazioni riceventi, con le modalita'
previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
gennaio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 3 marzo
2009, adottato in attuazione dell'articolo 2, comma 101, della legge
24 dicembre 2007, n. 244, con assegnazione prioritaria agli uffici
giudiziari del Ministero della giustizia collocati nel territorio
provinciale o regionale dell'organismo militare. Le assunzioni di cui
al presente comma sono finanziate con le risorse del fondo di cui
all'articolo 2, comma 100, della legge n. 244 del 2007, la cui
dotazione e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dall'anno
2014. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte
nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo.
483. Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica dei
trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito
dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e'
riconosciuta:
a) nella misura del 100 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente pari o inferiori a tre volte il trattamento minimo
INPS. Per le pensioni di importo superiore a tre volte il predetto
trattamento minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota
di rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
b) nella misura del 95 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e
pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a quattro volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
c) nella misura del 75 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a cinque volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
d) nella misura del 50 per cento per i trattamenti pensionistici
complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS
e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS con
riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi. Per le
pensioni di importo superiore a sei volte il predetto trattamento
minimo e inferiore a tale limite, incrementato della quota di
rivalutazione automatica spettante sulla base di quanto previsto
dalla presente lettera, l'aumento di rivalutazione e' comunque
attribuito fino a concorrenza del predetto limite maggiorato;
e) nella misura del 40 per cento, per l'anno 2014, e nella misura
del 45 per cento, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per i
trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei
trattamenti medesimi e, per il solo anno 2014, non e' riconosciuta
con riferimento alle fasce di importo superiori a sei volte il
trattamento minimo INPS. Al comma 236 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, il primo periodo e' soppresso, e al secondo
periodo le parole: «Per le medesime finalita'» sono soppresse.
484. Con effetto dal 1º gennaio 2014 e con riferimento ai soggetti
che maturano i requisiti per il pensionamento a decorrere dalla
predetta data:
a) all'articolo 12, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, le parole: «90.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «50.000
euro», le parole: «150.000 euro» sono sostituite dalle seguenti:
«100.000 euro» e le parole: «60.000 euro» sono sostituite dalle
seguenti: «50.000 euro»;
b) all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, e
successive modificazioni, al comma 2, primo periodo, le parole:
«decorsi sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «decorsi dodici
mesi».
485. Resta ferma l'applicazione della disciplina vigente prima
della data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti
che hanno maturato i relativi requisiti entro il 31 dicembre 2013.
486. A decorrere dal 1º gennaio 2014 e per un periodo di tre anni,
sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti
gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente
superiori a quattordici volte il trattamento minimo INPS, e' dovuto
un contributo di solidarieta' a favore delle gestioni previdenziali
obbligatorie, pari al 6 per cento della parte eccedente il predetto
importo lordo annuo fino all'importo lordo annuo di venti volte il
trattamento minimo INPS, nonche' pari al 12 per cento per la parte
eccedente l'importo lordo annuo di venti volte il trattamento minimo
INPS e al 18 per cento per la parte eccedente l'importo lordo annuo
di trenta volte il trattamento minimo INPS. Ai fini dell'applicazione
della predetta trattenuta e' preso a riferimento il trattamento
pensionistico complessivo lordo per l'anno considerato. L'INPS, sulla
base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati,
istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre
1971, n. 1388, e' tenuto a fornire a tutti gli enti interessati i
necessari elementi per l'effettuazione della trattenuta del
contributo di solidarieta', secondo modalita' proporzionali ai
trattamenti erogati. Le somme trattenute vengono acquisite dalle
competenti gestioni previdenziali obbligatorie, anche al fine di
concorrere al finanziamento degli interventi di cui al comma 191 del
presente articolo.
487. I risparmi derivanti dalle misure di contenimento della spesa
adottate, sulla base dei principi di cui al comma 486, dagli organi
costituzionali, dalle regioni e dalle province autonome di Trento e
di Bolzano, nell'esercizio della propria autonomia, anche in
riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto
funzioni pubbliche elettive, sono versati all'entrata del bilancio
dello Stato per essere destinati al Fondo di cui al comma 48.
488. L'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 763, della legge 27
dicembre 2006, n. 296, si interpreta nel senso che gli atti e le
deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al
medesimo comma 763 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della
data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 2006, n. 296, si
intendono legittimi ed efficaci a condizione che siano finalizzati ad
assicurare l'equilibrio finanziario di lungo termine.
489. Ai soggetti gia' titolari di trattamenti pensionistici erogati
da gestioni previdenziali pubbliche, le amministrazioni e gli enti
pubblici compresi nell'elenco ISTAT di cui all'articolo 1, comma 2,
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, non
possono erogare trattamenti economici onnicomprensivi che, sommati al
trattamento pensionistico, eccedano il limite fissato ai sensi
dell'articolo 23-ter, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214. Nei trattamenti pensionistici di cui al presente comma sono
compresi i vitalizi, anche conseguenti a funzioni pubbliche elettive.
Sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro
naturale scadenza prevista negli stessi. Gli organi costituzionali
applicano i principi di cui al presente comma nel rispetto dei propri
ordinamenti.
490. All'articolo 19-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n.
185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n.
2, come modificato dall'articolo 35 della legge 4 novembre 2010, n.
183, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «31 dicembre 2011» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2016» e le parole: «31 gennaio 2012»
sono sostituite dalle seguenti: «31 gennaio 2017»;
b) al comma 2, le parole: «31 dicembre 2014» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2018»;
c) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2008» sono sostituite
dalle seguenti: «31 dicembre 2011».
491. All'articolo 1, comma 79, secondo periodo, della legge 24
dicembre 2007, n. 247, e successive modificazioni, le parole: «al 21
per cento per l'anno 2014, al 22 per cento per l'anno 2015» sono
sostituite dalle seguenti: «, al 22 per cento per l'anno 2014, al
23,5 per cento per l'anno 2015».
492. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotto di 89 milioni di euro per il 2014, di 113 milioni di
euro per il 2015, di 162 milioni di euro per il 2016, di 72 milioni
di euro per il 2017, di 46 milioni di euro per il 2018 e di 12
milioni di euro per il 2019.
493. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre
2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio
2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonche' per
i congedi e i permessi concessi ai sensi dell'articolo 33 della legge
5 febbraio 1992, n. 104».
494. Dopo il comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n.
206, e successive modificazioni, sono inseriti i seguenti:
«3-bis. A decorrere dal 1º gennaio 2014, al coniuge e ai figli
dell'invalido portatore di una invalidita' permanente non inferiore
al 50 per cento a causa dell'atto terroristico subito, anche se il
matrimonio sia stato contratto successivamente all'atto terroristico
e i figli siano nati successivamente allo stesso, e' riconosciuto il
diritto a uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033
euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e
successive modificazioni.
3-ter. Il diritto all'assegno vitalizio di cui al comma 3-bis non
spetta qualora i benefici di cui alla presente legge siano stati
riconosciuti al coniuge poi deceduto o all'ex coniuge divorziato o ai
figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento.
L'assegno vitalizio non puo' avere decorrenza anteriore al 1º gennaio
2014.
3-quater. Le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter del
presente articolo si applicano anche con riferimento all'assegno
vitalizio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 23 novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni».
495. All'onere di cui al comma 494, valutato in 0,134 milioni di
euro per l'anno 2014, in 0,274 milioni di euro per l'anno 2015, in
0,419 milioni di euro per l'anno 2016, in 0,570 milioni di euro per
l'anno 2017, in 0,727 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,890
milioni di euro per l'anno 2019, in 1,059 milioni di euro per l'anno
2020, in 1,234 milioni di euro per l'anno 2021, in 1,416 milioni di
euro per l'anno 2022 e in 1,605 milioni di euro a decorrere dall'anno
2023, si provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi
anni, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Ai sensi
dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il
Ministero dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al
comma 494 del presente articolo. Nel caso si verifichino o siano in
procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui
al presente comma, il Ministro dell'economia e delle finanze
provvede, con propri decreti, mediante utilizzo di quota parte delle
entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23
febbraio 1999, n. 44, da riassegnare ai pertinenti capitoli dello
stato di previsione del Ministero dell'interno.
496. Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modifiche:
a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Il complesso
delle spese finali, in termini di competenza eurocompatibile, delle
regioni a statuto ordinario non puo' essere superiore per l'anno 2013
all'importo di 20.090 milioni di euro, per l'anno 2014 all'importo di
19.390 milioni di euro e per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017
all'importo di 19.099 milioni di euro»;
b) al secondo periodo, le parole: «per gli esercizi dal 2013 al
2016» sono sostituite dalle seguenti: «per l'esercizio 2013»;
c) al secondo periodo, le parole: «di ciascun anno» sono
sostituite dalla seguente: «2013».
497. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il
comma 449 e' inserito il seguente:
«449-bis. Il complesso delle spese finali in termini di competenza
eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario non puo'
essere superiore, per ciascuno degli anni dal 2014 al 2017, agli
importi indicati nella tabella seguente:
---------------------------------------------------------------
| Obiettivi patto di stabilita'
Regione | interno (milioni di euro)
|--------------------------------------
| Anno 2014 | Anni 2015-2017
------------------------|-------------------|------------------
Piemonte | 1.928 | 1.901
Liguria | 714 | 704
Lombardia | 3.026 | 2.960
Veneto | 1.515 | 1.485
Emilia-Romagna | 1.514 | 1.485
Toscana | 1.440 | 1.418
Umbria | 548 | 543
Marche | 637 | 628
Lazio | 1.943 | 1.909
Abruzzo | 673 | 666
Molise | 261 | 259
Campania | 2.327 | 2.304
Puglia | 1.305 | 1.289
Basilicata | 539 | 535
Calabria | 1.022 | 1.013
------------------------|-------------------|------------------
TOTALE | 19.390 | 19.099
---------------------------------------------------------------».
498. I commi 450 e 450-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, cessano di avere efficacia a decorrere dall'esercizio
2014.
499. Al comma 454 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, la parola: «2016» e' sostituita dalla
seguente: «2017» e le parole: «di competenza finanziaria e» sono
soppresse;
b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) degli importi indicati nella seguente tabella:
----------------------------------------------------------------
| Importo
| (in milioni di euro)
|-----------------------------
| Anno 2014 | Anni 2015-2017
----------------------------------|-------------|---------------
Trentino-Alto Adige . . . . . . .| 2 | 3
Provincia autonoma Bolzano/Bozen | 26 | 35
Provincia autonoma Trento . . . .| 25 | 34
Friuli-Venezia Giulia . . . . . .| 56 | 75
Valle d'Aosta . . . . . .| 7 | 9
Sicilia . . . . . .| 133 | 178
Sardegna . . . . . .| 51 | 69
----------------------------------|-------------|---------------
TOTALE RSS | 300 | 403
----------------------------------------------------------------»;
c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' inserita la seguente:
«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali»;
d) al secondo periodo, le parole da: «Il complesso delle spese
finali» fino a: «ai sensi del presente comma» sono soppresse.
500. Al comma 455 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo periodo, alinea, la parola: «2016» e' sostituita
dalla seguente: «2017»;
b) al primo periodo, la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) degli importi indicati nella tabella di cui al comma 454»;
c) al primo periodo, dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) degli ulteriori contributi disposti a carico delle
autonomie speciali».
501. Al comma 460 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: «le informazioni riguardanti sia la gestione di
competenza finanziaria sia quella di competenza eurocompatibile» sono
sostituite dalle seguenti: «le informazioni riguardanti la gestione
di competenza eurocompatibile».
502. Al comma 461 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: «all'articolo 7, comma 1, lettera d), del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 149,» sono sostituite dalle
seguenti: «al comma 462, lettera d),».
503. Alla lettera a) del comma 462 dell'articolo 1 della legge 24
dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «Per gli enti per i quali il patto di stabilita'
interno e' riferito al livello della spesa, si assume quale
differenza il maggiore degli scostamenti registrati in termini di
cassa o di competenza.» sono soppresse;
b) le parole: «Dal 2013», ovunque ricorrono, sono sostituite
dalle seguenti: «Nel 2013»;
c) le parole: «media della corrispondente spesa del triennio
considerata ai fini del calcolo dell'obiettivo, diminuita della
percentuale di manovra prevista per l'anno di riferimento, nonche',
in caso di mancato rispetto del patto di stabilita' nel triennio,
dell'incidenza degli scostamenti tra i risultati finali e gli
obiettivi del triennio e gli obiettivi programmatici stessi» sono
sostituite dalle seguenti: «corrispondente spesa del 2011».
504. Il comma 463 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e' abrogato a decorrere dall'esercizio 2014.
505. Al comma 17 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, la parola: «2014» e' sostituita dalla
seguente: «2015»;
b) il quinto periodo e' soppresso;
c) al sesto periodo, la parola: «2013» e' sostituita dalla
seguente: «2014»;
d) all'ultimo periodo, le parole: «e 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «, 2013, 2014 e 2015».
506. Al comma 138 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, e successive modificazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Negli anni 2014 e 2015 le regioni, escluse la regione
Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano,
possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a
peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei
pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a
rideterminare il proprio obiettivo programmatico eurocompatibile».
507. I commi da 1 a 4 dell'articolo 7 del decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 149, e successive modificazioni, sono abrogati.
508. Al fine di assicurare il concorso delle regioni a statuto
speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano
all'equilibrio dei bilanci e alla sostenibilita' del debito pubblico,
in attuazione dell'articolo 97, primo comma, della Costituzione, le
nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13
agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n. 148, e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
sono riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere
dal 1º gennaio 2014, per essere interamente destinate alla copertura
degli oneri per il servizio del debito pubblico, al fine di garantire
la riduzione del debito pubblico stesso nella misura e nei tempi
stabiliti dal Trattato sulla stabilita', sul coordinamento e sulla
governance nell'Unione economica e monetaria, fatto a Bruxelles il 2
marzo 2012, ratificato ai sensi della legge 23 luglio 2012, n. 114.
Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
sentiti i Presidenti delle giunte regionali interessati, da adottare
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, sono stabilite le modalita' di individuazione del maggior
gettito, attraverso separata contabilizzazione.
509. Al comma 7 dell'articolo 6 del decreto legislativo 6 maggio
2011, n. 68, e successive modificazioni, le parole: «a decorrere dal
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 2015».
510. In applicazione dell'articolo 8 della legge 26 novembre 1981,
n. 690, per la regione Valle d'Aosta si provvede per ciascun
esercizio finanziario all'individuazione del maggior gettito con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con il
Presidente della giunta regionale. In caso di mancata intesa entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Ministero dell'economia e delle finanze di cui al comma 508, e fino
alla conclusione dell'intesa stessa, per la regione Valle d'Aosta si
provvede in via amministrativa con i medesimi criteri individuati per
le altre autonomie speciali.
511. Le disposizioni di cui ai commi 508, 510 e 526 cessano di
avere applicazione qualora vengano raggiunte intese, entro il 30
giugno 2014, tra lo Stato e ciascuna autonomia speciale in merito
all'adozione di interventi diversi, in grado di concorrere in misura
corrispondente al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica
per il periodo considerato nei medesimi commi 508, 510 e 526.
512. Analogamente a quanto previsto per le altre regioni e province
autonome, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 non rilevano,
ai fini del patto di stabilita' interno della regione Friuli-Venezia
Giulia, le spese relative alla realizzazione di interventi in materia
di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico di cui
all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
513. In applicazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 23
dicembre 2010, n. 274, e al fine di rendere efficaci le disposizioni
ivi contenute, al numero 7) del primo comma dell'articolo 49 dello
Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, di cui alla
legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e successive
modificazioni, le parole: «nove decimi» sono sostituite dalle
seguenti: «9,19 decimi». Conseguentemente, il livello del
finanziamento del Servizio sanitario nazionale e' rideterminato in
riduzione dell'importo di 2.375.977 euro annui, a decorrere dall'anno
2014, per la componente del finanziamento di cui all'articolo 2,
comma 283, lettera c), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e
dell'importo di 160.000 euro annui, a decorrere dall'anno 2014, per
la componente del finanziamento di cui al decreto legislativo 22
giugno 1999, n. 230.
