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Benefici per i lavoratori non vedenti
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Decorrenza del beneficio
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Destinatari della norma
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Domanda e documentazione da allegare
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Liquidazione della pensione e attribuzione del beneficio
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Maggiorazione ed assegno straordinario per i dipendenti da imprese di credito e di credito cooperativo
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Maggiorazione per le pensioni liquidate nel sistema contributivo
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Natura ed entità del beneficio
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Periodi che danno titolo al riconoscimento
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Quando attribuire la maggiorazione
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Valutazione della maggiorazione per il raggiungimento dei 18 anni al 31/12/95
- Dettagli
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Cassa integrazione guadagni ordinaria (CIGO)
Destinatari
Aziende
- Aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
- Cooperative di produzione e lavoro;
- Industrie boschive, forestali e del tabacco;
- Cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
- Imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
- Aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
- Imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
- Imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
- Imprese addette all'armamento ferroviario.
Lavoratori
- Operai, intermedi, impiegati e quadri;
- lavoratori assunti con contratti di solidarietà (Legge n. 863 del 19/12/1984, circ.n. 71 del 27/3/1986);
- lavoratori part-time;
- lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale;
- lavoratori intermittenti che abbiano risposto alla chiamata prima del verificarsi della causa per cui sono state richieste le integrazioni salariali (D.lgs n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006);
- lavoratori con contratto di lavoro ripartito, assimilati ai lavoratori a tempo parziale. L'integrazione salariale spetta ai lavoratori in base alla ripartizione dell'orario di lavoro (D.lgs n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006);
- lavoratori assunti con contratto di inserimento, ammessi al beneficio delle integrazioni salariali (ordinaria e dell'edilizia) in coerenza con la disciplina applicata ai lavoratori precedentemente assunti con contratto di formazione e lavoro (D.lgs n. 276 del 10/9/2003, circ. n. 41 del 13 marzo 2006, circ.n. 71 del 27/3/1986).