Eureka Previdenza

Periodi di occupazione in lavori socialmente utili

Calcolo dell’onere

(circ.33/2010)

Come dispone l’articolo 2, comma 3, del D.Lgs. n. 184/1997, l’onere da porre a carico degli interessati deve essere determinato con modalità diverse, in relazione all’anzianità contributiva di cui all'articolo 1, commi 12 e 13, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (meno o almeno 18 anni di contribuzione), fatta valere dal richiedente alla data del 31 dicembre 1995.

I periodi oggetto di riscatto possono, pertanto, rientrare nel sistema di calcolo retributivo o in quello contributivo in relazione alla durata dei periodi assicurativi del soggetto, rilevata al 31 dicembre 1995 ed alla loro collocazione temporale.

Secondo i criteri di carattere generale vigenti alla data di presentazione della relativa domanda, l’onere di riscatto verrà perciò quantificato con le modalità della riserva matematica (art. 2, c. 4, D. Lgs. n. 184/1997) e/o del calcolo percentuale (art. 2, c. 5, D. Lgs. n. 184/1997).

In merito si ribadisce che tutti i periodi anteriori al 1° gennaio 1996 sono interessati dal solo sistema di calcolo retributivo.

Si precisa peraltro che, laddove l’interessato faccia valere un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla data del 31 dicembre 1995 e raggiunga o superi il suddetto limite di 18 anni con il riscatto del periodo di LSU anteriore al 1° gennaio 1996, anche il calcolo dell’onere relativo ai periodi LSU successivi al 31 dicembre 1995 dovrà essere effettuato secondo il sistema retributivo, con le modalità della riserva matematica.

 

 

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