514. L'articolo 10 dello Statuto speciale per la Sardegna, di cui
alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' sostituito dal
seguente:
«Art. 10. - La Regione, al fine di favorire lo sviluppo economico
dell'Isola e nel rispetto della normativa comunitaria, con
riferimento ai tributi erariali per i quali lo Stato ne prevede la
possibilita', puo', ferma restando la copertura ((a carico del
bilancio regionale)) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della
Costituzione:
a) prevedere agevolazioni fiscali, esenzioni, detrazioni
d'imposta, deduzioni dalla base imponibile e concedere, con oneri a
carico del bilancio regionale, contributi da utilizzare in
compensazione ai sensi della legislazione statale;
b) modificare le aliquote in aumento entro i valori di
imposizione stabiliti dalla normativa statale o in diminuzione fino
ad azzerarle».
515. Mediante intese tra lo Stato, la regione Valle d'Aosta e le
province autonome di Trento e di Bolzano, da concludere entro il 30
giugno 2014, sono definiti gli ambiti per il trasferimento o la
delega delle funzioni statali e dei relativi oneri finanziari
riferiti, in particolare, ai servizi ferroviari di interesse locale
per la Valle d'Aosta, alle Agenzie fiscali dello Stato e alle
funzioni amministrative, organizzative e di supporto riguardanti la
giustizia civile, penale e minorile, con esclusione di quelle
relative al personale di magistratura, nonche' al Parco nazionale
dello Stelvio, per le province autonome di Trento e di Bolzano. Con
apposite norme di attuazione si provvede al completamento del
trasferimento o della delega delle funzioni statali oggetto
dell'intesa. Laddove non gia' attribuiti, l'assunzione di oneri
avviene in luogo e nei limiti delle riserve di cui al comma 508, e
computata quale concorso al riequilibrio della finanza pubblica nei
termini dello stesso comma. Con i predetti accordi, lo Stato, la
regione Valle d'Aosta, le province autonome di Trento e di Bolzano e
la regione Trentino-Alto Adige individuano gli standard minimi di
servizio e di attivita' che lo Stato, per ciascuna delle funzioni
trasferite o delegate, si impegna a garantire sul territorio
provinciale o regionale con riferimento alle funzioni i cui oneri
sono sostenuti dalle province o dalla regione, nonche' i parametri e
le modalita' per la quantificazione e l'assunzione degli oneri. Ai
fini di evitare disparita' di trattamento, duplicazioni di costi e di
attivita' sul territorio nazionale, in ogni caso e' escluso il
trasferimento e la delega delle funzioni delle Agenzie fiscali di cui
al primo periodo sia in relazione ad ambiti di materia relativi a
concessioni statali e alle reti di acquisizione del gettito
tributario sia con riferimento: 1) alle disposizioni che riguardano
tributi armonizzati o applicabili su base transnazionale; 2) ai
contribuenti di grandi dimensioni; 3) alle attivita' strumentali alla
conoscenza dell'andamento del gettito tributario; 4) alle procedure
telematiche di trasmissione dei dati e delle informazioni alla
anagrafe tributaria. Deve essere assicurato in ogni caso il
coordinamento delle attivita' di controllo sulla base di intese, nel
quadro di accordi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i
presidenti della regione Valle d'Aosta, delle province autonome di
Trento e di Bolzano e della regione Trentino-Alto Adige, tra i
direttori delle Agenzie delle entrate e delle dogane e dei monopoli e
le strutture territoriali competenti. Sono riservate
all'Amministrazione centrale le relazioni con le istituzioni
internazionali. Con apposite norme di attuazione si provvede al
completamento del trasferimento o della delega delle funzioni statali
oggetto dell'intesa.
516. Relativamente alla regione Trentino-Alto Adige e alle province
autonome di Trento e di Bolzano, il concorso agli obiettivi di
finanza pubblica sia in termini di saldo netto da finanziare sia in
termini di indebitamento netto, previsto dalla normativa vigente,
viene ripartito fra le stesse con intesa da comunicare al Ministero
dell'economia e delle finanze, entro il 30 giugno 2014. In caso di
mancata intesa, il contributo e' ripartito secondo criteri definiti
dal Ministero dell'economia e delle finanze.
517. Lo Stato, le regioni e le province autonome possono, con
accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da
concludere entro il 30 giugno 2014, individuare criteri e modalita'
per il concorso alla finanza pubblica da parte delle medesime regioni
e province autonome, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica come
complessivamente definiti. Con il predetto accordo le regioni a
statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano
possono cedere alle regioni a statuto ordinario spazi finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno ovvero le somme ad esse
dovute per gli anni 2012 e 2013 per effetto dell'applicazione della
sentenza della Corte costituzionale 31 ottobre 2012, n. 241, mentre
le regioni a statuto ordinario possono cedere spazi finanziari
nell'ambito del patto di stabilita' interno a favore delle regioni a
statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
518. L'articolo 80 del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e' sostituito dal seguente:
«Art. 80. - 1. Le province hanno competenza legislativa in materia
di finanza locale.
2. Nelle materie di competenza, le province possono istituire nuovi
tributi locali. La legge provinciale disciplina i predetti tributi e
i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge
statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le
modalita' di riscossione e puo' consentire agli enti locali di
modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e
deduzioni.
3. Le compartecipazioni al gettito e le addizionali a tributi
erariali che le leggi dello Stato attribuiscono agli enti locali
spettano, con riguardo agli enti locali del rispettivo territorio,
alle province. Ove la legge statale disciplini l'istituzione di
addizionali tributarie comunque denominate da parte degli enti
locali, alle relative finalita' provvedono le province individuando
criteri, modalita' e limiti di applicazione di tale disciplina nel
rispettivo territorio.
4. La potesta' legislativa nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del
presente articolo e' esercitata nel rispetto dell'articolo 4 e dei
vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea».
519. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 117, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente:
«Ciascuna delle due province autonome assicura annualmente un
intervento finanziario pari a 40 milioni di euro istituendo apposite
postazioni nel bilancio pluriennale»;
b) dopo il comma 117 e' inserito il seguente:
«117-bis. Con successiva intesa tra le province autonome di Trento
e di Bolzano e le regioni Lombardia e Veneto, il Ministero
dell'economia e delle finanze e il Dipartimento per gli affari
regionali della Presidenza del Consiglio dei ministri vengono
definiti:
a) i criteri di individuazione dei progetti e delle iniziative di
cui al comma 117, riservando in ogni caso una quota di finanziamento
a progetti a valenza sovraregionale;
b) le modalita' di gestione delle risorse, garantendo
l'erogazione dei finanziamenti annuali da parte delle province
autonome di Trento e di Bolzano, di cui al comma 117;
c) le modalita' di gestione dei progetti approvati e finanziati
nelle annualita' 2010-2011 e 2012 dall'Organismo di indirizzo e delle
relative risorse»;
c) i commi da 118 a 121 sono abrogati a decorrere dal 30 giugno
2014.
520. Le disposizioni di cui ai commi 518 e 519 sono approvate ai
sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi
costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto
Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto
1972, n. 670.
521. A decorrere dall'anno 2014, per le province autonome di Trento
e di Bolzano, le quote di gettito riservate allo Stato in riferimento
ai tributi locali sono assicurate con le modalita' di cui al comma 17
dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
Sino al riordino della disciplina nazionale dei tributi locali
immobiliari, resta acquisito all'entrata del bilancio dello Stato il
gettito dell'IMU relativo agli immobili di categoria D, per la quota
riferita all'aliquota standard, di cui all'articolo 1, comma 380,
lettera g), della legge 24 dicembre 2012, n. 228.
522. Per l'anno 2014, le regioni a statuto ordinario assicurano un
ulteriore concorso alla finanza pubblica, in termini di saldo netto
da finanziare, per l'importo complessivo di 560 milioni di euro
secondo gli importi indicati, per ciascuna regione a statuto
ordinario, nella tabella seguente:
-----------------------------------------------------------
Regioni a statuto ordinario | Riduzioni anno 2014
| (in migliaia di euro)
---------------------------------|-------------------------
Piemonte . . . . . . . . . | 51.178
Liguria . . . . . . . . . | 17.959
Lombardia . . . . . . . . . | 135.234
Veneto . . . . . . . . . | 59.979
Emilia-Romagna . . . . . . . . . | 57.156
Toscana . . . . . . . . . | 42.982
Umbria . . . . . . . . . | 8.834
Marche . . . . . . . . . | 16.794
Lazio . . . . . . . . . | 68.676
Abruzzo . . . . . . . . . | 12.026
Molise . . . . . . . . . | 2.615
Campania . . . . . . . . . | 39.295
Puglia . . . . . . . . . | 29.114
Basilicata . . . . . . . . . | 4.390
Calabria . . . . . . . . . | 13.768
---------------------------------|-------------------------
TOTALE . . . . | 560.000
-----------------------------------------------------------
523. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto ordinario
nella tabella di cui al comma 522 possono essere modificati, a
invarianza di concorso complessivo, mediante accordo da sancire,
entro il 31 gennaio 2014, in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, da recepire con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze entro il 28 febbraio 2014.
524. Le somme di cui al comma 522, ovvero di cui al comma 523 in
caso di accordo, sono versate ad apposito capitolo dell'entrata del
bilancio dello Stato entro il 31 marzo 2014 e non sono considerate ai
fini del patto di stabilita' interno.
525. Nel caso di mancato versamento entro il predetto termine del
31 marzo 2014, gli importi dovuti da ciascuna regione sono portati in
riduzione dalle risorse a qualunque titolo dovute dallo Stato alle
regioni a statuto ordinario, escluse quelle destinate al
finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale, delle
politiche sociali e per le non autosufficienze e del trasporto
pubblico locale, entro il termine del 30 aprile 2014. Entro il
termine del 15 aprile 2014 ciascuna regione puo' indicare al
Ministero dell'economia e delle finanze -- Dipartimento della
Ragioneria generale dello Stato le risorse da assoggettare a
riduzione.
526. Per l'anno 2014, con le procedure previste dall'articolo 27
della legge 5 maggio 2009, n. 42, le regioni a statuto speciale e le
province autonome di Trento e di Bolzano assicurano un ulteriore
concorso alla finanza pubblica per l'importo complessivo di 240
milioni di euro. Fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui
al predetto articolo 27, l'importo del concorso complessivo di cui al
primo periodo del presente comma e' accantonato, a valere sulle quote
di compartecipazione ai tributi erariali, secondo gli importi
indicati, per ciascuna regione a statuto speciale e provincia
autonoma, nella tabella seguente:
-----------------------------------------------------------
Regioni a statuto speciale | Accantonamenti anno 2014
| (in migliaia di euro)
---------------------------------|-------------------------
Valle d'Aosta . . . . . . . . . | 5.540
Provincia autonoma Bolzano . . . | 22.818
Provincia autonoma Trento . . . | 19.913
Friuli-Venezia Giulia . . . . . | 44.445
Sicilia . . . . . . . . . | 106.161
Sardegna . . . . . . . . . | 41.123
---------------------------------|-------------------------
TOTALE . . . . . . | 240.000
-----------------------------------------------------------
527. Gli importi indicati per ciascuna regione a statuto speciale e
provincia autonoma nella tabella di cui al comma 526 possono essere
modificati, a invarianza di concorso complessivo alla finanza
pubblica, mediante accordo da sancire, entro il 31 gennaio 2014, in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni
e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tale riparto e'
recepito con successivo decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze.
528. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge 16 maggio 1970,
n. 281, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nell'ammontare
complessivo delle entrate da considerare ai fini del calcolo del
limite dell'indebitamento sono comprese le risorse del fondo di cui
all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95,
convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,
alimentato dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle
accise».
529. Le regioni che alla data dell'ultima ricognizione effettuata
al 31 dicembre 2012 non si trovino in situazioni di eccedenza di
personale in rapporto alla dotazione organica sia complessiva, sia
relativa alla categoria/qualifica interessata, e che, ai sensi
dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
stiano assolvendo alla carenza della dotazione organica attraverso il
ricorso e l'impiego di personale assunto con procedure ad evidenza
pubblica, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
della durata di 36 mesi e i cui contratti di lavoro siano stati
oggetto negli ultimi cinque anni di una serie continua e costante di
rinnovi e proroghe anche con soluzione di continuita', purche' con il
medesimo datore di lavoro, e ove le predette deroghe ai limiti
contrattuali imposti dalla normativa vigente e dal contratto stesso
siano state oggetto di apposita contrattazione decentrata tra le
organizzazioni sindacali abilitate e l'ente interessato ai sensi
dell'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 6 settembre
2001, n. 368, e successive modificazioni, possono procedere, con
risorse proprie, alla stabilizzazione a domanda del personale
interessato. ((1))
530. All'articolo 14, comma 31-ter, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, la lettera b) e' sostituita dalle seguenti:
«b) entro il 30 giugno 2014, con riguardo ad ulteriori tre delle
funzioni fondamentali di cui al comma 27;
b-bis) entro il 31 dicembre 2014, con riguardo alle restanti
funzioni fondamentali di cui al comma 27».
531. Al fine di risolvere il contenzioso derivante dal comma 23
dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' istituito
presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un tavolo di
lavoro tra i funzionari del medesimo Ministero, la societa' ANAS SpA
e i rappresentanti dei comitati dei passi carrai, con il compito di
raggiungere un accordo tra le parti entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.
532. Al comma 2 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «e registrata negli anni 2007-2009, per gli anni
dal 2013 al 2016,» sono sostituite dalle seguenti: «, registrata
negli anni 2007-2009, per l'anno 2013, e registrata negli anni
2009-2011 per gli anni dal 2014 al 2017,»;
b) le parole: «e a 18,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 18,8 per cento per l'anno 2013,
a 19,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 20,05 per cento per
gli anni 2016 e 2017»;
c) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni 2013 e successivi»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,8 per cento per l'anno 2013,
a 14,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 14,62 per cento per
gli anni 2016 e 2017»;
d) le parole: «e a 14,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016»
sono sostituite dalle seguenti: «, a 14,07 per cento per gli anni
2014 e 2015 e a 14,62 per cento per gli anni 2016 e 2017».
533. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. La determinazione della popolazione di riferimento per
l'assoggettamento al patto di stabilita' interno dei comuni e'
effettuata sulla base del criterio previsto dal comma 2 dell'articolo
156 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267.
2-quinquies. Per l'anno 2014 l'obiettivo di saldo finanziario dei
comuni derivante dall'applicazione delle percentuali di cui ai commi
da 2 a 6 e' rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di
comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da
emanare d'intesa con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
entro il 31 gennaio 2014. Il predetto decreto deve garantire che per
nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento
rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla
spesa corrente media 2007-2009 con le modalita' previste dalla
normativa previgente».
534. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono
apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 6, lettera a), le parole: «e a 19,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 19,8 per
cento per l'anno 2013, a 20,25 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
21,05 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
b) al comma 6, lettera b), le parole: «e a 15,8 per cento per gli
anni dal 2013 al 2016» sono sostituite dalle seguenti: «, a 15,8 per
cento per l'anno 2013, a 15,07 per cento per gli anni 2014 e 2015 e a
15,62 per cento per gli anni 2016 e 2017»;
c) al comma 6, lettera c), le parole: «a 13 per cento per l'anno
2013 e a 15,8 per cento per gli anni dal 2014 al 2016» sono
sostituite dalle seguenti: «a 13 per cento per l'anno 2013, a 15,07
per cento per gli anni 2014 e 2015 e a 15,62 per cento per gli anni
2016 e 2017»;
d) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente:
«6-bis. Al fine di stabilizzare gli effetti negativi sul patto di
stabilita' interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in
forma associata, e' disposta la riduzione degli obiettivi dei comuni
che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma
associata e il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni
associati non capofila. A tal fine, entro il 30 marzo di ciascun
anno, l'Associazione nazionale dei comuni italiani comunica al
Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web
"http://pattostabilitainterno. tesoro.it" della Ragioneria generale
dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di
ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze
prodotte dai predetti comuni entro il 15 marzo di ciascun anno».
535. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. Per l'anno 2014 nel saldo finanziario in termini di
competenza mista, individuato ai sensi del comma 3, rilevante ai fini
della verifica del rispetto del patto di stabilita' interno, non sono
considerati, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro, di
cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle
province, i pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e
dai comuni. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra
i singoli enti locali e' assegnato a ciascun ente uno spazio
finanziario in proporzione all'obiettivo di saldo finanziario
determinato attraverso il comma 2-quinquies fino a concorrenza del
predetto importo. Gli enti locali utilizzano i maggiori spazi
finanziari derivanti dal periodo precedente esclusivamente per
pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno
2014, dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19
entro il termine perentorio ivi previsto».
