Eureka Previdenza

Anni praticantato promotori finanziari

Calcolo e pagamento dell'onere di riscatto

(circ.89/1998)

Le Sedi provvederanno ad istruire le domande di riscatto presentate nei termini e a concedere l’autorizzazione al versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato oggetto della domanda.
Si fa presente che l’importo dei contributi da versare proporzionalmente alla durata del periodo stesso - è determinato dagli oneri previsti dalle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’art.1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Anni praticantato promotori finanziari

Calcolo e pagamento dell'onere di riscatto

(circ.89/1998)

Le Sedi provvederanno ad istruire le domande di riscatto presentate nei termini e a concedere l’autorizzazione al versamento dei contributi nella gestione commercianti per il periodo di praticantato oggetto della domanda.
Si fa presente che l’importo dei contributi da versare proporzionalmente alla durata del periodo stesso - è determinato dagli oneri previsti dalle norme che regolano la liquidazione della pensione con il sistema retributivo ovvero con quello contributivo, tenuto conto della collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, anche ai fini del computo delle anzianità previste dall’art.1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Calcolo dell'onere

La disciplina per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistemi predetti, è dettata dall’articolo 2, commi 3,4 e 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
Si richiamano pertanto le disposizioni impartite in materia al punto 3 della circolare n. 162 del 19 luglio 1997 nonché le disposizioni a suo tempo impartite in materia di determinazione della riserva matematica con le modalità previste dall’articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n.1338 da inquadrare, ovviamente, nella specifica normativa concernente la previdenza dei promotori finanziari.

Ai fini della determinazione dell’importo di cui al comma 3, dell’art.3 del decreto medesimo, si comunica che il valore dell’onere di riscatto deve essere moltiplicato per il coefficiente 0,265623.

Modalità di pagamento dell'onere

Il comma 2, dell’articolo 3 del decreto in parola stabilisce che "il pagamento dell’onere di riscatto deve essere effettuato, a pena di decadenza, in unica soluzione entro sessanta giorni dalla data di ricezione della lettera con cui l’INPS comunica l’accoglimento della domanda di autorizzazione al riscatto.
Il successivo comma 3, del decreto prevede infine la possibilità per l’interessato di richiedere - entro il termine indicato nel comma 2 (sessanta giorni), il versamento rateale dell’onere di riscatto contributivo per il quale è ammessa una rateizzazione in misura non superiore a quattro rate semestrali, con applicazione dell’interesse annuo al tasso legale.
Il contenuto della presente circolare dovrà essere portato a conoscenza degli interessati, delle organizzazioni di categoria e dei consulenti del lavoro, utilizzando i consueti canali d’informazione.

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