Eureka Previdenza

Cumulo delle pensioni ai superstiti e degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario

Il trattamento derivante dal cumulo dei redditi con la pensione ai superstiti (o AOI con analogo meccanismo) ridotta non può comunque essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso soggetto qualora il reddito risultasse pari al limite massimo delle fasce immediatamente precedenti quella nella quale si colloca il reddito posseduto. (vedi tabella F e tabella G)

Esempio Tabella F e G

Titolare di pensione di reversibilità (o AOI) che ha posseduto, nell’anno 2000, redditi pari a Lire 29.241.000 e nell’anno 2001, redditi pari a Lire 31.729.000.

  • Limite di reddito anno 2000, immediatamente precedente al reddito posseduto:
    Lire 28.142.000
  • Limite di reddito anno 2001, immediatamente precedente al reddito posseduto:
    Lire 28.817.000
  • Incumulabilità:
    anno 2000: (29.241.000 – 28.142.000) : 13 = 84.538 lire mensili
    anno 2001: (31.729.000 – 28.817.000) : 13 = 224.000 lire mensili

Le riduzioni non si applicano se titolari della pensione sono i figli minori, studenti o inabili che hanno diritto alla pensione ai superstiti a seguito del decesso dell’assicurato o del pensionato, individuati secondo la disciplina dell’assicurazione generale obbligatoria (Art. 22, della legge 21 luglio 1965, n. 903)
Altresì, i limiti di cumulabilità non si applicano qualora il beneficiario faccia parte di un nucleo familiare con figli minori, studenti o inabili (Circ. INPS 234 del 25.08.1995 )

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