536. Una quota pari a 10 milioni di euro dell'importo complessivo
di cui al comma 535 e' destinata a garantire spazi finanziari ai
comuni della provincia di Olbia colpiti dagli eventi alluvionali
dell'8 novembre 2013. Con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, da emanare entro trenta giorni dalla data di
entrata in vigore della presente legge, e' stabilito il riparto dei
predetti spazi tra i singoli comuni.
537. All'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, dopo il
comma 14 e' aggiunto il seguente:
«14-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo
finanziario di parte corrente, individuato ai sensi del comma 3,
rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilita'
interno, non sono considerate, nel limite di 10 milioni di euro
annui, le spese sostenute dal comune di Campione d'Italia elencate
nel decreto del Ministero dell'interno protocollo n.
09804529/15100-525 del 6 ottobre 1998 riferite alle peculiarita'
territoriali dell'exclave. Alla compensazione degli effetti
finanziari derivanti dal periodo precedente si provvede mediante
corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti
finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti
all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6,
comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive
modificazioni».
538. Al comma 19 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, le parole: «"www.pattostabilita.rgs.tesoro.it"» sono sostituite
dalle seguenti: «"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"».
539. Al comma 20 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, dopo le parole: «e' tenuto ad inviare» sono
inserite le seguenti: «, utilizzando il sistema web appositamente
previsto per il patto di stabilita' interno nel sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it"»;
b) al primo periodo, la parola: «sottoscritta» e' sostituita
dalle seguenti: «firmata digitalmente, ai sensi dell'articolo 24 del
codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,»;
c) dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «La
trasmissione per via telematica della certificazione ha valore
giuridico ai sensi dell'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82»;
d) al quarto periodo, le parole: «, con la sottoscrizione di
tutti i soggetti previsti» sono soppresse.
540. Al comma 23 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n.
183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al primo periodo, le parole: «a decorrere dall'anno 2009» sono
sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2011»;
b) al secondo periodo, le parole: «negli anni 2007 e 2008» sono
sostituite dalle seguenti: «negli anni 2009 e 2010» e le parole: «del
biennio 2008-2009 e le risultanze dell'anno 2009» sono sostituite
dalle seguenti: «del biennio 2010-2011 e le risultanze dell'anno
2011».
541. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, le parole: «31 maggio» sono sostituite dalle seguenti: «15
marzo».
542. All'articolo 1, comma 123, della legge 24 dicembre 2012, n.
228, e successive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenti
periodi: «Per l'anno 2014, la quota del 50 per cento e' distribuita
da ciascuna regione ai comuni con popolazione compresa tra 1.000 e
5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero.
Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del
50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna
regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il
sistema web "http://pattostabilitainterno.tesoro.it" della Ragioneria
generale dello Stato, affinche' gli stessi siano attribuiti, entro il
30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze, sentita la Conferenza unificata, ai comuni con popolazione
compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti di tutte le regioni, di cui al
comma 122, che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione
e' operata in misura proporzionale ai valori positivi
dell'obiettivo».
543. Al comma 140 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, le parole: «15 settembre» sono sostituite dalle seguenti: «1º
marzo» e le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «15
marzo».
544. All'articolo 4-ter del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 e al comma 2, le parole: «15 luglio» sono
sostituite dalle seguenti: «15 giugno»;
b) al comma 1 e al comma 2, le parole: «sia mediante il sistema
web appositamente predisposto, sia a mezzo di lettera raccomandata
con avviso di ricevimento sottoscritta dal responsabile finanziario»
sono sostituite dalle seguenti: «mediante il sito web
"http://pattostabilitainterno.tesoro.it" appositamente predisposto»;
c) al comma 5, le parole: «10 settembre» sono sostituite dalle
seguenti: «10 luglio».
545. Al comma 122 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n.
220, sono apportate le seguenti modifiche:
a) le parole: «di concerto con il Ministro dell'interno e» sono
soppresse;
b) l'ultimo periodo e' soppresso;
c) le parole: «di cui al comma 87» sono sostituite dalle
seguenti: «assoggettabili alla sanzione di cui al periodo
successivo».
546. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilita' interno per
un importo complessivo di 500 milioni di euro i pagamenti sostenuti
nel corso del 2014 dagli enti territoriali:
a) dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla
data del 31 dicembre 2012;
b) dei debiti in conto capitale per i quali sia stata emessa
fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il 31 dicembre
2012, ivi inclusi i pagamenti delle regioni in favore degli enti
locali e delle province in favore dei comuni;
c) dei debiti in conto capitale riconosciuti alla data del 31
dicembre 2012 ovvero che presentavano i requisiti per il
riconoscimento di legittimita' entro la medesima data.
547. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i
singoli enti territoriali, i comuni, le province e le regioni
comunicano mediante il sito web
«http://pattostabilitainterno.tesoro.it» della Ragioneria generale
dello Stato, entro il termine perentorio del 14 febbraio 2014, gli
spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui
al comma 546. Ai fini del riparto, si considerano solo le
comunicazioni pervenute entro il predetto termine.
548. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sulla
base delle comunicazioni di cui al comma 547, entro il 28 febbraio
2014 sono individuati, prioritariamente, per ciascun ente locale, su
base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto
di stabilita' interno. Con le medesime modalita', a valere sugli
spazi finanziari residui non attribuiti agli enti locali, sono
individuati per ciascuna regione gli importi dei pagamenti da
escludere dal patto di stabilita' interno.
549. Su segnalazione del collegio dei revisori o del revisore dei
singoli enti, la procura regionale competente della Corte dei conti
esercita l'azione nei confronti dei responsabili dei servizi
interessati che, senza giustificato motivo, non hanno richiesto gli
spazi finanziari nei termini e secondo le modalita' di cui al comma
547, ovvero non hanno effettuato, entro l'esercizio finanziario 2014,
pagamenti per almeno il 90 per cento degli spazi concessi. Nei
confronti dei soggetti di cui al periodo precedente e degli eventuali
corresponsabili, per i quali risulti accertata la responsabilita' ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge, le sezioni giurisdizionali
regionali della Corte dei conti irrogano una sanzione pecuniaria pari
a due mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri
fiscali e previdenziali. Gli importi di cui al periodo precedente
sono acquisiti al bilancio dell'ente. Sino a quando le sentenze di
condanna emesse ai sensi della presente disposizione non siano state
eseguite per l'intero importo, esse restano pubblicate, osservando le
cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati
personali, nel sito istituzionale dell'ente, con l'indicazione degli
estremi della decisione e della somma a credito. In caso di ritardata
o mancata segnalazione da parte del collegio dei revisori o del
revisore, le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti
irrogano ai componenti del collegio o al revisore, ove ne sia
accertata la responsabilita', una sanzione pecuniaria pari a due
mensilita' del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali
e previdenziali, e si applicano il terzo e quarto periodo del
presente comma.
550. Le disposizioni del presente comma e dei commi da 551 a 562 si
applicano alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa'
partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali indicate
nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196. Sono esclusi gli intermediari finanziari di cui
all'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1º
settembre 1993, n. 385, nonche' le societa' emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e le loro controllate.
551. Nel caso in cui i soggetti di cui al comma 550 presentino un
risultato di esercizio o saldo finanziario negativo, le pubbliche
amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo
in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non
immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di
partecipazione. Per le societa' che redigono il bilancio consolidato,
il risultato di esercizio e' quello relativo a tale bilancio.
Limitatamente alle societa' che svolgono servizi pubblici a rete di
rilevanza economica, compresa la gestione dei rifiuti, per risultato
si intende la differenza tra valore e costi della produzione ai sensi
dell'articolo 2425 del codice civile. L'importo accantonato e' reso
disponibile in misura proporzionale alla quota di partecipazione nel
caso in cui l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o
dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in
liquidazione. Nel caso in cui i soggetti partecipati ripianino in
tutto o in parte le perdite conseguite negli esercizi precedenti
l'importo accantonato viene reso disponibile agli enti partecipanti
in misura corrispondente e proporzionale alla quota di
partecipazione.
552. Gli accantonamenti di cui al comma 551 si applicano a
decorrere dall'anno 2015. In sede di prima applicazione, per gli anni
2015, 2016 e 2017:
a) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel
triennio 2011-2013 un risultato medio negativo accantona, in
proporzione alla quota di partecipazione, una somma pari alla
differenza tra il risultato conseguito nell'esercizio precedente e il
risultato medio 2011-2013 migliorato, rispettivamente, del 25 per
cento per il 2014, del 50 per cento per il 2015 e del 75 per cento
per il 2016. Qualora il risultato negativo sia peggiore di quello
medio registrato nel triennio 2011-2013, l'accantonamento e' operato
nella misura indicata dalla lettera b);
b) l'ente partecipante di soggetti che hanno registrato nel
triennio 2011-2013 un risultato medio non negativo accantona, in
misura proporzionale alla quota di partecipazione, una somma pari al
25 per cento per il 2015, al 50 per cento per il 2016 e al 75 per
cento per il 2017 del risultato negativo conseguito nell'esercizio
precedente.
553. A decorrere dall'esercizio 2014 i soggetti di cui al comma 550
a partecipazione di maggioranza, diretta e indiretta, delle pubbliche
amministrazioni locali concorrono alla realizzazione degli obiettivi
di finanza pubblica, perseguendo la sana gestione dei servizi secondo
criteri di economicita' e di efficienza. Per i servizi pubblici
locali sono individuati parametri standard dei costi e dei rendimenti
costruiti nell'ambito della banca dati delle Amministrazioni
pubbliche, di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n.
196, utilizzando le informazioni disponibili presso le
Amministrazioni pubbliche. Per i servizi strumentali i parametri
standard di riferimento sono costituiti dai prezzi di mercato.
554. A decorrere dall'esercizio 2015, le aziende speciali, le
istituzioni e le societa' a partecipazione di maggioranza, diretta e
indiretta, delle pubbliche amministrazioni locali titolari di
affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota
superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre
esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico
negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei
componenti degli organi di amministrazione. Il conseguimento di un
risultato economico negativo per due anni consecutivi rappresenta
giusta causa ai fini della revoca degli amministratori. Quanto
previsto dal presente comma non si applica ai soggetti il cui
risultato economico, benche' negativo, sia coerente con un piano di
risanamento preventivamente approvato dall'ente controllante.
555. A decorrere dall'esercizio 2017, in caso di risultato negativo
per quattro dei cinque esercizi precedenti, i soggetti di cui al
comma 554 diversi dalle societa' che svolgono servizi pubblici locali
sono posti in liquidazione entro sei mesi dalla data di approvazione
del bilancio o rendiconto relativo all'ultimo esercizio. In caso di
mancato avvio della procedura di liquidazione entro il predetto
termine, i successivi atti di gestione sono nulli e la loro adozione
comporta responsabilita' erariale dei soci.
556. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo
19 novembre 1997, n. 422, e successive modificazioni, le parole da:
«, con esclusione» fino a: «forniti dalle stesse.» sono sostituite
dalle seguenti: «. Le societa', nonche' le loro controllanti,
collegate e controllate che, in Italia o all'estero, sono
destinatarie di affidamenti non conformi al combinato disposto degli
articoli 5 e 8, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/2007 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, e la cui
durata ecceda il termine del 3 dicembre 2019, non possono partecipare
ad alcuna procedura per l'affidamento dei servizi, anche se gia'
avviata. L'esclusione non si applica alle imprese affidatarie del
servizio oggetto di procedura concorsuale.».
557. All'articolo 18 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il
comma 2-bis e' sostituito dal seguente:
«2-bis. Le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
divieti o limitazioni alle assunzioni di personale si applicano, in
relazione al regime previsto per l'amministrazione controllante,
anche alle aziende speciali, alle istituzioni e alle societa' a
partecipazione pubblica locale totale o di controllo che siano
titolari di affidamenti diretti di servizi senza gara, ovvero che
svolgano funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale
aventi carattere non industriale ne' commerciale, ovvero che svolgano
attivita' nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica inserite nel conto
economico consolidato della pubblica amministrazione, come
individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi
del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Si
applicano, altresi', le disposizioni che stabiliscono, a carico delle
rispettive pubbliche amministrazioni locali, obblighi di contenimento
degli oneri contrattuali e delle altre voci di natura retributiva o
indennitaria e per consulenze, attraverso misure di estensione al
personale dei soggetti medesimi della vigente normativa in materia di
vincoli alla retribuzione individuale e alla retribuzione accessoria.
A tal fine, su atto di indirizzo dell'ente controllante, nella
contrattazione di secondo livello e' stabilita la concreta
applicazione dei citati vincoli alla retribuzione individuale e alla
retribuzione accessoria, fermo restando il contratto nazionale di
lavoro vigente alla data di entrata in vigore della presente
disposizione. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, comma
7, del presente decreto, le societa' che gestiscono servizi pubblici
locali a rilevanza economica sono escluse dall'applicazione diretta
dei vincoli previsti dal presente articolo. Per queste societa',
l'ente locale controllante, nell'esercizio delle prerogative e dei
poteri di controllo, stabilisce modalita' e applicazione dei citati
vincoli assunzionali e di contenimento delle politiche retributive,
che verranno adottate con propri provvedimenti. Fermo restando quanto
previsto dall'articolo 76, comma 7, del presente decreto, gli enti
locali di riferimento possono escludere, con propria motivata
deliberazione, dal regime limitativo le assunzioni di personale per
le singole aziende speciali e istituzioni che gestiscono servizi
socio-assistenziali ed educativi, scolastici e per l'infanzia,
culturali e alla persona (ex IPAB) e le farmacie, fermo restando
l'obbligo di garantire il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
e di contenimento della spesa di personale».
558. All'articolo 76 del citato decreto-legge n. 112 del 2008, il
comma 7 e' cosi' modificato:
a) al terzo periodo, dopo le parole: «ai fini del computo della
percentuale di cui al primo periodo si calcolano le spese sostenute
anche dalle» sono inserite le seguenti: «aziende speciali, dalle
istituzioni e»;
b) il quarto periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il 30
giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la
semplificazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle
finanze e dell'interno, d'intesa con la Conferenza unificata, e'
modificata la percentuale di cui al primo periodo, al fine di tenere
conto degli effetti del computo della spesa di personale in termini
aggregati».
559. All'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 5 e' abrogato;
b) al comma 6, le parole da: «nonche'» a: «degli amministratori»
sono sostituite dalle seguenti: «nonche' i vincoli assunzionali e di
contenimento delle politiche retributive stabiliti dall'ente locale
controllante ai sensi dell'articolo 18, comma 2-bis, del
decreto-legge n. 112 del 2008».
560. Il comma 5-bis dell'articolo 114 del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' sostituito dal
seguente:
«5-bis. Le aziende speciali e le istituzioni si iscrivono e
depositano i propri bilanci al registro delle imprese o nel
repertorio delle notizie economico-amministrative della camera di
commercio, industria, artigianato e agricoltura del proprio
territorio entro il 31 maggio di ciascun anno».
561. Il comma 32 dell'articolo 14 del decreto-legge 31 maggio 2010,
n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, e' abrogato.
562. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) i commi 1, 2, 3, 3-sexies, 9, 10 e 11 dell'articolo 4 e i
commi da 1 a 7 dell'articolo 9 sono abrogati;
b) al comma 4 dell'articolo 4 le parole: «delle societa' di cui
al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle societa'
controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n.
165 del 2001, che abbiano conseguito nell'anno 2011 un fatturato da
prestazione di servizi a favore di amministrazioni pubbliche
superiore al 90 per cento dell'intero fatturato».
563. Le societa' controllate direttamente o indirettamente dalle
pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o dai
loro enti strumentali, ad esclusione di quelle emittenti strumenti
finanziari quotati nei mercati regolamentati e delle societa' dalle
stesse controllate, anche al di fuori delle ipotesi previste
dall'articolo 31 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001,
possono, sulla base di un accordo tra di esse, realizzare, senza
necessita' del consenso del lavoratore, processi di mobilita' di
personale anche in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, in relazione al proprio fabbisogno e per le finalita'
dei commi 564 e 565, previa informativa alle rappresentanze sindacali
operanti presso la societa' e alle organizzazioni sindacali
firmatarie del contratto collettivo dalla stessa applicato, in
coerenza con il rispettivo ordinamento professionale e senza oneri
aggiuntivi per la finanza pubblica. Si applicano i commi primo e
terzo dell'articolo 2112 del codice civile. La mobilita' non puo'
comunque avvenire tra le societa' di cui al presente comma e le
pubbliche amministrazioni.
