Eureka Previdenza

Anni praticantato promotori finanziari

Modalità e termini per l'esercizio della facoltà di riscatto

(circ.89/1998)

L’articolo 2, commi 1, 2 e 3, del decreto citato ha in particolare stabilito quanto segue:

  1. la presentazione - da parte dei soggetti abilitati della domanda di riscatto deve essere effettuata entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di iscrizione del promotore finanziario all’Istituto;
  2. la domanda di riscatto, da presentare alla competente Sede dell’Istituto, deve essere corredata dalla certificazione della Consob attestante il periodo di svolgimento del praticantato, ovvero, in subordine, da autocertificazione;
  3. per i periodi di praticantato esauriti anteriormente all’11 novembre 1997, data di entrata in vigore del decreto medesimo, il termine di sei mesi - di cui al commi 1 - decorre da tale data e, conseguentemente, la domanda deve essere presentata entro l’11 maggio 1998.

La domanda può essere formulata in forma libera. Per semplificare ed uniformare gli adempimenti degli interessati e delle Sedi sono stati predisposti gli uniti moduli (All.1) da duplicare a cura delle Sedi.

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