Eureka Previdenza

Periodi di attività prestata con rapporto CoCoPro

Pagamento dell'onere

(circ.117/2002)

Determinato l'onere da porre a carico del richiedente, dovrà essere predisposto il provvedimento di accoglimento della domanda.

La norma in esame non fissa modalità e termini per il pagamento dell'onere di riscatto, attribuendo - all'articolo 3 - alla competenza del Comitato Amministratore della Gestione Separata la loro definizione.

Atteso che il Regolamento della Gestione Separata non prevede condizioni o modalità di pagamento di oneri nascenti da riscatto, il suddetto Comitato, con deliberazione n.13  del 27 maggio 2002 ha disposto che la materia debba essere  disciplinata sulla base dei medesimi criteri già applicati nell'Assicurazione generale obbligatoria.

Nei confronti degli iscritti alla Gestione Separata dovranno essere pertanto osservate le stesse condizioni attualmente vigenti nell'ambito dell'ordinamento generale, che fissano termini di decadenza per il pagamento degli oneri e prevedono la possibilità di un pagamento dilazionato.

Nel provvedimento di accoglimento dovrà essere pertanto assegnato al richiedente un termine perentorio di 60 giorni per il versamento dell'importo stabilito - termine decorrente dalla data di ricezione della lettera raccomandata con avviso di ricevimento - con l'avvertenza che, la pratica sarà archiviata una volta decorso inutilmente tale termine.

Al predetto provvedimento dovrà essere allegato un bollettino di conto corrente postale, già predisposto, contenente il numero di conto corrente della sede emittente, la causale del versamento e l'importo da versare.

Trascorso il termine di 60 giorni senza che sia intervenuto il versamento, la pratica verrà archiviata, salva la facoltà dell'interessato di riproporre nuova domanda.

Peraltro, nei casi in cui non si debba immediatamente utilizzare i contributi da riscatto per liquidare una prestazione pensionistica, in alternativa al versamento dell'onere in unica soluzione è consentita al richiedente la possibilità  di eseguire il pagamento in forma rateale.

Nei casi in cui sia possibile avvalersi del pagamento rateale, l’onere potrà essere corrisposto in un numero massimo di 60 rate mensili di importo uguale e comunque non inferiore a 26 euro, con maggiorazione di interessi al tasso legale vigente alla data della domanda.

Prima che sia decorso il termine per il pagamento in unica soluzione o della prima rata, l'interessato potrà comunque chiedere un diverso piano di ammortamento dell'onere, per un numero di rate inferiore a quello concesso in sede di definizione della domanda.

Il pagamento rateale dell'onere non può proseguire oltre il termine di decorrenza della pensione e deve essere perciò completato, con il versamento in unica soluzione della quota del contributo di riscatto ancora dovuta, nei casi in cui intervenga il pensionamento nel corso della rateazione.

Il versamento in unica soluzione del debito residuo deve avvenire entro il termine perentorio di 60 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, nella quale deve essere specificato l'importo ancora dovuto (depurato degli interessi per dilazione) e deve essere comunicato all'interessato che, in difetto, si procederà alla riduzione del periodo di riscatto in rapporto ai versamenti già eseguiti.

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