564. Gli enti che controllano le societa' di cui al comma 563
adottano, in relazione ad esigenze di riorganizzazione delle funzioni
e dei servizi esternalizzati, nonche' di razionalizzazione delle
spese e di risanamento economico-finanziario secondo appositi piani
industriali, atti di indirizzo volti a favorire, prima di avviare
nuove procedure di reclutamento di risorse umane da parte delle
medesime societa', l'acquisizione di personale mediante le procedure
di mobilita' di cui al medesimo comma 563.
565. Le societa' di cui al comma 563, che rilevino eccedenze di
personale, in relazione alle esigenze funzionali o ai casi di cui al
comma 564, nonche' nell'ipotesi in cui l'incidenza delle spese di
personale sia pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti,
inviano alle rappresentanze sindacali operanti presso la societa' e
alle organizzazioni sindacali firmatarie del contratto collettivo
dalla stessa applicato un'informativa preventiva in cui sono
individuati il numero, la collocazione aziendale e i profili
professionali del personale in eccedenza. Tali informazioni sono
comunicate anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri --
Dipartimento della funzione pubblica. Le posizioni dichiarate
eccedentarie non possono essere ripristinate nella dotazione di
personale neanche mediante nuove assunzioni. Si applicano le
disposizioni dell'articolo 14, comma 7, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135.
566. Entro dieci giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al
comma 565, si procede, a cura dell'ente controllante, alla
riallocazione totale o parziale del personale in eccedenza
nell'ambito della stessa societa' mediante il ricorso a forme
flessibili di gestione del tempo di lavoro, ovvero presso altre
societa' controllate dal medesimo ente o dai suoi enti strumentali
con le modalita' previste dal comma 563. Si applica l'articolo 3,
comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive
modificazioni.
567. Per la gestione delle eccedenze di cui al comma 566, gli enti
controllanti e le societa' partecipate di cui al comma 563 possono
concludere accordi collettivi con le organizzazioni sindacali
comparativamente piu' rappresentative finalizzati alla realizzazione,
ai sensi del medesimo comma 563, di forme di trasferimento in
mobilita' dei dipendenti in esubero presso altre societa' dello
stesso tipo operanti anche al di fuori del territorio della regione
ove hanno sede le societa' interessate da eccedenze di personale.
568. Al fine di favorire le forme di mobilita', le societa' di cui
al comma 563 possono farsi carico, per un periodo massimo di tre
anni, di una quota parte non superiore al 30 per cento del
trattamento economico del personale interessato dalla mobilita',
nell'ambito delle proprie disponibilita' di bilancio e senza nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le somme a tal fine
corrisposte dalla societa' cedente alla societa' cessionaria non
concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle
imposte sul reddito e dell'imposta regionale sulle attivita'
produttive.
569. Il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29
dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e' prorogato di
quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
decorsi i quali la partecipazione non alienata mediante procedura di
evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi
alla cessazione la societa' liquida in denaro il valore della quota
del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter,
secondo comma, del codice civile.
570. Il Governo promuove, nel rispetto dei saldi di finanza
pubblica e del relativo monitoraggio, intese con le province autonome
di Trento e di Bolzano finalizzate alla revisione delle competenze in
materia di finanza locale, di cui all'articolo 80 del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
571. Anche ai fini di coordinamento della finanza pubblica, il
Governo si attiva sulle iniziative delle regioni presentate al
Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari
regionali ai fini dell'intesa ai sensi dell'articolo 116, terzo
comma, della Costituzione nel termine di sessanta giorni dal
ricevimento. La disposizione del primo periodo si applica anche alle
iniziative presentate prima della data di entrata in vigore della
presente legge in applicazione del principio di continuita' degli
organi e delle funzioni. In tal caso, il termine di cui al primo
periodo decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
572. All'articolo 62 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, dopo le parole: «e agli enti locali» sono inserite
le seguenti: «di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267,» e dopo le parole: «rimborso del
capitale in un'unica soluzione alla scadenza» sono inserite le
seguenti: «, nonche' titoli obbligazionari o altre passivita' in
valuta estera»;
b) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Salvo quanto previsto ai successivi commi, agli enti di cui al
comma 2 e' fatto divieto di:
a) stipulare contratti relativi agli strumenti finanziari
derivati previsti dall'articolo 1, comma 3, del testo unico delle
disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al
decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
b) procedere alla rinegoziazione dei contratti derivati gia' in
essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c) stipulare contratti di finanziamento che includono componenti
derivate»;
c) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:
«3-bis. Dal divieto di cui al comma 3 sono esclusi:
a) le estinzioni anticipate totali dei contratti relativi agli
strumenti finanziari derivati;
b) le riassegnazioni dei medesimi contratti a controparti diverse
dalle originarie, nella forma di novazioni soggettive, senza che
vengano modificati i termini e le condizioni finanziarie dei
contratti riassegnati;
c) la possibilita' di ristrutturare il contratto derivato a
seguito di modifica della passivita' alla quale il medesimo contratto
e' riferito, esclusivamente nella forma di operazioni prive di
componenti opzionali e volte alla trasformazione da tasso fisso a
variabile o viceversa e con la finalita' di mantenere la
corrispondenza tra la passivita' rinegoziata e la collegata
operazione di copertura;
d) il perfezionamento di contratti di finanziamento che includono
l'acquisto di cap da parte dell'ente.
3-ter. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa la facolta' per gli
enti di cui al comma 2 di procedere alla cancellazione, dai contratti
derivati esistenti, di eventuali clausole di risoluzione anticipata,
mediante regolamento per cassa nell'esercizio di riferimento del
relativo saldo.
3-quater. Dal divieto di cui al comma 3 e' esclusa altresi' la
facolta' per gli enti di cui al comma 2 di procedere alla
cancellazione, dai contratti derivati esistenti, di componenti
opzionali diverse dalla opzione cap di cui gli enti siano stati
acquirenti, mediante regolamento per cassa nell'esercizio di
riferimento del relativo saldo»;
d) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. Nei casi previsti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, il
soggetto competente per l'ente alla sottoscrizione del contratto
attesta per iscritto di avere preso conoscenza dei rischi e delle
caratteristiche del medesimo contratto, nonche' delle variazioni
intervenute nella copertura del sottostante indebitamento»;
e) il comma 5 e' sostituito dal seguente:
«5. Il contratto relativo a strumenti finanziari derivati o il
contratto di finanziamento che include l'acquisto di cap da parte
dell'ente, stipulato in violazione delle disposizioni previste dal
presente articolo o privo dell'attestazione di cui al comma 4, e'
nullo. La nullita' puo' essere fatta valere solo dall'ente»;
f) il comma 6 e' abrogato;
g) al comma 10, le parole: «del regolamento di cui al comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «della legge di stabilita' 2014».
573. Per l'esercizio 2014, gli enti locali che hanno avuto il
diniego d'approvazione da parte del consiglio comunale del piano di
riequilibrio finanziario, come previsto dall'articolo 243-quater,
comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto
2000, n. 267, e che non abbiano dichiarato il dissesto finanziario ai
sensi dell'articolo 246 del medesimo testo unico, e successive
modificazioni, possono riproporre, entro il termine perentorio di
((novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge)) la
procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo
243-bis del testo unico, qualora dimostrino dinanzi alla competente
sezione regionale di controllo della Corte dei conti un miglioramento
della condizione di ente strutturalmente deficitario, ai sensi
dell'articolo 242 del testo unico, secondo i parametri indicati nel
decreto del Ministro dell'interno. ((in pendenza del termine di
novanta giorni)) non trova applicazione l'articolo 243-bis, comma 3,
del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.
574. A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2013, i contribuenti che, ai sensi dell'articolo 17 del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, utilizzano in compensazione i
crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative
addizionali, alle ritenute alla fonte di cui all'articolo 3 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,
alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito e all'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per importi superiori a 15.000
euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di
conformita' di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), del citato
decreto legislativo n. 241 del 1997, relativamente alle singole
dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In alternativa la
dichiarazione e' sottoscritta, oltre che dai soggetti di cui
all'articolo 1, comma 4, del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, dai soggetti di
cui all'articolo 1, comma 5, del medesimo regolamento, relativamente
ai contribuenti per i quali e' esercitato il controllo contabile di
cui all'articolo 2409-bis del codice civile, attestante l'esecuzione
dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del regolamento di cui
al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
L'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui al
precedente periodo comporta l'applicazione della sanzione di cui
all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In caso di ripetute violazioni,
ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' effettuata apposita
segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori
provvedimenti.
575. Entro il 31 gennaio 2014 sono adottati provvedimenti
normativi, anche in deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000,
n. 212, di razionalizzazione delle detrazioni per oneri di cui
all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
tenendo conto dell'esigenza di tutelare i soggetti invalidi, disabili
o non autosufficienti, al fine di assicurare maggiori entrate pari a
488,4 milioni di euro per l'anno 2014, a 772,8 milioni di euro per
l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.
576. Qualora entro la predetta data non siano adottati i
provvedimenti di cui al comma 575, anche in deroga all'articolo 3
della legge 27 luglio 2000, n. 212, la misura della detrazione
prevista dall'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui
redditi, di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica n.
917 del 1986, e' ridotta al 18 per cento per il periodo d'imposta in
corso al 31 dicembre 2013 e al 17 per cento a decorrere dal periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2014. La presente disposizione
trova applicazione anche con riferimento agli oneri e alle spese la
cui detraibilita' dall'imposta lorda e' riconducibile al citato
articolo 15, comma 1, del medesimo testo unico.
577. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, per ciascuno dei crediti d'imposta di cui all'elenco 2
allegato alla presente legge, anche al fine di un riallineamento dei
corrispondenti stanziamenti iscritti in bilancio all'effettivo
andamento delle fruizioni dei predetti crediti, sono stabilite le
quote percentuali di fruizione dei crediti d'imposta non inferiori
all'85 per cento di quanto spettante sulla base della normativa
vigente istitutiva del credito d'imposta, in maniera tale da
assicurare effetti positivi non inferiori:
a) in termini di saldo netto da finanziare, a 214 milioni di euro
per l'anno 2014 e 294,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015;
b) in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 87 milioni
di euro per l'anno 2014 e 197 milioni di euro a decorrere dall'anno
2015.
578. Gli stanziamenti di bilancio relativi ai crediti di cui al
comma 577 sono conseguentemente ridotti e potranno essere
rideterminati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze
a seguito dell'adozione del predetto decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui al medesimo comma 577.
579. Per l'anno 2014 la riduzione di cui ai commi 577 e 578 non si
applica al credito d'imposta relativo all'agevolazione sul gasolio
per autotrazione degli autotrasportatori, di cui all'elenco 2
allegato alla presente legge.
580. Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il
monitoraggio sull'andamento della fruizione dei crediti d'imposta di
cui al predetto elenco 2 e nel caso in cui sia in procinto di
verificarsi uno scostamento rispetto agli obiettivi indicati nel
comma 578 si procede, con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, ad una rideterminazione delle percentuali di fruizione in
misura tale da assicurare la realizzazione dei predetti obiettivi.
581. All'articolo 13 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2-ter, le parole: «1,5 per mille a decorrere dal
2013» sono sostituite dalle seguenti: «1,5 per mille per l'anno 2013
e 2 per mille a decorrere dall'anno 2014»;
b) il sesto periodo della nota 3-ter e' sostituito dai seguenti:
«Limitatamente all'anno 2012, l'imposta e' dovuta nella misura minima
di euro 34,20 e nella misura massima di euro 1.200. Per l'anno 2013,
l'imposta e' dovuta nella misura minima di euro 34,20 e, se il
cliente e' soggetto diverso da persona fisica, nella misura massima
di euro 4.500. A decorrere dall'anno 2014, se il cliente e' soggetto
diverso da persona fisica, l'imposta e' dovuta nella misura massima
di euro 14.000».
582. Al comma 20 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre
2011, n. 214, le parole: «e dell'1,5 per mille, a decorrere dal 2013»
sono sostituite dalle seguenti: «dell'1,5 per mille, per il 2013, e
del 2 per mille, a decorrere dal 2014».
583. A partire dall'anno d'imposta 2014, sono abrogati le
agevolazioni fiscali e i crediti di imposta, con la conseguente
cancellazione dei relativi stanziamenti iscritti in bilancio, di cui
alle seguenti disposizioni normative:
a) articolo 41 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e
successive modificazioni;
b) articolo 1, comma 368, lettera a), della legge 23 dicembre
2005, n. 266, e successive modificazioni;
c) articolo 3, commi da 1 a 4, del decreto-legge 10 febbraio
2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009,
n. 33, e successive modificazioni;
d) articolo 5 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive
modificazioni;
e) articolo 68, commi 6-bis e 6-ter, del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
584. Il cliente puo' chiedere di trasferire i servizi di pagamento
connessi al rapporto di conto ad altro prestatore di servizi di
pagamento senza spese aggiuntive utilizzando comuni protocolli
tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento dei servizi, il
prestatore di servizi di pagamento di destinazione subentra nei
mandati di pagamento e riscossione conferiti al prestatore di servizi
di pagamento di origine, alle condizioni stipulate fra il prestatore
di servizi di pagamento di destinazione e il cliente. Il
trasferimento dei servizi di pagamento deve perfezionarsi entro il
termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede al
prestatore di servizi di pagamento di destinazione di acquisire da
quello di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di
riscossione in essere.
585. Con uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentita la Banca d'Italia, vengono disciplinati, in stretta
coerenza con le previsioni della direttiva dell'Unione europea
«relativa alla trasparenza delle spese dei conti di pagamento, il
trasferimento del conto di pagamento e l'accesso ai conti di
pagamento», i servizi oggetto di trasferibilita', le modalita' e i
termini di attuazione della disposizione di cui al comma 584.
586. Al fine di contrastare l'erogazione di indebiti rimborsi
dell'imposta sul reddito delle persone fisiche da parte dei sostituti
d'imposta nell'ambito dell'assistenza fiscale di cui al decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' di quelli di cui
all'articolo 51-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98,
l'Agenzia delle entrate, entro sei mesi dalla scadenza dei termini
previsti per la trasmissione della dichiarazione di cui agli articoli
16 e 17 del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze
31 maggio 1999, n. 164, ovvero dalla data della trasmissione, ove
questa sia successiva alla scadenza di detti termini, effettua
controlli preventivi, anche documentali, sulla spettanza delle
detrazioni per carichi di famiglia in caso di rimborso
complessivamente superiore a 4.000 euro, anche determinato da
eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni.
587. Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni
di controllo preventivo di cui al comma 586 e' erogato dall'Agenzia
delle entrate. Restano fermi i controlli previsti in materia di
imposte sui redditi.
588. Per quanto non espressamente previsto dai commi 586 e 587, si
applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi.
589. Le disposizioni di cui ai commi da 586 a 588 si applicano alle
dichiarazioni presentate a partire dal 2014.
590. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2, del
decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, continuano ad applicarsi, in
quanto compatibili, dal 1º gennaio 2014 al 31 dicembre 2016. Ai fini
della verifica del superamento del limite di 300.000 euro rilevano
anche i trattamenti pensionistici di cui al comma 486, fermo restando
che su tali trattamenti il contributo di solidarieta' di cui al primo
periodo non e' dovuto.
591. All'articolo 3 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il
comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Istanze trasmesse per via telematica agli uffici e agli
organi, anche collegiali, dell'Amministrazione dello Stato, delle
regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni,
delle comunita' montane e delle unita' sanitarie locali, nonche' agli
enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, tendenti
ad ottenere l'emanazione di un provvedimento amministrativo o il
rilascio di certificati, estratti, copie e simili: euro 16,00».
592. Dopo la nota 4 all'articolo 3 della tariffa, parte prima,
annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, e' aggiunta la seguente:
«5. Per le istanze trasmesse per via telematica, l'imposta di cui
al comma 1-bis e' dovuta nella misura forfettaria di euro 16,00 a
prescindere dalla dimensione del documento».
593. All'articolo 4 della tariffa, parte prima, annessa al decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo il
comma 1-ter e' inserito il seguente:
«1-quater. Atti e provvedimenti degli organi dell'Amministrazione
dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi
e associazioni, delle comunita' montane e delle unita' sanitarie
locali, nonche' quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta
di pubblici registri, rilasciati per via telematica anche in estratto
o in copia dichiarata conforme all'originale a coloro che ne abbiano
fatto richiesta: euro 16,00».
