Eureka Previdenza

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Documentazione da produrre

(msg.25665/93)  (circ.142/93)

Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all’epoca della domanda di costituzione di rendita vitalizia, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (circolare 183/90).

Rendita vitalizia lavoro dipendente

Documentazione da produrre

(msg.25665/93)  (circ.142/93)

Alla domanda, deve essere allegata documentazione di data certa utile per provare l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva, mai all’epoca della domanda di costituzione di rendita vitalizia, a condizione che non sussistano elementi dai quali si rilevi che tale documentazione è stata costituita allo specifico scopo di usufruire della facoltà di riscatto (circolare 183/90).

Documenti di data certa

Sono considerati documentazione di data certa:

  • il libretto di lavoro sul quale è registrato il periodo soggetto a riscatto;
  • le buste paga, gli estratti dei libri paga e matricola;
  • le dichiarazioni redatte all’epoca del rapporto di lavoro (lettere di assunzione o di licenziamento, benserviti, ecc.).

N.B.: Per i braccianti agricoli a tempo determinato la prova dell’esistenza del rapporto di lavoro è, spesso, la certificazione dell’Ufficio provinciale del lavoro.

Deve essere inoltre comprovata:

  • la durata del rapporto di lavoro;
  • la qualifica rivestita dal lavoratore;
  • la misura della retribuzione percepita (se possibile).

A tale scopo, se dimostrata l’esistenza del rapporto di lavoro, sono considerate utile documentazione:

  • le testimonianze;
  • le dichiarazioni rese "ora per allora", anche se dallo stesso datore di lavoro (circolare 183/90).

N.B.: Potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell’atto di notorietà previsto per le prove testimoniali (circolare 182/99).

Esistenza del rapporto di lavoro

Esistenza del rapporto di lavoro (circolare 183/90)

Come gia' evidenziato, resta ferma la necessita' del documento come sola fonte di prova, ma viene ammesso il ricorso a qualunque mezzo probatorio per l'accertamento - quando necessario - della data dello stesso.
Cio' consente di confermare la prassi amministrativa in vigore, sintetizzata ai punti 13) e 14) delle "Istruzioni di servizio n. 11", in ordine alla tipologia della documentazione da esibire e alla necessita' che la stessa sia stata redatta all'epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in un tempo successivo - ma non, comunque, all'epoca della domanda di applicazione dell'art. 13 in esame - a condizione che non sussistano elementi che la facciano ritenere costituita allo specifico fine di usufruire della facolta' concessa dal medesimo art. 13, con la particolarita' che - all'occorrenza - con qualsiasi mezzo probatorio, anche testimoniale, possa essere fornita la prova della data dei documenti esibiti.
Si conferma, altresi', che le dichiarazioni rilasciate ora per allora possono essere ritenute valide solo se provenienti da pubbliche amministrazioni e sottoscritte dai funzionari responsabili in quanto basate sulle risultanze degli atti d'ufficio.

Durata del rapporto di lavoro e ammontare della retribuzione

Durata del rapporto di lavoro e ammontare della retribuzione (msg.23295/2006)

Ai fini della costituzione della rendita vitalizia reversibile prevista dall’art. 13 della Legge 1338/62 la regola secondo cui la durata del rapporto di lavoro può essere provata con ogni mezzo deve essere circoscritta al caso in cui:

  • un documento provi l’avvenuta costituzione di un rapporto a partire da una certa epoca (in questa fattispecie tutti i mezzi di prova possono essere utilizzati al fine di stabilire la durata del rapporto di lavoro a partire dalla data documentalmente accertata);
  • un documento provi che il rapporto di lavoro era esistente al momento di formazione del documento stesso (in questo caso gli “altri mezzi di prova” possono essere utilizzati per provare l’effettiva durata del rapporto);  

Il ricorso ad “altri mezzi di prova” - ed in particolare alle dichiarazioni di conoscenza - deve essere escluso nell’ipotesi in cui la data del documento è certa e sono certe altresì, secondo il contenuto dello stesso documento, le date di inizio e fine del rapporto di lavoro.  

Ciò premesso le dichiarazioni testimoniali di cui all’oggetto non potranno essere utilizzate per retrodatare l’inizio o posticipare la fine di un rapporto di lavoro quando il documento che prova l’esistenza del rapporto indica in modo non equivoco le data di inizio e fine dello stesso poiché, altrimenti, proverebbero contro il documento, annullandone l’efficacia probatoria.  
Le stesse dichiarazioni invece potranno essere prese in considerazione, sempre avendo cura di verificare la sussistenza delle condizioni di cautela fissate dalla Circolare n. 183/1990, soltanto per provare la continuità di un rapporto di lavoro nell’arco temporale documentalmente accertato, oppure per provare durata e continuità quando il documento provi l’esistenza del rapporto di lavoro al tempo di formazione dello stesso ovvero indichi solamente la data di inizio o quella finale.

Ulteriori approfondimenti

Ulteriori approfondimenti (circolare 182/99)

Ai fini dell’accoglimento dell’istanza, nulla è innovato: l’interessato dovrà dimostrare l’esistenza del rapporto di lavoro e la sua durata, con documentazione di data certa. Potranno essere presentate dichiarazioni sostitutive in luogo dell’atto di notorietà previsto per le prove testimoniali.

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