Eureka Previdenza

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Documentazione utile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa

(circ.188/2016)

L’accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori che provvedono, per singoli periodi annuali o infrannuali, nei quali l’attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, ad inviare una specifica richiesta di accredito all’Istituto, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio.

Di seguito si dettagliano i requisiti relativamente al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe ed alla prova della corresponsione dell’assegno, evidenziando la necessaria documentazione di supporto alla richiesta di accredito contributivo.

Contribuzione figurativa accreditata d'ufficio

Lavori socialmente utili

Documentazione utile ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa

(circ.188/2016)

L’accredito della contribuzione figurativa avviene su iniziativa degli enti utilizzatori che provvedono, per singoli periodi annuali o infrannuali, nei quali l’attività sia stata svolta senza soluzione di continuità, ad inviare una specifica richiesta di accredito all’Istituto, attraverso una procedura telematica di prossimo rilascio.

Di seguito si dettagliano i requisiti relativamente al progetto, ai lavoratori, alle eventuali proroghe ed alla prova della corresponsione dell’assegno, evidenziando la necessaria documentazione di supporto alla richiesta di accredito contributivo.

Il Progetto di utilizzo del lavoratore socialmente utile

Il Progetto di utilizzo del lavoratore socialmente utile.

Relativamente al progetto, è prioritariamente necessario conoscere la data di avvio dello stesso, tramite l’allegazione della delibera di istituzione dello stesso da parte dell’ente utilizzatore. In tale delibera dovrà risultare la caratteristica dell’autofinanziamento del progetto, così come prevista dall’art. 11, commi 4 e 6 del D. Lgs. n. 468/1997.

Nella delibera, ai sensi dell’art. 5, c. 1, del D.lgs. n. 468/97, dovrà risultare l’invio della stessa alla Commissione  Regionale per L’Impiego competente.

Laddove quest’ultima abbia approvato esplicitamente il progetto,  dovrà essere fornita copia del relativo atto.

In caso, invece, di maturazione del silenzio assenso (dopo 60 giorni dall’invio della delibera contenente il progetto), l’Ente utilizzatore dovrà rilasciare apposita dichiarazione di responsabilità attestante l’invio del progetto e lo spirare del termine dei 60 giorni.

Si ricorda che nel provvedimento dell’Ente utilizzatore devono essere indicate natura e contenuto delle attività dei lavoratori, il risultato da raggiugere, la durata dell’attività dei lavoratori, la durata e il luogo di realizzazione del progetto: ciò al fine di verificare la corrispondenza al contenuto del progetto  all’attività concreta di ogni singolo lavoratore, al fine di poter verificare che le eventuali proroghe si riferiscano al progetto originario.

I dati relativi ai lavoratori

I dati relativi ai lavoratori.

Ai fini dell’accredito della contribuzione figurativa, occorre che i lavoratori, a seguito dell’approvazione della delibera, siano stati avviati alle attività di lavoro socialmente utile prima dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2000. E’ necessario conoscere, pertanto, per ogni singolo lavoratore, al fine di verificare la riconducibilità dello stesso al progetto, la data di avviamento all’attività.

In particolare, dalla documentazione dovrà emergere l’assenza di soluzione di continuità dell’attività del lavoratore rispetto all’attività svolte sotto il progetto originario. La continuità non è inficiata da eventuali assenze del lavoratore con conservazione dello status di LSU, per cui sarà necessario che sia documentata anche la natura di tali assenze.

A tal fine, l’ente utilizzatore è chiamato a dichiarare, sulla base degli atti d’ufficio  ( vedi dichiarazione allegato 3 alla presente circolare)  i periodi di assenza, con l’indicazione della natura della stessa, che non determinano la perdita dello status di LSU.

Tale dichiarazione dovrà essere resa dal dirigente / funzionario all’uopo delegato o incaricato e la sede territoriale dell’Istituto effettuerà su di essa gli idonei controlli, anche a campione, previsti agli articoli 71 e 72 del D.P.R. n.445 del 2000. Al riguardo l’amministrazione dichiarante ha l’onere di conservare la documentazione sulla base della quale la dichiarazione è resa.

Resta inteso che il periodo di assenza, anche quando non determini la perdita dello status di LSU, deve essere escluso dall’accredito figurativo per LSU.

Il modulo di attestazione allegato sarà prodotto da apposita funzione; questo servizio verrà rilasciato con successivo messaggio.    

L’eventuale proroga del progetto

L’eventuale proroga del progetto.

Laddove il progetto originario sia stato prorogato, occorre allegare la delibera di proroga, con la conseguente  delibera di approvazione della proroga da parte della Commissione Regionale per l’impiego. È necessario, inoltre, conoscere per ogni singolo lavoratore l’attività e le relative mansioni, il luogo e la durata dell’attività, al fine di verificare la riconducibilità della proroga al progetto originario.

Verificata la validità della proroga, l’accredito della contribuzione figurativa avverrà nel rispetto delle regole descritte sub b).

Corresponsione dell’assegno

Corresponsione dell’assegno.

Ulteriore condizione per l’accreditamento della contribuzione figurativa consiste nella allegazione della prova della previsione dell’assegno ( generalmente rinvenibile nella delibera dell’ente utilizzatore relativa alla approvazione del progetto), e dalla prova dei pagamenti mensili dell’assegno ai singoli lavoratori.

Essendo prevista l’emissione del CUD per la certificazione dei compensi erogati per l’attività socialmente utile, l’accreditamento della contribuzione figurativa (soddisfatte le condizioni sub a), b) e c) ) avverrà esclusivamente per i periodi certificati nel CUD annuale.

Twitter Facebook