594. Dopo la nota 1-quater all'articolo 4 della tariffa, parte
prima, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 642, e' aggiunta la seguente:
«5. Per gli atti e provvedimenti rilasciati per via telematica
l'imposta di cui al comma 1-quater e' dovuta nella misura forfettaria
di euro 16,00 a prescindere dalla dimensione del documento».
595. Nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, l'articolo 6-bis e'
abrogato.
596. Al fine di consentire a cittadini e imprese di assolvere per
via telematica a tutti gli obblighi connessi all'invio di una istanza
a una pubblica amministrazione o a qualsiasi ente o autorita'
competente, con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle
entrate d'intesa con il capo del Dipartimento della funzione
pubblica, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' per il
pagamento per via telematica dell'imposta di bollo dovuta per le
istanze e per i relativi atti e provvedimenti, anche attraverso
l'utilizzo di carte di credito, di debito o prepagate.
597. All'articolo 15, comma 5, del decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, dopo le parole: «distinti per
voce di tariffa» sono inserite le seguenti: «e degli altri elementi
utili per la liquidazione dell'imposta» e dopo il primo periodo e'
inserito il seguente: «La dichiarazione e' redatta, a pena di
nullita', su modello conforme a quello approvato con provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate».
598. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 14, comma 3-bis, dopo la parola: «determinato»
sono inserite le seguenti: «, per ciascun atto impugnato anche in
appello,»;
b) all'articolo 269, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Il diritto di copia senza certificazione di conformita'
non e' dovuto dalle parti che si sono costituite con modalita'
telematiche ed accedono con le medesime modalita' al fascicolo»;
c) all'articolo 263, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 269, comma 1-bis, si
applicano anche al processo tributario telematico».
599. Le modalita' telematiche di pagamento del contributo unificato
e delle spese di giustizia disciplinate dall'articolo 4, comma 9, del
decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, si applicano, in
quanto compatibili, anche al processo tributario di cui al decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge il Ministro
dell'economia e delle finanze determina con proprio decreto, sentita
l'Agenzia per l'Italia digitale, le modalita' tecniche per il
riversamento, la rendicontazione e l'interconnessione dei sistemi di
pagamento, nonche' il modello di convenzione che l'intermediario
abilitato deve sottoscrivere per effettuare il servizio. Il Ministero
dell'economia e delle finanze stipula le convenzioni di cui al
presente comma senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio
dello Stato, prevedendo, altresi', che gli oneri derivanti
dall'allestimento e dal funzionamento del sistema informatico restino
a carico degli intermediari abilitati.
600. All'articolo 46 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, dopo il
comma 13 sono aggiunti i seguenti:
«13-bis. Le spese per la sessione d'esame sono poste a carico del
candidato nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al
momento della presentazione della domanda.
13-ter. Le modalita' di versamento del contributo di cui al comma
13-bis sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare,
del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. Analogamente, il contributo e'
aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per
le famiglie di operai e impiegati».
601. All'articolo 5 della legge 28 maggio 1936, n. 1003, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le spese per la sessione d'esame a norma della presente legge sono
poste a carico dell'aspirante nella misura forfetaria di euro 75, da
corrispondere al momento della presentazione della domanda. Le
modalita' di versamento del contributo di cui al periodo precedente
sono stabilite con decreto, avente natura non regolamentare, del
Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze. Analogamente, il contributo e' aggiornato ogni tre
anni secondo l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai
e impiegati».
602. All'articolo 1 della legge 25 maggio 1970, n. 358, e'
aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le spese per il concorso sono poste a carico dell'aspirante nella
misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della
presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del
contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
603. All'articolo 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160,
dopo il comma 4 e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le spese per il concorso sono poste a carico del candidato
nella misura forfetaria di euro 50, da corrispondere al momento della
presentazione della domanda. Le modalita' di versamento del
contributo di cui al presente comma sono stabilite con decreto,
avente natura non regolamentare, del Ministro della giustizia, di
concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Analogamente,
il contributo e' aggiornato ogni tre anni secondo l'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai e impiegati».
604. Il contributo introdotto a norma dei commi 600 e 601 e' dovuto
per le sessioni d'esame tenute successivamente all'entrata in vigore
del decreto che ne determina le modalita' di versamento.
605. Il contributo introdotto a norma dei commi 602 e 603 e' dovuto
per i concorsi banditi successivamente all'entrata in vigore del
decreto che ne determina le modalita' di versamento.
606. Al testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 30, comma 1, le parole: «euro 8» sono sostituite
dalle seguenti: «euro 27»;
b) nel capo V del titolo VI della parte III, dopo l'articolo 106
e' aggiunto il seguente:
«Art. 106-bis. (L) -- (Compensi del difensore, dell'ausiliario del
magistrato, del consulente tecnico di parte e dell'investigatore
privato autorizzato). -- 1. Gli importi spettanti al difensore,
all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e
all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo».
607. Le disposizioni di cui al comma 606, lettera a), si applicano
ai procedimenti iscritti a ruolo successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui al comma 606,
lettera b), si applicano alle liquidazioni successive alla data di
entrata in vigore della presente legge.
608. All'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ad
eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25».
609. All'articolo 1, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata
al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n.
131, e' aggiunto il seguente capoverso: «Se il trasferimento ha per
oggetto terreni agricoli e relative pertinenze a favore di soggetti
diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli
professionali, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed
assistenziale: 12 per cento».
610. Al comma 2-ter dell'articolo 10 del decreto-legge 8 aprile
2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno
2013, n. 64, le parole: «31 dicembre 2013» sono sostituite dalle
seguenti: «31 dicembre 2014».
611. Al fine di potenziare l'efficienza dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
riscossione, e di assicurare la funzionalita' delle strutture
organizzative:
a) all'articolo 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992,
n. 546, sono apportate le seguenti modifiche:
1) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. La presentazione del reclamo e' condizione di procedibilita'
del ricorso. In caso di deposito del ricorso prima del decorso del
termine di novanta giorni di cui al comma 9, l'Agenzia delle entrate,
in sede di rituale costituzione in giudizio, puo' eccepire
l'improcedibilita' del ricorso e il presidente, se rileva
l'improcedibilita', rinvia la trattazione per consentire la
mediazione»;
2) al comma 8, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:
«L'esito del procedimento rileva anche per i contributi previdenziali
e assistenziali la cui base imponibile e' riconducibile a quella
delle imposte sui redditi. Sulle somme dovute a titolo di contributi
previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi»;
3) al comma 9, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dal
seguente: «Ai fini del computo del termine di novanta giorni, si
applicano le disposizioni sui termini processuali»;
4) dopo il comma 9 e' inserito il seguente:
«9-bis. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base
all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla data dalla quale
decorre il termine di cui all'articolo 22, fermo restando che in
assenza di mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle
singole leggi d'imposta. La sospensione non si applica nel caso di
improcedibilita' di cui al comma 2»;
b) le modifiche di cui alla lettera a) si applicano agli atti
notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all'entrata
in vigore della presente legge;
c) all'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono
apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 533, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
«b-bis) di individuazione mirata e selettiva, nel rispetto dei
principi di economicita' ed efficacia, delle posizioni da sottoporre
a controllo puntuale, tenuto conto della capacita' operativa delle
strutture a tal fine deputate»;
2) dopo il comma 533 e' inserito il seguente:
«533-bis. Nella definizione dei criteri di cui al comma 533 il
Comitato tiene conto della necessita' di salvaguardare i crediti
affidati in riscossione, mediante atti idonei a evitare la decadenza
e la prescrizione, e di assicurare la deterrenza e la massima
efficacia dell'azione di riscossione avuto anche riguardo alle
specificita' connesse al recupero delle diverse tipologie di
crediti»;
d) l'articolo 17 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123,
e' sostituito dal seguente:
«Art. 17. -- (Controlli sull'attivita' di riscossione). -- 1. Le
Ragionerie territoriali dello Stato svolgono, congiuntamente con
l'Agenzia delle entrate, il controllo delle attivita' svolte dagli
agenti della riscossione, sulla base dei criteri elaborati dal
Comitato di indirizzo e verifica di cui all'articolo 1, comma 531,
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, approvati con il decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dello stesso articolo
1, commi da 533 a 534.
2. Il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato --
Ispettorato generale di finanza, in sede di monitoraggio dei
controlli svolti ai sensi del comma 1, puo' proporre al Comitato di
cui al comma 1, d'intesa con le amministrazioni interessate,
eventuali interventi necessari per migliorare l'attivita' di
riscossione.
3. L'agente della riscossione fornisce annualmente al Ministero
dell'economia e delle finanze, con le modalita' e i termini fissati
con provvedimento del Ragioniere generale dello Stato di concerto con
il direttore dell'Agenzia delle entrate, la valutazione del grado di
esigibilita' dei crediti. Tale valutazione e' effettuata,
singolarmente, per i crediti di importo superiore a 500.000 euro e,
in forma aggregata, tenuto conto dell'andamento delle riscossioni
degli anni precedenti, per i crediti di importo inferiore. Il
predetto importo puo' essere modificato, in base alle esigenze legate
alla corretta rilevazione del grado di esigibilita' dei crediti, con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze»;
e) l'agente della riscossione matura il diritto al rimborso della
spesa di cui alla voce 16 della tabella A di cui al decreto del
Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001, con l'avvio della procedura di
iscrizione di fermo dei mobili registrati mediante l'invio della
comunicazione preventiva di cui all'articolo 86 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero, se
antecedente al 20 agosto 2013, di un preavviso di fermo
amministrativo;
f) alle pubbliche amministrazioni che svolgono le attivita' di
rilevante interesse pubblico di cui all'articolo 66 del codice di cui
al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, le disposizioni del
decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, si applicano limitatamente
ai profili che non attengono all'organizzazione e all'esercizio delle
predette attivita';
g) all'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, le parole: «Per il triennio 2011-2013» sono sostituite
dalle seguenti: «Per il quinquennio 2011-2015»;
h) le disposizioni di cui alla lettera g) si applicano con
riferimento alle norme in materia di contenimento della spesa
dell'apparato amministrativo vigenti alla data di entrata in vigore
della presente legge, nel senso che le agenzie fiscali possono
esercitare la facolta' di cui all'articolo 6, comma 21-sexies, del
citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, effettuando il
riversamento per ciascun anno del quinquennio ivi previsto quale
assolvimento, per l'anno precedente, delle disposizioni indicate.
612. All'articolo 23, comma 12-octies, del decreto-legge 6 luglio
2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
2012, n. 135, le parole: «fino al 1º dicembre 2012» sono sostituite
dalle seguenti: «fino al 31 dicembre 2013».
613. I versamenti dei tributi sospesi ai sensi del comma 612 devono
essere eseguiti entro la prima scadenza utile successiva al 31
dicembre 2013, in unica soluzione, maggiorati degli interessi al
tasso legale computati a decorrere dal 31 dicembre 2013 fino alla
data di versamento.
614. E' possibile presentare istanza di dilazione all'Agenzia delle
entrate, secondo le regole generali, senza applicazione di sanzioni,
a cui si aggiungono gli interessi di dilazione nella misura vigente
alla data di presentazione della domanda.
615. Le comunicazioni di irregolarita' gia' inviate alla data di
entrata in vigore della presente legge ai contribuenti a seguito
della liquidazione delle dichiarazioni di cui all'articolo 36-bis del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e
successive modificazioni, e all'articolo 54-bis del decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive
modificazioni, e a seguito dei controlli formali di cui all'articolo
36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, e successive modificazioni, relative ai tributi sospesi ai
sensi del comma 612 del presente articolo sono inefficaci.
616. Al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate
le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7-bis e' aggiunto il seguente comma:
«1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica a carico dei
soggetti indicati nell'articolo 15 del decreto del Ministero delle
finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187
del 12 agosto 1998, in caso di tardiva o omessa trasmissione
telematica di dichiarazioni e di atti che essi hanno assunto
l'impegno a trasmettere»;
b) all'articolo 34, comma 4, dopo le parole: «svolgono le
attivita' di cui alle lettere da c) a f) del comma 3» sono aggiunte
le seguenti: «assicurando adeguati livelli di servizio. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti
i livelli di servizio anche in relazione agli esiti dell'assistenza
fiscale e le relative modalita' di misurazione»;
c) all'articolo 39:
1) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di assistenza
fiscale di cui all'articolo 33, comma 3, e' sospesa, per un periodo
da tre a dodici mesi, quando sono commesse gravi e ripetute
violazioni di norme tributarie o contributive e delle disposizioni di
cui agli articoli 34 e 35, nonche' quando gli elementi forniti
all'amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto
alla documentazione fornita dal contribuente. In caso di ripetute
violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, e' disposta
la revoca dell'esercizio dell'attivita' di assistenza; nei casi di
particolare gravita' e' disposta la sospensione cautelare»;
2) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. La definizione agevolata delle sanzioni ai sensi
dell'articolo 16, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997,
n. 472, non impedisce l'applicazione della sospensione,
dell'inibizione e della revoca.
4-ter. Il mancato rispetto di adeguati livelli di servizio comporta
l'applicazione della sanzione da 516 a 5.165 euro».
617. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31
maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modifiche:
a) all'articolo 7, comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla
seguente:
«d) relazione tecnica dalla quale emerga il rispetto dei
requisiti stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia
delle entrate sulla capacita' operativa del CAF, sulla formula
organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro
utilizzati, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la
correttezza dell'attivita', anche in ordine all'affidamento a terzi
delle attivita' di assistenza fiscale e alla formazione, e a
garantire adeguati livelli di servizio. Con lo stesso provvedimento
del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i tempi per
l'adeguamento alle disposizioni della presente lettera da parte dei
Centri gia' autorizzati»;
b) all'articolo 8, comma 1, sono apportate le seguenti
modificazioni:
1) alla lettera c), le parole: «alle disposizioni in materia di
imposte sui redditi e sul valore aggiunto» sono sostituite dalle
seguenti: «alle disposizioni in materia contributiva e tributaria»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) non aver fatto parte di societa' per le quali e' stato
emesso un provvedimento di revoca ai sensi dell'articolo 39, comma 4,
del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei cinque anni
precedenti»;
c) all'articolo 13, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
«4-bis. Qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un
credito d'imposta, il contribuente puo' indicare di voler utilizzare
in tutto o in parte l'ammontare del credito per il pagamento di somme
per le quali e' previsto il versamento con le modalita' di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241»;
d) all'articolo 16, comma 1, sono apportate le seguenti
modifiche:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente:
«d) conservare le schede relative alle scelte per la
destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta sul
reddito delle persone fisiche fino al 31 dicembre del secondo anno
successivo a quello di presentazione»;
2) dopo la lettera d) e' aggiunta la seguente:
«d-bis) conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi
prospetti di liquidazione nonche' della documentazione a base del
visto di conformita' fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a
quello di presentazione»;
e) all'articolo 26, sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo la parola: «contribuente» sono inserite le
seguenti: «, salvo quanto previsto nel comma 3-bis»;
2) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente:
«3-bis. Le richieste di documenti e di chiarimenti relative
alle dichiarazioni di cui all'articolo 13 sono trasmesse in via
telematica, almeno sessanta giorni prima della comunicazione al
contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al
professionista che ha rilasciato il visto di conformita' per la
trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate entro trenta
giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite
le modalita' attuative delle disposizioni recate dal presente comma».
618. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici
statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in
riscossione fino al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il
debito con il pagamento:
a) di una somma pari all'intero importo originariamente iscritto
a ruolo, ovvero a quello residuo, con esclusione degli interessi per
ritardata iscrizione a ruolo previsti dall'articolo 20 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e
successive modificazioni, nonche' degli interessi di mora previsti
dall'articolo 30 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, e successive modificazioni;
b) delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista
dall'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e
successive modificazioni.
619. Restano comunque dovute per intero le somme da riscuotere per
effetto di sentenze di condanna della Corte dei conti.
620. Entro il 28 febbraio 2014, i debitori che intendono aderire
alla definizione prevista dal comma 618 versano, in un'unica
soluzione, le somme dovute ai sensi dello stesso comma.
621. A seguito del pagamento di cui al comma 620, l'agente della
riscossione e' automaticamente discaricato dell'importo residuo. Al
fine di consentire agli enti creditori di eliminare dalle proprie
scritture patrimoniali i crediti corrispondenti alle quote
discaricate, lo stesso agente della riscossione trasmette, anche in
via telematica, a ciascun ente interessato, entro il 30 giugno 2014,
l'elenco dei debitori che hanno effettuato il versamento nel termine
previsto e dei codici tributo per i quali e' intervenuto il
pagamento.
