Eureka Previdenza

Periodi di occupazione in lavori socialmente utili

Valore di copertura da accreditare ai periodi riscattati

(circ.33/2010)

Una volta conclusa l’operazione di riscatto con l’integrale pagamento del relativo onere, si procederà all’accredito dei periodi riconosciuti, attribuendo loro un valore retributivo di copertura sulla base dei criteri indicati ai seguenti punti a) e b).

Tale accredito, che determina la copertura contributiva ai fini della misura della pensione, verrà identificato dal codice ARPA-UNEX 472, appositamente istituito.

  1. Periodi interessati dai criteri della riserva matematica
    Nel caso in cui l’onere sia stato determinato secondo i criteri della riserva matematica, a ciascuna settimana riscattata dovrà essere accreditato un valore di copertura pari alla retribuzione pensionabile utilizzata ai fini del calcolo, debitamente “attualizzata” sulla base dei coefficienti di rivalutazione  vigenti nell'anno in cui è stata presentata la domanda di riscatto ed individuati in relazione agli anni solari in cui si colloca il periodo riscattato (si applicano i criteri illustrati al punto 1 della circolare n. 24 del 26 gennaio1995). Detta operazione consente, come noto, di evitare che la retribuzione pensionabile presa a base per la determinazione dell’onere - se accreditata al periodo di riscatto in misura identica a quella utilizzata in fase di calcolo – possa assumere un valore diverso (superiore o inferiore) per effetto di eventuale rivalutazione, conseguente alla relativa collocazione temporale, nel caso in cui dovesse a sua volta rientrare nel periodo utile a definire la retribuzione pensionabile per il calcolo di altra prestazione.
  2. Periodi interessati dal calcolo in misura percentuale
    Nel caso in cui l’onere sia stato determinato utilizzando il calcolo a percentuale a ciascuna settimana del periodo riscattato deve essere accreditato un valore di copertura esattamente corrispondente alla retribuzione utilizzata per il calcolo, a prescindere dalla collocazione temporale del riscatto stesso. Ciò in linea con la previsione dell’articolo 2, comma 5, ultimo periodo, del D.Lgs. n.184/1997, che dispone la rivalutazione del montante individuale dei contributi relativi ai periodi oggetto di riscatto con effetto dalla data della relativa domanda.
Twitter Facebook