Eureka Previdenza

Periodi di attività prestata con rapporto CoCoPro

Termini per il pagamento dell'onere ed efficacia del contributo

(circ.117/2002)

Il termine di versamento dell’onere di riscatto o della prima rata di esso è perentorio e l’eventuale ritardo nel pagamento comporta la decadenza dalla facoltà esercitata; analogo effetto viene a determinarsi nei casi in cui il pagamento dell'onere venga interrotto (sull'argomento si fa rinvio alla circolare n. 142 del 22 giugno 1993).

Poiché la norma non fissa limiti temporali per la presentazione della richiesta di riscatto, la domanda non andata a buon fine per rinuncia o per decadenza può comunque essere nuovamente proposta.

In particolare, il pagamento in ritardo dell'intero onere o della prima rata di riscatto, che - come detto - determina decadenza, può essere considerato come presentazione di una nuova domanda con la conseguente rideterminazione dell'onere, sulla base dei nuovi elementi di calcolo (reddito imponibile, aliquota contributiva vigente alla data del tardivo versamento).

Qualora il pagamento rateale venisse interrotto, l'onere già corrisposto non potrà essere rimborsato ma resterà acquisito alla Gestione Separata.

In tal caso, utilizzando la somma versata, sarà accreditato in favore dell'interessato un periodo di durata proporzionale all’ammontare della quota di capitale dallo stesso corrisposta fino all'interruzione dei versamenti.

Della predetta operazione dovrà essere data notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il periodo che si considera coperto di contribuzione ed il relativo numero di contributi mensili accreditati.

Qualora, in conseguenza del pagamento parziale dell'onere, si debba procedere alla riduzione del periodo riscattato, in favore dell'interessato si accrediterà contribuzione a partire dall'inizio del periodo riscattato, per il numero - arrotondato per eccesso - dei mesi compresi nell'importo della contribuzione versata.

Periodi di attività prestata con rapporto CoCoPro

Termini per il pagamento dell'onere ed efficacia del contributo

(circ.117/2002)

Il termine di versamento dell’onere di riscatto o della prima rata di esso è perentorio e l’eventuale ritardo nel pagamento comporta la decadenza dalla facoltà esercitata; analogo effetto viene a determinarsi nei casi in cui il pagamento dell'onere venga interrotto (sull'argomento si fa rinvio alla circolare n. 142 del 22 giugno 1993).

Poiché la norma non fissa limiti temporali per la presentazione della richiesta di riscatto, la domanda non andata a buon fine per rinuncia o per decadenza può comunque essere nuovamente proposta.

In particolare, il pagamento in ritardo dell'intero onere o della prima rata di riscatto, che - come detto - determina decadenza, può essere considerato come presentazione di una nuova domanda con la conseguente rideterminazione dell'onere, sulla base dei nuovi elementi di calcolo (reddito imponibile, aliquota contributiva vigente alla data del tardivo versamento).

Qualora il pagamento rateale venisse interrotto, l'onere già corrisposto non potrà essere rimborsato ma resterà acquisito alla Gestione Separata.

In tal caso, utilizzando la somma versata, sarà accreditato in favore dell'interessato un periodo di durata proporzionale all’ammontare della quota di capitale dallo stesso corrisposta fino all'interruzione dei versamenti.

Della predetta operazione dovrà essere data notizia all'interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, specificando il periodo che si considera coperto di contribuzione ed il relativo numero di contributi mensili accreditati.

Qualora, in conseguenza del pagamento parziale dell'onere, si debba procedere alla riduzione del periodo riscattato, in favore dell'interessato si accrediterà contribuzione a partire dall'inizio del periodo riscattato, per il numero - arrotondato per eccesso - dei mesi compresi nell'importo della contribuzione versata.

Efficacia dei periodi riscattati

I periodi riscattati - una volta perfezionate le operazioni di riscatto con il pagamento dell'onere dovuto - sono efficaci, ai fini pensionistici, come la normale contribuzione obbligatoria. Essi sono pertanto utili anche ai fini dell'autorizzazione alla prosecuzione volontaria.

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