622. Entro il 30 giugno 2014, gli agenti della riscossione
informano, mediante posta ordinaria, i debitori, che hanno effettuato
il versamento nel termine previsto, dell'avvenuta estinzione del
debito.
623. Per consentire il versamento delle somme dovute entro il 28
febbraio 2014 e la registrazione delle operazioni relative, la
riscossione dei carichi di cui al comma 618 resta sospesa fino al 15
marzo 2014. Per il corrispondente periodo sono sospesi i termini di
prescrizione.
624. Le disposizioni di cui ai commi da 618 a 623 si applicano
anche agli avvisi esecutivi emessi dalle agenzie fiscali e affidati
in riscossione fino al 31 ottobre 2013.
625. Al comma 3 dell'articolo 14 del decreto-legge 8 agosto 2013,
n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.
112, le parole: «30 novembre 2013» sono sostituite dalle seguenti:
«20 aprile 2014»; le parole: «1º gennaio 2014» sono sostituite dalle
seguenti: «1º maggio 2014» e le parole: «euro 50.000.000 annui a
partire dal medesimo anno» sono sostituite dalle seguenti:
«33.000.000 di euro per l'anno 2014 e a 50.000.000 di euro a
decorrere dall'anno 2015». Conseguentemente il secondo periodo del
predetto comma e' soppresso.
626. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e
dei monopoli, da adottare entro il 31 dicembre 2016, e' disposto, per
il periodo dal 1º gennaio 2017 al 31 dicembre 2018, l'aumento
dell'aliquota dell'accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo,
nonche' dell'aliquota dell'accisa sul gasolio usato come carburante,
di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative
sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26
ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, in misura tale da
determinare maggiori entrate nette non inferiori a 220 milioni di
euro per l'anno 2017 e a 199 milioni di euro per l'anno 2018. Il
provvedimento e' efficace dalla data di pubblicazione nel sito
internet dell'Agenzia.
627. Ai fini del riassetto economico e finanziario dei soggetti in
amministrazione straordinaria, gli interventi di sostegno disposti
dal Fondo interbancario di tutela dei depositi non concorrono alla
formazione del reddito dei medesimi soggetti.
628. L'efficacia delle disposizioni del comma 627 e' subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea.
629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo
1º settembre 1993, n. 385, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il CICR stabilisce modalita' e criteri per la produzione di
interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio
dell'attivita' bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei
confronti della clientela, la stessa periodicita' nel conteggio degli
interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano
produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di
capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte
capitale».
630. Al comma 1 dell'articolo 96 del testo unico di cui al decreto
legislativo 1º settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e'
aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le banche di credito
cooperativo aderiscono al sistema di garanzia dei depositanti
costituito nel loro ambito».
631. All'articolo 188-bis, comma 1, del testo unico delle imposte
sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, le parole: «20 per cento» sono sostituite
dalle seguenti: «30 per cento».
632. La percentuale di cui all'articolo 188-bis, comma 1, del testo
unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, come modificato dal comma 631 del presente articolo,
maggiorata o ridotta in misura pari allo scostamento percentuale
medio annuale registrato tra le due valute, e' stabilita con
provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare,
su conforme parere della Banca d'Italia, entro il 15 febbraio di
ciascun anno, e non puo' comunque essere inferiore al 20 per cento.
Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'attuazione del
comma 631, pari a 350.000 euro per l'anno 2015, a 450.000 euro per
l'anno 2016 e a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2017, si
provvede mediante corrispondente riduzione, per gli stessi anni, del
Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui
all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
633. La disposizione di cui al comma 631 si applica a decorrere dal
1º gennaio 2014.
634. Nel testo unico delle disposizioni legislative concernenti le
imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n.
504, e successive modificazioni, all'articolo 21-bis, i commi 1 e 2
sono sostituiti dal seguente:
«1. Nell'ambito di un programma della durata di sei anni, a
decorrere dal 1º gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2019, e'
stabilita un'accisa ridotta secondo le aliquote di seguito indicate,
applicabile alle emulsioni stabilizzate idonee all'impiego nella
carburazione e nella combustione, anche prodotte dal medesimo
soggetto che le utilizza per i medesimi impieghi limitatamente ai
quantitativi necessari al suo fabbisogno:
a) emulsione stabilizzata di gasolio con acqua contenuta in
misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come carburante: euro 374,67 per mille litri;
2) usata come combustibile per riscaldamento: euro 245,16 per
mille litri;
b) emulsione di olio combustibile denso ATZ con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 99,32 per
mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 41,69 per mille chilogrammi;
c) emulsione di olio combustibile denso BTZ con acqua contenuta
in misura variabile dal 12 al 15 per cento in peso:
1) usata come combustibile per riscaldamento: euro 29,52 per
mille chilogrammi;
2) per uso industriale: euro 20,84 per mille chilogrammi».
635. L'efficacia della disposizione di cui al comma 634 e'
subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, alla preventiva approvazione
da parte della Commissione europea.
636. Al fine di contemperare il principio di fonte comunitaria
secondo il quale le concessioni pubbliche vanno attribuite ovvero
riattribuite, dopo la loro scadenza, secondo procedure di selezione
concorrenziale con l'esigenza di perseguire, in materia di
concessioni di gioco per la raccolta del Bingo, il tendenziale
allineamento temporale di tali concessioni, relativamente a queste
concessioni in scadenza negli anni 2013 e 2014 l'Agenzia delle dogane
e dei monopoli procede nel corso dell'anno 2014 alla riattribuzione
delle medesime concessioni attenendosi ai seguenti criteri direttivi:
a) introduzione del principio dell'onerosita' delle concessioni
per la raccolta del gioco del Bingo e fissazione nella somma di euro
200.000 della soglia minima corrispettiva per l'attribuzione di
ciascuna concessione;
b) durata delle concessioni pari a sei anni;
c) versamento della somma di euro 2.800, per ogni mese ovvero
frazione di mese superiore ai quindici giorni, oppure di euro 1.400
per ogni frazione di mese inferiore ai quindici giorni, da parte del
concessionario in scadenza che intenda altresi' partecipare al bando
di gara per la riattribuzione della concessione, per ogni mese ovvero
frazione di mese di proroga del rapporto concessorio scaduto e
comunque fino alla data di sottoscrizione della nuova concessione
riattribuita;
d) versamento della somma di cui alla lettera a) in due meta' di
pari importo, la prima alla data di presentazione della domanda di
partecipazione alla gara per la riattribuzione della concessione e la
seconda alla data di sottoscrizione della nuova concessione,
all'esito della conclusione della procedura di selezione dei
concorrenti;
e) determinazione nella somma complessiva annua di euro 300.000
dell'entita' della garanzia bancaria ovvero assicurativa dovuta dal
concessionario, per tutta la durata della concessione, a tutela
dell'Amministrazione statale, durante l'intero arco di durata della
concessione, per il mantenimento dei requisiti soggettivi ed
oggettivi, dei livelli di servizio e di adempimento delle
obbligazioni convenzionali pattuite.
637. Con decreto dirigenziale dell'Agenzia delle dogane e dei
monopoli, da adottare entro la fine del mese di maggio 2014, sono
stabilite le eventuali disposizioni applicative occorrenti per
assicurare, con cadenza biennale, nel rispetto dei criteri direttivi
di cui al comma 636, l'avvio delle procedure di riattribuzione
concorrenziale delle vigenti concessioni per la raccolta del gioco
del Bingo, la scadenza dell'ultima delle quali e' prevista per l'anno
2020.
638. Per soddisfare comunque l'eventuale domanda di nuove
concessioni per la raccolta del gioco del Bingo che si manifestasse
in vista della procedura di selezione concorrenziale da attuare nel
corso dell'anno 2014 ai sensi del comma 636, in occasione della
pubblicazione degli atti di gara pubblicati in tale anno sono
altresi' poste in gara ulteriori trenta nuove concessioni per la
raccolta del medesimo gioco, nel rispetto in ogni caso degli stessi
criteri direttivi di cui al predetto comma 636.
639. E' istituita l'imposta unica comunale (IUC). Essa si basa su
due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e
collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato
all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali. La IUC si
compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura
patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le
abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che
si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico
sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa
sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di
raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.
640. L'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non puo'
superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal
comma 677.
641. Il presupposto della TARI e' il possesso o la detenzione a
qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso
adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani. Sono escluse dalla
TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili,
non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117
del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
642. La TARI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili
di produrre rifiuti urbani. In caso di pluralita' di possessori o di
detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica
obbligazione tributaria.
643. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TARI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta',
usufrutto, uso, abitazione o superficie.
644. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento della TARI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
645. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647, la
superficie delle unita' immobiliari a destinazione ordinaria iscritte
o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile alla TARI e'
costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree
suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
646. Per l'applicazione della TARI si considerano le superfici
dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.
Relativamente all'attivita' di accertamento, il comune, per le unita'
immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, puo'
considerare come superficie assoggettabile alla TARI quella pari
all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i
criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.
647. Le procedure di interscambio tra i comuni e l'Agenzia delle
entrate dei dati relativi alla superficie delle unita' immobiliari a
destinazione ordinaria, iscritte in catasto e corredate di
planimetria, sono quelle stabilite con provvedimento del direttore
dell'Agenzia delle entrate adottato ai sensi dell'articolo 14, comma
9, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni. Si applicano le Regole tecniche contenenti le
modalita' di interscambio tra l'Agenzia delle entrate e i comuni dei
dati inerenti la superficie delle unita' immobiliari a destinazione
ordinaria iscritte nel catasto edilizio urbano, pubblicate nel sito
internet dell'Agenzia delle entrate. Nell'ambito della cooperazione
tra i comuni e l'Agenzia delle entrate per la revisione del catasto,
vengono attivate le procedure per l'allineamento tra i dati catastali
relativi alle unita' immobiliari a destinazione ordinaria e i dati
riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed
esterna di ciascun comune, al fine di addivenire alla determinazione
della superficie assoggettabile alla TARI pari all'80 per cento di
quella catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138
del 1998. I comuni comunicano ai contribuenti le nuove superfici
imponibili adottando le piu' idonee forme di comunicazione e nel
rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.
648. Per le unita' immobiliari diverse da quelle a destinazione
ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano la
superficie assoggettabile alla TARI rimane quella calpestabile.
649. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI
non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in via
continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono
tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a
condizione che ne dimostrino l'avvenuto trattamento in conformita'
alla normativa vigente. Per i produttori di rifiuti speciali
assimilati agli urbani, nella determinazione della TARI, il comune,
con proprio regolamento, puo' prevedere riduzioni della parte
variabile proporzionali alle quantita' che i produttori stessi
dimostrino di avere avviato al recupero.
650. La TARI e' corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno
solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.
651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei
criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel
rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14
della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, puo' commisurare la
tariffa alle quantita' e qualita' medie ordinarie di rifiuti prodotti
per unita' di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia
delle attivita' svolte nonche' al costo del servizio sui rifiuti. Le
tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate
dal comune moltiplicando il costo del servizio per unita' di
superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per
uno o piu' coefficienti di produttivita' quantitativa e qualitativa
di rifiuti.
653. A partire dal 2016, nella determinazione dei costi di cui al
comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei
fabbisogni standard.
654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei
costi di investimento e di esercizio relativi al servizio,
ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto
legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi
ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i
relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in
conformita' alla normativa vigente.
655. Resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio
di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui
all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni
scolastiche e' sottratto dal costo che deve essere coperto con il
tributo comunale sui rifiuti.
656. La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della
tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei
rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione
della disciplina di riferimento, nonche' di interruzione del servizio
per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi
che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorita'
sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
657. Nelle zone in cui non e' effettuata la raccolta, la TARI e'
dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da
determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza
dal piu' vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o
di fatto servita.
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per
la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni
tariffarie ed esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo.
660. Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo
52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori
riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste alle lettere da a)
ad e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta
attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere
il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio. In
questo caso, la copertura deve essere assicurata attraverso il
ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune
stesso.
661. Il tributo non e' dovuto in relazione alle quantita' di
rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al
recupero.
662. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da
soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza
autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico, i comuni
stabiliscono con il regolamento le modalita' di applicazione della
TARI, in base a tariffa giornaliera. L'occupazione o la detenzione e'
temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel
corso dello stesso anno solare.
663. La misura tariffaria e' determinata in base alla tariffa
annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo
percentuale non superiore al 100 per cento.
664. L'obbligo di presentazione della dichiarazione e' assolto con
il pagamento della TARI da effettuare con le modalita' e nei termini
previsti per la tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree
pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui
all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a
partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
665. Per tutto quanto non previsto dai commi da 662 a 666 si
applicano in quanto compatibili le disposizioni relative alla TARI
annuale.
666. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per
l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene
dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 504. Il tributo provinciale, commisurato alla
superficie dei locali ed aree assoggettabili a tributo, e' applicato
nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del
tributo.
667. Con regolamento da emanare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17,
comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, sono stabiliti criteri per la realizzazione da parte dei
comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantita' di rifiuti
conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione
caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione
del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello
di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei
costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei
rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto
dell'Unione europea.
668. I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale
della quantita' di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono,
con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446
del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura
corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione
della tariffa puo' tenere conto dei criteri determinati con il
regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27
aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva e' applicata e riscossa
dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.
669. Il presupposto impositivo della TASI e' il possesso o la
detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa
l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale
propria, di aree scoperte nonche' di quelle edificabili, a qualsiasi
uso adibiti.
670. Sono escluse dalla TASI le aree scoperte pertinenziali o
accessorie a locali imponibili, non operative, e le aree comuni
condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano
detenute o occupate in via esclusiva.
671. La TASI e' dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi
titolo le unita' immobiliari di cui al comma 669. In caso di
pluralita' di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido
all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
672. In caso di locazione finanziaria, la TASI e' dovuta dal
locatario a decorrere dalla data della stipulazione e per tutta la
durata del contratto; per durata del contratto di locazione
finanziaria deve intendersi il periodo intercorrente dalla data della
stipulazione alla data di riconsegna del bene al locatore, comprovata
dal verbale di consegna.
673. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei
mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI e' dovuta soltanto
dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprieta',
usufrutto, uso, abitazione e superficie.
674. Nel caso di locali in multiproprieta' e di centri commerciali
integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni e' responsabile
del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di
uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai
singoli possessori o detentori, fermi restando nei confronti di
questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto
tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
675. La base imponibile e' quella prevista per l'applicazione
dell'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 13 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
676. L'aliquota di base della TASI e' pari all'1 per mille. Il
comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi
dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, puo'
ridurre l'aliquota fino all'azzeramento.
677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676,
puo' determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in
base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per
ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima
consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata
al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle
diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non
puo' eccedere il 2,5 per mille.
678. Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo
13, comma 8, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito,
con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive
modificazioni, l'aliquota massima della TASI non puo' comunque
eccedere il limite di cui al comma 676 del presente articolo.
679. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, puo' prevedere riduzioni ed
esenzioni nel caso di:
a) abitazioni con unico occupante;
b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro
uso limitato e discontinuo;
c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad
uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;
d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la
dimora, per piu' di sei mesi all'anno, all'estero;
e) fabbricati rurali ad uso abitativo;
f) superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di
rifiuti e superficie stessa.
680. E' differito al 24 gennaio 2014 il versamento di cui
all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133.
Alla stessa data del 24 gennaio 2014, ((fermo restando l'accertamento
delle relative somme nel 2013,)) e' comunque effettuato il versamento
della maggiorazione standard della TARES, di cui al comma 13
dell'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
ove non eseguito entro la data del 16 dicembre 2013. I comuni inviano
il modello di pagamento precompilato, in tempo utile per il
versamento della maggiorazione.
681. Nel caso in cui l'unita' immobiliare e' occupata da un
soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull'unita'
immobiliare, quest'ultimo e l'occupante sono titolari di un'autonoma
obbligazione tributaria. L'occupante versa la TASI nella misura,
stabilita dal comune nel regolamento, compresa fra il 10 e il 30 per
cento dell'ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando
l'aliquota di cui ai commi 676 e 677. La restante parte e'
corrisposta dal titolare del diritto reale sull'unita' immobiliare.
682. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 52 del
decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la
disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:
a) per quanto riguarda la TARI:
1) i criteri di determinazione delle tariffe;
2) la classificazione delle categorie di attivita' con omogenea
potenzialita' di produzione di rifiuti;
3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che
tengano conto altresi' della capacita' contributiva della famiglia,
anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
5) l'individuazione di categorie di attivita' produttive di
rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficolta' di
delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di
riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attivita' viene
svolta;
b) per quanto riguarda la TASI:
1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresi'
della capacita' contributiva della famiglia, anche attraverso
l'applicazione dell'ISEE;
2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione
analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui
copertura la TASI e' diretta.
683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato
da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le
tariffe della TARI in conformita' al piano finanziario del servizio
di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il
servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra
autorita' competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le
aliquote della TASI, in conformita' con i servizi e i costi
individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e
possono essere differenziate in ragione del settore di attivita'
nonche' della tipologia e della destinazione degli immobili.
684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione
relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo
alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e
delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in
comune di un'unita' immobiliare, la dichiarazione puo' essere
presentata anche da uno solo degli occupanti.
685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal
comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche' non si
verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un
diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va
presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui
sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le
informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica
interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle
unita' immobiliari a destinazione ordinaria devono essere
obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di
ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
686. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme
le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo
15 novembre 1993, n. 507 (TARSU), o della tariffa di igiene
ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (TIA 1), o dall'articolo 238 del decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (TIA 2), o del tributo comunale sui
rifiuti e sui servizi (TARES).
687. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le
disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione
dell'IMU.
688. Il versamento della TASI e della TARI e' effettuato, in deroga
all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le
disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio
1997, n. 241, nonche' tramite apposito bollettino di conto corrente
postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato
articolo 17, in quanto compatibili, ovvero tramite le altre modalita'
di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di
pagamento interbancari e postali. Il comune stabilisce il numero e le
scadenze di pagamento del tributo, consentendo di norma almeno due
rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con
riferimento alla TARI e alla TASI. E' comunque consentito il
pagamento in un'unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.
Con decreto del direttore generale del Dipartimento delle finanze del
Ministero dell'economia e delle finanze, sentite la Conferenza
Stato-citta' e autonomie locali e le principali associazioni
rappresentative dei comuni, sono stabilite le modalita' per la
rendicontazione e la trasmissione dei dati di riscossione,
distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che
provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del
Ministero dell'economia e delle finanze.
689. Con uno o piu' decreti del direttore generale del Dipartimento
delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di
concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita
l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le
modalita' di versamento, assicurando in ogni caso la massima
semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati,
e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento
preventivamente compilati da parte degli enti impositori.
690. La IUC e' applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per
la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che e' applicata e
riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei
rifiuti urbani.
691. I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto
legislativo n. 446 del 1997, affidare l'accertamento e la riscossione
della TARI e della tariffa di cui ai commi 667 e 668 ai soggetti ai
quali risulta attribuito nell'anno 2013 il servizio di gestione dei
rifiuti, nonche' la gestione dell'accertamento e della riscossione
della TASI ai soggetti ai quali, nel medesimo anno, risulta
attribuito il servizio di accertamento e riscossione dell'IMU. I
comuni che applicano la tariffa di cui ai commi 667 e 668
disciplinano, con proprio regolamento, le modalita' di versamento del
corrispettivo.
692. Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono
attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attivita'
organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i
provvedimenti afferenti a tali attivita', nonche' la rappresentanza
in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
693. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli
obblighi tributari, il funzionario responsabile puo' inviare
questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici
pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione
da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree
assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato
e con preavviso di almeno sette giorni.
694. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro
impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento puo' essere
effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729
del codice civile.
695. In caso di omesso o insufficiente versamento della IUC
risultante dalla dichiarazione, si applica l'articolo 13 del decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
696. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, si
applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo
non versato, con un minimo di 50 euro.
697. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal
50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo
di 50 euro.
698. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al
questionario di cui al comma 693, entro il termine di sessanta giorni
dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 a
euro 500.
699. Le sanzioni di cui ai commi 696, 697 e 698 sono ridotte ad un
terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso,
interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo,
se dovuto, della sanzione e degli interessi.
700. Resta salva la facolta' del comune di deliberare con il
regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei
principi stabiliti dalla normativa statale.
701. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei
precedenti commi concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2006,
n. 296.
702. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 52 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
703. L'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per
l'applicazione dell'IMU.
704. E' abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214.
705. Per l'accertamento, la riscossione, i rimborsi, le sanzioni,
gli interessi e il contenzioso relativo alla maggiorazione di cui
all'articolo 14, comma 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
si applicano le disposizioni vigenti in materia di tributo comunale
sui rifiuti e sui servizi. Le relative attivita' di accertamento e
riscossione sono svolte dai comuni ai quali spettano le maggiori
somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attivita' a titolo
di maggiorazione, interessi e sanzioni.
706. Resta ferma la facolta' per i comuni di istituire l'imposta di
scopo in base a quanto disposto dall'articolo 1, comma 145, della
legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 6 del decreto
legislativo 14 marzo 2011, n. 23.
707. All'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201 del 2011,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «fino al 2014» sono soppresse e, nel
medesimo comma, l'ultimo periodo e' soppresso;
b) al comma 2:
1) al primo periodo sono soppresse le parole: «, ivi comprese
l'abitazione principale e le pertinenze della stessa»;
2) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «L'imposta
municipale propria non si applica al possesso dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle
classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali
continuano ad applicarsi l'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione
di cui al comma 10»;
3) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I comuni
possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale
l'unita' immobiliare posseduta a titolo di proprieta' o di usufrutto
da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di
ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione
che la stessa non risulti locata, l'unita' immobiliare posseduta dai
cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo
di proprieta' o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti
locata, nonche' l'unita' immobiliare concessa in comodato dal
soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che
la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che
l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante
in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso
in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non
superiore a 15.000 euro annui. In caso di piu' unita' immobiliari, la
predetta agevolazione puo' essere applicata ad una sola unita'
immobiliare. L'imposta municipale propria non si applica, altresi':
a) alle unita' immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie
a proprieta' indivisa, adibite ad abitazione principale e relative
pertinenze dei soci assegnatari;
b) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi
sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture
22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24
giugno 2008;
c) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di
provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio;
d) a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto
edilizio urbano come unica unita' immobiliare, posseduto, e non
concesso in locazione, dal personale in servizio permanente
appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento
militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento
civile, nonche' dal personale del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del
decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale
appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono
richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza
anagrafica»;
c) al comma 5, secondo periodo, le parole: «pari a 110» sono
sostituite dalle seguenti: «pari a 75»;
d) il comma 10 e' sostituito dal seguente:
«10. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad
abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle
categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative
pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro
200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione
principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno
di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione
medesima si verifica. I comuni possono disporre l'elevazione
dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta
dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. La suddetta
detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli
Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di
edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse
finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del
decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».
708. A decorrere dall'anno 2014, non e' dovuta l'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, relativa ai fabbricati rurali ad uso
strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011.
709. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui
al comma 707, lettera c), e al comma 708, pari a 116,5 milioni di
euro annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede, quanto a 100
milioni di euro annui, ai sensi del comma 710 e, quanto a 16,5
milioni di euro annui, mediante corrispondente riduzione del Fondo
per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo
10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,
con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
710. All'articolo 1, comma 517, primo periodo, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, le parole: «5 per cento» sono sostituite dalle
seguenti: «15 per cento».
711. Al fine di assicurare ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna il
ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria di cui al
comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
derivante dalle disposizioni recate dai commi 707, lettera c), e 708,
del presente articolo, e' attribuito ai medesimi comuni un contributo
pari a 110,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tale
contributo e' ripartito tra i comuni interessati, con decreto del
Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e
delle finanze, da adottare, sentita la Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore
della presente legge, in proporzione alle stime di gettito da imposta
municipale propria allo scopo comunicate dal Dipartimento delle
finanze del Ministero dell'economia e delle finanze. Per i comuni
delle regioni a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia e Valle
d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano a cui la
legge attribuisce competenza in materia di finanza locale, la
compensazione del minor gettito dell'imposta municipale propria,
derivante dai commi 707, lettera c), e 708, avviene attraverso un
minor accantonamento per l'importo di 5,8 milioni di euro a valere
sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, ai sensi del
comma 17 del citato articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011.
712. A decorrere dall'anno 2014, per i comuni ricadenti nei
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta,
nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano, ai fini di
cui al comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011,
n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,
n. 214, non si tiene conto del minor gettito da imposta municipale
propria derivante dalle disposizioni recate dal comma 707.
713. All'articolo 8 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno 2014» sono
soppresse;
b) i commi da 3 a 7 sono abrogati.
714. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 7, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno
2014» sono soppresse;
b) all'articolo 11, comma 1, le parole: «a decorrere dall'anno
2014» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dall'anno 2015».
715. Il comma 1 dell'articolo 14 del decreto legislativo 4 marzo
2011, n. 23, e' sostituito dal seguente:
«1. L'imposta municipale propria relativa agli immobili strumentali
e' deducibile ai fini della determinazione del reddito di impresa e
del reddito derivante dall'esercizio di arti e professioni nella
misura del 20 per cento. La medesima imposta e' indeducibile ai fini
dell'imposta regionale sulle attivita' produttive».
716. La disposizione in materia di deducibilita' dell'imposta
municipale propria ai fini dell'imposta sui redditi, di cui al comma
715, ha effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2013. Per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013,
l'aliquota di cui al comma 715 e' elevata al 30 per cento.
Conseguentemente il Fondo per interventi strutturali di politica
economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29
novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
dicembre 2004, n. 307, e' ridotto per l'anno 2014 di 237,9 milioni di
euro ed e' incrementato per l'anno 2015 di 100,7 milioni di euro.
717. Al decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, dopo le parole: «l'imposta comunale
sugli immobili» sono inserite le seguenti: «, fatto salvo quanto
disposto nel successivo articolo 9, comma 9, terzo periodo»;
b) all'articolo 9, comma 9, dopo il secondo periodo e' aggiunto
il seguente: «Fermo restando quanto previsto dai periodi precedenti,
il reddito degli immobili ad uso abitativo non locati situati nello
stesso comune nel quale si trova l'immobile adibito ad abitazione
principale, assoggettati all'imposta municipale propria, concorre
alla formazione della base imponibile dell'imposta sul reddito delle
persone fisiche e delle relative addizionali nella misura del
cinquanta per cento».
718. Le disposizioni del comma 717 hanno effetto a decorrere dal
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013.
719. Ai fini dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13
del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche'
all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, gli
enti non commerciali presentano la dichiarazione esclusivamente in
via telematica, secondo le modalita' approvate con apposito decreto
del Ministero dell'economia e delle finanze. Con le stesse modalita'
ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno
2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
720. Gli altri soggetti passivi dell'imposta municipale propria
possono presentare la dichiarazione di cui all'articolo 13, comma
12-ter, del decreto-legge n. 201 del 2011, anche in via telematica,
seguendo le modalita' previste al comma 719.
721. Il versamento dell'imposta municipale propria di cui
all'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e' effettuato dagli
enti non commerciali esclusivamente secondo le disposizioni di cui
all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre
rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento
dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente,
devono essere versate nei termini di cui all'articolo 9, comma 3, del
decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e l'ultima, a conguaglio
dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16
giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento.
Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con
eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso
comune nei confronti del quale e' scaturito il credito, risultanti
dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata
in vigore della presente legge.
722. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il
contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta
municipale propria a un comune diverso da quello destinatario
dell'imposta, il comune che viene a conoscenza dell'errato
versamento, anche a seguito di comunicazione del contribuente, deve
attivare le procedure piu' idonee per il riversamento al comune
competente delle somme indebitamente percepite. Nella comunicazione
il contribuente indica gli estremi del versamento, l'importo versato,
i dati catastali dell'immobile a cui si riferisce il versamento, il
comune destinatario delle somme e quello che ha ricevuto erroneamente
il versamento.
723. Per le somme concernenti gli anni di imposta 2013 e seguenti,
gli enti locali interessati comunicano al Ministero dell'economia e
delle finanze e al Ministero dell'interno gli esiti della procedura
del riversamento di cui al comma 722 al fine delle successive
regolazioni, per i comuni delle regioni a statuto ordinario, della
Regione siciliana e della regione Sardegna, in sede di Fondo di
solidarieta' comunale di cui all'articolo 1, comma 380, lettera b),
della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni
Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'articolo
13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
724. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il
contribuente abbia effettuato un versamento relativo all'imposta
municipale propria di importo superiore a quello dovuto, l'istanza di
rimborso va presentata al comune che, all'esito dell'istruttoria,
provvede alla restituzione per la quota di propria spettanza,
segnalando al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero
dell'interno l'importo totale, la quota rimborsata o da rimborsare a
proprio carico nonche' l'eventuale quota a carico dell'erario che
effettua il rimborso ai sensi dell'articolo 68 delle istruzioni sul
servizio di tesoreria dello Stato di cui al decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze 29 maggio 2007, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 16 luglio
2007. Ai fini della regolazione dei rapporti finanziari Stato-comune,
si applica la procedura di cui al comma 725.
725. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia
stata versata allo Stato, a titolo di imposta municipale propria, una
somma spettante al comune, questo, anche su comunicazione del
contribuente, da' notizia dell'esito dell'istruttoria al Ministero
dell'economia e delle finanze e al Ministero dell'interno il quale
effettua le conseguenti regolazioni a valere sullo stanziamento di
apposito capitolo anche di nuova istituzione del proprio stato di
previsione. Relativamente agli anni di imposta 2013 e successivi, le
predette regolazioni sono effettuate, per i comuni delle regioni a
statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna,
in sede di Fondo di solidarieta' comunale di cui all'articolo 1,
comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, e, per i
comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, in sede di attuazione del
comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
726. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui il
contribuente abbia versato allo Stato una somma, a titolo di imposta
municipale propria, di spettanza del comune, e abbia anche
regolarizzato la sua posizione nei confronti dello stesso comune con
successivo versamento, ai fini del rimborso della maggiore imposta
pagata si applica quanto previsto dal comma 724.
727. A decorrere dall'anno di imposta 2012, nel caso in cui sia
stata versata al comune, a titolo di imposta municipale propria, una
somma spettante allo Stato, il contribuente presenta al comune stesso
una comunicazione nell'ipotesi in cui non vi siano somme da
restituire. L'ente locale impositore, all'esito dell'istruttoria,
determina l'ammontare del tributo spettante allo Stato e ne dispone
il riversamento all'erario. Limitatamente alle somme concernenti gli
anni di imposta 2013 e successivi, il comune da' notizia dell'esito
dell'istruttoria al Ministero dell'economia e delle finanze e al
Ministero dell'interno al fine delle successive regolazioni, per i
comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e
della regione Sardegna, in sede di Fondo di solidarieta' comunale di
cui all'articolo 1, comma 380, lettera b), della legge 24 dicembre
2012, n. 228, e, per i comuni delle regioni Friuli-Venezia Giulia e
Valle d'Aosta e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in
sede di attuazione del comma 17 dell'articolo 13 del decreto-legge 6
dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22
dicembre 2011, n. 214.
728. Non sono applicati sanzioni e interessi nel caso di
insufficiente versamento della seconda rata dell'imposta municipale
propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.
214, e successive modificazioni, dovuta per l'anno 2013, qualora la
differenza sia versata entro il termine di versamento della prima
rata, relativa alla medesima imposta, dovuta per l'anno 2014.
729. Al comma 380 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n.
228, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «, per gli anni 2013 e 2014» sono
soppresse;
b) alla lettera b), primo periodo, le parole: «ed entro il 31
dicembre 2013 per l'anno 2014» sono soppresse;
c) alla lettera b), secondo periodo, le parole: «e, per l'anno
2014, a 4.145,9 milioni di euro» sono soppresse;
d) alla lettera c), le parole: «e di 318,5 milioni di euro per
l'anno 2014» sono soppresse;
e) la lettera h) e' sostituita dalla seguente:
«h) sono abrogati il comma 11 dell'articolo 13 del decreto-legge n.
201 del 2011 e i commi da 1 a 5 e da 7 a 9 dell'articolo 2 del
decreto legislativo n. 23 del 2011. Il comma 17 dell'articolo 13 del
decreto-legge n. 201 del 2011 continua ad applicarsi nei soli
territori delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle
province autonome di Trento e di Bolzano».
730. Dopo il comma 380-bis dell'articolo 1 della legge 24 dicembre
2012, n. 228, sono inseriti i seguenti:
«380-ter. Per le medesime finalita' di cui al comma 380, a
decorrere dall'anno 2014:
a) la dotazione del Fondo di solidarieta' comunale e' pari a
6.647.114.923,12 euro per l'anno 2014 e a 6.547.114.923,12 euro per
gli anni 2015 e successivi, comprensivi di 943 milioni di euro quale
quota del gettito di cui alla lettera f) del comma 380. La dotazione
del predetto Fondo per ciascuno degli anni considerati e' assicurata
per 4.717,9 milioni di euro attraverso una quota dell'imposta
municipale propria, di spettanza dei comuni, di cui al citato
articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011. Corrispondentemente,
nei predetti esercizi e' versata all'entrata del bilancio statale una
quota di pari importo dell'imposta municipale propria, di spettanza
dei comuni. Con la legge di assestamento o con appositi decreti di
variazione del Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate
le variazioni compensative in aumento o in diminuzione della
dotazione del Fondo di solidarieta' comunale per tenere conto
dell'effettivo gettito dell'imposta municipale propria derivante
dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D.
Al fine di incentivare il processo di riordino e semplificazione
degli enti territoriali, una quota del fondo di solidarieta'
comunale, non inferiore, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a
30 milioni di euro, e' destinata ad incrementare il contributo
spettante alle unioni di comuni ai sensi dell'articolo 53, comma 10,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e una quota non inferiore a 30
milioni di euro e' destinata, ai sensi dell'articolo 20 del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni,
dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ai comuni istituiti a seguito di
fusione;
b) con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su
proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire in sede di
Conferenza Stato-citta' e autonomie locali, da emanare entro il 30
aprile 2014 per l'anno 2014 ed entro il 31 dicembre dell'anno
precedente a quello di riferimento per gli anni 2015 e successivi,
sono stabiliti i criteri di formazione e di riparto del Fondo di
solidarieta' comunale, tenendo anche conto, per i singoli comuni:
1) di quanto previsto dai numeri 1), 4), 5) e 6) della lettera
d) del comma 380;
2) della soppressione dell'IMU sulle abitazioni principali e
dell'istituzione della TASI;
3) dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in
diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso
l'introduzione di un'appropriata clausola di salvaguardia;
c) in caso di mancato accordo, il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) e' comunque emanato
entro i quindici giorni successivi;
d) con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui alla lettera b), puo' essere incrementata la quota di
gettito dell'imposta municipale propria di spettanza comunale di cui
alla lettera a). A seguito dell'eventuale emanazione del decreto di
cui al periodo precedente, e' rideterminato l'importo da versare
all'entrata del bilancio dello Stato. L'eventuale differenza positiva
tra tale nuovo importo e lo stanziamento iniziale e' versata al
bilancio statale, per essere riassegnata al fondo medesimo. Il
Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare,
con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Le
modalita' di versamento al bilancio dello Stato sono determinate con
il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
380-quater. Con riferimento ai comuni delle regioni a statuto
ordinario, il 10 per cento dell'importo attribuito ai comuni
interessati a titolo di Fondo di solidarieta' comunale di cui al
comma 380-ter e' accantonato per essere redistribuito, con il decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri di cui alla lettera b) del
medesimo comma 380-ter, tra i comuni medesimi sulla base dei
fabbisogni standard approvati dalla Commissione tecnica paritetica
per l'attuazione del federalismo fiscale di cui all'articolo 4 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, entro il 31 dicembre dell'anno precedente
a quello di riferimento. Per la quota del Fondo di solidarieta'
comunale attribuita con il criterio di cui al periodo precedente non
operano i criteri di cui alla lettera b) del predetto comma 380-ter».
731. Per l'anno 2014, e' attribuito ai comuni un contributo di 500
milioni di euro finalizzato a finanziare la previsione, da parte dei
medesimi comuni, di detrazioni dalla TASI a favore dell'abitazione
principale e delle pertinenze della stessa, nonche' dei familiari
dimoranti abitualmente e residenti anagraficamente nell'unita'
immobiliare adibita ad abitazione principale. Le risorse di cui al
precedente periodo possono essere utilizzate dai comuni anche per
finanziare detrazioni in favore dei cittadini italiani iscritti
nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE). Con decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il
Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Stato-citta' e autonomie
locali, da adottare entro il 28 febbraio 2014, e' stabilita la quota
del contributo di cui al periodo precedente di spettanza di ciascun
comune, tenendo conto dei gettiti standard ed effettivi dell'IMU e
del gettito standard della TASI, relativi all'abitazione principale,
e della prevedibile dimensione delle detrazioni adottabili da ciascun
comune. Il contributo eventualmente inutilizzato viene ripartito in
proporzione del gettito della TASI relativo all'abitazione principale
dei comuni che hanno introdotto le detrazioni nel 2013, entro il 28
febbraio 2014.
732. Nelle more del riordino della materia da effettuare entro il
15 maggio 2014, al fine di ridurre il contenzioso derivante
dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni delle
concessioni demaniali marittime ai sensi dell'articolo 03, comma 1,
lettera b), numero 2.1), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, e
successive modificazioni, i procedimenti giudiziari pendenti alla
data del 30 settembre 2013 concernenti il pagamento in favore dello
Stato dei canoni e degli indennizzi per l'utilizzo dei beni demaniali
marittimi e delle relative pertinenze, possono essere integralmente
definiti, previa domanda all'ente gestore e all'Agenzia del demanio
da parte del soggetto interessato ovvero del destinatario della
richiesta di pagamento, mediante il versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30 per cento
delle somme dovute;
b) rateizzato fino a un massimo di sei rate annuali, di un
importo pari al 60 per cento delle somme dovute, oltre agli interessi
legali, secondo un piano approvato dall'ente gestore.
733. La domanda di definizione, ai sensi del comma 732, nella quale
il richiedente dichiara se intende avvalersi delle modalita' di
pagamento di cui alla lettera a) o di quelle di cui alla lettera b)
del medesimo comma, e' presentata entro il 28 febbraio 2014. La
definizione si perfeziona con il versamento dell'intero importo
dovuto, entro il termine di sessanta giorni dalla data di
presentazione della domanda di definizione; in caso di versamento
rateizzato, entro il predetto termine deve essere versata la prima
rata, la definizione resta sospesa sino al completo versamento delle
ulteriori rate e il mancato pagamento di una di queste, entro
sessanta giorni dalla scadenza, comporta la decadenza dal beneficio.
La definizione del contenzioso con le modalita' di cui al comma 732 e
al presente comma sospende gli eventuali procedimenti amministrativi,
nonche' i relativi effetti, avviati dalle amministrazioni competenti,
concernenti il rilascio nonche' la sospensione, la revoca o la
decadenza della concessione demaniale marittima derivanti dal mancato
versamento del canone.
734. Il Magistrato delle acque di Venezia determina, d'intesa con
l'Agenzia del demanio, entro trenta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, i canoni per le concessioni di aree e
pertinenze demaniali marittime nella laguna di Venezia, esclusi gli
ambiti portuali di competenza di altre autorita'. La determinazione
del canone contenuta nei provvedimenti di concessione rilasciati dal
Magistrato delle acque di Venezia fino al 31 dicembre 2009 resta
ferma fino alla scadenza della concessione e comunque non oltre il 31
dicembre 2020.
735. Al comma 1 dell'articolo 204 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18
agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, il primo periodo e'
sostituito dal seguente: «Oltre al rispetto delle condizioni di cui
all'articolo 203, l'ente locale puo' assumere nuovi mutui e accedere
ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se
l'importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui
precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari
precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate
e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell'articolo 207,
al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non
supera il 12 per cento, per l'anno 2011, e l'8 per cento, a decorrere
dall'anno 2012, delle entrate relative ai primi tre titoli delle
entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui
viene prevista l'assunzione dei mutui».
736. All'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n.
16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44,
le parole: «, regionali e locali» sono sostituite dalle seguenti: «e
regionali». La disposizione di cui al primo periodo si applica a
decorrere dal 1º gennaio 2014.
737. Agli atti aventi ad oggetto trasferimenti gratuiti di beni di
qualsiasi natura, effettuati nell'ambito di operazioni di
riorganizzazione tra enti appartenenti per legge, regolamento o
statuto alla medesima struttura organizzativa politica, sindacale, di
categoria, religiosa, assistenziale o culturale, si applicano, se
dovute, le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
fissa di 200 euro ciascuna. La disposizione del primo periodo si
applica agli atti pubblici formati e alle scritture private
autenticate a decorrere dal 1º gennaio 2014, nonche' alle scritture
private non autenticate presentate per la registrazione dalla
medesima data.
738. Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si
prevede possano essere approvati nel triennio 2014-2016 restano
determinati, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nelle misure
indicate nelle Tabelle A e B allegate alla presente legge,
rispettivamente per il fondo speciale destinato alle spese correnti e
per il fondo speciale destinato alle spese in conto capitale.
739. Le dotazioni da iscrivere nei singoli stati di previsione del
bilancio 2014 e del triennio 2014-2016 in relazione a leggi di spesa
permanente la cui quantificazione e' rinviata alla legge di
stabilita', ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono indicate nella Tabella C
allegata alla presente legge.
740. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi
strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotta di 1
milione di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per ciascuno
degli anni 2015 e 2016.
741. Gli importi delle quote destinate a gravare su ciascuno degli
anni 2014, 2015 e 2016 per le leggi che dispongono spese a carattere
pluriennale in conto capitale, con le relative aggregazioni per
programma e per missione e con distinta e analitica evidenziazione
dei rifinanziamenti, delle riduzioni e delle rimodulazioni, ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009,
n. 196, sono indicati nella Tabella E allegata alla presente legge.
742. A valere sulle autorizzazioni di spesa, riportate nella
Tabella di cui al comma 741, le amministrazioni pubbliche, ai sensi
dell'articolo 30, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196,
possono assumere impegni nell'anno 2014, a carico di esercizi futuri,
nei limiti massimi di impegnabilita' indicati per ciascuna
disposizione legislativa in apposita colonna della stessa Tabella,
ivi compresi gli impegni gia' assunti nei precedenti esercizi a
valere sulle autorizzazioni medesime.
743. La copertura della presente legge per le nuove o maggiori
spese correnti, per le riduzioni di entrata e per le nuove
finalizzazioni nette da iscrivere nel fondo speciale di parte
corrente e' assicurata, ai sensi dell'articolo 11, comma 6, della
legge 31 dicembre 2009, n. 196, secondo il prospetto allegato alla
presente legge.
744. Per l'anno 2014, per i lavoratori autonomi, titolari di
posizione fiscale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, iscritti
alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8
agosto 1995, n. 335, che non risultino iscritti ad altre gestioni di
previdenza obbligatoria ne' pensionati, l'aliquota contributiva, di
cui all'articolo 1, comma 79, della legge 24 dicembre 2007, n. 247,
e' del 27 per cento. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotta di 40 milioni di euro per l'anno 2014.
745. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della
ricerca, anche attraverso i propri uffici periferici, nei limiti di
spesa previsti dall'elenco 1 allegato alla legge 23 dicembre 2009, n.
191, e' autorizzato a prorogare per l'anno 2014, in deroga
all'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
rapporti convenzionali in essere, attivati dall'ufficio scolastico
provinciale di Palermo e prorogati ininterrottamente, per
l'espletamento di funzioni corrispondenti ai collaboratori
scolastici, a seguito del subentro dello Stato, ai sensi
dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, nei compiti degli
enti locali.
746. Ai fini dell'estinzione dei debiti del Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per obbligazioni
giuridicamente perfezionate relative ai rapporti convenzionali di cui
all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.
122, maturati nel corso del 2013, a fronte dei quali non sussistono
residui passivi anche perenti, e' autorizzata nell'anno 2014 la spesa
di euro 12 milioni. Conseguentemente, l'autorizzazione di spesa
relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.
307, e' ridotta di 12 milioni di euro per l'anno 2014.
747. All'articolo 33, comma 8-quater, nono periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le parole: «valorizzazione
rientrano nella disponibilita' dell'Agenzia del demanio per la
gestione e l'amministrazione secondo le norme vigenti» sono
sostituite dalle seguenti: «conferimento ai fondi di cui al presente
comma o agli strumenti previsti dall'articolo 33-bis, rientrano nella
disponibilita' dell'Agenzia del demanio per le attivita' di
alienazione, di gestione e amministrazione secondo le norme vigenti;
l'Agenzia puo' avvalersi, a tali fini, del supporto tecnico
specialistico della societa' Difesa Servizi Spa, sulla base di
apposita convenzione a titolo gratuito sottoscritta con la citata
societa', alla quale si applicano comunque le disposizioni di cui
all'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive
modificazioni, limitatamente ai commi 4, 5, 9, 10, 11, 12 e 14».
748. Al fine di consentire di risolvere i problemi occupazionali
connessi alla gestione dei servizi di pulizia e ausiliari delle
istituzioni scolastiche ed educative statali e degli enti locali,
fino al 28 febbraio 2014 le medesime istituzioni, situate nei
territori nei quali non e' attiva la convenzione CONSIP per
l'acquisto di servizi di pulizia e di altri servizi ausiliari,
acquistano tali servizi dalle imprese che li assicurano al 31
dicembre 2013, alle stesse condizioni economiche e tecniche in essere
a detta data. Nei territori in cui a tale data la convenzione e'
attiva, le istituzioni scolastiche ed educative acquistano servizi
ulteriori avvalendosi dell'impresa aggiudicataria della gara CONSIP,
al fine di effettuare servizi straordinari di pulizia e servizi
ausiliari individuati da ciascuna istituzione fino al 28 febbraio
2014. All'acquisto dei servizi di cui al presente comma si provvede,
in deroga al limite di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni,
dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, entro il limite di euro 34,6
milioni, a valere sui risparmi di spesa di cui al medesimo articolo
58, comma 6, ripartito tra i territori in proporzione alla differenza
tra la spesa sostenuta per i servizi nel 2013 e il citato limite di
spesa. Il Governo attiva un tavolo di confronto tra le
amministrazioni interessate, gli enti locali e le organizzazioni
rappresentative dei lavoratori interessati, che entro il 31 gennaio
2014 individua soluzioni normative o amministrative ai problemi
occupazionali connessi alla successiva utilizzazione delle suddette
convenzioni.
749. La presente legge entra in vigore il 1º gennaio 2014.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 27 dicembre 2013
NAPOLITANO
Letta, Presidente del Consiglio dei
ministri
Saccomanni, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
-------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il D.L. 30 dicembre 2013, n. 151 ha disposto (con l'art. 1, comma
1) che "L'applicazione dei commi 33 e 529 dell'articolo 1 della legge
27 dicembre 2013, n. 147, e' rinviata al 1° luglio 2014".
ALLEGATO 1
(articolo 1, comma 1)
(importi in milioni di euro)
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 2
(articolo 1, commi 2, 3 e 4)
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCO 1
(articolo 1, comma 302)
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 3
(articolo 1, comma 428)
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 4
(articolo 1, comma 438)
Parte di provvedimento in formato grafico
ALLEGATO 5
(articolo 1, comma 439)
Parte di provvedimento in formato grafico
ELENCO 2
(articolo 1, comma 577)
Parte di provvedimento in formato grafico
COPERTURA DEGLI ONERI DI NATURA CORRENTE PREVISTI DALLA LEGGE DI
STABILITA'
(articolo 11, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)
Parte di provvedimento in formato grafico
BILANCIO DELLO STATO: REGOLAZIONI CONTABILI E DEBITORIE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA A
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI PARTE
CORRENTE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA B
INDICAZIONE DELLE VOCI DA INCLUDERE NEL FONDO SPECIALE DI CONTO
CAPITALE
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA C
STANZIAMENTI AUTORIZZATI IN RELAZIONE A DISPOSIZIONI DI LEGGE LA CUI
QUANTIFICAZIONE ANNUA E' DEMANDATA ALLA LEGGE DI STABILITA'
Parte di provvedimento in formato grafico
TABELLA E
IMPORTI DA ISCRIVERE IN BILANCIO IN RELAZIONE ALLE AUTORIZZAZIONI DI
SPESA RECATE DA LEGGI PLURIENNALI CON EVIDENZIAZIONE DEI
RIFINANZIAMENTI, DELLE RIDUZIONI E DELLE RIMODULAZIONI
Parte di provvedimento in formato grafico